CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7046/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrapaola - Ufficio Tributi 87060 Pietrapaola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 TASI 2019
- AVVISO PAGAMENT n. 267 TARI 2024
- AVVISO PAGAMENT n. 267 TEFA 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 2978099240008105 del 20/08/2024, relativo ad un asserito mancato pagamento della TASI anno 2019, TARI anno 2022 e IMU per gli anni 2019,2020,2021 e 2022, dell'importo di €. 2.317,09; nonchè l'Avviso di pagamento n. 267 del 10.07.2024 relativo ad un asserito mancato pagamento TARI anno 2024 dell'importo di €. 209,00 notificatigli dal Comune di Pietrapaola e relativi all'immobile sito in Indirizzo_1. Deduceva l'illegittimità degli atti perché sottoscritti da soggetto privo di potere e comunque l'infondatezza della pretesa in quanto si trattava di un immobile era sempre stato utilizzato dalla defunta madre che lo utilizzava quale abitazione di residenza ed egli non aveva mai formalizzato alcuna accettazione di eredità. Oltretutto si trattava di un immobile vetusto e fatiscente, disabitato e privo di qualsiasi utenza. Deduceva ancora l'omesa notifica dell'avviso di accertamento, la sua illegittimità per lesione del diritto di difesa e la mancata prova della sua esistenza, e, infine, per la mancata osservanza del termine triennale per la notifica del titiolo esecutivo. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva il comune di Pietrapaola eccependo la tardività dei rilievi mossi con il ricorso per non aver tempestivamente impugnato gli atti presupposti. Deduceva in ogni caso l'infondatezza dei motivi spiegati in ricorso e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese con distrazione.
Con successiva memoria il ricorrente ribadiva quanto già ampiamente atricolato in ricorso ciontestando i rilievi difensivi del Comune.
Anche il Comune depositava una memoria di replica ribadendo che le contestazioni avanzate dal ricorrente non attenevano al presupposto impositivo, neppure sotto il profilo soggettivo, non avendo comprovato il Ricorrente_1, per quanto riguarda l'IMU (imposta in autoliquidazione), l'insussistenza di un rapporto qualificato con gli immobili, di cui risultava invece proprietario, e per la TASI e la TARI la carenza di disponibilità a qualsiasi titolo, essendo peraltro rilevante l'idoneità oggettiva del luogo alla produzione di rifiuti e non l'effettivo utilizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente impugna il sollecito di pagamento n. 2978099240008105 del 20/08/2024, relativo ad un mancato pagamento della TASI anno 2019, TARI anno 2022 e IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dell'importo di €. 2.317,09. Impugna, altresì, l'Avviso di pagamento n. 267 del 10.07.2024 relativo al mancato pagamento
TARI anno 2024 dell'importo di € 209,00.
Il sollecito richiama sei atti, cinque notificati nella stessa data del 21.5.2024, ed uno in quella del 7.5.2024.
Il Comune ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica a mezzo raccomandata postale dell'avviso
Avviso di accertamento esecutivo per Omesso/Parziale/TardivoVersamento n. 3978099240001559 del
26/03/2024 relativo, per l'appunto alla TARI 2022. Aviso ricevuto in data 7.5.2024 presso il domicilio del ricorrente destinatario, da Nominativo_1, definitasi incaricata.
L'avviso non risulta impugnato.
Per quanto riguarda poi gli altri cinque atti richiamati nel sollecito, il Comune, anche in questo caso, ha prodotto i singoli atti, analiticamente richiamati nel sollecito oggi impugnato, e le relative relate di notifica avvenuta a mezzo posta raccomandata ricevuta da una persona convivente, Nominativo_2, in data 21.5.2024. Neanche questi atti risultano tempestivamente impugnati.
Ne consegue che ogni questione di merito, andava fatta valere mediante l'impugnazione degli atti presupposti dell'impugnato sollecito e che non risultano tempestivamente impugnati.
Con l'ulteriore conseguenza che i tributi in essi richiamati si sono ampiamente consolidati quanto all'an ed al quantum, che non possono oggi tornare in discussione. Ne consegue anche l'infondatezza della eccepita prescrizione o decadenza atteso che sono decorsi solo alcuni mesi tra la notifica degli stessi, pienamente efficaci e validi ad interrompere il decorso della prescrizione, ed il sollecito oggi impugnato.
Infondati sono anche i motivi relativi all'avviso l'Avviso di pagamento n. 267 del 10.07.2024, relativo al mancato pagamento TARI anno 2024, posto che era onere del ricorrente, che a tutta evidenza risulta inserito nei relativi ruoli del Comune, dare comunicazione allo stesso della mancata occupazione, anche occasionale, dell'immobile e la sua inidoneità a produrre rifiuti.
In mancanza l'avviso deve ritenersi legittimo.
Infondati sono poi anche gli ulteriori motivi di impugnazione.
Infatti, alcun difetto di carenza di potere nella emissione degli atti impugnati può coinfigurarsi atteso che il sottoscrittore degli stessi è il responsabile dell'area tributi assunto con contratto a tempo parziale ed indeterminato, funzionario dell'Area C.
Alcuna prova, invece, doveva dare il Comune della esistenza del tributo, quanto all'avviso relativo alla tasi
2024 essendo invece onere del contribuente comuncare allo stesso il venire meno dei presupposti impositivi che già emergevano dalla situazione evidenziata con gli avvisi richiamati nel sollecito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei conftonti del Comune resistente che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7046/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrapaola - Ufficio Tributi 87060 Pietrapaola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 IMU 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2978099240008105 TASI 2019
- AVVISO PAGAMENT n. 267 TARI 2024
- AVVISO PAGAMENT n. 267 TEFA 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 2978099240008105 del 20/08/2024, relativo ad un asserito mancato pagamento della TASI anno 2019, TARI anno 2022 e IMU per gli anni 2019,2020,2021 e 2022, dell'importo di €. 2.317,09; nonchè l'Avviso di pagamento n. 267 del 10.07.2024 relativo ad un asserito mancato pagamento TARI anno 2024 dell'importo di €. 209,00 notificatigli dal Comune di Pietrapaola e relativi all'immobile sito in Indirizzo_1. Deduceva l'illegittimità degli atti perché sottoscritti da soggetto privo di potere e comunque l'infondatezza della pretesa in quanto si trattava di un immobile era sempre stato utilizzato dalla defunta madre che lo utilizzava quale abitazione di residenza ed egli non aveva mai formalizzato alcuna accettazione di eredità. Oltretutto si trattava di un immobile vetusto e fatiscente, disabitato e privo di qualsiasi utenza. Deduceva ancora l'omesa notifica dell'avviso di accertamento, la sua illegittimità per lesione del diritto di difesa e la mancata prova della sua esistenza, e, infine, per la mancata osservanza del termine triennale per la notifica del titiolo esecutivo. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva il comune di Pietrapaola eccependo la tardività dei rilievi mossi con il ricorso per non aver tempestivamente impugnato gli atti presupposti. Deduceva in ogni caso l'infondatezza dei motivi spiegati in ricorso e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese con distrazione.
Con successiva memoria il ricorrente ribadiva quanto già ampiamente atricolato in ricorso ciontestando i rilievi difensivi del Comune.
Anche il Comune depositava una memoria di replica ribadendo che le contestazioni avanzate dal ricorrente non attenevano al presupposto impositivo, neppure sotto il profilo soggettivo, non avendo comprovato il Ricorrente_1, per quanto riguarda l'IMU (imposta in autoliquidazione), l'insussistenza di un rapporto qualificato con gli immobili, di cui risultava invece proprietario, e per la TASI e la TARI la carenza di disponibilità a qualsiasi titolo, essendo peraltro rilevante l'idoneità oggettiva del luogo alla produzione di rifiuti e non l'effettivo utilizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente impugna il sollecito di pagamento n. 2978099240008105 del 20/08/2024, relativo ad un mancato pagamento della TASI anno 2019, TARI anno 2022 e IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dell'importo di €. 2.317,09. Impugna, altresì, l'Avviso di pagamento n. 267 del 10.07.2024 relativo al mancato pagamento
TARI anno 2024 dell'importo di € 209,00.
Il sollecito richiama sei atti, cinque notificati nella stessa data del 21.5.2024, ed uno in quella del 7.5.2024.
Il Comune ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica a mezzo raccomandata postale dell'avviso
Avviso di accertamento esecutivo per Omesso/Parziale/TardivoVersamento n. 3978099240001559 del
26/03/2024 relativo, per l'appunto alla TARI 2022. Aviso ricevuto in data 7.5.2024 presso il domicilio del ricorrente destinatario, da Nominativo_1, definitasi incaricata.
L'avviso non risulta impugnato.
Per quanto riguarda poi gli altri cinque atti richiamati nel sollecito, il Comune, anche in questo caso, ha prodotto i singoli atti, analiticamente richiamati nel sollecito oggi impugnato, e le relative relate di notifica avvenuta a mezzo posta raccomandata ricevuta da una persona convivente, Nominativo_2, in data 21.5.2024. Neanche questi atti risultano tempestivamente impugnati.
Ne consegue che ogni questione di merito, andava fatta valere mediante l'impugnazione degli atti presupposti dell'impugnato sollecito e che non risultano tempestivamente impugnati.
Con l'ulteriore conseguenza che i tributi in essi richiamati si sono ampiamente consolidati quanto all'an ed al quantum, che non possono oggi tornare in discussione. Ne consegue anche l'infondatezza della eccepita prescrizione o decadenza atteso che sono decorsi solo alcuni mesi tra la notifica degli stessi, pienamente efficaci e validi ad interrompere il decorso della prescrizione, ed il sollecito oggi impugnato.
Infondati sono anche i motivi relativi all'avviso l'Avviso di pagamento n. 267 del 10.07.2024, relativo al mancato pagamento TARI anno 2024, posto che era onere del ricorrente, che a tutta evidenza risulta inserito nei relativi ruoli del Comune, dare comunicazione allo stesso della mancata occupazione, anche occasionale, dell'immobile e la sua inidoneità a produrre rifiuti.
In mancanza l'avviso deve ritenersi legittimo.
Infondati sono poi anche gli ulteriori motivi di impugnazione.
Infatti, alcun difetto di carenza di potere nella emissione degli atti impugnati può coinfigurarsi atteso che il sottoscrittore degli stessi è il responsabile dell'area tributi assunto con contratto a tempo parziale ed indeterminato, funzionario dell'Area C.
Alcuna prova, invece, doveva dare il Comune della esistenza del tributo, quanto all'avviso relativo alla tasi
2024 essendo invece onere del contribuente comuncare allo stesso il venire meno dei presupposti impositivi che già emergevano dalla situazione evidenziata con gli avvisi richiamati nel sollecito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei conftonti del Comune resistente che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.