Articolo 7 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosita' e di angoli. Devono altresi' essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999