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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1540/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AG OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
DI (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Montecchio Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI), Largo Boschetti n. 29, presso e nello studio dell'Avv. ZINI FULVIA e dell'Avv. CECCHETTO
IS del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Controparte_1 C.F._2
Cantarane n. 5, presso e nello studio dell'Avv. SIMIONI ANASTASIA e dell'Avv. SORGATO FEDERICA del
Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile la produzione tardiva dei documenti 24, 25 e 26 allegati alla memoria conclusiva di controparte e, conseguentemente, non tenerne conto ai fini della decisione della causa;
respinte tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate: nel merito:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora in Parte_2 relazione alle domande di controparte;
2. accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3. accogliere l'opposizione ed accertare e dichiarare che, per i motivi espressi in narrativa, non sussiste alcun credito della signora nei confronti della signora;
Controparte_1 Parte_2
4. nel denegato caso in cui si ritenesse sussistente il diritto di credito della signora Controparte_1 Pa nei confronti della signora , rideterminare a ribasso l'importo eventualmente Parte_1 dovuto sottraendo le somme versate dalla proprietaria e/o non contestate all'ente relative agli anni 2016-2017-2018-2019;
5. condannare la convenuta opposta alla rifusione in favore dell'attrice opponente di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. rigettare le domande poste in via riconvenzionale ed indicate da controparte con i nn. 11-12-13-14 nella comparsa di costituzione e risposta, ossia accertare e dichiarare l'utilizzo da parte dei sottoscritti difensori di frasi ed espressioni sconvenienti nell'atto di citazione e per l'effetto condannare per lite temerarie ed espuntare le frasi riportate, per i motivi indicati in narrativa”.
Parte convenuta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare, confermare il decreto ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025 munendolo di provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
accertare e dichiarare la legittimazione passiva della signora in relazione alle Parte_2 domande dell'ingiungente; rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
concedere la provvisoria esecutività sul decreto ivi opposto, essendo l'opposizione temeraria-infondata- strumentale e volta meramente a procrastinare il pagamento di quanto legittimamente dovuto;
nel merito, rigettare l'opposizione ed accertare e dichiarare che, per i motivi espressi in narrativa, che sussiste il credito certo liquido ed esigibile della signora nei confronti della signora Controparte_1
e rigettare ogni domanda risarcitoria posta da controparte per le suddette Parte_2 argomentazioni, in quanto meramente temeraria-strumentale-infondata; condannare con provvedimento immediatamente esecutivo controparte a rifondere alla ricorrente la somma di euro di € 11.790,62 oltre agli interessi come da domanda oltre alle successive occorrende;
pagina 2 di 8 in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che controparte nell'atto ha utilizzato frasi ed espressioni sconvenienti che vanno oltre la necessità di difendere la propria assistita e ha utilizzato frasi ed espressioni che risultano eccessive rispetto a questa esigenza, condannare la stessa, e/o i suoi legali al risarcimento del danno da quantificarsi;
per l'effetto condannare controparte anche ex art 96 c.p.c. per le argomentazioni in atti dettagliate alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, con antistatarietà degli scriventi difensori, ferma da subito ogni riserva di separata azione di danno in sede civile e penale conseguente ai fatti in premessa esposti;
si chiede che la S.V. Ill.ma non consideri le seguenti frasi (che si trascrivono – estrapolate dal ricorso in opposizione di controparte), condannando controparte ad espungere dai propri atti le frasi in oggetto:
- si ritiene quindi che la procura depositata telematicamente da controparte nel fascicolo in Tribunale costituisca un falso;
- si rileva quindi la falsità materiale della procura alle liti prodotta dall'avvocato Anastasia Simioni nei documenti allegati ricorso per decreto ingiuntivo;
- da tutto ciò esposto si ritiene evidente che i legali di controparte abbiano agito in giudizio con dolo o quantomeno con colpa grave fondando il proprio incarico professionale su un documento - procura alle liti - palesemente falso e/o comunque privo di efficacia giuridica in quanto non sottoscritto dalla signora
- incapace di apporre tale sottoscrizione - affermando che questa firma, in verità, risulta essere CP_1 contraffatta;
- si rileva quindi la falsità materiale della procura alle liti prodotta dall'avvocato Anastasia Simioni nei documenti allegati ricorso per decreto ingiuntivo.;
- si chiede pertanto che il Tribunale, valutata la gravità dell'azione, condanni controparte ovvero i suoi legali;
- fondando il proprio incarico professionale su un documento-procura alle liti- palesemente falso e/o comunque privo di efficacia giuridica-in quanto non sottoscritto dalla signora ”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 277/2025 del 17.2.2025 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento di € 11.790,62 oltre interessi e spese, a titolo di rifusione di Imposta Municipale Unica (c.d.
I.M.U.) per gli anni dal 2016 al 2024 per i quali era stata assegnataria, nell'ambito della separazione dal marito , di un immobile abitativo di proprietà di . L'opponente CP_2 Controparte_1
eccepiva l'inesistenza della procura allegata al ricorso monitorio per presunta falsità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, in quanto l'ingiungente era ricoverata presso una Controparte_3
(c.d. R.S.A.) in stato di grave infermità psicofisica, e di conseguenza proponeva istanza di
[...]
querela di falso incidentale. Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'ente impositore aveva individuato la controparte quale soggetto passivo dell'imposta, con l'effetto che le pagina 3 di 8 annualità dalla stessa già versate dal 2016 al 2018 non erano più ripetibili, mentre la contestazione sull'imputazione del rapporto debitorio per le annualità successive dovevano essere rivolte al
[...]
. Di Gregorio rilevava poi, nel merito, che in base al prospetto ex Controparte_4 Parte_2
adverso prodotto non era possibile ricostruire il quantum dell'asserita debenza oggetto di ingiunzione e, inoltre, che l' gravava sui proprietari di immobili e sui titolari di diritti reali immobiliari, non invece CP_5
sui titolari di diritti personali di godimento quale è il comodatario o l'assegnatario dell'immobile.
Chiedeva pertanto che venisse pregiudizialmente accertata la falsità della procura avversaria, oppure che venisse accertato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, o comunque che venisse dichiarato inesistente, o in subordine ridotto in base a quanto di giustizia, il credito ex adverso avanzato, in ogni caso con revoca del provvedimento monitorio opposto. Domandava altresì che i legali della controparte venissero condannati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la querela di falso notificata dalla Controparte_1
controparte anche in via principale era inammissibile nel presente procedimento;
che la procura era stata regolarmente sottoscritta da persona capace di intendere e di volere;
che l'I.M.U. doveva essere versata dalla controparte sia quale assegnataria della casa coniugale, sia quale comodataria non parente in linea retta del proprietario dell'immobile; che la somma effettivamente dovuta sarebbe pari a €
13.848,37 e dunque financo superiore a quella richiesta. Chiedeva dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte sia al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia alla cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti contenute in atto di citazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare la difesa di parte opposta depositava una nuova procura notarile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c., l'opponente rinunciava all'istanza di querela di falso. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava sia la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulato dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sia tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti. Alla successiva udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, e preso atto della rinuncia attorea alla proposta querela di falso, occorre in primo luogo pagina 4 di 8 qualificare la domanda dell'ingiungente.
TO LU IN chiede il rimborso della somma di € 11.790,62 asseritamente versata a titolo di
I.M.U. per un immobile che era stato assegnato a . Mai assume di aver effettuato Parte_2
il pagamento delle imposte ritenendo di essere essa stessa debitrice in base a un errore scusabile, per cui non trova applicazione l'istituto dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c.
Seguendo piuttosto l'insegnamento della giurisprudenza (“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” – Cass. n. 9946/2009), l'azione svolta va qualificata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L'ingiungente, quale attore sostanziale nel presente giudizio di opposizione, è tenuto a dimostrare la propria diminuzione patrimoniale (e dunque, nella fattispecie, l'avvenuto pagamento delle imposte) e l'ingiusto arricchimento altrui (e dunque, nella fattispecie, la titolarità del debito in capo alla controparte).
Con riguardo al primo profilo, il giudicante deve innanzitutto dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente dalla parte opposta solo in allegato alla comparsa conclusionale. La prova dell'avvenuto pagamento si rinviene comunque nell'attestazione del Controparte_4
(doc. 6 fasc. mon.) da cui emerge che, con riferimento alle porzioni immobiliari che costituivano l'abitazione familiare dell'opponente (doc. 2 fasc. mon.), ha versato per intero Controparte_1
l'imposta dovuta, non solo con riguardo agli anni 2016-2017-2019 ma anche con riguardo agli anni pagina 5 di 8 successivi: è vero infatti, come osserva l'opponente (pag. 11 dell'atto di citazione), che dal 2020 in poi le somme versate erano per lo più inferiori all'I.M.U. complessivamente dovuta, per cui non sarebbe in tesi
[... possibile essere certi che per intero sia stata versata l'imposta relativa agli immobili assegnati a o piuttosto quella relativa agli altri immobili di proprietà di , Parte_2 Controparte_1
rimanendo così incerto il profilo inerente all'effettivo versamento del totale dell'imposta di cui è stato chiesto il rimborso in via monitoria, ma è altrettanto vero che per l'anno 2022 risulta versata dall'odierna opposta una somma eccedente il dovuto per € 3.475,00 e tale importo risulta maggiore della somma delle quote non versate per gli altri anni, con l'effetto, si deve desumere, che ad oggi CP_1
risulta aver pagato l'I.M.U. su tutti gli immobili di propria proprietà e per tutti gli anni
[...]
intercorrenti tra il 2016 e il 2024 (residuando financo a suo favore un credito restitutorio nei confronti dell'amministrazione fiscale).
Il secondo presupposto della fattispecie dell'arricchimento ingiustificato invocabile dalla parte opposta attiene, come dello, all'esatta individuazione del soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili per cui è causa. È pacifico che il titolo in forza del quale l'opponente ha occupato i predetti immobili dal
2016 al 2024 sia la sentenza di assegnazione in suo favore della casa familiare abitata insieme con il coniuge prima della separazione personale dallo stesso (doc. 1 fasc. mon.). Non è invece il contratto di comodato per il periodo precedente stipulato in data 11.5.2005 tra e il figlio Controparte_1
(res inter alios acta), divenuto inefficace proprio in conseguenza della predetta pronuncia CP_2
giudiziale di assegnazione.
Ebbene, è lo stesso legislatore a stabilire che soggetto passivo dell'imposta in questione è il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale sull'immobile medesimo, e che - come dispone l'art. 4, c.
12 quinquies. D.L. 16/2012 conv. in Legge n. 44/2012 - “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale … l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione” (ossia proprio di un diritto reale).
Il coniuge assegnatario della casa familiare è dunque soggetto passivo dell'I.M.U., così come recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in merito (“Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il
pagina 6 di 8 coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale” – Cass. n. 6545/2023 in motivazione). La pronuncia giurisdizionale richiamata dall'opponente in atto di citazione (così come quelle richiamate poi in comparsa conclusionale) non attiene al caso di specie, in quanto riguarda un caso antecedente alla modifica normativa di cui trattasi, cui la stessa non può essere dunque applicata retroattivamente (“In tema di I.M.U., la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori” - Cass. n. 6544/2023): nel caso di specie, però, la separazione personale tra io coniugi è stata pronunciata in una data ampiamente successiva alla promulgazione della modifica legislativa de qua
(doc. 1 fasc. mon.).
è dunque tenuta a rifondere alla controparte la somma richiesta in via monitoria, Parte_2
peraltro in misura inferiore alla debenza effettiva quale risulta ex actis, con conseguente rigetto dell'opposizione dalla stessa presentata e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vanno rigettate, non sussistendone i presupposti di legge, le domande di risarcimento per danno da lite temeraria proposte ex art. 96 c.p.c. tanto dalla parte opponente quanto dalla parte opposta.
Parimenti va rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive che sarebbero contenute nell'atto di citazione in opposizione: le stesse non risultano infatti eccedere il diritto di difesa esplicato dall'opponente per la proposizione della querela di falso poi rinunciata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con applicazione dei minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, in ragione dell'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 7 di 8 1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025, così dichiarandolo definitivamente esecutivo:
2. rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate sia da dia da Parte_2
; Controparte_1
3. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Simioni Anastasia e dell'Avv. Parte_2
SO RI in solido tra loro, in quanto dichiaratesi antistatarie, le spese di lite, liquidate in
€ 146,00 per esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AG OL
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AG OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
DI (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Montecchio Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI), Largo Boschetti n. 29, presso e nello studio dell'Avv. ZINI FULVIA e dell'Avv. CECCHETTO
IS del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Controparte_1 C.F._2
Cantarane n. 5, presso e nello studio dell'Avv. SIMIONI ANASTASIA e dell'Avv. SORGATO FEDERICA del
Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile la produzione tardiva dei documenti 24, 25 e 26 allegati alla memoria conclusiva di controparte e, conseguentemente, non tenerne conto ai fini della decisione della causa;
respinte tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate: nel merito:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora in Parte_2 relazione alle domande di controparte;
2. accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3. accogliere l'opposizione ed accertare e dichiarare che, per i motivi espressi in narrativa, non sussiste alcun credito della signora nei confronti della signora;
Controparte_1 Parte_2
4. nel denegato caso in cui si ritenesse sussistente il diritto di credito della signora Controparte_1 Pa nei confronti della signora , rideterminare a ribasso l'importo eventualmente Parte_1 dovuto sottraendo le somme versate dalla proprietaria e/o non contestate all'ente relative agli anni 2016-2017-2018-2019;
5. condannare la convenuta opposta alla rifusione in favore dell'attrice opponente di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. rigettare le domande poste in via riconvenzionale ed indicate da controparte con i nn. 11-12-13-14 nella comparsa di costituzione e risposta, ossia accertare e dichiarare l'utilizzo da parte dei sottoscritti difensori di frasi ed espressioni sconvenienti nell'atto di citazione e per l'effetto condannare per lite temerarie ed espuntare le frasi riportate, per i motivi indicati in narrativa”.
Parte convenuta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare, confermare il decreto ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025 munendolo di provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
accertare e dichiarare la legittimazione passiva della signora in relazione alle Parte_2 domande dell'ingiungente; rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
concedere la provvisoria esecutività sul decreto ivi opposto, essendo l'opposizione temeraria-infondata- strumentale e volta meramente a procrastinare il pagamento di quanto legittimamente dovuto;
nel merito, rigettare l'opposizione ed accertare e dichiarare che, per i motivi espressi in narrativa, che sussiste il credito certo liquido ed esigibile della signora nei confronti della signora Controparte_1
e rigettare ogni domanda risarcitoria posta da controparte per le suddette Parte_2 argomentazioni, in quanto meramente temeraria-strumentale-infondata; condannare con provvedimento immediatamente esecutivo controparte a rifondere alla ricorrente la somma di euro di € 11.790,62 oltre agli interessi come da domanda oltre alle successive occorrende;
pagina 2 di 8 in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che controparte nell'atto ha utilizzato frasi ed espressioni sconvenienti che vanno oltre la necessità di difendere la propria assistita e ha utilizzato frasi ed espressioni che risultano eccessive rispetto a questa esigenza, condannare la stessa, e/o i suoi legali al risarcimento del danno da quantificarsi;
per l'effetto condannare controparte anche ex art 96 c.p.c. per le argomentazioni in atti dettagliate alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, con antistatarietà degli scriventi difensori, ferma da subito ogni riserva di separata azione di danno in sede civile e penale conseguente ai fatti in premessa esposti;
si chiede che la S.V. Ill.ma non consideri le seguenti frasi (che si trascrivono – estrapolate dal ricorso in opposizione di controparte), condannando controparte ad espungere dai propri atti le frasi in oggetto:
- si ritiene quindi che la procura depositata telematicamente da controparte nel fascicolo in Tribunale costituisca un falso;
- si rileva quindi la falsità materiale della procura alle liti prodotta dall'avvocato Anastasia Simioni nei documenti allegati ricorso per decreto ingiuntivo;
- da tutto ciò esposto si ritiene evidente che i legali di controparte abbiano agito in giudizio con dolo o quantomeno con colpa grave fondando il proprio incarico professionale su un documento - procura alle liti - palesemente falso e/o comunque privo di efficacia giuridica in quanto non sottoscritto dalla signora
- incapace di apporre tale sottoscrizione - affermando che questa firma, in verità, risulta essere CP_1 contraffatta;
- si rileva quindi la falsità materiale della procura alle liti prodotta dall'avvocato Anastasia Simioni nei documenti allegati ricorso per decreto ingiuntivo.;
- si chiede pertanto che il Tribunale, valutata la gravità dell'azione, condanni controparte ovvero i suoi legali;
- fondando il proprio incarico professionale su un documento-procura alle liti- palesemente falso e/o comunque privo di efficacia giuridica-in quanto non sottoscritto dalla signora ”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 277/2025 del 17.2.2025 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento di € 11.790,62 oltre interessi e spese, a titolo di rifusione di Imposta Municipale Unica (c.d.
I.M.U.) per gli anni dal 2016 al 2024 per i quali era stata assegnataria, nell'ambito della separazione dal marito , di un immobile abitativo di proprietà di . L'opponente CP_2 Controparte_1
eccepiva l'inesistenza della procura allegata al ricorso monitorio per presunta falsità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, in quanto l'ingiungente era ricoverata presso una Controparte_3
(c.d. R.S.A.) in stato di grave infermità psicofisica, e di conseguenza proponeva istanza di
[...]
querela di falso incidentale. Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'ente impositore aveva individuato la controparte quale soggetto passivo dell'imposta, con l'effetto che le pagina 3 di 8 annualità dalla stessa già versate dal 2016 al 2018 non erano più ripetibili, mentre la contestazione sull'imputazione del rapporto debitorio per le annualità successive dovevano essere rivolte al
[...]
. Di Gregorio rilevava poi, nel merito, che in base al prospetto ex Controparte_4 Parte_2
adverso prodotto non era possibile ricostruire il quantum dell'asserita debenza oggetto di ingiunzione e, inoltre, che l' gravava sui proprietari di immobili e sui titolari di diritti reali immobiliari, non invece CP_5
sui titolari di diritti personali di godimento quale è il comodatario o l'assegnatario dell'immobile.
Chiedeva pertanto che venisse pregiudizialmente accertata la falsità della procura avversaria, oppure che venisse accertato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, o comunque che venisse dichiarato inesistente, o in subordine ridotto in base a quanto di giustizia, il credito ex adverso avanzato, in ogni caso con revoca del provvedimento monitorio opposto. Domandava altresì che i legali della controparte venissero condannati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la querela di falso notificata dalla Controparte_1
controparte anche in via principale era inammissibile nel presente procedimento;
che la procura era stata regolarmente sottoscritta da persona capace di intendere e di volere;
che l'I.M.U. doveva essere versata dalla controparte sia quale assegnataria della casa coniugale, sia quale comodataria non parente in linea retta del proprietario dell'immobile; che la somma effettivamente dovuta sarebbe pari a €
13.848,37 e dunque financo superiore a quella richiesta. Chiedeva dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte sia al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia alla cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti contenute in atto di citazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare la difesa di parte opposta depositava una nuova procura notarile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c., l'opponente rinunciava all'istanza di querela di falso. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava sia la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulato dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sia tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti. Alla successiva udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, e preso atto della rinuncia attorea alla proposta querela di falso, occorre in primo luogo pagina 4 di 8 qualificare la domanda dell'ingiungente.
TO LU IN chiede il rimborso della somma di € 11.790,62 asseritamente versata a titolo di
I.M.U. per un immobile che era stato assegnato a . Mai assume di aver effettuato Parte_2
il pagamento delle imposte ritenendo di essere essa stessa debitrice in base a un errore scusabile, per cui non trova applicazione l'istituto dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c.
Seguendo piuttosto l'insegnamento della giurisprudenza (“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” – Cass. n. 9946/2009), l'azione svolta va qualificata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L'ingiungente, quale attore sostanziale nel presente giudizio di opposizione, è tenuto a dimostrare la propria diminuzione patrimoniale (e dunque, nella fattispecie, l'avvenuto pagamento delle imposte) e l'ingiusto arricchimento altrui (e dunque, nella fattispecie, la titolarità del debito in capo alla controparte).
Con riguardo al primo profilo, il giudicante deve innanzitutto dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente dalla parte opposta solo in allegato alla comparsa conclusionale. La prova dell'avvenuto pagamento si rinviene comunque nell'attestazione del Controparte_4
(doc. 6 fasc. mon.) da cui emerge che, con riferimento alle porzioni immobiliari che costituivano l'abitazione familiare dell'opponente (doc. 2 fasc. mon.), ha versato per intero Controparte_1
l'imposta dovuta, non solo con riguardo agli anni 2016-2017-2019 ma anche con riguardo agli anni pagina 5 di 8 successivi: è vero infatti, come osserva l'opponente (pag. 11 dell'atto di citazione), che dal 2020 in poi le somme versate erano per lo più inferiori all'I.M.U. complessivamente dovuta, per cui non sarebbe in tesi
[... possibile essere certi che per intero sia stata versata l'imposta relativa agli immobili assegnati a o piuttosto quella relativa agli altri immobili di proprietà di , Parte_2 Controparte_1
rimanendo così incerto il profilo inerente all'effettivo versamento del totale dell'imposta di cui è stato chiesto il rimborso in via monitoria, ma è altrettanto vero che per l'anno 2022 risulta versata dall'odierna opposta una somma eccedente il dovuto per € 3.475,00 e tale importo risulta maggiore della somma delle quote non versate per gli altri anni, con l'effetto, si deve desumere, che ad oggi CP_1
risulta aver pagato l'I.M.U. su tutti gli immobili di propria proprietà e per tutti gli anni
[...]
intercorrenti tra il 2016 e il 2024 (residuando financo a suo favore un credito restitutorio nei confronti dell'amministrazione fiscale).
Il secondo presupposto della fattispecie dell'arricchimento ingiustificato invocabile dalla parte opposta attiene, come dello, all'esatta individuazione del soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili per cui è causa. È pacifico che il titolo in forza del quale l'opponente ha occupato i predetti immobili dal
2016 al 2024 sia la sentenza di assegnazione in suo favore della casa familiare abitata insieme con il coniuge prima della separazione personale dallo stesso (doc. 1 fasc. mon.). Non è invece il contratto di comodato per il periodo precedente stipulato in data 11.5.2005 tra e il figlio Controparte_1
(res inter alios acta), divenuto inefficace proprio in conseguenza della predetta pronuncia CP_2
giudiziale di assegnazione.
Ebbene, è lo stesso legislatore a stabilire che soggetto passivo dell'imposta in questione è il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale sull'immobile medesimo, e che - come dispone l'art. 4, c.
12 quinquies. D.L. 16/2012 conv. in Legge n. 44/2012 - “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale … l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione” (ossia proprio di un diritto reale).
Il coniuge assegnatario della casa familiare è dunque soggetto passivo dell'I.M.U., così come recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in merito (“Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il
pagina 6 di 8 coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale” – Cass. n. 6545/2023 in motivazione). La pronuncia giurisdizionale richiamata dall'opponente in atto di citazione (così come quelle richiamate poi in comparsa conclusionale) non attiene al caso di specie, in quanto riguarda un caso antecedente alla modifica normativa di cui trattasi, cui la stessa non può essere dunque applicata retroattivamente (“In tema di I.M.U., la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori” - Cass. n. 6544/2023): nel caso di specie, però, la separazione personale tra io coniugi è stata pronunciata in una data ampiamente successiva alla promulgazione della modifica legislativa de qua
(doc. 1 fasc. mon.).
è dunque tenuta a rifondere alla controparte la somma richiesta in via monitoria, Parte_2
peraltro in misura inferiore alla debenza effettiva quale risulta ex actis, con conseguente rigetto dell'opposizione dalla stessa presentata e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vanno rigettate, non sussistendone i presupposti di legge, le domande di risarcimento per danno da lite temeraria proposte ex art. 96 c.p.c. tanto dalla parte opponente quanto dalla parte opposta.
Parimenti va rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive che sarebbero contenute nell'atto di citazione in opposizione: le stesse non risultano infatti eccedere il diritto di difesa esplicato dall'opponente per la proposizione della querela di falso poi rinunciata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con applicazione dei minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, in ragione dell'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 7 di 8 1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 277/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.02.2025, così dichiarandolo definitivamente esecutivo:
2. rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate sia da dia da Parte_2
; Controparte_1
3. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Simioni Anastasia e dell'Avv. Parte_2
SO RI in solido tra loro, in quanto dichiaratesi antistatarie, le spese di lite, liquidate in
€ 146,00 per esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AG OL
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