CGT1
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 09/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
TE ZO, OR
AN SQ AT, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
3 Immobiliare Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200214 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 21 ottobre 2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, la società 3 Società_1 S.R.L., con sede in Lauria (PZ), Indirizzo_1, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TC303T200214/2025, emesso dalla Direzione Provinciale di Potenza dell'Agenzia delle Entrate e notificato in data 25 luglio 2025, relativo all'anno d'imposta 2019, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di euro 373.926,00 ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni ed interessi. L'atto impugnato trae origine da attività istruttoria avviata dall'Ufficio a seguito di segnalazione del 23 ottobre 2024. Nell'ambito dei poteri di controllo di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, l'Agenzia delle
Entrate ha richiesto alla società l'esibizione della documentazione contabile ed extracontabile relativa all'anno
2019, successivamente prodotta dalla contribuente. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio ha notificato, in data 28 aprile 2025, lo schema d'atto n. TC3Q3T200214/2025, contestando alla società l'erroneo trattamento fiscale di un risarcimento danni di euro 375.864,37 riconosciuto in favore della medesima con lodo arbitrale del 28 ottobre 2019, relativo a una vicenda di responsabilità dell'amministratore unico per la vendita, nel 2017, di un compendio immobiliare sociale a un prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato. Secondo l'Ufficio, la società aveva iscritto contabilmente il risarcimento tra le sopravvenienze attive qualificandolo come non tassabile ed aveva operato una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione, ritenendo che l'importo non dovesse concorrere alla formazione del reddito. La società, con osservazioni presentate in data 27 giugno 2025, ha contestato l'impostazione dell'Ufficio, evidenziando che il risarcimento atteneva alla perdita di valore di beni patrimoniali dell'impresa e che, in ogni caso, la somma non era stata percepita né era giuridicamente disponibile nel corso dell'anno 2019, risultando il lodo impugnato e il credito oggetto di iniziative giudiziarie di recupero. Disattese le osservazioni, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento definitivo, qualificando il risarcimento come sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88, comma 3, del TUIR e disconoscendo la variazione in diminuzione operata dalla società, con conseguente rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. Con il ricorso introduttivo, la contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 101 del TUIR, sostenendo che l'importo in contestazione non potesse essere assoggettato a tassazione in assenza di effettivo realizzo e che, comunque, l'operazione non avesse prodotto alcuna manifestazione di capacità contributiva.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, riunitasi in camera di consiglio, visti gli atti ed i documenti delle parti, ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e meriteole di accoglimento.In materia di reddito d'impresa,
i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito esclusivamente quando risultino certi, determinabili e giuridicamente esigibili, in applicazione del principio di competenza economica di cui all'art. 109 del TUIR, coordinato con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost. La Corte di
Cassazione ha affermato che i componenti positivi di reddito sono imponibili nel periodo d'imposta in cui diventano certi e determinabili, essendo necessario che il contribuente ne abbia acquisito la concreta e giuridica disponibilità. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il risarcimento riconosciuto in favore della società non è stato incassato nel corso dell'anno 2019 e che il relativo credito è stato oggetto di impugnazione del lodo arbitrale e di successive iniziative giudiziarie di recupero. Tali circostanze escludono la sussistenza, in detto periodo d'imposta, di una disponibilità giuridica effettiva della somma. Ne consegue che difetta il presupposto stesso per l'assoggettamento a tassazione del componente positivo. In ogni caso, le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni relativi all'impresa assumono natura di plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. b), del TUIR, concorrendo a formare il reddito solo al momento del loro effettivo conseguimento (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9116).
Neppure l'iscrizione contabile del credito può fondare l'obbligo impositivo, atteso che le mere scritture contabili non costituiscono fatto generatore dell'obbligazione tributaria se non corrispondono a una effettiva manifestazione di capacità contributiva (Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2018, n. 16200). Alla luce di tali principi,
l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella particolare complessità della questione giuridica trattata, che giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, riunitasi in camera di consiglio, in composizione collegiale, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) compensaintegralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, il 10 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott.
Vincenzo OR) (dott. Giovanni Sabbato)
Depositata il 09/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
TE ZO, OR
AN SQ AT, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
3 Immobiliare Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200214 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 21 ottobre 2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, la società 3 Società_1 S.R.L., con sede in Lauria (PZ), Indirizzo_1, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TC303T200214/2025, emesso dalla Direzione Provinciale di Potenza dell'Agenzia delle Entrate e notificato in data 25 luglio 2025, relativo all'anno d'imposta 2019, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di euro 373.926,00 ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni ed interessi. L'atto impugnato trae origine da attività istruttoria avviata dall'Ufficio a seguito di segnalazione del 23 ottobre 2024. Nell'ambito dei poteri di controllo di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, l'Agenzia delle
Entrate ha richiesto alla società l'esibizione della documentazione contabile ed extracontabile relativa all'anno
2019, successivamente prodotta dalla contribuente. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio ha notificato, in data 28 aprile 2025, lo schema d'atto n. TC3Q3T200214/2025, contestando alla società l'erroneo trattamento fiscale di un risarcimento danni di euro 375.864,37 riconosciuto in favore della medesima con lodo arbitrale del 28 ottobre 2019, relativo a una vicenda di responsabilità dell'amministratore unico per la vendita, nel 2017, di un compendio immobiliare sociale a un prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato. Secondo l'Ufficio, la società aveva iscritto contabilmente il risarcimento tra le sopravvenienze attive qualificandolo come non tassabile ed aveva operato una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione, ritenendo che l'importo non dovesse concorrere alla formazione del reddito. La società, con osservazioni presentate in data 27 giugno 2025, ha contestato l'impostazione dell'Ufficio, evidenziando che il risarcimento atteneva alla perdita di valore di beni patrimoniali dell'impresa e che, in ogni caso, la somma non era stata percepita né era giuridicamente disponibile nel corso dell'anno 2019, risultando il lodo impugnato e il credito oggetto di iniziative giudiziarie di recupero. Disattese le osservazioni, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento definitivo, qualificando il risarcimento come sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88, comma 3, del TUIR e disconoscendo la variazione in diminuzione operata dalla società, con conseguente rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. Con il ricorso introduttivo, la contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 101 del TUIR, sostenendo che l'importo in contestazione non potesse essere assoggettato a tassazione in assenza di effettivo realizzo e che, comunque, l'operazione non avesse prodotto alcuna manifestazione di capacità contributiva.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, riunitasi in camera di consiglio, visti gli atti ed i documenti delle parti, ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e meriteole di accoglimento.In materia di reddito d'impresa,
i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito esclusivamente quando risultino certi, determinabili e giuridicamente esigibili, in applicazione del principio di competenza economica di cui all'art. 109 del TUIR, coordinato con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost. La Corte di
Cassazione ha affermato che i componenti positivi di reddito sono imponibili nel periodo d'imposta in cui diventano certi e determinabili, essendo necessario che il contribuente ne abbia acquisito la concreta e giuridica disponibilità. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il risarcimento riconosciuto in favore della società non è stato incassato nel corso dell'anno 2019 e che il relativo credito è stato oggetto di impugnazione del lodo arbitrale e di successive iniziative giudiziarie di recupero. Tali circostanze escludono la sussistenza, in detto periodo d'imposta, di una disponibilità giuridica effettiva della somma. Ne consegue che difetta il presupposto stesso per l'assoggettamento a tassazione del componente positivo. In ogni caso, le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni relativi all'impresa assumono natura di plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. b), del TUIR, concorrendo a formare il reddito solo al momento del loro effettivo conseguimento (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9116).
Neppure l'iscrizione contabile del credito può fondare l'obbligo impositivo, atteso che le mere scritture contabili non costituiscono fatto generatore dell'obbligazione tributaria se non corrispondono a una effettiva manifestazione di capacità contributiva (Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2018, n. 16200). Alla luce di tali principi,
l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella particolare complessità della questione giuridica trattata, che giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, riunitasi in camera di consiglio, in composizione collegiale, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) compensaintegralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, il 10 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott.
Vincenzo OR) (dott. Giovanni Sabbato)