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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1512 /2024
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti: il dr. per l'amministrazione; Pt_1
l'avv. Papapietro Vito C. in sostituzione degli avv.ti Ganci, Rinaldi e Miceli;
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1512/2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, CodiceFiscale_1
Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente dott.ssa Rosaria Cancelliere, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti – “supplenze brevi” – anno scolastico
2019/2020.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024, rassegnava Parte_2
le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte Controparte_1
ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 867,18 o in quelle somme oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Con memoria depositata il 14 febbraio 2025 si costituiva il Controparte_1
il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la prescrizione
[...]
quinquennale del presunto credito vantato dalla controparte;
2) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
Con spese vinte”.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – La domanda può essere accolta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, stante il deposito da parte della ricorrente della diffida notificata il 6 ottobre 2024 (v. all. n. 9 del ricorso), valido atto interruttivo della suindicata prescrizione (il periodo di lavoro reclamato parte del 9 ottobre 2019 e termina il 5 marzo 2020).
Sull'argomento vanno richiamate le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza 7 maggio 2024 n. 12309 che vengono di seguito riportate e condivise.
“5. il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020) a quale ha così statuito: - l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la "Retribuzione Professionale
Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio;
i rilievi dell'Amministrazione ricorrente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso;
5. il ricorso va quindi respinto”.
III - Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla durata delle supplenze, va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in forza di contratti a tempo determinato a favore del convenuto. CP_1
Con riferimento al quantum richiesto in pagamento, i conteggi depositati dalla ricorrente appaiono immuni da censure non solo poiché non sono stati analiticamente contestati dall'amministrazione resistente (che si è limitato ad una contestazione
“generica”) ma anche perché risultano formulati sulla base del numero di giorni di supplenza svolti e parametrati sulla base del diverso profilo orario di volta in volta contrattualizzato.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna del Controparte_1
al pagamento della somma di € 867,18 in favore di
[...] Parte_2
a titolo di retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta.
IV – Le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, sulla base della tabella n. 3 del D.M. Giustizia n. 55/2014
(e successivi aggiornamenti), tenuto conto della natura (lavoro) e del valore della causa
(scaglione fino ad euro 1.100,00), dell'assenza di particolare attività istruttoria, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate nonché della concreta attività difensionale e della non particolare durata del giudizio (compreso un limitato aumento ex art. 4, comma 1 bis D.M. Giustizia 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 867,18 a titolo di retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta nell'anno scolastico
2019/2020, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. ai difensori, che liquida in euro 300,00 per onorario ed euro 21,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché
Cassa ed Iva (se dovuti) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio