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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione iscritto al n. r.g. 1313/2025 promosso da: col patrocinio dell'avv. STEFANO BORSACCHI e dell'avv. Parte_1
SANDRA BERRETTI contro on il patrocinio dell'avv. STEFANIA MEZZETTI CP_1 con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 473.bis 49 c.p.c. Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunziare la separazione personale dalla coniuge instando nel ricorso medesimo, anche per la pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio contratto con il 13.06.2022, iscritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Ponsacco, anno 2022, parte I, serie n. 8.
Nel domandare la separazione dalla moglie, che tra le altre cose, Parte_1 lamentava la frapposizione di ostacoli da parte della coniuge alle sue frequentazioni col figlio, chiedeva prevedersi, in punto di statuizioni accessorie, l'affido condiviso del figlio
, nato a [...] il [...], il collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1
pagina 1 di 7 madre nell'immobile che seppure di sua (di lui ricorrente) proprietà esclusiva, domandava d'assegnare alla coniuge, una disciplina delle frequentazioni padre/figlio nei tempi e modi indicati nel ricorso medesimo, con a seguire la previsione dell'onere per sé di corrispondere un contributo per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile di euro
1.000,00 in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e con anche l'onere proprio di corrispondere contributo al mantenimento della moglie, sino, però, alla sentenza di divorzio, di euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente contestando allegazioni e richieste di cui all'atto CP_1 introduttivo, chiedendo, per contro, una pronuncia di separazione con addebito al ricorrente e, quindi, affidamento condiviso del figlio minore con previsione del collocamento prevalente dello stesso presso di sé nella casa coniugale della quale domandava l'assegnazione in proprio favore, una regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio in conformità a quanto indicato nel suo stesso atto di costituzione e con la previsione dell'obbligo per il marito di corrispondere un assegno mensile di € 2.500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie e con, altresì, l'obbligo per lo stesso marito di corrispondere un assegno mensile di 20.000,00
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT in via automatica per il di lei mantenimento della moglie, con percezione integrale da parte sua dell'assegno unico universale.
Istaurato il contraddittorio nei termini sovra sinteticamente esposti, all'udienza fissata per procedere all'ascolto del figlio minore delle parti, in forza dell'istanza, pure, formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 473.bis 6 comma 2, c.p.c., procuratori costituiti e ricorrente e resistente stessi davano atto di essere addivenuti ad una composizione bonaria della controversia de qua e autorizzati concludevano in conformità all'accordo raggiunto, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Il giudice riservava, allora, di riferire al Collegio, trattenendo la causa in decisione.
-.-.-.-.-.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - di cui alla nota depositata in PCT data 11.09.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi,
pagina 2 di 7 paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alla sua evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età del figlio (9 anni) consentono di stimare superflua l'audizione dello stesso.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere a dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti prevedendo, come, d'altronde, richiesto dalle parti medesime, la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio con atto celebrato a Ponsacco il 13 giugno 2022, iscritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Ponsacco, anno 2022, parte I, serie n. 8.
I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad ambedue i genitori con sua Per_1 collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso la madre, a cui resterà CP_1 assegnata, con i suoi arredi e corredi, la casa familiare, sita a Ponsacco, Via Giuseppe
Verdi, 5, sino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, al versamento di quanto stabilito tra le parti nelle conclusioni convenute per la sentenza di declaratoria dello scioglimento del loro matrimonio con contestuale restituzione dell'immobile nella piena ed esclusiva disponibilità di che ne è Parte_1 proprietario esclusivo;
la responsabilità genitoriale è, e sarà esercitata, così come previsto dal regime di affidamento condiviso, da entrambi i genitori con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative in particolare all'istruzione,
pagina 3 di 7 all'educazione, alla cura, alla salute ed a quant'altro rilevante per , saranno assunte Per_1 di comune accordo tra i genitori, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente quanto alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio e vederlo secondo il seguente calendario ed in base ad uno schema bisettimanale da ripetere: I° settimana: il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva II° settimana: il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola, o dall'ora di pranzo se non c'è scuola, fino a dopo cena ed il fine settimana dal pomeriggio del venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica prima di cena;
i genitori concordano altresì che qualora essi siano impegnati in attività lavorativa non rinviabile possano recuperare, previo accordo con l'altro, le ore o i giorni in cui non potranno frequentare il figlio;
resta inteso che saranno comunque salvi diversi accordi tra i genitori;
4) viene prevista la possibilità per di festeggiare il giorno del proprio compleanno Per_1 preferibilmente con entrambi i genitori;
ove non fosse possibile, lo trascorrerà ad Per_1 anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
per le vacanze estive il figlio resterà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, di cui almeno una tra quelle centrali di agosto (la seconda settimana con l'uno e la terza settimana con l'altro ad anni alterni) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, mentre durante quelle natalizie Per_1 trascorrerà ad anni alterni dalla mattina del 24 dicembre al 25 dicembre alle ore 17,00 con un genitore, e dalle ore 17,00 del 25 dicembre alla sera del 26 dicembre con l'altro; dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 1 gennaio con un genitore, e dalla mattina del 5 gennaio fino alla sera del 6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
negli altri giorni di vacanza verrà seguito il calendario ordinario;
per le festività 2025-2026 il minore trascorrerà il 24 dicembre ed il giorno di Natale con il padre, avendo trascorso con la madre il giorno di
Natale 2024; per le festività pasquali il figlio resterà ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, ed il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo con l'altro; negli altri giorni di vacanza verrà seguito il calendario ordinario;
resta inteso che saranno comunque salvi diversi accordi tra i genitori.
5) I genitori concordano che il figlio possa conservare e sviluppare un rapporto continuativo di affetto e di frequentazione con le rispettive famiglie di origine dei genitori.
pagina 4 di 7 6) si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario di con un Parte_1 Per_1 contributo mensile di € 1.500,00 con decorrenza da ottobre 2025, rivalutabile annualmente in via automatica secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato CP_1 acceso presso Banca Popolare di Lajatico IBAN [...] e di sostenere al 100% le spese di carattere straordinario mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ricreative, culturali, ecc. ,che si renderanno necessarie per lui, spese per la cui individuazione e per la necessità o meno del previo accordo , dovrà farsi riferimento alle
Linee guida C.N.F. del 27 novembre 2017, che si trascrivono:
A) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
B) SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico pagina 5 di 7 sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un eventuale dissenso motivato, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso.
Il Tribunale prende atto, nell'ambito della sistemazione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, dell'obbligo che assume su di sé di corrispondere, a tacitazione di ogni e Parte_1 qualsivoglia pretesa di vantata per il proprio mantenimento in sede di CP_1 separazione alla quale la medesima rinuncia, di corrispondere alla moglie, al momento in cui verranno rassegnate le conclusioni per la remissione al Collegio del procedimento per la pronuncia della sentenza di separazione, l'importo di euro 100.000,00 (centomila euro) a mezzo assegno circolare non trasferibile e ne rilascia quietanza. Dal CP_1 momento dell'avvenuto ricevimento di detta somma resteranno a carico di i CP_1 consumi, le spese relative all'utilizzo della casa familiare (solo a titolo di esempio la tari) e le spese di ordinaria manutenzione relativi alla casa familiare;
ove le utenze, i contratti relativi a tali spese e la tari rimanessero intestati al la si obbliga a Pt_1 CP_1 sostenerne il costo o a rimborsarlo nei 10 giorni successivi se il pagamento venisse effettuato da Parte_1
7) Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti si impegnano, entro 7 giorni dal momento in cui verranno rassegnate le conclusioni per la remissione al Collegio del procedimento per la pronuncia della sentenza di separazione, a chiudere ed estinguere il conto corrente cointestato n. 00000026144 acceso presso Banca Popolare di Lajatico, ripartendo a metà, tra di loro, l'eventuale provvista, restando a carico del le eventuali passività, spese Pt_1 ed oneri di tenuta conto e sua estinzione.
8) si obbliga, dal momento del ricevimento dell'importo di euro 100.000,00 di CP_1 cui al punto di cui sopra, a sostenere integralmente le rate relative al finanziamento n.
4577607 a lei intestato, acceso con BMW Group Financial Services ed a mantenere indenne pagina 6 di 7 e libero da ogni obbligo da ogni e qualsivoglia pretesa vantata dalla stessa Parte_1 società finanziaria.
9) Il Tribunale dà atto che le parti si impegnano a prestare acquiescenza per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione non appena la stessa verrà pronunciata dal
Tribunale.
10) DICHIARA le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale vista altresì la domanda cumulativamente proposta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione con separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.09.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione iscritto al n. r.g. 1313/2025 promosso da: col patrocinio dell'avv. STEFANO BORSACCHI e dell'avv. Parte_1
SANDRA BERRETTI contro on il patrocinio dell'avv. STEFANIA MEZZETTI CP_1 con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 473.bis 49 c.p.c. Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunziare la separazione personale dalla coniuge instando nel ricorso medesimo, anche per la pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio contratto con il 13.06.2022, iscritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Ponsacco, anno 2022, parte I, serie n. 8.
Nel domandare la separazione dalla moglie, che tra le altre cose, Parte_1 lamentava la frapposizione di ostacoli da parte della coniuge alle sue frequentazioni col figlio, chiedeva prevedersi, in punto di statuizioni accessorie, l'affido condiviso del figlio
, nato a [...] il [...], il collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1
pagina 1 di 7 madre nell'immobile che seppure di sua (di lui ricorrente) proprietà esclusiva, domandava d'assegnare alla coniuge, una disciplina delle frequentazioni padre/figlio nei tempi e modi indicati nel ricorso medesimo, con a seguire la previsione dell'onere per sé di corrispondere un contributo per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile di euro
1.000,00 in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e con anche l'onere proprio di corrispondere contributo al mantenimento della moglie, sino, però, alla sentenza di divorzio, di euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente contestando allegazioni e richieste di cui all'atto CP_1 introduttivo, chiedendo, per contro, una pronuncia di separazione con addebito al ricorrente e, quindi, affidamento condiviso del figlio minore con previsione del collocamento prevalente dello stesso presso di sé nella casa coniugale della quale domandava l'assegnazione in proprio favore, una regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio in conformità a quanto indicato nel suo stesso atto di costituzione e con la previsione dell'obbligo per il marito di corrispondere un assegno mensile di € 2.500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie e con, altresì, l'obbligo per lo stesso marito di corrispondere un assegno mensile di 20.000,00
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT in via automatica per il di lei mantenimento della moglie, con percezione integrale da parte sua dell'assegno unico universale.
Istaurato il contraddittorio nei termini sovra sinteticamente esposti, all'udienza fissata per procedere all'ascolto del figlio minore delle parti, in forza dell'istanza, pure, formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 473.bis 6 comma 2, c.p.c., procuratori costituiti e ricorrente e resistente stessi davano atto di essere addivenuti ad una composizione bonaria della controversia de qua e autorizzati concludevano in conformità all'accordo raggiunto, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Il giudice riservava, allora, di riferire al Collegio, trattenendo la causa in decisione.
-.-.-.-.-.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - di cui alla nota depositata in PCT data 11.09.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi,
pagina 2 di 7 paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alla sua evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età del figlio (9 anni) consentono di stimare superflua l'audizione dello stesso.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere a dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti prevedendo, come, d'altronde, richiesto dalle parti medesime, la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio con atto celebrato a Ponsacco il 13 giugno 2022, iscritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Ponsacco, anno 2022, parte I, serie n. 8.
I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad ambedue i genitori con sua Per_1 collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso la madre, a cui resterà CP_1 assegnata, con i suoi arredi e corredi, la casa familiare, sita a Ponsacco, Via Giuseppe
Verdi, 5, sino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, al versamento di quanto stabilito tra le parti nelle conclusioni convenute per la sentenza di declaratoria dello scioglimento del loro matrimonio con contestuale restituzione dell'immobile nella piena ed esclusiva disponibilità di che ne è Parte_1 proprietario esclusivo;
la responsabilità genitoriale è, e sarà esercitata, così come previsto dal regime di affidamento condiviso, da entrambi i genitori con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative in particolare all'istruzione,
pagina 3 di 7 all'educazione, alla cura, alla salute ed a quant'altro rilevante per , saranno assunte Per_1 di comune accordo tra i genitori, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente quanto alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio e vederlo secondo il seguente calendario ed in base ad uno schema bisettimanale da ripetere: I° settimana: il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva II° settimana: il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola, o dall'ora di pranzo se non c'è scuola, fino a dopo cena ed il fine settimana dal pomeriggio del venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica prima di cena;
i genitori concordano altresì che qualora essi siano impegnati in attività lavorativa non rinviabile possano recuperare, previo accordo con l'altro, le ore o i giorni in cui non potranno frequentare il figlio;
resta inteso che saranno comunque salvi diversi accordi tra i genitori;
4) viene prevista la possibilità per di festeggiare il giorno del proprio compleanno Per_1 preferibilmente con entrambi i genitori;
ove non fosse possibile, lo trascorrerà ad Per_1 anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
per le vacanze estive il figlio resterà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, di cui almeno una tra quelle centrali di agosto (la seconda settimana con l'uno e la terza settimana con l'altro ad anni alterni) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, mentre durante quelle natalizie Per_1 trascorrerà ad anni alterni dalla mattina del 24 dicembre al 25 dicembre alle ore 17,00 con un genitore, e dalle ore 17,00 del 25 dicembre alla sera del 26 dicembre con l'altro; dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 1 gennaio con un genitore, e dalla mattina del 5 gennaio fino alla sera del 6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
negli altri giorni di vacanza verrà seguito il calendario ordinario;
per le festività 2025-2026 il minore trascorrerà il 24 dicembre ed il giorno di Natale con il padre, avendo trascorso con la madre il giorno di
Natale 2024; per le festività pasquali il figlio resterà ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, ed il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo con l'altro; negli altri giorni di vacanza verrà seguito il calendario ordinario;
resta inteso che saranno comunque salvi diversi accordi tra i genitori.
5) I genitori concordano che il figlio possa conservare e sviluppare un rapporto continuativo di affetto e di frequentazione con le rispettive famiglie di origine dei genitori.
pagina 4 di 7 6) si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario di con un Parte_1 Per_1 contributo mensile di € 1.500,00 con decorrenza da ottobre 2025, rivalutabile annualmente in via automatica secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato CP_1 acceso presso Banca Popolare di Lajatico IBAN [...] e di sostenere al 100% le spese di carattere straordinario mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ricreative, culturali, ecc. ,che si renderanno necessarie per lui, spese per la cui individuazione e per la necessità o meno del previo accordo , dovrà farsi riferimento alle
Linee guida C.N.F. del 27 novembre 2017, che si trascrivono:
A) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
B) SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico pagina 5 di 7 sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un eventuale dissenso motivato, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso.
Il Tribunale prende atto, nell'ambito della sistemazione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, dell'obbligo che assume su di sé di corrispondere, a tacitazione di ogni e Parte_1 qualsivoglia pretesa di vantata per il proprio mantenimento in sede di CP_1 separazione alla quale la medesima rinuncia, di corrispondere alla moglie, al momento in cui verranno rassegnate le conclusioni per la remissione al Collegio del procedimento per la pronuncia della sentenza di separazione, l'importo di euro 100.000,00 (centomila euro) a mezzo assegno circolare non trasferibile e ne rilascia quietanza. Dal CP_1 momento dell'avvenuto ricevimento di detta somma resteranno a carico di i CP_1 consumi, le spese relative all'utilizzo della casa familiare (solo a titolo di esempio la tari) e le spese di ordinaria manutenzione relativi alla casa familiare;
ove le utenze, i contratti relativi a tali spese e la tari rimanessero intestati al la si obbliga a Pt_1 CP_1 sostenerne il costo o a rimborsarlo nei 10 giorni successivi se il pagamento venisse effettuato da Parte_1
7) Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti si impegnano, entro 7 giorni dal momento in cui verranno rassegnate le conclusioni per la remissione al Collegio del procedimento per la pronuncia della sentenza di separazione, a chiudere ed estinguere il conto corrente cointestato n. 00000026144 acceso presso Banca Popolare di Lajatico, ripartendo a metà, tra di loro, l'eventuale provvista, restando a carico del le eventuali passività, spese Pt_1 ed oneri di tenuta conto e sua estinzione.
8) si obbliga, dal momento del ricevimento dell'importo di euro 100.000,00 di CP_1 cui al punto di cui sopra, a sostenere integralmente le rate relative al finanziamento n.
4577607 a lei intestato, acceso con BMW Group Financial Services ed a mantenere indenne pagina 6 di 7 e libero da ogni obbligo da ogni e qualsivoglia pretesa vantata dalla stessa Parte_1 società finanziaria.
9) Il Tribunale dà atto che le parti si impegnano a prestare acquiescenza per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione non appena la stessa verrà pronunciata dal
Tribunale.
10) DICHIARA le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale vista altresì la domanda cumulativamente proposta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione con separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.09.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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