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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente
RE EN, RE
PERINI EN, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25122 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 CONTRIBUTI PREV 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, in proprio e quale socio unico pro tempore della Società_1 S.r.l., impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01A200571/2023, relativo al periodo d'imposta 2014, concernente IRPEF, addizionali regionali e comunali e contributi previdenziali, quale atto consequenziale all'avviso emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l. Con tale avviso, l'Agenzia delle Entrate imputava un reddito di capitale derivante da utili extracontabili, presuntivamente percepiti in ragione della partecipazione totalitaria nella società a ristretta base partecipativa.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra i quali, in sintesi, la decadenza dell'attività di accertamento;
l'illegittimità dell'atto presupposto emesso nei confronti della società; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
la carenza di motivazione dell'atto impositivo;
l'insussistenza del presupposto impositivo in capo al socio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione nel merito, non essendo oggetto del presente giudizio alcuna domanda cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato e non meriti accoglimento.
Innanzitutto, l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente è priva di fondamento.
Dagli atti risulta che, in relazione all'annualità oggetto di contestazione, ricorreva un'ipotesi di violazione penalmente rilevante, con conseguente raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
L'avviso impugnato risulta pertanto tempestivamente notificato, con conseguente infondatezza della censura. L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, costituisce atto presupposto legittimo ed efficace, regolarmente notificato secondo le forme di legge.
Le censure rivolte avverso tale atto risultano inammissibili e comunque infondate nel presente giudizio, non potendo il socio rimettere in discussione, in questa sede, profili già oggetto di autonoma impugnazione ovvero già scrutinabili in separato giudizio.
Inoltre, è pacifico, in giurisprudenza, che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, l'esistenza di maggiori redditi accertati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Nel caso di specie, il ricorrente era socio unico della Società_1 S.r.l.; pertanto, correttamente l'Ufficio ha imputato allo stesso l'intero ammontare del reddito extracontabile accertato, qualificandolo come reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, né ha dimostrato l'accantonamento o il mancato conseguimento degli utili, con conseguente piena operatività della presunzione.
Anche la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, a parere di questa Corte non sussiste.
Per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio preventivo è presente solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre, per i tributi armonizzati, la sua omissione comporta invalidità dell'atto solo in presenza della prova di resistenza, che nel caso di specie non è stata fornita.
Il ricorrente non ha indicato quali specifiche difese avrebbe potuto utilmente svolgere in sede procedimentale, limitandosi a deduzioni meramente assertive.
Per ultimo, l'avviso impugnato risulta adeguatamente motivato, recando l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, anche mediante legittimo rinvio per relationem agli atti istruttori richiamati, il cui contenuto essenziale risulta compiutamente riprodotto. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, a parere di questa Corte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando l'atto impugnato legittimo e fondato sotto ogni profilo. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in complessivi €. 5.363,00 da versarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a cura di parte ricorrente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, quindi, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, in proprio e quale socio unico pro tempore della Società_1 S.r.l.. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 5.363,00 complessivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, in proprio e quale socio unico pro tempore della Società_1 S.r.l.. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 5.363,00 complessivi.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente
RE EN, RE
PERINI EN, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25122 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 CONTRIBUTI PREV 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A200571 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, in proprio e quale socio unico pro tempore della Società_1 S.r.l., impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01A200571/2023, relativo al periodo d'imposta 2014, concernente IRPEF, addizionali regionali e comunali e contributi previdenziali, quale atto consequenziale all'avviso emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l. Con tale avviso, l'Agenzia delle Entrate imputava un reddito di capitale derivante da utili extracontabili, presuntivamente percepiti in ragione della partecipazione totalitaria nella società a ristretta base partecipativa.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra i quali, in sintesi, la decadenza dell'attività di accertamento;
l'illegittimità dell'atto presupposto emesso nei confronti della società; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
la carenza di motivazione dell'atto impositivo;
l'insussistenza del presupposto impositivo in capo al socio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione nel merito, non essendo oggetto del presente giudizio alcuna domanda cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato e non meriti accoglimento.
Innanzitutto, l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente è priva di fondamento.
Dagli atti risulta che, in relazione all'annualità oggetto di contestazione, ricorreva un'ipotesi di violazione penalmente rilevante, con conseguente raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
L'avviso impugnato risulta pertanto tempestivamente notificato, con conseguente infondatezza della censura. L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, costituisce atto presupposto legittimo ed efficace, regolarmente notificato secondo le forme di legge.
Le censure rivolte avverso tale atto risultano inammissibili e comunque infondate nel presente giudizio, non potendo il socio rimettere in discussione, in questa sede, profili già oggetto di autonoma impugnazione ovvero già scrutinabili in separato giudizio.
Inoltre, è pacifico, in giurisprudenza, che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, l'esistenza di maggiori redditi accertati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Nel caso di specie, il ricorrente era socio unico della Società_1 S.r.l.; pertanto, correttamente l'Ufficio ha imputato allo stesso l'intero ammontare del reddito extracontabile accertato, qualificandolo come reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, né ha dimostrato l'accantonamento o il mancato conseguimento degli utili, con conseguente piena operatività della presunzione.
Anche la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, a parere di questa Corte non sussiste.
Per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio preventivo è presente solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre, per i tributi armonizzati, la sua omissione comporta invalidità dell'atto solo in presenza della prova di resistenza, che nel caso di specie non è stata fornita.
Il ricorrente non ha indicato quali specifiche difese avrebbe potuto utilmente svolgere in sede procedimentale, limitandosi a deduzioni meramente assertive.
Per ultimo, l'avviso impugnato risulta adeguatamente motivato, recando l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, anche mediante legittimo rinvio per relationem agli atti istruttori richiamati, il cui contenuto essenziale risulta compiutamente riprodotto. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, a parere di questa Corte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando l'atto impugnato legittimo e fondato sotto ogni profilo. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in complessivi €. 5.363,00 da versarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a cura di parte ricorrente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, quindi, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, in proprio e quale socio unico pro tempore della Società_1 S.r.l.. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 5.363,00 complessivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, in proprio e quale socio unico pro tempore della Società_1 S.r.l.. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 5.363,00 complessivi.