Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2025, proposto da
TA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Simona Della Casa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Calzoni, Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia- Romagna - PA - Servizio Territoriale di Parma Area Prevenzione Ambientale Ovest, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia- Romagna - PA - Direzione Centrale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 81 del 9 settembre 2025, emessa dal Sindaco del Comune di TE (PR) e avente ad oggetto “ Rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi/gestione dei rifiuti a seguito di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 192/2006 ”;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. 12918 del 24 ottobre 2024 di PA – Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest ad oggetto “ Area estrattiva AC1 ex cava Romitaggio, Comune di TE (Parma) – Proposta di provvedimenti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 81 del 9 settembre 2025, emessa dal Sindaco del Comune di TE (PR) e avente ad oggetto “ Rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino deli luoghi/gestione dei rifiuti a seguito di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 192/2006 ”, nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. 12918 del 24 ottobre 2024 di PA – Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest ad oggetto “ Area estrattiva AC1 ex cava Romitaggio, Comune di TE (Parma) – Proposta di provvedimenti ”.
Il Comune di TE si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28 novembre 2025.
Con ordinanza n. 208 del 4 dicembre 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ Atteso che, nelle more, il termine intimato dall’Amministrazione per la presentazione del piano di intervento rimotivo e ripristinatorio è spirato e che l’Amministrazione non ha evidenziato la sussistenza di un danno imminente all’interesse pubblico avendo ordinato tale intervento a distanza di circa un anno dalla comunicazione ricevuta da PA sul riepilogo delle attività di indagine svolte; Ritenuto, quindi, che sussista un pregiudizio grave ed irreparabile a carico dell’esponente, da impedire con la concessione dell’invocata misura cautelare e con la trattazione in tempi brevi del merito della controversia, così salvaguardando in modo adeguato i contrapposti interessi ”.
Con memoria depositata in giudizio il 9 gennaio 2026 la società ricorrente ha ribadito le proprie doglianze, controdeducendo alle difese comunali.
Il Comune resistente ha depositato in giudizio memoria difensiva il 9 gennaio 2026.
TA s.r.l. ha depositato in giudizio memoria di replica il 16 gennaio 2026.
Con istanza depositata in giudizio il 9 febbraio 2026 parte attrice ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione rappresentando che, in data 30 gennaio 2026, essa aveva provveduto a depositare l’analisi di rischio ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, destinato a concludere il procedimento di potenziale contaminazione avviato nel mese di febbraio 2022, e che la valutazione del menzionato documento in senso positivo da parte dell’Amministrazione tecnica al ramo competente avrebbe concluso il procedimento avviato nel mese di febbraio 2022, risultando il rinvio (della trattazione della causa) coerente con le esigenze di economia procedimentale e con l’obiettivo di contenimento del contenzioso.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia attiene alla contestata legittimità dell’ordinanza sindacale n. 81 del 9 settembre 2025, con cui il Sindaco del Comune di TE ha adottato le misure preordinate a “ rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino deli luoghi/gestione dei rifiuti a seguito di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 ” in area censita al Catasto Terreni al fg. 30 mapp. 188 e di proprietà della società ricorrente, laddove, secondo la prospettazione attorea, l’Ente avrebbe erroneamente sovrapposto il procedimento ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (rimozione rifiuti) a quello già iniziato ai sensi dell’ art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (bonifica) sulla base della proposta di PA e fondato sul medesimo presupposto della contaminazione (sopra la soglia consentita) e sulla inesatta identificazione del “materiale di riporto” per il riempimento della cava dismessa come “rifiuto”, con profili di illegittimità asseritamente legati anche alla carenza di contradditorio, al difetto di istruttoria, alla violazione del principio di proporzionalità.
Preliminarmente, il Collegio rigetta la richiesta di rinvio della trattazione del merito del gravame, formulata dalla ricorrente con memoria del 9 febbraio 2026, dal momento che il deposito delle analisi di rischio ai sensi dell’art. 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, afferendo al procedimento di “bonifica”, non interferisce con il petitum sostanziale del presente giudizio, attinente, come già anticipato, alla lamentata sovrapposizione tra procedimento ex art. 192 (rimozione di rifiuti) e quello precedentemente iniziato ex art. 242 (bonifica) del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione.
Parte ricorrente, quanto ai fatti antecedenti i gravati provvedimenti, rappresenta che:
- la società CP ER (ora TA s.r.l. in seguito ad operazione di fusione straordinaria per incorporazione) acquisiva la proprietà di una porzione di terreno denominata “AC1 Romitaggio” sita nel Comune di TE e occupata da una ex cava di ghiaia la cui attività di estrazione terminava nel 2016;
- in seguito alla stipula di un contratto di appalto tra la società CP ER ed Emiliana Conglomerati s.p.a., quest’ultima si impegnava all’esecuzione dei lavori per le attività di ripristino dell’ ex cava, così come previsto dalle autorizzazioni all’escavazione relative ai terreni dell’area denominata “AC1 Romitaggio”, le cui operazioni di ritombamento terminavano nel 2016 con il ripristino totale sino all’attuale piano di campagna, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni estrattive;
- comunicata la fine dei lavori e trasmessi i documenti richiesti dall’Amministrazione, dai sondaggi geognostici eseguiti all’interno dell’ ex cava di Romitaggio nel mese di febbraio 2022, per la verifica della conformità dei materiali impiegati per il riempimento dei vuoti di cava, emergeva un superamento delle ‘concentrazioni soglia di contaminazione - CSC’ rispetto ai parametri indicati all’interno della Tabella 1 – Colonna A dell’All. 5 alla Parte quarta, Titolo V, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (ossia riferiti ai “Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale”), mentre quei valori sarebbero risultati, invece, conformi ai parametri previsti dalla Tabella 1 – Colonna B (ossia relativi ai “Siti ad uso commerciale e industriale”);
- conseguentemente, in data 16 maggio 2022, la ricorrente TA s.r.l. riceveva da parte del Comune di TE l’invito a “ dare immediata comunicazione agli Enti competenti e successivamente procedere con gli adempimenti previsti al comma 2 e ss. dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 ”, cui si conformava la ditta, e - avviato il procedimento - PA Servizio autorizzazioni e concessioni, richiamando le prescrizioni di cui all’All. 2 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, procedeva con la conferenza di servizi avente ad oggetto l’approvazione del piano di caratterizzazione (di cui la ricorrente aveva già svolto le attività prodromiche individuando un’unica fonte di inquinamento primaria costituita dal materiale di riporto) dell’intero areale di cava con fissazione delle relative specifiche di indagine su una base “sistematica”;
- approvato il piano di caratterizzazione (in data 18 ottobre 2022 con DET-AMB-2022-5355), PA prescriveva alla ricorrente di trasmettere entro sei mesi gli esiti delle indagini e del monitoraggio come disposti;
- chiesta dalla società ricorrente (in data 18 aprile 2023) una sospensione del procedimento ed un incontro per rivalutare le soglie ritenendo che dovessero applicarsi i limiti correlati all’attività industriale/produttiva e non agricola (come è la destinazione urbanistica), veniva convocata una conferenza dei servizi alla quale partecipava anche il Comune di TE, che esitava nel rigetto della proposta riqualificazione delle soglie, oggetto di diverso giudizio amministrativo;
- dagli eseguiti monitoraggi e campionamenti sulle matrici ambientali (acque e terreno naturale) non emergeva alcun superamento dei limiti.
Quanto ai provvedimenti censurati nel presente giudizio, parte ricorrente evidenzia in fatto che:
- veniva notificato alla società ricorrente l’avvio del procedimento in data 10 luglio 2025 (avente ad oggetto: “ emissione ordinanza ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/2006 e s.m.i 192 “Divieto di abbandono” a seguito di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti presso l’area estrattiva “AC1-cava Romitaggio” ”), richiamando il comma 1 della disposizione che vieta “ l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo ”, cui seguiva la riunione del 15 luglio 2025 con audizione dell’esponente che contestava ad PA le motivazioni di fatto e di diritto per le quali, nell’avvio del procedimento, veniva descritto il riporto utilizzato (“ La presenza di orizzonti di colorazione nerastra, le risultanze analitiche e le contestuali verifiche di PG portano a ritenere che la presenza degli inquinanti rinvenuti nel riempimento di cava sia riconducibile ad un origine antropica e che il vuoto di cava sia stato colmato anche utilizzando rifiuti speciali verbosamente di natura non pericolosa ”), con classificazione a “rifiuto speciale” del terreno utilizzato nel riempimento di cava, ad avviso della difesa attorea, del tutto apodittica e contra legem , e inoltre veniva proposta una rimozione puntuale del terreno/riporto, in cui era stata individuato il potenziale superato delle CSC, Tabella 1 Colonna A, o in alternativa l’analisi di rischio, già tuttavia presentata per una valutazione di confronto nel 2023;
- la nota di PA richiamata non era allegata all’avvio del procedimento e non è mai stata messa a conoscenza della ricorrente, se non successivamente;
- pur sollecitati ulteriori incontri, senza il necessario contraddittorio, in assenza di ogni riferimento all’audizione del 15 luglio e alle motivazioni tecniche addotte in quella sede da parte della ricorrente e senza allegare la predetta nota PA (ottenuta solo in seguito all’esercitato accesso documentale solo in data 3 ottobre 2025), il Comune di TE in data 9 settembre 2025 trasmetteva l’impugnata ordinanza sindacale n. 81 del 2025, con cui si ordinava alla ricorrente “ di trasmettere a questo Comune e ad PA ST, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza un piano di intervento che preveda la rimozione, il recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi/la gestione dei rifiuti corredato dai relativi tempi di attuazione; di provvedere, a sua cura e spese, entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del piano di intervento, alla sua esecuzione nei modi di legge ”.
Ritiene la difesa attorea che la predetta ordinanza sia stata adottata in violazione di legge e sia lesiva dei diritti ed interessi di parte ricorrente, unitamente alla nota prot. 12918 del 24 ottobre 2024 di PA – Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest (ad oggetto “ Area estrattiva AC1 ex cava Romitaggio, Comune di TE (Parma) – Proposta di provvedimenti ”), quale presupposto logico ed effettivo del provvedimento sindacale oggetto della controversia, in ragione dei seguenti motivi di doglianza.
L’esponente scandisce i motivi di diritto articolando un primo ordine di censure relative sia alla nota prot. 12918 del 24 ottobre 2024 di PA sia all’ordinanza sindacale n. 81 del 9 settembre 2025 (motivo 1 e 2), ed un secondo ordine di censure avverso la sola ordinanza sindacale n. 81/2025 (motivo 1).
Quanto alle doglianze articolate avverso l’ordinanza sindacale n. 81/2025 ed alla nota PA n. 12918/2024:
- con il primo motivo di ricorso “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 2 del 2012; violazione e/o falsa applicazione del DPr 120 del 2017; manifesta illogicità, eccesso di potere per falso presupposto di fatto, contraddittorietà rispetto alle risultanze della caratterizzazione, mancata applicazione degli art. 242/245 del D.Lgs 152 del 2006, sviamento procedurale e violazione del principio di proporzionalità (art. 242/245) ” la ricorrente lamenta che gli atti impugnati si basano su un falso presupposto di fatto, ossia la presenza di “rifiuti” nell’ambito territoriale di proprietà della società TA s.r.l., da cui consegue l’erronea applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 da parte del Comune di TE; ciò, secondo la prospettazione attorea, è escluso perché si tratta di mero materiale di riporto, normato dall’art. 3 del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2 (“ Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri ”), dovendosi qualificare tali materiali, in caso di caratteristiche non conformi ai limiti dei test , come “fonti di contaminazione”, e perciò conseguendone la relativa procedura speciale, per non dovere essere essi intesi come “rifiuti”; PA, infine, ferma restando l’assenza di inquinamento delle matrici ambientali, non avrebbe accertato in modo definitivo e in contraddittorio l'effettiva natura di "rifiuto" del riporto, bensì ha riscontrato un superamento delle soglie, risultando ingiustificato il “salto” dal già aperto procedimento ex art. 245 (bonifica) a quello ex art. 192 (rimozione rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006;
- con il secondo motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 244, della Tabella 1 Colonna A dell’Allegato 5 alla Parte IV e dell’Allegato 2 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per errata presupposizione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché per disparita’ di trattamento, carenza di motivazione in violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 ” l’esponente censura che l’Amministrazione abbia erroneamente applicato le soglie di contaminazione previste in riferimento alla formale destinazione urbanistica (agricola) dell’area e non quelle (per attività industriale-commerciale) relative alla effettiva e sostanziale destinazione d’uso in atto.
Quanto alle doglianze avverso l’ordinanza sindacale n. 81/2025:
- con la prima censura “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà estrinseca; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990; carenza di istruttoria e difetto di motivazione in violazione art. 1 e 3 L. 241/1990, art. 192 c.3, D.Lgs. 152/2006. Contenuto incerto e contraddittorio, omessa istruttoria, travisamento di circostanze di fatto rilevanti. Omissione di una chiara indicazione degli interventi richiesti dal Comune a carico del privato, delle modalità e dei tempi della pretesa esecuzione. Mancata valutazione delle osservazioni in sede di audizione successiva all’avvio del procedimento ” la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del diritto al contraddittorio, essendo stata adottata la determinazione finale senza considerare le controdeduzioni e le osservazioni endoprocedimentali formulate, e non verbalizzate, nell’incontro del 15 luglio 2025; ribadita l’indebita sovrapposizione tra procedimenti (bonifica e rimozione rifiuti), secondo la prospettazione attorea, l’ordinanza sindacale n. 81/2025 rinvia pedissequamente alla nota PA del 24 ottobre 2024, senza allegarla, con ciò palesando anche un difetto di istruttoria autonoma e di motivazione (sia sull’elemento soggettivo che sugli elementi di fatto, avendo disposto in assenza di un’analisi di rischio), e imponendo alla società obblighi di rimozione ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 senza tuttavia indicare puntualmente la porzione dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, così come sono assenti indicazioni in ordine alla quantità e localizzazione dei presunti rifiuti oggetto di rimozione;
- con la seconda censura “ violazione del principio di proporzionalità ” l’esponente deduce che proprio gli accertamenti svolti da PA in contraddittorio con la società ricorrente dimostrano che la condotta della stessa è estranea a quanto rilevato, che comunque sono presenti solo limitate aree con esiguo superamento della soglia (contestata) e senza peraltro possibilità di identificare con certezza alcun “rifiuto”, rendendo così l'ordine di rimozione, nella sua interezza, evidentemente affetto dai vizi di indeterminatezza e difetto di istruttoria lamentati, nonché adottato in violazione del principio di proporzionalità, e le misure ordinate (rimozione e smaltimento, ripristino, possibile esecuzione in danno), difatti, relative a un’area identificata con la totalità della proprietà pari a 70.000 metri cubi, risultano sproporzionate rispetto al presunto stato del sito (da accertarsi solo con l’analisi di rischio che ha dimostrato che il materiale di riporto non è contaminato) e nessuna valutazione economica comparativa è stata effettuata (BATNEEC - Best Available Techniques Not Entailing Excessive Cost ), né si è valutato se misure meno invasive e più mirate fossero sufficienti.
Di qui, in definitiva, la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Il Comune di TE, costituitosi in giudizio, controdeduce che i due procedimenti di “bonifica” e di “rimozione rifiuti” sono autonomi constando il secondo, in ragione dei rilievi mossi da PA nella nota n. 12918/2024, di un ordine dovuto e proporzionato atteso il concesso ampio margine di intervento.
In particolare, la difesa comunale evidenzia che:
- quanto alle censure mosse in relazione al rispetto del contraddittorio, nell’avvio del procedimento era espressamente richiamata la nota PA unitamente alle relative conclusioni e l’interessata era stata invitata a produrre osservazioni che non sono state presentate avendo essa prescelto l’audizione (incentrata sulla pretesa riqualificazione delle soglie, già precedentemente prospettata ed oggetto di diverso giudizio amministrativo);
- l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto adottare diverso provvedimento attesa la qualità, in capo ad PA, di Amministrazione tecnica al ramo competente;
- quanto alla prospettazione attorea secondo cui i materiali di riporto non dovrebbero essere trattati come rifiuti, diversamente, l’interpretazione autentica fornita dal Legislatore con l’art. 3, comma 1, D.L. n. 2/2012 chiaramente afferma che i materiali di riporto non devono essere gestiti come rifiuti solo e se rispettosi di ulteriori condizioni fissate dalla norma [ossia, ai sensi dell’art. 185, c. 1, lett. b) e c), purché si tratti di: 1. “ suolo (e di materiale di riporto) contaminato non scavato ” (art. 185, c. 1, lett. b); 2. “ suolo (e di materiale di riporto) non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato …” (art. 185, c. 1, lett. c)], sicché il combinato disposto dell’art. 185, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 del D.L. n. 2/2012 richiama la disciplina sulle bonifiche unicamente per le predette specifiche fattispecie di cui all’art. 185, cioè per i materiali di riporto non scavati e contaminati, e per quelli non contaminati ma scavati e destinati al riutilizzo nel medesimo sito e, conseguentemente, al di fuori di questi casi (e cioè per i riporti contaminati scavati, anche se non contaminati e destinati ad altro sito, diverso da quello di escavazione) permane l’applicabilità della disciplina sui rifiuti, generalmente intesa, così come esplicitamente previsto dall’art. 185, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006; in sintesi, la fattispecie in esame – riporti di materiali provenienti da altro sito, utilizzati per il riempimento di una cava e risultati contaminati all’esito delle analisi – non rientra nel perimetro dell’art. 185, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 né può essere attratta nell’area derogatoria dell’art. 3 D.L. n. 2/2012;
- anche nel caso in cui si volesse astrattamente ritenere applicabile la normativa sopra citata alla fattispecie in esame, comunque nel caso in discussione non si ha riguardo ad una miscela eterogenea di materiale di origine antropica ma a rifiuti chiaramente distinguibili e dunque dotati di una propria autonomia, come risulta chiaramente dai sondaggi ambientali, in sintesi riconducibili a laterizio, bitume, plastica, idrocarburi;
- quanto alla censura relativa al “salto” dal procedimento di bonifica al “passaggio diretto” all'ordinanza di rimozione (art. 192 D.Lgs. n. 152/2006) basato sull'ipotesi di "rifiuti speciali verosimilmente non pericolosi", va precisato che è la stessa ricorrente ad aver bloccato il procedimento di bonifica dopo aver avuto l’approvazione del piano di caratterizzazione (nota TA del 13 aprile 2023), e comunque non sussiste alcun “salto procedurale” nel caso in esame, tenuto conto che si tratta di due procedimenti che restano del tutto distinti e, nel caso oggetto del presente giudizio, si ha riguardo alla richiesta – differente – proveniente dall’Amministrazione competente, ovvero PA, ancorché per il tramite del necessario intervento del Comune di TE, i cui presupposti si rinvengono nella presenza di rifiuti in situ , dotati di una loro autonoma rilevanza, che debbono essere rimossi (con avvio anche di un procedimento penale); non sussiste, in realtà, una astratta alternatività tra procedimento di bonifica e procedimento di rimozione dei rifiuti, per affermare che il secondo non può essere attuato nel momento in cui si svolge (o si dovrebbe svolgere) il primo (mentre l’abbandono dei rifiuti è disciplinato dalla Parte IV, Titolo I, del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 192 e ss. -, la bonifica dei siti contaminati è affidata al successivo titolo V - art. 239 e ss. -, per cui, ove tali rifiuti per l’Amministrazione competente rappresentino una fonte primaria di contaminazione, la loro rimozione deve essere effettuata autonomamente rispetto alla bonifica secondo la disciplina della Parte IV, Titolo I, del D.lgs. n. 152/2006, senza necessità di programmare tale attività nel progetto operativo di bonifica), ed è infatti lo stesso art. 239, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 a disporre che la disciplina delle bonifiche non si applica all’abbandono dei rifiuti, regolato dalla parte quarta del medesimo decreto, e tanto l’obbligo di bonifica (art. 242) quanto quello di rimozione rifiuti (art. 192) trovano alla base il principio comunitario “chi inquina paga”, tuttavia le discipline che li governano presentano caratteri peculiari che le distinguono l’una dall’altra (con riferimento a Consiglio di Stato, IV, 23 dicembre 2021, n. 8546 laddove afferma che “ Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono strettamente correlati e interdipendenti ma distinti da quello di rifiuto; infatti, ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del d. lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 ”, e a Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2847 quando chiarisce che “ l’art. 192, concernente l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, prevede il coinvolgimento del proprietario in solido con il trasgressore solo in caso di dolo o colpa, mentre il sistema della bonifica che si sviluppa su più fasi, passando da rimedi cautelari urgenti alla definitiva messa in sicurezza, si palesa assai più complesso, pur sfociando alla fine nell’imposizione di un onere reale e sul terreno allo scopo di garantire la responsabilità quanto meno patrimoniale del proprietario ”;
- il Comune di TE ha necessariamente dovuto adottare l’ordinanza richiesta dall’Amministrazione tecnica al ramo competente, in mancanza di elementi alternativi offerti da parte ricorrente, ordinanza cui pure ha dato corso non prima di aver attivato una fase di avvio del procedimento volta a provocare l’eventuale partecipazione procedimentale della ditta interessata, la quale ha ritenuto di non produrre documenti ovvero difese scritte ma solo di realizzare un’audizione orale nel corso della quale non sono stati portati all’attenzione delle due Amministrazioni presenti elementi tali da far ritenere alle stesse che il contenuto del provvedimento in questa sede impugnato avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Con la memoria finale parte ricorrente, ribadite le proprie doglianze, insiste sul tema ritenuto centrale del ricorso, ossia se il superamento dei prescritti limiti dei valori delle “concentrazioni soglia di contaminazione” rilevati nell’area ex cava Romitaggio sono derivanti da “ritrovamenti” e determinano conseguenze sussumibili nel quadro normativo di riferimento relativo ai “rifiuti” o ai “riporti”. Secondo la tesi attorea, rilevando che gli elementi antropici da cui deriva il superamento dei CSC sono i medesimi (e ciò non sarebbe contestato dal Comune resistente), risulta errata la sovrapposizione tra un procedimento di potenziale contaminazione avviato nel mese di febbraio del 2022, e non ancora concluso, ed il provvedimento di rimozione (art. 192 D.Lgs. n. 152/2006) basato sull’assunto di "rifiuti speciali verosimilmente non pericolosi".
Sottolineata l’autonomia tra procedimento amministrativo e penale, la difesa attorea conclude che è chiara ed evidente l’illegittima sovrapposizione operata da PA tra “materiale di riporto” (seppur potenzialmente “contaminato”) e “rifiuti speciali” (seppur di natura non pericolosa), sovrapposizione che ha portato il Comune di TE all’abnorme adozione dell’ordinanza di rimozione rifiuti impugnata: tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, avrebbe dovuto essere oggetto di una c.d. “analisi di rischio” (allegato 1 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006), perché sono solo i risultati di questa a definire un sito come "contaminato" (salvo il caso in cui si intenda procedere alla bonifica).
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio principia la trattazione con la disamina del contenuto degli atti impugnati, per quanto rilevato dalle parti.
L’ordinanza sindacale n. 81/2025 (“ Oggetto: Rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi/gestione dei rifiuti a seguito di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 ”) presenta i seguenti contenuti:
- premette una ricostruzione degli atti della procedura [ a. le procedure propedeutiche al collaudo (iniziate il 24 settembre 2021) nonché i sondaggi ed i monitoraggi (sui materiali di riempimento della cava) e le analisi pervenute all’Ente comunale (in data 5 maggio 2022) le quali mostravano dei superamenti delle CSC a diverse profondità, relativamente ad alcuni parametri, b. l’avvio del procedimento (in data 13 giugno 2022) da parte di PA in seguito alla comunicazione di potenziale contaminazione e richiesta alla TA s.r.l. di procedere alla caratterizzazione dell’area secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152/2006, c. il piano di caratterizzazione (sulla fonte di inquinamento primaria “materiale di riporto”) presentato dalla società TA (in data 29 luglio 2022), d. l’approvazione con prescrizioni del piano di caratterizzazione, e. lo svolgimento dei campionamenti e delle relative analisi (acquisite in data 26 luglio 2023 con dichiarazione “ Nei sondaggi G1, tra -3,5 e -4,0 m dal piano campagna (p.c.) e nel G5 tra -4,8 e -5,3 m dal p.c. è stata rilevata la presenza di un materiale con consistenza plastica di color scuro, che potrebbe essere attribuibile alla decomposizione naturale di materiale vegetale o a un idrocarburo artificiale ”) con conferma dei superamenti dei limiti (per i parametri Idrocarburi pesanti, per alcuni IPA in quasi tutte le verticali indagate e in un caso per il parametro EL), f. l’approfondimento di indagine sulle matrici naturali (svolto per le acque sotterranee nel 2023 e per il terreno sottostante nel 2024) con esiti negativi di inquinamento (acquisiti dall’Ente comunale con prot. n. 4456 e 4457 del 03/04/2025 e con prot. n. 4520 del 04/04/2025), g. lo svolgimento da parte di PA, in contraddittorio, dei sondaggi sul terreno sottostante il riempimento di cava e dei campionamenti della matrice acque sotterranee (acquisiti agli atti con prot. n. 5465 del 24/04/2025 e prot. n. 5661 del 30/04/2025)];
- richiama la « nota da parte di PA, Servizio Territoriale di Parma-Area Prevenzione Ambientale Ovest, ad oggetto “Area estrattiva AC1 ex cava Romitaggio, Comune di TE (Parma) - Proposta di provvedimenti” pervenuta in data 23/10/2024, agli atti prot.n. 12918 del 24/10/2024, contenente il riepilogo delle attività svolte, la conclusione che “La presenza di orizzonti di colorazione nerastra, le risultanze analitiche e le contestuali verifiche di PG portano a ritenere che la presenza degli inquinanti rinvenuti nel riempimento di cava sia riconducibile ad una origine antropica e che il vuoto di cava sia stato colmato anche utilizzando rifiuti speciali verosimilmente di natura non pericolosa” e la proposta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06 di emissione di un’ordinanza a carico del titolare della ditta TA S.r.l. in qualità di proprietaria dell’area di cava »;
- accertata l’esatta identificazione dei luoghi, e fatto riferimento alle disposizioni di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., individua la società TA, in veste di proprietaria, quale responsabile dell’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, in violazione delle disposizioni dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ordina alla medesima “ a) di trasmettere a questo Comune e ad PA ST, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente un piano di intervento che preveda la rimozione, il recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi/la gestione dei rifiuti corredato dai relativi tempi operativi di attuazione; b) di provvedere, a sua cura e spese, entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del piano di intervento, alla sua esecuzione nei modi di legge ”.
La nota prot. 12918 del 24 ottobre 2024 di PA – Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest (“ Area estrattiva AC1 ex cava Romitaggio, Comune di TE (Parma) Proposta di provvedimenti ”), da parte sua, presenta i seguenti contenuti:
- illustra la documentazione esaminata, relativa alle indagini in situ [ 1. gli esiti dei sondaggi effettuati in data 4 febbraio 2022 da Emiliana Conglomerati s.p.a. per conto di TA S.r.l., 2. la comunicazione di potenziale contaminazione (per superamenti della Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. n. 152/06, per i parametri Idrocarburi C>12 e per alcuni Idrocarburi policiclici aromatici - IPA) da parte di TA (30 maggio 2022), 3. la comunicazione (13 giugno 2022) di PA-SAC alla società TA di avvio del procedimento ( Avvio del Procedimento, relativo alla Comunicazione di potenziale contaminazione presso l’ex area estrattiva “AC1 Romitaggio”, chiedendo alla Ditta di procedere alla caratterizzazione dell’intero areale di cava, seguendo i criteri stabiliti nell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ), 4. il piano di caratterizzazione presentato dalla società TA (in cui si dichiarava che “ Nell’area oggetto di indagine, considerata la natura della potenziale contaminazione, è ipotizzabile un’unica fonte di inquinamento primaria costituita dalla presenza di materiale di riporto per il ripristino finale della cava ”), 5. l’approvazione con prescrizioni del piano di caratterizzazione (18 ottobre 2022), 6. la richiesta della società TA di sospensione del procedimento avviato, formulata in relazione alla pretesa riqualificazione delle soglie di riferimento (limiti della Colonna B, tab. 1, Allegato V, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, come area industriale), istanza respinta (per contrasto con gli strumenti urbanistici e con il progetto di ripristino della cava approvato) in seguito a Conferenza di servizi convocata per il giorno 3 maggio 2023, 7. i campionamenti svolti in data 23 maggio 2023 (con riferimento all’elaborato “ Risultati della Caratterizzazione ambientale del sito “ex cava Romitaggio ” TE (PR) ” presentato dallo Studio Geologico Associato Dolcini-Cavallini per conto di TA s.r.l., nell’ambito del piano di caratterizzazione approvato con DET-AMB-2022-5355 del 18 ottobre 2022, in cui viene descritto che “ Nei sondaggi G1, tra -3,5 e -4,0 m dal piano campagna (p.c.) e nel G5 tra -4,8 e -5,3 m dal p.c. è stata rilevata la presenza di un materiale con consistenza plastica di color scuro, che potrebbe essere attribuibile alla decomposizione naturale di materiale vegetale o a un idrocarburo artificiale ”) che “ hanno confermato i superamenti della Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006 per i parametri Idrocarburi pesanti, per alcuni IPA in quasi tutte le verticali indagate e in un caso per il parametro EL ”, 8 . l’approfondimento di indagine sulle matrici (acque sotterranee e terreno sottostante);
- valuta, in relazione alle attività complessivamente effettuate, che “ le indagini ambientali, svolte nel maggio 2023, hanno confermato per i materiali impiegati nel riempimento della cava superamenti per i parametri Idrocarburi C>12 e IPA rispetto alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06, come già verificato in sede di verifica di collaudo; il terreno naturale al sotto del materiale di riempimento e le acque sotterranee non presentano superamenti ”;
- conclude che “ La presenza di orizzonti di colorazione nerastra, le risultanze analitiche e le contestuali verifiche di PG portano a ritenere che la presenza degli inquinanti rinvenuti nel riempimento di cava sia riconducibile ad una origine antropica e che il vuoto di cava sia stato colmato anche utilizzando rifiuti speciali verosimilmente di natura non pericolosa ”;
- propone, ai sensi dell’art. 192, co.1 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l’emissione di “ un’ordinanza a carico del titolare della ditta TA s.r.l. in qualità di proprietaria dell’area di cava, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, previa presentazione di un piano di intervento che preveda la rimozione/gestione dei rifiuti in parola corredato dai relativi tempi operativi di attuazione ”, piano da sottoporti alla previa valutazione di PA.
Osserva il Collegio che, quanto al riferimento normativo richiamato sia dall’ordinanza n. 81/2025 sia dalla nota PA esaminata, l’art. 192 ( Divieto di abbandono ) contenuto nella Parte Quarta ( Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ), Titolo I ( Gestione dei rifiuti ), Capo I ( Disposizioni generali ), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale ) prevede che “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni .”
Ciò premesso, la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza sindacale n. 81/2025 è priva di fondamento essendo chiaramente leggibile il preciso e dettagliato richiamo ai rilievi compendiati nella nota PA ed alle relative conclusioni (già parimenti riportati nell’avviso di avvio del procedimento), elementi valorizzati nell’ordinanza stessa ai fini della decisione sull’ordine di competenza. A tal proposito, va ricordato che « è del tutto consolidato il principio secondo cui non sussiste un obbligo di motivazione contestuale dei provvedimenti amministrativi. Tale principio ha trovato riconoscimento normativo nell’art. 3, comma 3, legge 241 del 1990, in base al quale “se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama” » (così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2725 del 20 marzo 2024). In ogni caso, va esclusa la dedotta illegittimità per difetto di autonoma istruttoria da parte del Comune, dato che PA era già intervenuta per competenza e non sussisteva un obbligo di reiterare gli accertamenti da parte dell’Amministrazione comunale; parimenti, è infondata la censura sull’assenza di indicazioni in ordine a identificazione, quantità e localizzazione dei rifiuti oggetto di rimozione, atteso che, come si avrà modo di ulteriormente approfondire, l’ordinanza sindacale riporta per esteso le conclusioni di PA che sono specificatamente articolate in ragione della presenza di “ orizzonti ” ossia di strati di “ colorazione nerastra ”, delle “ risultanze analitiche ”, anche di parte, e delle “ contestuali verifiche di PG ”, ciò escludendo la pretesa indeterminatezza dell’istruttoria amministrativa e della conseguente motivazione.
Nella citata decisione, in cui l’appellante – invocando l’art. 3 del D.L. n. 2/2012 – pretendeva, analogamente al caso de quo , l’assimilazione al “suolo” delle matrici materiali di riporto al fine di applicare la sola disciplina della bonifica anziché quella sull’abbandono dei rifiuti, si chiarisce che il discrimen per discernere quale procedura applicare (bonifica o rimozione rifiuti) non è l’astratta qualificazione del materiale di riporto come “suolo” o come “rifiuto” quanto, invece, il concreto riscontro della qualità del materiale, effettuato attraverso le indagini effettuate in loco (nel caso esaminato dalla citata pronuncia, gli orizzonti di ceneri risultanti dalla caratterizzazione). La richiamata decisione si pone in linea di continuità con la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 23 del 2 gennaio 2019 in cui si legge che “ 11.2. L’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che sono esclusi dall’ambito di applicazione della quarta parte del decreto (nella quale è compreso l’art. 192) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al d.lgs. n. 117 del 2008. Qualora gli inerti non siano invece il risultato della coltivazione della cava, gli stessi debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale sui rifiuti ai sensi dell’art. 183 dello stesso decreto. 11.3. Nel caso di specie, come rilevato dal T.a.r., i materiali rinvenuti nel sito non potevano essere riconducibili all’attività di cava, ma costituivano veri e propri rifiuti semplicemente “rinvenuti nella cava” con conseguente applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. 11.4. In tal senso, è stato correttamente ritenuto probante dal giudice di primo grado il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali sulla cui base è stato avviato il procedimento che ha condotto all’emanazione dell’ordinanza impugnata laddove sono stati descritti i materiali rinvenuti nella cava come “materiali inerti da demolizione (sono visibili pezzi di mattoni, lastre e blocchi di cemento armato), terreno vegetale, tout- venant e ghiaino”. 11.5. Oltre al verbale di sopralluogo, che fa prova fino a querela di falso, va anche considerato quanto indicato dal T.a.r. in ordine alla conferenza dei servizi del 16 novembre 2012, nell’ambito della quale il signor Stefano Conte, geologo della VE IG, ha dichiarato che “i materiali riscontrati presentano le caratteristiche di rifiuto da costruzione e demolizione anche perché appare evidente che la ditta se ne sia disfatta” e la circostanza che la presenza dei rifiuti nel perimetro della cava è stata accertata al di fuori dell’area autorizzate alla coltivazione. 11.5. Alle medesime conclusioni, peraltro, giunge anche la relazione di servizio dell’ARPAV che, in occasione del sopralluogo del 17 settembre 2012, afferma che nel sito sono presenti materiali di riporto “non esclusivamente naturali”. 12. Nel secondo motivo di appello, la società VE IG contesta l’applicabilità dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 per carenza del presupposto elemento oggettivo (il materiale rinvenuto nella cava non sarebbe pericoloso in quanto inerte di natura estrattiva).12.1. Il motivo non è fondato. 12.2. Come sopra evidenziato il materiale rinvenuto non ha origini solo estrattive e comunque l’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 impone il divieto di abbandono di rifiuti senza condizionarlo alla pericolosità degli stessi. 12.3. Né può ritenersi, come afferma l’appellante, che il materiale rinvenuto nella cava sarebbe compatibile con i limiti di contaminazione stabiliti per le aree commerciali e industriali previsti dalla tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006. Ai fini della sussistenza dell’illecito di cui all’art. 192 è infatti necessaria la sola presenza di rifiuti (intesi, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 152 del 2006, come “qualsiasi sostanza oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi”) ”.
Emerge, dunque, chiaramente dalle richiamate decisioni che, come è logico, va in primis verificata la effettiva consistenza - e non l’astratta natura - dei materiali cui poi consegue la sussunzione della fattispecie nel modello legale, con applicazione del relativo regime autorizzatorio e/o sanzionatorio.
Nel caso di specie, l’assunto attoreo, come chiarito e scandito nella memoria finale, muove dall’errato presupposto, evincibile chiaramente dall’impugnata nota PA, che la contestazione della presenza di rifiuti attenga al medesimo “oggetto” della già avviata caratterizzazione; in concreto, si tratta, invece, del rinvenimento di rifiuti in occasione di un’attività di analisi del sito che risulta autonomo rispetto alle indagini sulla contaminazione prodotta dal materiale di riporto.
Infatti, nella nota PA gravata non si procede ad alcuna qualificazione né astratta né concreta del materiale di riporto come rifiuto, bensì si acclara il rinvenimento di rifiuti “sul” o “nel” materiale di riporto (“ La presenza di orizzonti di colorazione nerastra, le risultanze analitiche e le contestuali verifiche di PG portano a ritenere che la presenza degli inquinanti rinvenuti nel riempimento di cava sia riconducibile ad una origine antropica e che il vuoto di cava sia stato colmato anche utilizzando rifiuti speciali verosimilmente di natura non pericolosa ”); la presenza di materiale anomalo è stata, d’altronde, segnalata dallo stesso tecnico di parte ricorrente nella relazione richiamata nell’ordinanza sindacale n. 81/2025 e nella nota PA del 2024 (con riferimento all’elaborato “ Risultati della Caratterizzazione ambientale del sito “ex cava Romitaggio ” TE (PR) ” presentato dallo Studio Geologico Associato Dolcini-Cavallini per conto di TA s.r.l., nell’ambito del piano di caratterizzazione approvato con DET-AMB-2022-5355 del 18 ottobre 2022, in cui viene descritto che “ Nei sondaggi G1, tra -3,5 e -4,0 m dal piano campagna (p.c.) e nel G5 tra -4,8 e -5,3 m dal p.c. è stata rilevata la presenza di un materiale con consistenza plastica di color scuro, che potrebbe essere attribuibile alla decomposizione naturale di materiale vegetale o a un idrocarburo artificiale ”).
In definitiva, è chiaro che le indagini sul sito sono state intraprese ai fini del collaudo delle operazioni di ritombamento della cava, in esecuzione degli obblighi convenzionali, e che la successiva caratterizzazione è stata avviata nell’ambito del procedimento di bonifica (attesa la segnalazione della ricorrente stessa sul superamento dei limiti-soglia); tuttavia, è altrettanto chiaro che nel corso degli accertamenti è stata accertata la presenza di rifiuti da parte di PA, rifiuti che nella loro concreta sussistenza e consistenza non sono stati contestati da parte attrice, che si duole esclusivamente della ritenuta erronea assimilazione tra materiale di “riporto” ai “rifiuti” e della conseguente dedotta inapplicabilità di un ordine di rimozione e ripristino in riferimento a materiali rinvenuti durante le indagini sul materiale di riporto.
L’assunto attoreo è, quindi, infondato, atteso che, come evidenziato dalle richiamate pronunce, la presenza di materiali qualificati come “rifiuti” dall’Amministrazione in seguito alle indagini sugli stessi, anche se accertata in occasione delle operazioni di caratterizzazione, integra l’applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 in ragione della effettiva consistenza (rifiuti) dei materiali de quibus .
Né emerge alcuna violazione del diritto al contraddittorio, stante l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e la successiva richiesta di audizione senza produzione di osservazioni scritte, comportamento endoprocedimentale chiaramente imputabile ad una scelta dell’interessata; del resto, anche le doglianze formulate in sede processuale attengono, come precisato nella memoria finale, alla contestata applicazione dei valori-soglia inerenti la destinazione agricola anziché industriale dell’area e non alla censura della qualificazione dei materiali esaminati (ed oggetto dell’ordine di rimozione) quali rifiuti, con ciò mancando di avversare anche in sede processuale l’accertamento della presenza di rifiuti nel sito, ossia il presupposto fondante degli atti impugnati nel presente giudizio. Difatti, la tesi attorea, in estrema sintesi, è rivolta a sostenere che se il materiale di riporto non supera le soglie di contaminazione non è possibile procedere alla rimozione dei materiali, tuttavia, ciò non è consentito dall’ordinamento che, come visto, in presenza di rifiuti (accertata), ne prescrive la rimozione con provvedimento autonomo rispetto al procedimento inerente la contaminazione.
Si conferma quindi, come già premesso, che la causa è matura per la decisione, attesa l’autonomia dell’ordine impugnato rispetto all’analisi di rischio prospettata dalla difesa attorea quale motivo di rinvio della decisione: come detto, infatti, la presenza dei rifiuti dà luogo alla loro rimozione indipendentemente dalla potenziale contaminazione del materiale e, pertanto, la fase procedimentale dell’analisi di rischio non pregiudica la decisione sull’ordine di rimozione dei rifiuti.
Quanto al lamentato difetto di proporzionalità, gli elementi evidenziati dalla difesa attorea (assenza di contaminazione significativa e ordine di rimozione della totalità dei materiali) sono inconferenti atteso che la nota PA del 2024 e l’ordinanza sindacale n. 81/2025 sono correttamente fondate, come già esaminato, sul presupposto di fatto dell’accertamento della presenza di rifiuti - e non sul livello di contaminazione degli stessi - ed insistono su ben identificabili rifiuti (“ La presenza di orizzonti di colorazione nerastra, le risultanze analitiche e le contestuali verifiche di PG portano a ritenere che ... il vuoto di cava sia stato colmato anche utilizzando rifiuti speciali verosimilmente di natura non pericolosa ”).
Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente TA s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di TE, che si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
LA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | Italo AS |
IL SEGRETARIO