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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.10.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Pagliaricci del foro di presso il cui studio è Pt_1 elettivamente domiciliata in alla via Delle Orfane n.9, giusta procura in calce all'atto Pt_1 di appello
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Bertora del foro di Parma presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, alla via Farini n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Chieti pubblicata il
27.01.2024, notificata il 23.02.2024 – Somministrazione
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Chieti del 27.01.2024, pubblicata in data 29.01.2024 e notificata il successivo 23.02.2024, in via preliminare, in forza del disposto di cui all'art. 283
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 218/2021 del Tribunale di Chieti e rigettare l'avversa domanda, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall' alla Parte_1
(già ; in subordine, nella Controparte_2 Controparte_3 denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, ridurre, alla luce delle sollevate eccezioni e sempre revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 218/2021 del
Tribunale di Chieti, la parte di credito per la quale verrà accertata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso nei confronti dell'opponente ed escludere, in ogni caso, l'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e
D. Lgs. n. 192/2012; con vittoria di spese e di competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per : Controparte_1
“In via preliminare:
1) respingere l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza n. 74/2024 pubbl. il 29/01/2024 emessa dal Tribunale di Chieti per carenza dei presupposti di legge;
In via principale:
2) rigettare integralmente l'appello avversario con conseguente conferma della sentenza n.
74/2024 pubbl. il 29/01/2024 emessa dal Tribunale di Chieti;
In ogni caso:
3) dato atto che ha operato e agito con malafede, condannare l'appellante al CP_4 risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. da liquidare secondo equità, considerata la situazione di difficoltà determinata in capo alla concludente da difese spregiudicate, fantasiose e inappropriate;
4) condannare a rifondere a spese e onorari di causa e a rimborsarle CP_5 CP_1 le spese generali, anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 905/2021 - promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 218/2021 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_3 della somma di € 336.850,00, oltre accessori e spese di procedura, quale
[...] corrispettivo di servizi di pulizia e sanificazione ambienti resi per gli TU Riuniti di
Assistenza ) di cui ha chiesto la revoca, giudizio nell'ambito del quale Controparte_6 si era costituita l'opposta, la quale aveva resistito all'opposizione invocando la conferma del decreto ingiuntivo opposto– il Tribunale di Chieti così statuiva: “- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista così efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 17.251,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva: - eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- sostenuto il difetto di prova del credito fatto valere;
- contestato la quantificazione del credito;
- sostenuto l'inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Dava ancora atto che l'opposta, costituendosi in giudizio, aveva invece sostenuto che l'opponente era legittimata rispetto alla sua pretesa e che il credito era adeguatamente provato alla luce della documentazione prodotta.
1.2. Ciò premesso, disattendeva in primo luogo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Spiegava che dalla documentazione in atti emergeva che gran parte del credito azionato si riferiva al corrispettivo di prestazioni che la aveva svolto su incarichi Controparte_3 conferitile direttamente dall' con 11 determine di affidamento diretto del servizio di Pt_1 pulizia e sanificazione degli ambienti degli TU Riuniti di Assistenza , sicché, Parte_2 in relazione a tale rapporto, intercorso direttamente con la , alcun dubbio poteva CP_7 essere sollevato in ordine alla legittimazione passiva della medesima Pt_1
Con riferimento al corrispettivo delle prestazioni svolte dalla in esecuzione delle CP_1 determine n. 136 del 6.12.2018 e n. 137 del 12.12.2018, emesse direttamente dal Direttore dell'IRA e non da rilevava che: - la legge regionale n. 17/2011, come modificata dalla CP_4 legge regionale n. 43/2013, aveva provveduto al riordino delle e alla disciplina delle Pt_3
A.S.P.; - con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 24.03.2014 era stata costituita l
[...]
con espressa previsione di incorporazione dell' Parte_1 [...]
”, confermata dallo Statuto dell' approvato Controparte_8 CP_4 con delibera della Giunta Regionale n. 752 del 15.12.2017 nonché dal “Piano triennale di Part prevenzione della corruzione 2020/2022” dell' n.1; - con provvedimento di devoluzione ex L.R. 17/2001 del 24.03.2014, la Regione Abruzzo aveva incaricato la di CP_1 Part svolgere le sue prestazioni presso il complesso dell'IRA, di proprietà della 1 e sua sede;
- le spese dei servizi affidati per l'anno 2019 erano indicate nel “Bilancio di previsione per Part raggruppamento 2 - 2019” dell' 1, unica beneficiaria dei contributi destinati alle ex in virtù di delibera della Giunta Regionale dell'11.06.2018; -con nota prot. 3581 del Pt_3
31.12.2020 l' aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della CP_4 CP_1
Spiegava che la diversità di codici fiscali tra l e l'IRA rilevava solo sul piano fiscale Pt_1
e concludeva nel senso che anche le prestazioni effettuate per i servizi espletati in esecuzione delle determine n. 136 e 137 del 2018 dovevano pagate dall' . Pt_1
1.3. Riteneva inoltre che l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di un titolo negoziale fosse contraddetta dalle prove documentali in atti.
Spiegava che l'assenza di sottoscrizione in calce alle determine di affidamento dei servizi costituiva circostanza irrilevante a fronte della produzione in giudizio di detta documentazione proprio da parte dell'affidataria.
Rinveniva la prova dell'effettiva esecuzione dei servizi nell'avvenuta ricognizione di debito da parte dell' nella mancanza di qualsiasi contestazione da parte dell'azienda CP_4 debitrice, nella prova testimoniale del sig. resa all'udienza del 06.02.2023 e nel Tes_1 contenuto delle determine successive alla prima basate sulla necessità di assicurare la continuità del servizio.
Considerava la contestazione relativa al quantum generica oltre che contraddetta dalla corrispondenza tra l'importo fatturato e quello indicato nelle determine di affidamento degli incarichi.
1.4. Osservava, infine, che il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 avvenuto con il procedimento monitorio risultava corretto in quanto il rapporto intercorso tra le parti era da considerarsi una transazione commerciale tra un'impresa e una pubblica amministrazione avente ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ex artt.li 1 e 2 d.lgs. 231/2002.
Spiegava che i vincoli di natura contabile derivanti dall'art. 159 del T.U.E.L., valevoli eventualmente nella sola fase esecutiva di recupero del credito, erano irrilevanti nel procedimento di cognizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in via preliminare, la CP_4 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sulla base del fumus boni iuris e del periculum in mora derivante dall'entità della somma ingiunta;
nel merito ha formulato plurimi motivi di gravame afferenti a: 1. “carenza di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo del rapporto controverso dell' – violazione dell'art. 100 Pt_1 c.p.c. oltre che della n. 17/11”; 2. “mancanza di contratto scritto intercorso tra CP_9 le parti – violazione e/o corretta applicazione degli artt.li 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923”; 3.
“carenza di prova del credito vantato dall' – Controparte_10 violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.”; 4. “inconfigurabilità ed inapplicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori – violazione e/o non corretta applicazione dell'art.
159 TUEL e dell'art. 3 D.lgs. n. 231/2002.”
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la chiedendo, CP_1 in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della pronuncia impugnata, contestando il gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della prima sentenza e condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 09.12.2024 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 07.01.2025), il Collegio, ritenuta la rinuncia implicita dell'appellante alla richiesta di sospensione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, nonché a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 07.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante torna a contestare la propria legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla controparte.
Al riguardo sostiene che la Legge Regione Abruzzo n.17/2011, che sancisce la trasformazione delle non ha ancora trovato piena attuazione, sicché allo stato Pt_3
l è un ente distinto dall'IRA con differente codice fiscale e distinta contabilità, CP_4 risultando titolare della sola gestione unificata delle ex Pt_3
Spiega che in forza della delibera di Giunta Regionale n. 204/2014, che ha provveduto alla costituzione dell' le ex confluiranno nella stessa solo dopo il completamento CP_4 Pt_3 della procedura prevista dalla L. n. 17/2011 (secondo cui occorre:
1. inizialmente procedere alla costituzione di un Organismo Straordinario per procedere alla verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione delle varie IPAB;
2. successivamente alla ricognizione, da parte del predetto Organismo Straordinario, delle situazioni giuridiche pendenti;
del saldo di tesoreria, del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;
delle rendite di qualsiasi genere;
dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;
del personale comunque in servizio;
3. all'esito di tali verifiche e ricognizioni l'Organismo Straordinario deve proporre alla Giunta Regionale la costituzione Parte di una o più per provincia;
4. nelle more, l'Organismo Straordinario, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionale delle varie
, è affidatario della provvisoria gestione unitaria delle stesse;
5. A tale organismo Pt_3 Pt_3
Parte sarebbe infine, dopo la sua costituzione, succeduta l , la quale avrebbe acquisito ex lege la gestione unificata delle per proseguire l'attività di trasformazione). Pt_3
Sostiene che la proclamazione dell' da parte della Giunta Regionale Abruzzo non ha CP_4 comportato immediatamente ed ipso iure la cessazione degli enti interessati dalla trasformazione, dovendo ancora essere posti in essere gli atti amministrativi relativi all'armonizzazione amministrativa, sicché ad oggi l avrebbe unicamente la gestione Pt_1 unificata di tutte le istituzioni interessate (ragione per cui tutte le determinazioni prodotte in giudizio sarebbero riferibili agli TU Riuniti di Assistenza, comprese quelle adottate da in forza del potere gestorio esercitato sulle ). Pt_1 Pt_3
Contesta, inoltre, l'interpretazione fornita dal primo giudice in ordine ai contenuti della delibera della Giunta Regionale n. 752/2017, dello Statuto dell' e del suo Piano CP_4
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022, che non includerebbero affatto il riconoscimento della cessazione delle ex ma solo il riferimento alla delibera della Pt_3
Giunta Regionale n. 204/2014 che si è limitata unicamente a costituire l' CP_4
Ritiene irrilevante la circostanza che l'appellante sia destinataria dei contributi pubblici relativi all'IRA ed abbia ricevuto l'immobile di proprietà della stessa, trattandosi di atti dovuti in virtù della gestione unificata di tutte le interessate dal procedimento di Pt_3 trasformazione.
Nega che la nota prot. n. 3581/2020 contenga una ricognizione di debito, essendo una mera informativa sui ritardi della Regione nell'erogazione dei fondi.
Torna a sottolineare la differenza di codice fiscale tra i due enti a conferma della loro autonomia, censurando l'omessa considerazione delle deposizioni testimoniali rese, sul punto, dai testi e alle udienze del 06.02.2023 e 18.04.2023. Tes_2 Tes_3
Richiama infine la sentenza n. 22/2023 del Tribunale del Lavoro di Lanciano che ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 5.2. Osserva il Collegio che la L.R. Abruzzo n. 17/2011 (
[...]
e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Controparte_11
Persona (A.S.P.)”) all'art. 6, co. 1, lett. a) ha previsto che: “
1. Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino: a) non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine fissato” ovvero “entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione”.
Nel preambolo della determinazione n. 204/2014 della Giunta Regionale Abruzzo (doc. 3 fascicolo monitorio allegato alla comparsa in I grado) si è stabilito che le elencate Pt_3
(tra cui “ ” di confluivano, a seguito Controparte_8 Pt_1
Parte dell'effettuata verifica del possesso dei requisiti necessari per la trasformazione, in conformemente all'art. 4 co. 10 L.R. n. 17/2011, secondo cui: “Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Parte Giunta regionale la costituzione di una o due per ogni Provincia.”
L'art. 21 della L.R.17/2011 nei commi 6 e 7 ha previsto espressamente che: “6. Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali, nonché' la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un "Organismo
Straordinario" la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili. 7.
L'Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno
e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di amministrazione Parte delle prevista dall'art.11, comma 4.”
Come già affermato da questa Corte nella pronuncia n. 1815/2023, il passaggio delle consegne deve, quindi, ritenersi attuato in via definitiva, con efficacia nei confronti dei terzi, con la nomina del C.d.A. della della Provincia di avvenuta con delibera della Pt_1 Pt_1
Giunta Regionale 699/2018. Sulla base della normativa regionale esaminata, cessata la gestione dell'Organismo
Straordinario con la costituzione del C.d.A. dell' – il cui Statuto è stato omologato con CP_4 delibera della Giunta Regionale n. 752/2017 (all.10 comparsa I grado) – è innegabile il subingresso dell' nei rapporti giuridici facenti capo all'IRA, con gestione unificata dei CP_4 patrimoni e della contabilità.
Come già evidenziato nel precedente di questa Corte sopra richiamato, “una volta cessata la gestione dell'”Organismo Straordinario” non v'è più ragione di tenere i patrimoni separati Parte e le gestioni contabili delle Istituzioni, confluite nell' , separazione funzionale solo alla fase transitoria, ferme le esigenze di riordino interno delle stesse, inopponibili tuttavia ai terzi”, né, a fronte del chiaro intento legislativo di ritenere soppresse le precedenti Istituzioni Parte a seguito della costituzione delle , superata la fase di transizione e provvedutosi alla nomina del C.d.A. della che le partite IVA delle stesse non siano ancora state CP_4 cancellate.
5.3. Neanche appare passibile di differente interpretazione, come sostenuto dall'appellante, il contenuto della delibera della Giunta Regionale n. 752/2017 (all. 10 comparsa I grado),
“VISTA la PEC del 27.11.2017, acquisita agli atti del dipartimento salute e welfare al protocollo RA/301944/17/DPF014 del 27.11.2017, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL 1) con la quale gli TU Riuniti di Assistenza–IRA–“
[...]
” di confluiti nell' ”; dello Statuto dell' Controparte_6 Pt_1 Controparte_12 CP_4 approvato con delibera della G.R. n. 752/2017: “Articolo 2-Origini. L rae origine Parte_1 dalle seguenti IPAB: - TU Riuniti “ ” di ” e del Piano Triennale Controparte_6 CP_12 per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022 (doc. 13 memoria I grado del CP_4
15.02.2022 : “Profilo aziendale dell' L'“Azienda Pubblica di Servizi alla CP_1 Pt_1
Persona n. 1 della Provincia di Chieti”, istituita con Delibera di Giunta Regionale dell'Abruzzo
n. 204 del 24.03.2014, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle disposizioni legislative regionali. In essa sono confluite le Pa seguenti ex 1) “ ” hieti..”. Pt_3 Controparte_8
5.4. Privo di pregio si rivela, infine, il rilievo afferente alla omessa valorizzazione delle deposizioni dei testi e dovendo rilevarsi come nella specie si verta in Tes_2 Tes_3 ipotesi di questioni di diritto non demandabili ai testi.
6. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante torna a denunciare la mancanza di contratto scritto e la violazione degli artt. 16 e 17 RD n. 2440 del 1923, ritenendo le determine di affidamento, prodotte in primo grado dall'appellata, atti di tipo programmatico con efficacia interna assunte ex art. 11 d.lgs. n.163/2006, prive, tra l'altro, della sottoscrizione dell'affidataria.
6.2. Rileva il Collegio che, delle 13 determinazioni di affidamento dell'incarico sulle quali l'odierna appellata ha basato le proprie pretese, due sono state assunte dalla
[...] in persona del direttore (trattasi delle Controparte_8 determinazioni n. 136 del 6.12.2018 e n. 137 del 12.12.2018) e 11 dalla l (trattasi delle CP_4 delibere n. 21 del 20.02.2019, n. 66 del 22.05.2019, n. 107 del 23.08.2019, n. 149 del
28.11.2019, n. 161 del 27.12.2019, n. 26 del 27.02.2020, n. 58 del 28.04.2020, n. 86 del
25.06.2020, n. 113 del 28.09.2020, n. 142 del 30.10.2020, n. 168 del 30.12.2020).
Tutte le predette determinazioni sono di affidamento diretto alla dei servizi di CP_1 pulizia e sanificazione degli ambienti dell'IRA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs
50/2016 (che prevede la possibilità di affidamento diretto per i contratti di appalto pubblico sotto la soglia di € 40.000,00) con la previsione del corrispettivo per i servizi da eseguire e del relativo impegno di spesa;
in ogni determina è inoltre espressamente dichiarata la volontà di “dare valore contrattuale al presente atto mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta affidataria”.
6.3. Se tale ultima previsione consente di ritenere del tutto privo di pregio il rilievo di parte appellante secondo cui le determine in questione sarebbero meri atti programmatici, va tuttavia rilevato che nelle determine risulta mancante la sottoscrizione della ditta affidataria, mentre risulta quella del R.U.P. della struttura Ing. Mancini e del Funzionario Contabile della struttura, nonché del Direttore della struttura e risulta, altresì, la pubblicazione sull'Albo
Pretorio.
In difetto della sottoscrizione della ditta affidataria deve ritenersi non assolto il requisito di forma previsto per gli enti pubblici dall'art. 17 R.D. 2240/1923.
E' noto che la forma scritta ad substantiam è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti e degli obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita con altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente.
Infatti, costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass. n.
5448/1999, Cass. n. 59/2001, Cass. n. 11649/2002; di recente Cass. n. 8753/2024 e Cass.
n. 23498/2025) non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva o manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi. 6.4. Erronea si rivela la decisione del primo giudice, che ha superato l'eccezione di nullità formulata dalla opponente facendo applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, medio tempore, quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 2666/2022; Cass. n. 1525/2018; Cass.
2826/2000).
Al riguardo va in primo luogo rilevato, quanto alle prime due determinazioni assunte dalla cessata , che difetta il necessario Controparte_8 presupposto per l'operatività del meccanismo dell'equipollenza del deposito e della sottoscrizione, costituito dalla identità della parte contrattuale e quella che sta in giudizio
(sul punto vedi, da ultimo, Cass. n. 10555/2024)
Per tutte le tredici determinazioni va poi rilevato come la produzione in giudizio delle delibere da parte della contraente che non le sottoscrisse materialmente può validamente perfezionare l'atto negoziale, ma non effetto ex nunc, sicché è evidente che al momento della esecuzione delle prestazioni mancava il contratto e la parte appellata non può richiederne ora il pagamento a titolo di corrispettivo contrattuale.
7. Dall'accoglimento del secondo motivo di gravame, che comporta il rigetto della richiesta di pagamento avanzata dalla appellata nel procedimento monitorio e nel giudizio di cognizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, consegue l'assorbimento dei restati motivi di gravame, afferenti al difetto di prova in ordine al credito vantato per essere insufficienti le sole fatture prodotte (terzo motivo di gravame) e alla non applicabilità degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 attesa la sussistenza di vincoli di natura contabile e l'applicazione dell'art. 159 TUEL (quarto motivo di gravame).
8. Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la parte appellata integralmente soccombente, quest'ultima deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il primo grado nella misura del 50% (considerata la modesta entità dell'istruttoria svolta) e con esclusione della medesima voce per il presente grado (per non essere stata svolta la relativa attività), con distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'avv. Ernesto Pagliaricci, procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e RIGETTA la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria dalla odierna appellata.
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'avv. Ernesto Pagliaricci - procuratore dell'appellata dichiaratosi antistatario- delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 17.886,00, di cui € 634,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 16.060,00, di cui €
1.821,00 per esborsi ed € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.10.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Pagliaricci del foro di presso il cui studio è Pt_1 elettivamente domiciliata in alla via Delle Orfane n.9, giusta procura in calce all'atto Pt_1 di appello
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Bertora del foro di Parma presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, alla via Farini n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Chieti pubblicata il
27.01.2024, notificata il 23.02.2024 – Somministrazione
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Chieti del 27.01.2024, pubblicata in data 29.01.2024 e notificata il successivo 23.02.2024, in via preliminare, in forza del disposto di cui all'art. 283
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 218/2021 del Tribunale di Chieti e rigettare l'avversa domanda, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall' alla Parte_1
(già ; in subordine, nella Controparte_2 Controparte_3 denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, ridurre, alla luce delle sollevate eccezioni e sempre revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 218/2021 del
Tribunale di Chieti, la parte di credito per la quale verrà accertata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso nei confronti dell'opponente ed escludere, in ogni caso, l'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e
D. Lgs. n. 192/2012; con vittoria di spese e di competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per : Controparte_1
“In via preliminare:
1) respingere l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza n. 74/2024 pubbl. il 29/01/2024 emessa dal Tribunale di Chieti per carenza dei presupposti di legge;
In via principale:
2) rigettare integralmente l'appello avversario con conseguente conferma della sentenza n.
74/2024 pubbl. il 29/01/2024 emessa dal Tribunale di Chieti;
In ogni caso:
3) dato atto che ha operato e agito con malafede, condannare l'appellante al CP_4 risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. da liquidare secondo equità, considerata la situazione di difficoltà determinata in capo alla concludente da difese spregiudicate, fantasiose e inappropriate;
4) condannare a rifondere a spese e onorari di causa e a rimborsarle CP_5 CP_1 le spese generali, anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 905/2021 - promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 218/2021 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_3 della somma di € 336.850,00, oltre accessori e spese di procedura, quale
[...] corrispettivo di servizi di pulizia e sanificazione ambienti resi per gli TU Riuniti di
Assistenza ) di cui ha chiesto la revoca, giudizio nell'ambito del quale Controparte_6 si era costituita l'opposta, la quale aveva resistito all'opposizione invocando la conferma del decreto ingiuntivo opposto– il Tribunale di Chieti così statuiva: “- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista così efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 17.251,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva: - eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- sostenuto il difetto di prova del credito fatto valere;
- contestato la quantificazione del credito;
- sostenuto l'inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Dava ancora atto che l'opposta, costituendosi in giudizio, aveva invece sostenuto che l'opponente era legittimata rispetto alla sua pretesa e che il credito era adeguatamente provato alla luce della documentazione prodotta.
1.2. Ciò premesso, disattendeva in primo luogo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Spiegava che dalla documentazione in atti emergeva che gran parte del credito azionato si riferiva al corrispettivo di prestazioni che la aveva svolto su incarichi Controparte_3 conferitile direttamente dall' con 11 determine di affidamento diretto del servizio di Pt_1 pulizia e sanificazione degli ambienti degli TU Riuniti di Assistenza , sicché, Parte_2 in relazione a tale rapporto, intercorso direttamente con la , alcun dubbio poteva CP_7 essere sollevato in ordine alla legittimazione passiva della medesima Pt_1
Con riferimento al corrispettivo delle prestazioni svolte dalla in esecuzione delle CP_1 determine n. 136 del 6.12.2018 e n. 137 del 12.12.2018, emesse direttamente dal Direttore dell'IRA e non da rilevava che: - la legge regionale n. 17/2011, come modificata dalla CP_4 legge regionale n. 43/2013, aveva provveduto al riordino delle e alla disciplina delle Pt_3
A.S.P.; - con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 24.03.2014 era stata costituita l
[...]
con espressa previsione di incorporazione dell' Parte_1 [...]
”, confermata dallo Statuto dell' approvato Controparte_8 CP_4 con delibera della Giunta Regionale n. 752 del 15.12.2017 nonché dal “Piano triennale di Part prevenzione della corruzione 2020/2022” dell' n.1; - con provvedimento di devoluzione ex L.R. 17/2001 del 24.03.2014, la Regione Abruzzo aveva incaricato la di CP_1 Part svolgere le sue prestazioni presso il complesso dell'IRA, di proprietà della 1 e sua sede;
- le spese dei servizi affidati per l'anno 2019 erano indicate nel “Bilancio di previsione per Part raggruppamento 2 - 2019” dell' 1, unica beneficiaria dei contributi destinati alle ex in virtù di delibera della Giunta Regionale dell'11.06.2018; -con nota prot. 3581 del Pt_3
31.12.2020 l' aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della CP_4 CP_1
Spiegava che la diversità di codici fiscali tra l e l'IRA rilevava solo sul piano fiscale Pt_1
e concludeva nel senso che anche le prestazioni effettuate per i servizi espletati in esecuzione delle determine n. 136 e 137 del 2018 dovevano pagate dall' . Pt_1
1.3. Riteneva inoltre che l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di un titolo negoziale fosse contraddetta dalle prove documentali in atti.
Spiegava che l'assenza di sottoscrizione in calce alle determine di affidamento dei servizi costituiva circostanza irrilevante a fronte della produzione in giudizio di detta documentazione proprio da parte dell'affidataria.
Rinveniva la prova dell'effettiva esecuzione dei servizi nell'avvenuta ricognizione di debito da parte dell' nella mancanza di qualsiasi contestazione da parte dell'azienda CP_4 debitrice, nella prova testimoniale del sig. resa all'udienza del 06.02.2023 e nel Tes_1 contenuto delle determine successive alla prima basate sulla necessità di assicurare la continuità del servizio.
Considerava la contestazione relativa al quantum generica oltre che contraddetta dalla corrispondenza tra l'importo fatturato e quello indicato nelle determine di affidamento degli incarichi.
1.4. Osservava, infine, che il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 avvenuto con il procedimento monitorio risultava corretto in quanto il rapporto intercorso tra le parti era da considerarsi una transazione commerciale tra un'impresa e una pubblica amministrazione avente ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ex artt.li 1 e 2 d.lgs. 231/2002.
Spiegava che i vincoli di natura contabile derivanti dall'art. 159 del T.U.E.L., valevoli eventualmente nella sola fase esecutiva di recupero del credito, erano irrilevanti nel procedimento di cognizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in via preliminare, la CP_4 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sulla base del fumus boni iuris e del periculum in mora derivante dall'entità della somma ingiunta;
nel merito ha formulato plurimi motivi di gravame afferenti a: 1. “carenza di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo del rapporto controverso dell' – violazione dell'art. 100 Pt_1 c.p.c. oltre che della n. 17/11”; 2. “mancanza di contratto scritto intercorso tra CP_9 le parti – violazione e/o corretta applicazione degli artt.li 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923”; 3.
“carenza di prova del credito vantato dall' – Controparte_10 violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.”; 4. “inconfigurabilità ed inapplicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori – violazione e/o non corretta applicazione dell'art.
159 TUEL e dell'art. 3 D.lgs. n. 231/2002.”
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la chiedendo, CP_1 in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della pronuncia impugnata, contestando il gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della prima sentenza e condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 09.12.2024 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 07.01.2025), il Collegio, ritenuta la rinuncia implicita dell'appellante alla richiesta di sospensione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, nonché a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 07.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante torna a contestare la propria legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla controparte.
Al riguardo sostiene che la Legge Regione Abruzzo n.17/2011, che sancisce la trasformazione delle non ha ancora trovato piena attuazione, sicché allo stato Pt_3
l è un ente distinto dall'IRA con differente codice fiscale e distinta contabilità, CP_4 risultando titolare della sola gestione unificata delle ex Pt_3
Spiega che in forza della delibera di Giunta Regionale n. 204/2014, che ha provveduto alla costituzione dell' le ex confluiranno nella stessa solo dopo il completamento CP_4 Pt_3 della procedura prevista dalla L. n. 17/2011 (secondo cui occorre:
1. inizialmente procedere alla costituzione di un Organismo Straordinario per procedere alla verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione delle varie IPAB;
2. successivamente alla ricognizione, da parte del predetto Organismo Straordinario, delle situazioni giuridiche pendenti;
del saldo di tesoreria, del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;
delle rendite di qualsiasi genere;
dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;
del personale comunque in servizio;
3. all'esito di tali verifiche e ricognizioni l'Organismo Straordinario deve proporre alla Giunta Regionale la costituzione Parte di una o più per provincia;
4. nelle more, l'Organismo Straordinario, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionale delle varie
, è affidatario della provvisoria gestione unitaria delle stesse;
5. A tale organismo Pt_3 Pt_3
Parte sarebbe infine, dopo la sua costituzione, succeduta l , la quale avrebbe acquisito ex lege la gestione unificata delle per proseguire l'attività di trasformazione). Pt_3
Sostiene che la proclamazione dell' da parte della Giunta Regionale Abruzzo non ha CP_4 comportato immediatamente ed ipso iure la cessazione degli enti interessati dalla trasformazione, dovendo ancora essere posti in essere gli atti amministrativi relativi all'armonizzazione amministrativa, sicché ad oggi l avrebbe unicamente la gestione Pt_1 unificata di tutte le istituzioni interessate (ragione per cui tutte le determinazioni prodotte in giudizio sarebbero riferibili agli TU Riuniti di Assistenza, comprese quelle adottate da in forza del potere gestorio esercitato sulle ). Pt_1 Pt_3
Contesta, inoltre, l'interpretazione fornita dal primo giudice in ordine ai contenuti della delibera della Giunta Regionale n. 752/2017, dello Statuto dell' e del suo Piano CP_4
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022, che non includerebbero affatto il riconoscimento della cessazione delle ex ma solo il riferimento alla delibera della Pt_3
Giunta Regionale n. 204/2014 che si è limitata unicamente a costituire l' CP_4
Ritiene irrilevante la circostanza che l'appellante sia destinataria dei contributi pubblici relativi all'IRA ed abbia ricevuto l'immobile di proprietà della stessa, trattandosi di atti dovuti in virtù della gestione unificata di tutte le interessate dal procedimento di Pt_3 trasformazione.
Nega che la nota prot. n. 3581/2020 contenga una ricognizione di debito, essendo una mera informativa sui ritardi della Regione nell'erogazione dei fondi.
Torna a sottolineare la differenza di codice fiscale tra i due enti a conferma della loro autonomia, censurando l'omessa considerazione delle deposizioni testimoniali rese, sul punto, dai testi e alle udienze del 06.02.2023 e 18.04.2023. Tes_2 Tes_3
Richiama infine la sentenza n. 22/2023 del Tribunale del Lavoro di Lanciano che ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 5.2. Osserva il Collegio che la L.R. Abruzzo n. 17/2011 (
[...]
e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Controparte_11
Persona (A.S.P.)”) all'art. 6, co. 1, lett. a) ha previsto che: “
1. Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino: a) non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine fissato” ovvero “entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione”.
Nel preambolo della determinazione n. 204/2014 della Giunta Regionale Abruzzo (doc. 3 fascicolo monitorio allegato alla comparsa in I grado) si è stabilito che le elencate Pt_3
(tra cui “ ” di confluivano, a seguito Controparte_8 Pt_1
Parte dell'effettuata verifica del possesso dei requisiti necessari per la trasformazione, in conformemente all'art. 4 co. 10 L.R. n. 17/2011, secondo cui: “Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Parte Giunta regionale la costituzione di una o due per ogni Provincia.”
L'art. 21 della L.R.17/2011 nei commi 6 e 7 ha previsto espressamente che: “6. Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali, nonché' la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un "Organismo
Straordinario" la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili. 7.
L'Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno
e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di amministrazione Parte delle prevista dall'art.11, comma 4.”
Come già affermato da questa Corte nella pronuncia n. 1815/2023, il passaggio delle consegne deve, quindi, ritenersi attuato in via definitiva, con efficacia nei confronti dei terzi, con la nomina del C.d.A. della della Provincia di avvenuta con delibera della Pt_1 Pt_1
Giunta Regionale 699/2018. Sulla base della normativa regionale esaminata, cessata la gestione dell'Organismo
Straordinario con la costituzione del C.d.A. dell' – il cui Statuto è stato omologato con CP_4 delibera della Giunta Regionale n. 752/2017 (all.10 comparsa I grado) – è innegabile il subingresso dell' nei rapporti giuridici facenti capo all'IRA, con gestione unificata dei CP_4 patrimoni e della contabilità.
Come già evidenziato nel precedente di questa Corte sopra richiamato, “una volta cessata la gestione dell'”Organismo Straordinario” non v'è più ragione di tenere i patrimoni separati Parte e le gestioni contabili delle Istituzioni, confluite nell' , separazione funzionale solo alla fase transitoria, ferme le esigenze di riordino interno delle stesse, inopponibili tuttavia ai terzi”, né, a fronte del chiaro intento legislativo di ritenere soppresse le precedenti Istituzioni Parte a seguito della costituzione delle , superata la fase di transizione e provvedutosi alla nomina del C.d.A. della che le partite IVA delle stesse non siano ancora state CP_4 cancellate.
5.3. Neanche appare passibile di differente interpretazione, come sostenuto dall'appellante, il contenuto della delibera della Giunta Regionale n. 752/2017 (all. 10 comparsa I grado),
“VISTA la PEC del 27.11.2017, acquisita agli atti del dipartimento salute e welfare al protocollo RA/301944/17/DPF014 del 27.11.2017, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL 1) con la quale gli TU Riuniti di Assistenza–IRA–“
[...]
” di confluiti nell' ”; dello Statuto dell' Controparte_6 Pt_1 Controparte_12 CP_4 approvato con delibera della G.R. n. 752/2017: “Articolo 2-Origini. L rae origine Parte_1 dalle seguenti IPAB: - TU Riuniti “ ” di ” e del Piano Triennale Controparte_6 CP_12 per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022 (doc. 13 memoria I grado del CP_4
15.02.2022 : “Profilo aziendale dell' L'“Azienda Pubblica di Servizi alla CP_1 Pt_1
Persona n. 1 della Provincia di Chieti”, istituita con Delibera di Giunta Regionale dell'Abruzzo
n. 204 del 24.03.2014, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle disposizioni legislative regionali. In essa sono confluite le Pa seguenti ex 1) “ ” hieti..”. Pt_3 Controparte_8
5.4. Privo di pregio si rivela, infine, il rilievo afferente alla omessa valorizzazione delle deposizioni dei testi e dovendo rilevarsi come nella specie si verta in Tes_2 Tes_3 ipotesi di questioni di diritto non demandabili ai testi.
6. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante torna a denunciare la mancanza di contratto scritto e la violazione degli artt. 16 e 17 RD n. 2440 del 1923, ritenendo le determine di affidamento, prodotte in primo grado dall'appellata, atti di tipo programmatico con efficacia interna assunte ex art. 11 d.lgs. n.163/2006, prive, tra l'altro, della sottoscrizione dell'affidataria.
6.2. Rileva il Collegio che, delle 13 determinazioni di affidamento dell'incarico sulle quali l'odierna appellata ha basato le proprie pretese, due sono state assunte dalla
[...] in persona del direttore (trattasi delle Controparte_8 determinazioni n. 136 del 6.12.2018 e n. 137 del 12.12.2018) e 11 dalla l (trattasi delle CP_4 delibere n. 21 del 20.02.2019, n. 66 del 22.05.2019, n. 107 del 23.08.2019, n. 149 del
28.11.2019, n. 161 del 27.12.2019, n. 26 del 27.02.2020, n. 58 del 28.04.2020, n. 86 del
25.06.2020, n. 113 del 28.09.2020, n. 142 del 30.10.2020, n. 168 del 30.12.2020).
Tutte le predette determinazioni sono di affidamento diretto alla dei servizi di CP_1 pulizia e sanificazione degli ambienti dell'IRA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs
50/2016 (che prevede la possibilità di affidamento diretto per i contratti di appalto pubblico sotto la soglia di € 40.000,00) con la previsione del corrispettivo per i servizi da eseguire e del relativo impegno di spesa;
in ogni determina è inoltre espressamente dichiarata la volontà di “dare valore contrattuale al presente atto mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta affidataria”.
6.3. Se tale ultima previsione consente di ritenere del tutto privo di pregio il rilievo di parte appellante secondo cui le determine in questione sarebbero meri atti programmatici, va tuttavia rilevato che nelle determine risulta mancante la sottoscrizione della ditta affidataria, mentre risulta quella del R.U.P. della struttura Ing. Mancini e del Funzionario Contabile della struttura, nonché del Direttore della struttura e risulta, altresì, la pubblicazione sull'Albo
Pretorio.
In difetto della sottoscrizione della ditta affidataria deve ritenersi non assolto il requisito di forma previsto per gli enti pubblici dall'art. 17 R.D. 2240/1923.
E' noto che la forma scritta ad substantiam è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti e degli obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita con altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente.
Infatti, costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass. n.
5448/1999, Cass. n. 59/2001, Cass. n. 11649/2002; di recente Cass. n. 8753/2024 e Cass.
n. 23498/2025) non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva o manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi. 6.4. Erronea si rivela la decisione del primo giudice, che ha superato l'eccezione di nullità formulata dalla opponente facendo applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, medio tempore, quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 2666/2022; Cass. n. 1525/2018; Cass.
2826/2000).
Al riguardo va in primo luogo rilevato, quanto alle prime due determinazioni assunte dalla cessata , che difetta il necessario Controparte_8 presupposto per l'operatività del meccanismo dell'equipollenza del deposito e della sottoscrizione, costituito dalla identità della parte contrattuale e quella che sta in giudizio
(sul punto vedi, da ultimo, Cass. n. 10555/2024)
Per tutte le tredici determinazioni va poi rilevato come la produzione in giudizio delle delibere da parte della contraente che non le sottoscrisse materialmente può validamente perfezionare l'atto negoziale, ma non effetto ex nunc, sicché è evidente che al momento della esecuzione delle prestazioni mancava il contratto e la parte appellata non può richiederne ora il pagamento a titolo di corrispettivo contrattuale.
7. Dall'accoglimento del secondo motivo di gravame, che comporta il rigetto della richiesta di pagamento avanzata dalla appellata nel procedimento monitorio e nel giudizio di cognizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, consegue l'assorbimento dei restati motivi di gravame, afferenti al difetto di prova in ordine al credito vantato per essere insufficienti le sole fatture prodotte (terzo motivo di gravame) e alla non applicabilità degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 attesa la sussistenza di vincoli di natura contabile e l'applicazione dell'art. 159 TUEL (quarto motivo di gravame).
8. Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la parte appellata integralmente soccombente, quest'ultima deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il primo grado nella misura del 50% (considerata la modesta entità dell'istruttoria svolta) e con esclusione della medesima voce per il presente grado (per non essere stata svolta la relativa attività), con distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'avv. Ernesto Pagliaricci, procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e RIGETTA la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria dalla odierna appellata.
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'avv. Ernesto Pagliaricci - procuratore dell'appellata dichiaratosi antistatario- delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 17.886,00, di cui € 634,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 16.060,00, di cui €
1.821,00 per esborsi ed € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)