TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11038 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12949/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
42823/2023 pubblicata il 12/12/2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. Parte_1
, di Pozzuoli (NA), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, alla via A.
Diaz n. 11, domicilia ex lege
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Melito di Napoli (NA), alla via G.
Verdi n. 51, presso lo studio dell'Avv. Luciano Mottola che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad litem in atti
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
, in persona del P.IVA_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vera Berardelli, in virtù di procura generale ad lites in atti
- 1 - APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente e ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 10.6.2024, l' , Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, ha proposto gravame avverso e per la riforma della sentenza n.
42823/2023, pronunciata in data 11.12.2023 dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata in data 12.12.2023, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 32528/2021 di condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore . A CP_1
sostegno del gravame, la parte appellante ha dedotto, in rito,
l'errore del giudice di prime cure che non avrebbe rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alla stessa parte, e, nel merito, ha contestato la legittimazione passiva della convenuta amministrazione scolastica e l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito ascrittole;
l'appellante ha concluso per la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e, in via gradata, per il rigetto della domanda.
Si è costituita l'appellata Controparte_2
impugnando l'appello ed eccependone l'inammissibilità, nonché
l'infondatezza ed evidenziando in ultimo la propria assenza di responsabilità nel sinistro de quo per l'esimente del caso fortuito, senza tuttavia censurare specificamente le argomentazioni svolte nella pronuncia de qua, né chiederne la riforma.
Si è, altresì, costituito, l'appellato impugnando le CP_1
- 2 - censure di parte appellante in quanto il comparente avrebbe sanato l'iniziale errore di notifica all (pur non Parte_1
potendone dare prova), insistendo in ogni caso nella fondatezza della domanda risarcitoria avanzata ed evidenziando l'intervenuto passaggio in giudicato della condanna emessa nei confronti dell'altra parte convenuta in primo grado;
il predetto appellato ha concluso chiedendo di rigettare l'appello proposto con vittoria di spese ed onorari con attribuzione e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e dell'ordine di rimessione delle parti dinanzi al Giudice a quo ai sensi dell'art. 354 c.p.c., di compensare le spese dell'odierno giudizio, atteso l'errore materiale e l'importo esiguo della sorta capitale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, su conclusioni delle parti conformi ai rispettivi atti introduttivi, è stata rimessa in decisione con modalità “cartolare” in data 5.11.2025, previa concessione in favore delle parti dei termini ordinari ex art. 189
c.p.c., per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e di replica.
Ciò premesso, l'appello è ammissibile in quanto ossequioso del disposto dell'art. 342 c.p.c., contenendo motivi di impugnazione in relazione ai quali si è individuato lo specifico capo della decisione impugnata, con l'indicazione in modo sintetico e specifico delle censure sollevate e delle violazioni di legge riscontrate e ritenute rilevanti ai fini della decisione.
In rito il gravame è fondato e va accolto per quanto di seguito indicato.
Va premesso che l'appellante Parte_1
è un istituto scolastico secondario superiore, con la
[...]
conseguenza che lo stesso rientra tra le amministrazioni dello
- 3 - Stato. Invero, il riconoscimento della personalità giuridica in capo agli Istituti scolastici statali, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, si inserisce nell'ambito del fenomeno dell'organo (statale) con personalità giuridica. Ne discende la nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado all'odierno appellante, rimasto contumace nel processo conclusosi con la sentenza del Giudice di pace qui appellata, posto che la notificazione della citazione sarebbe dovuta avvenire all'indirizzo
PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d.“Reginde”)
e in quello di cui all'art. 16, co. 12, del D.L. n. 179/2012, (nel caso che occupa, . Email_1
Infatti, l'inosservanza delle disposizioni (artt. 144, co. 1, c.p.c. e
11 r.d. n. 1611/1933) che impongono che l'atto introduttivo del giudizio (o l'impugnazione di una sentenza) contro un'amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello
Stato sia a quest'ultima notificato comporta la nullità del relativo atto processuale. La notifica eseguita direttamente all'amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato è, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, affetta da nullità e non da mera irregolarità (Cass. n.
2403/2020). Trattasi di principio ribadito anche dalla recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. XI, sent. n.
12896/2025: “La notifica a un'amministrazione dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura di Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. e dell'art. 11 del R.D.
n. 1611 del 1933. Tale regola si applica ad ogni atto
- 4 - giudiziario, introduttivo del giudizio o endoprocessuale, compresa la notifica di un decreto ingiuntivo. L'eventuale notificazione presso la sede reale dell'amministrazione statale interessata è da ritenersi nulla e non idonea ad attivare il contraddittorio”). Orbene, dall'esame del fascicolo di primo grado è fatto pacifico che la notifica in questione fu indirizzata all'indirizzo PEC della scuola, estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni (nella specie,
, mentre avrebbe dovuto essere Email_2
effettuata al succitato indirizzo PEC succitato dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Ne consegue l'erroneità del rilievo del giudice di prime cure secondo cui (cfr. pag. 2 della sentenza:
“Innanzitutto, è necessario dichiarare la regolarità della notifica dell'atto di citazione anche nei confronti dell
[...]
, perfezionatasi il 10.05.2021, Controparte_4
nell'indirizzo di posta elettronica certificata
“ ). In conseguenza della predetta Email_2
rilevazione della nullità della notifica della citazione di primo grado all'odierno appellante, occorre rimettere la causa ex art. 354, co. 1, c.p.c. al Giudice di pace di Napoli. Peraltro,
l'acclarato vizio processuale comporta la nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza definitoria in relazione al solo convenuto . Invero la nullità del giudizio per la Parte_1
irregolare vocatio in ius nei confronti di alcune delle parti convenute non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale è per l'appunto il presente - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma nei confronti del solo convenuto non ritualmente evocato in lite e rimasto contumace.
- 5 - D'altro canto, in merito alla posizione della appellata
[...]
(condannata solidalmente con l Controparte_2 Parte_1
al risarcimento dei danni attorei), non può non rilevarsi
[...]
che la stessa, costituitasi nel presente grado, non ha spiegato appello incidentale, ma si è limitata sostanzialmente a difendersi avverso l'impugnazione proposta dall' , peraltro Parte_2
riproponendo pedissequamente le medesime difese spiegate in primo grado in qualità di convenuta costituita. Invero, anche se per la proposizione dell'appello incidentale non è necessario l'uso di formule sacramentali, tuttavia è pur sempre richiesto che la volontà di provocare la riforma della sentenza si manifesti con richieste concrete e motivi specifici, nel caso di specie del tutto insussistenti. Ne discende che nei suoi confronti la sentenza impugnata è passata in giudicato interno.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellato che ha dato causa al vizio processuale implicante CP_1
l'annullamento parziale della sentenza gravata ed il rinvio al giudice di prime cure (cfr. Cass. n. 32933/2024; Cass. n.
11865/2021, sia pure in tema di rinvio ex art. 354 c.p.c. per mancata partecipazione di litisconsorte necessario) e si liquidano come da dispositivo, restando compensate nei confronti della litisconsorte facoltativa , mera destinataria di Controparte_2
notifica dell'appello ai fini della denuntiatio litis (cfr. Cass. n.
8054/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come proposto in narrativa, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale
- 6 - della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 42823/2023 riguardo alle statuizioni a favore di nei confronti CP_1
dell' rimettendo le predette Parte_1
parti innanzi al Giudice di Pace di Napoli onerate della riassunzione nel termine di cui all'art. 354 comma 2 c.p.c.;
2) condanna l'appellato alla refusione in favore di CP_1
parte appellante delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € 1.278,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese di lite tra l'appellante e l'appellata
[...]
Controparte_2
Napoli, 25.11.2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del CP_5
(D.M. 22.10.2024), dott.ssa Fiorella Scarola, in tirocinio mirato.
- 7 -