Articolo 21 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 novembre 1961
Art. 21.
Agli assistenti ordinari la censura e' inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.
Contro il provvedimento che infligge tale sanzione e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
Gli accertamenti di cui all'art. 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione piu' grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.
Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all' art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1961