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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
CA SO S.p.a. In House Providing Gestione Entrate - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 112027-2023 TARI 2015
- ING. PAGAMENTO n. 112027-2023 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna ingiunzione di pagamento in epigrafe relativa a due pregressi avvisi di accertamento per omessi versamenti TARI anni 2015/16 , deducendone la nullità per vizi procedimentali e sopravvenuta insussistenza della pretesa tributaria stante l'intervenuta prescrizione, per omessa consegna dell'avviso di accertamento presupposto.
Si costituiva CA SO spa che chiedeva il rigetto del ricorso allegando copia di pregressi avvisi di accertamento notificati alla società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo va rilevato quanto alla eccezione riferita all'irregolarità della consegna degli atti di accertamenti prodromici come la resistente concessionaria ne abbia ha attestato la ricevuta di avvenuta consegna presso il relativo domicilio fiscale per cui deve concludersi per la regolare procedura di consegna, e ciò rende inammissibili ogni ulteriore doglianze anche in merito alla sussistenza dei presupposti del tributo richiesto.
Ciò detto sulla base di contrarie allegazioni, che la controparte ha lamentato senza fondamento la omessa ricezione degli avvisi di pagamento e delle cartelle poste a base dell'atto ingiuntivo impugnato;
ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92, e stante la allegata documentata consegna delle intimazioni di pagamento presupposti da parte dell'ente competente, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede (vendendo meno anche il rilievo di intervenuta prescrizione in ragione di tempestivo e valido atto interruttivo), potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla ulteriore fase della procedura.
Si osserva sul punto che il contribuente medesimo avrebbe quindi dovuto diligentemente impugnare i predetti atti presupposti notificati tempestivamente alla parte anche per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che l'atto che si impugna, mero atto ingiuntivo a contenuto ripetitivo, può essere di contestato esclusivamente per far valere vizi propri dello stesso che in tale sede non è dato rilevare.
Si ricorda, inoltre, che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che l'avviso di accertamento prodromico non sia stato notificato ritualmente, anzi dalla documentazione prodotta dal concessionario si deve dedurre che al contrario detto atto sia stato notificato ritualmente al contribuente nei termini di legge.
Tuttavia mentre risulta invece tempestivamente intervenuta la consegna dell'avviso di accertamento Tari
2016 n. 38664 intervenuta del 22.10.2019, il precedente avviso di accertamento Tari 2015 n. 18599 risulta notificato solo in data 17.07.2018, pertanto non tempestivamente rispetto ai termini di estinzione, con conseguente successivo decorso del termine di estinzione dei rispettivi tributi;
e ciò anche tenendo conto del termine di sospensione Covid ex d.l. n. 18 del 2020 per cui ove trattandosi di tributo maturato in epoca precedente all'avvenuta notifica dell'atto impugnato, essi risultano ad ogni modo estinti per prescrizione. Difatti tutti i tributi che si riscuotono periodicamente incorrono nella prescrizione quinquennale (vedasi anche Sent. Cass. nr. 4283/2010) oltre alla tassa automobilistica che ha una prescrizione triennale , con conseguente inevitabile decorso del termine di estinzione essendo l'atto ingiuntivo in esame notificato oltre detti termini .
Alla luce di tali considerazioni la intimazione di pagamento impugnata non è sul punto regolare essendo stata notificata oltre i termini di validità ed efficacia dei titoli sottostanti, pertanto il presente ricorso deve parzialmente essere accolto.
Tanto premesso
P.Q.M.
annulla l'intimazione con riferimento alla Tari 2015 nr. 18599, rigetta nel resto, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
CA SO S.p.a. In House Providing Gestione Entrate - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 112027-2023 TARI 2015
- ING. PAGAMENTO n. 112027-2023 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna ingiunzione di pagamento in epigrafe relativa a due pregressi avvisi di accertamento per omessi versamenti TARI anni 2015/16 , deducendone la nullità per vizi procedimentali e sopravvenuta insussistenza della pretesa tributaria stante l'intervenuta prescrizione, per omessa consegna dell'avviso di accertamento presupposto.
Si costituiva CA SO spa che chiedeva il rigetto del ricorso allegando copia di pregressi avvisi di accertamento notificati alla società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo va rilevato quanto alla eccezione riferita all'irregolarità della consegna degli atti di accertamenti prodromici come la resistente concessionaria ne abbia ha attestato la ricevuta di avvenuta consegna presso il relativo domicilio fiscale per cui deve concludersi per la regolare procedura di consegna, e ciò rende inammissibili ogni ulteriore doglianze anche in merito alla sussistenza dei presupposti del tributo richiesto.
Ciò detto sulla base di contrarie allegazioni, che la controparte ha lamentato senza fondamento la omessa ricezione degli avvisi di pagamento e delle cartelle poste a base dell'atto ingiuntivo impugnato;
ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92, e stante la allegata documentata consegna delle intimazioni di pagamento presupposti da parte dell'ente competente, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede (vendendo meno anche il rilievo di intervenuta prescrizione in ragione di tempestivo e valido atto interruttivo), potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla ulteriore fase della procedura.
Si osserva sul punto che il contribuente medesimo avrebbe quindi dovuto diligentemente impugnare i predetti atti presupposti notificati tempestivamente alla parte anche per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che l'atto che si impugna, mero atto ingiuntivo a contenuto ripetitivo, può essere di contestato esclusivamente per far valere vizi propri dello stesso che in tale sede non è dato rilevare.
Si ricorda, inoltre, che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che l'avviso di accertamento prodromico non sia stato notificato ritualmente, anzi dalla documentazione prodotta dal concessionario si deve dedurre che al contrario detto atto sia stato notificato ritualmente al contribuente nei termini di legge.
Tuttavia mentre risulta invece tempestivamente intervenuta la consegna dell'avviso di accertamento Tari
2016 n. 38664 intervenuta del 22.10.2019, il precedente avviso di accertamento Tari 2015 n. 18599 risulta notificato solo in data 17.07.2018, pertanto non tempestivamente rispetto ai termini di estinzione, con conseguente successivo decorso del termine di estinzione dei rispettivi tributi;
e ciò anche tenendo conto del termine di sospensione Covid ex d.l. n. 18 del 2020 per cui ove trattandosi di tributo maturato in epoca precedente all'avvenuta notifica dell'atto impugnato, essi risultano ad ogni modo estinti per prescrizione. Difatti tutti i tributi che si riscuotono periodicamente incorrono nella prescrizione quinquennale (vedasi anche Sent. Cass. nr. 4283/2010) oltre alla tassa automobilistica che ha una prescrizione triennale , con conseguente inevitabile decorso del termine di estinzione essendo l'atto ingiuntivo in esame notificato oltre detti termini .
Alla luce di tali considerazioni la intimazione di pagamento impugnata non è sul punto regolare essendo stata notificata oltre i termini di validità ed efficacia dei titoli sottostanti, pertanto il presente ricorso deve parzialmente essere accolto.
Tanto premesso
P.Q.M.
annulla l'intimazione con riferimento alla Tari 2015 nr. 18599, rigetta nel resto, spese compensate