Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/04/2026, n. 6542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6542 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9356 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Terenzi, Laura Tassone, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Terenzi in Roma, via C. Monteverdi n. 16;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Ginnasio Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS- riportante data di emissione (non certa) del 22 luglio 2025, pubblicato in data 30 luglio 2025 sul Registro elettronico della scuola;
- nonché di tutti gli atti preliminari e prodromici, nonché quelli consequenziali, con cui il Liceo Ginnasio Statale “-OMISSIS-”, in persona della Dirigente pro tempore, ha decretato “ la studentessa -OMISSIS- non scrutinabile per effetto del superamento del tetto massimo delle assenze nell’a.s. 2024/25, confermando la determinazione assunta in sede di scrutinio del 13 giugno 2025 ” così concludendo: “ La studentessa -OMISSIS-, pertanto, non è ammessa alla classe quinta per l’a.s. 2025/2026 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Ginnasio Statale -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione resa all’udienza pubblica del 18 marzo 2026, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa NC LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
2. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto dichiararsene l’improcedibilità. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
4. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RO VA, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario
NC LL RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LL RB | IA RO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.