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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa AR Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 215\2024 R.G. e vertente
TRA
con sede in Eboli (SA), in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza
XXIV Maggio n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bisogno, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angelica De Vita, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, con sede in Salerno, in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emma Tortora
1 e EN IE, in virtù di procura generale alle liti per notar del 1\6\2023 Persona_1
rep. 27360 racc. 4281, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dei difensori
E (avv.tortora@.aslsalerno. , ; Email_2
APPELLATA
NONCHE'
quale rappresentante della ST TR SP SR;
Controparte_2
APPELLATA-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3463\2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Salerno in data 20-27\7\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 1989\12, reso in data 2\10\2012 (notificato in data 16\10\2012), il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Controparte_1 Parte_2
brevità, solo di corrispondere alla Parte_3 Parte_1
la somma di € 334.174,86, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo
[...]
delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 erogate nel mese di dicembre 2011 come da fattura n. 480 del 30\12\2011.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 23\11\2012) avverso il Pt_3
provvedimento monitorio, eccependo, previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto: il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico, avendo l'opposta società ceduto alla tutti i crediti portati dalle fatture Controparte_3
emesse dall'1\4\2011 al 31\3\2013; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. cpc;
2 il superamento del tetto di spesa relativo all'anno 2011; che l'opponente, a seguito della richiesta dell' (nota n. 532 del 2\4\2012), aveva emesso la nota di credito n. 44 per Pt_3
l'importo della regressione tariffaria pari ad € 334.174,86 sulla fattura n. 480 del 31\12\2011;
che l' aveva, poi, provveduto a liquidare il relativo importo, detratto il saldo contestato Pt_3
e di cui alla nota di credito sopra richiamata;
la non debenza degli interessi moratori ex art. 5
D.lgs. n. 231/02. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte per lite temeraria.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la
[...]
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione. In particolare, l'opposta deduceva di aver onorato la richiesta di emissione della nota di credito per la regressione al solo fine di ottenere il pagamento delle somme ad essa spettanti, con riserva di ripetere giudizialmente le somme in questione. Inoltre, la Pt_1
precisava che il pagamento si riferiva a prestazioni specificamente autorizzate e richieste dalla stessa antecedentemente alla definizione del tetto di spesa, ragion per cui vi era stato, Pt_3
quantomeno, un ingiustificato arricchimento della opponente. Concludeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma del monitorio opposto ovvero, in subordine, per la condanna dell' al pagamento della somma accertata in corso di causa, vinte le spese di lite con Pt_3
attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Di poi, rigettate le richieste istruttorie (cfr. ordinanza del 26\2\2014), Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 25.3.2019, interveniva in giudizio ex art. 111
cpc, la società ST SP SR, quale cessionaria dei crediti azionati in giudizio (contratto quadro di cessione dei crediti del 22\11\2018, a rogito del Notaio rep. n. 139352, racc. Per_2
n. 31235, pubblicato in G.U. n. 139 del 29\11\2018 e comunicato a mezzo Pec al debitore ceduto in data 21\12\2018). Parte_3
Con comparsa di costituzione del 3\2\2022, interveniva in giudizio ex art. 111 cpc la società
in qualità di mandataria della società ST TR SP SR e, Controparte_2
3 premettendo che nelle more del procedimento la ST SP SR aveva ceduto i crediti oggetto del presente giudizio alla ST TR SP SR, cessione della quale era stato dato avviso mediante la pubblicazione nella G.U. n. 55 dell'11.5.2019, si associava alle difese svolte e alle conclusioni rassegnate dalla società cedente.
Infine, il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3463\2023, emessa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, in data 20\7\2023 (pubblicata il 27\7\2023 e non notificata),
accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda ex art. 96 cpc,
condannando la , la ST SP SR e l'ST TR SP SR (rappresentata Pt_1
dalla , in solido, al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In particolare, il Tribunale di Salerno, superate le questioni preliminari (giurisdizione,
titolarità), riteneva fondata l'eccezione del superamento del tetto di spesa relativo all'anno
2011, indicato anche nel contratto stipulato tra le parti in data 30\5\2011, come emergente dalla
Parte documentazione versata in atti (nota del 2\5\2012 della;
nota del 29\9\2011 Pt_1
indicante la data del presunto sforamento)
Con atto regolarmente notificato via PEC in data 27\2\2024, la
[...]
proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado per Parte_1
l'erronea interpretazione della documentazione versata in atti e dell'onere probatorio ex art. 2697 cc, gravante sull' , in relazione al contestato superamento del tetto di spesa. Pt_3
L'appellante, infatti, affermava che l' non avesse operato nel rispetto delle norme Pt_3
procedimentali come convenzionalmente stabilite ed accettate: difetterebbe l'istituzione del necessario Tavolo Tecnico e dell'attività da questo svolta, con il relativo monitoraggio del contributo di ciascun centro convenzionato al raggiungimento del tetto della macroarea.
Quindi, l'appellante chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, di annullare e riformare l'impugnata sentenza n. 3463/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Salerno – dott. Barbato e, perl'effetto, confermare il D.I. 1989/2012. Con vittoria
di spese e competenze del doppio grado di giudizio>.
4 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'appello Pt_3
ex artt. 342 e 348bis cpc e la sua infondatezza, sia per l'accertato superamento del tetto di spesa per l'anno 2011, ma anche per la mancata dimostrazione della sussistenza di un valido rapporto di accreditamento della struttura privata appellante, con la conseguente non remunerabilità delle prestazioni in contestazione. L' , pertanto, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità Pt_3
dell'appello ovvero il suo rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Rimaneva, di contro, contumace la quale rappresentante della Controparte_2
cfr. ordinanza del 2\7\2024). Controparte_4
Infine, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, era rinviata all'udienza del 3\7\2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc, e rimessa in decisione al collegio (cfr. ordinanza dell'8\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato sia pure per motivazioni diverse da quelle addotte dal primo giudice, come di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
5 Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Mancanza accreditamento.
Con la costituzione in appello, l' eccepiva formalmente la non remunerabilità delle Pt_3
prestazioni richieste, non avendo la dimostrato la sussistenza di valido rapporto di Pt_1
accreditamento.
Ritiene la Corte che detta eccezione, da considerarsi una mera difesa e, come tale, proponibile in ogni grado di giudizio, è fondata.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario aver ottenuto prima l'accreditamento e, poi, Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
6 integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla
7 valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal , in relazione all'impossibilità, da parte Parte_4
delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica
8 amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
9 In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Nessuna prestazione sanitaria a carico della sanità pubblica è, dunque, possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass.
del 19\11\2015, n. 23657).
In base alle considerazioni che precedono deve affermarsi che il privato che richiede la prestazione ha l'onere di allegare e dimostrare in giudizio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la sussistenza del provvedimento amministrativo regionale di accreditamento.
Provvedimento regionale non surrogabile, vale ripeterlo, da altro tipo di provvedimento amministrativo e nemmeno da riconoscimento esplicito o implicito contenuto in altri
Part provvedimenti regionali o nel contratto stipulato con l
Tale onere non è stato assolto dalla Parte_1
poiché, in mancanza di un provvedimento regionale ad hoc, i decreti nn. 116 e 142 del
21\10\2014, peraltro depositati solo in primo grado (in data 1\10\2023), che hanno disposto l'accreditamento istituzionale della non dimostra che per il 2011 detta società ha Pt_1
erogato le prestazioni sulla base di un provvedimento di accreditamento provvisorio ex art. 8-
quater, comma 7, né che operasse in regime di accreditamento “transitorio” o “temporaneo” ex art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
10 In conclusione, sia pure con le diverse motivazioni sin qui riportate, va rigettato l'appello,
assorbita ogni ulteriore questione.
C.Spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
Nulla per le spese della rimasta contumace. Controparte_2
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
dell' e della Controparte_5 Controparte_2
quale rappresentante della ogni diversa domanda, eccezione e deduzione Controparte_6
disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza di primo grado n. 3463\23,
emessa e pubblicata in data 20-27\7\2023 dal Tribunale di Salerno;
2.CONDANNA l'appellante, al Parte_1
pagamento in favore dell'appellata, , delle spese Controparte_7
di lite del giudizio di secondo grado, che liquida nella complessiva somma di € 2.200,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione;
11 4. Nulla per le spese della contumace. Controparte_2
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa AR Mainenti- -Dott.ssa Maria Balletti -
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa AR Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 215\2024 R.G. e vertente
TRA
con sede in Eboli (SA), in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza
XXIV Maggio n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bisogno, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angelica De Vita, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, con sede in Salerno, in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emma Tortora
1 e EN IE, in virtù di procura generale alle liti per notar del 1\6\2023 Persona_1
rep. 27360 racc. 4281, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dei difensori
E (avv.tortora@.aslsalerno. , ; Email_2
APPELLATA
NONCHE'
quale rappresentante della ST TR SP SR;
Controparte_2
APPELLATA-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3463\2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Salerno in data 20-27\7\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 1989\12, reso in data 2\10\2012 (notificato in data 16\10\2012), il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Controparte_1 Parte_2
brevità, solo di corrispondere alla Parte_3 Parte_1
la somma di € 334.174,86, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo
[...]
delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 erogate nel mese di dicembre 2011 come da fattura n. 480 del 30\12\2011.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 23\11\2012) avverso il Pt_3
provvedimento monitorio, eccependo, previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto: il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico, avendo l'opposta società ceduto alla tutti i crediti portati dalle fatture Controparte_3
emesse dall'1\4\2011 al 31\3\2013; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. cpc;
2 il superamento del tetto di spesa relativo all'anno 2011; che l'opponente, a seguito della richiesta dell' (nota n. 532 del 2\4\2012), aveva emesso la nota di credito n. 44 per Pt_3
l'importo della regressione tariffaria pari ad € 334.174,86 sulla fattura n. 480 del 31\12\2011;
che l' aveva, poi, provveduto a liquidare il relativo importo, detratto il saldo contestato Pt_3
e di cui alla nota di credito sopra richiamata;
la non debenza degli interessi moratori ex art. 5
D.lgs. n. 231/02. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte per lite temeraria.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la
[...]
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione. In particolare, l'opposta deduceva di aver onorato la richiesta di emissione della nota di credito per la regressione al solo fine di ottenere il pagamento delle somme ad essa spettanti, con riserva di ripetere giudizialmente le somme in questione. Inoltre, la Pt_1
precisava che il pagamento si riferiva a prestazioni specificamente autorizzate e richieste dalla stessa antecedentemente alla definizione del tetto di spesa, ragion per cui vi era stato, Pt_3
quantomeno, un ingiustificato arricchimento della opponente. Concludeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma del monitorio opposto ovvero, in subordine, per la condanna dell' al pagamento della somma accertata in corso di causa, vinte le spese di lite con Pt_3
attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Di poi, rigettate le richieste istruttorie (cfr. ordinanza del 26\2\2014), Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 25.3.2019, interveniva in giudizio ex art. 111
cpc, la società ST SP SR, quale cessionaria dei crediti azionati in giudizio (contratto quadro di cessione dei crediti del 22\11\2018, a rogito del Notaio rep. n. 139352, racc. Per_2
n. 31235, pubblicato in G.U. n. 139 del 29\11\2018 e comunicato a mezzo Pec al debitore ceduto in data 21\12\2018). Parte_3
Con comparsa di costituzione del 3\2\2022, interveniva in giudizio ex art. 111 cpc la società
in qualità di mandataria della società ST TR SP SR e, Controparte_2
3 premettendo che nelle more del procedimento la ST SP SR aveva ceduto i crediti oggetto del presente giudizio alla ST TR SP SR, cessione della quale era stato dato avviso mediante la pubblicazione nella G.U. n. 55 dell'11.5.2019, si associava alle difese svolte e alle conclusioni rassegnate dalla società cedente.
Infine, il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3463\2023, emessa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, in data 20\7\2023 (pubblicata il 27\7\2023 e non notificata),
accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda ex art. 96 cpc,
condannando la , la ST SP SR e l'ST TR SP SR (rappresentata Pt_1
dalla , in solido, al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In particolare, il Tribunale di Salerno, superate le questioni preliminari (giurisdizione,
titolarità), riteneva fondata l'eccezione del superamento del tetto di spesa relativo all'anno
2011, indicato anche nel contratto stipulato tra le parti in data 30\5\2011, come emergente dalla
Parte documentazione versata in atti (nota del 2\5\2012 della;
nota del 29\9\2011 Pt_1
indicante la data del presunto sforamento)
Con atto regolarmente notificato via PEC in data 27\2\2024, la
[...]
proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado per Parte_1
l'erronea interpretazione della documentazione versata in atti e dell'onere probatorio ex art. 2697 cc, gravante sull' , in relazione al contestato superamento del tetto di spesa. Pt_3
L'appellante, infatti, affermava che l' non avesse operato nel rispetto delle norme Pt_3
procedimentali come convenzionalmente stabilite ed accettate: difetterebbe l'istituzione del necessario Tavolo Tecnico e dell'attività da questo svolta, con il relativo monitoraggio del contributo di ciascun centro convenzionato al raggiungimento del tetto della macroarea.
Quindi, l'appellante chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, di annullare e riformare l'impugnata sentenza n. 3463/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Salerno – dott. Barbato e, perl'effetto, confermare il D.I. 1989/2012. Con vittoria
di spese e competenze del doppio grado di giudizio>.
4 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'appello Pt_3
ex artt. 342 e 348bis cpc e la sua infondatezza, sia per l'accertato superamento del tetto di spesa per l'anno 2011, ma anche per la mancata dimostrazione della sussistenza di un valido rapporto di accreditamento della struttura privata appellante, con la conseguente non remunerabilità delle prestazioni in contestazione. L' , pertanto, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità Pt_3
dell'appello ovvero il suo rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Rimaneva, di contro, contumace la quale rappresentante della Controparte_2
cfr. ordinanza del 2\7\2024). Controparte_4
Infine, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, era rinviata all'udienza del 3\7\2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc, e rimessa in decisione al collegio (cfr. ordinanza dell'8\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato sia pure per motivazioni diverse da quelle addotte dal primo giudice, come di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
5 Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Mancanza accreditamento.
Con la costituzione in appello, l' eccepiva formalmente la non remunerabilità delle Pt_3
prestazioni richieste, non avendo la dimostrato la sussistenza di valido rapporto di Pt_1
accreditamento.
Ritiene la Corte che detta eccezione, da considerarsi una mera difesa e, come tale, proponibile in ogni grado di giudizio, è fondata.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario aver ottenuto prima l'accreditamento e, poi, Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
6 integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla
7 valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal , in relazione all'impossibilità, da parte Parte_4
delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica
8 amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
9 In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Nessuna prestazione sanitaria a carico della sanità pubblica è, dunque, possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass.
del 19\11\2015, n. 23657).
In base alle considerazioni che precedono deve affermarsi che il privato che richiede la prestazione ha l'onere di allegare e dimostrare in giudizio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la sussistenza del provvedimento amministrativo regionale di accreditamento.
Provvedimento regionale non surrogabile, vale ripeterlo, da altro tipo di provvedimento amministrativo e nemmeno da riconoscimento esplicito o implicito contenuto in altri
Part provvedimenti regionali o nel contratto stipulato con l
Tale onere non è stato assolto dalla Parte_1
poiché, in mancanza di un provvedimento regionale ad hoc, i decreti nn. 116 e 142 del
21\10\2014, peraltro depositati solo in primo grado (in data 1\10\2023), che hanno disposto l'accreditamento istituzionale della non dimostra che per il 2011 detta società ha Pt_1
erogato le prestazioni sulla base di un provvedimento di accreditamento provvisorio ex art. 8-
quater, comma 7, né che operasse in regime di accreditamento “transitorio” o “temporaneo” ex art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
10 In conclusione, sia pure con le diverse motivazioni sin qui riportate, va rigettato l'appello,
assorbita ogni ulteriore questione.
C.Spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
Nulla per le spese della rimasta contumace. Controparte_2
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
dell' e della Controparte_5 Controparte_2
quale rappresentante della ogni diversa domanda, eccezione e deduzione Controparte_6
disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza di primo grado n. 3463\23,
emessa e pubblicata in data 20-27\7\2023 dal Tribunale di Salerno;
2.CONDANNA l'appellante, al Parte_1
pagamento in favore dell'appellata, , delle spese Controparte_7
di lite del giudizio di secondo grado, che liquida nella complessiva somma di € 2.200,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione;
11 4. Nulla per le spese della contumace. Controparte_2
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa AR Mainenti- -Dott.ssa Maria Balletti -
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