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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15609 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, rappresentato e difeso dall'avv. APRIGLIANO SALVATORE
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Fabio Filzi n.
41, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nato a [...] Persona_1
(PA) il 05/10/1865 da genitori italiani (Doc. 002), poi emigrato negli Stati
Uniti.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace.
Con ordinanza depositata il 10.02.2025, rilevato che parte ricorrente non aveva provveduto al deposito del certificato di mancata naturalizzazione dell'avo, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 30.10.2025 onerando il ricorrente del deposito del detto certificato.
Con memoria depositata il 17.10.2025, parte ricorrente argomentava in ordine al mancato deposito della predetta certificazione. Indi, all'udienza del
30.10.2025, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Chi invoca il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, deve fornire la prova della trasmissione ininterrotta lungo la linea genealogica dello status
di cittadino italiano.
L'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 recita "i figli minori non
emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano
comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza
di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9".
Alla luce della detta disposizione normativa -applicabile ratione temporis-
la mancata naturalizzazione dell'avo quale cittadino del paese di emigrazione,
rappresenta elemento costitutivo del diritto di cittadinanza di cui si chiede il riconoscimento e, pertanto, a parere di questo giudicante, il relativo onere ricade su chi richiede l'accertamento dello status.
Appare inconducente il richiamo delle sentenze n. 25317/2022 e n.
25318/2022, rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poiché le dette decisioni si riferiscono alla c.d. “grande naturalizzazione” adottata dallo Stato
brasiliano con decreto del 1889, con il quale venne concessa la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel paese.
Anche con la decisione n. 14194/2024, la Corte Suprema di Cassazione,
nella premessa di inquadramento generale, riporta “ogni persona ha un diritto
soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba
distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione
all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in
ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta
desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera
impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U,
n. 25317 e 25318/2022; Cass. n. 12894/2023”.
Le considerazioni che precedono trovano conforto nell'art. 19 bis, comma
2 ter, della legge n. 150/2011, introdotto con decreto legge n. 36/2025,
convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025, non applicabile al caso di specie, il quale recita “Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad
allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Nessun valore probatorio, circa la insussistenza della rinuncia alla cittadinanza italiana, può essere attribuito alla mancata annotazione in tal senso nell'estratto dell'atto di nascita dell'avo del ricorrente stante che, nella quasi totalità dei casi, dopo il trasferimento nel paese straniero, nulla più
veniva annotato nell'atto di nascita. Né può essere riconosciuta efficacia probatoria, sempre ai fini della mancata rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, al censimento dello Stato di New York del 1920, versato in atti, e cioè quando il figlio del capostipite, nato il [...], a [...], aveva Persona_2
13 anni.
Va, infine, considerato che i principi suindicati sono stati pacificamente recepiti dalla totalità dei richiedenti l'accertamento giurisdizionale dell'acquisto della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano, i quali corredano il ricorso con la certificazione della (mancata) naturalizzazione dell'avo. Il ricorrente, invece, anche a richiesta del giudice con l'ordinanza suindicata, ha omesso la produzione della certificazione di mancata naturalizzazione.
In definitiva, poiché il ricorrente non ha dato prova della continuità della trasmissione della cittadinanza italiana lungo la linea di discendenza, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Palermo, in data 06/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15609 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, rappresentato e difeso dall'avv. APRIGLIANO SALVATORE
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Fabio Filzi n.
41, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nato a [...] Persona_1
(PA) il 05/10/1865 da genitori italiani (Doc. 002), poi emigrato negli Stati
Uniti.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace.
Con ordinanza depositata il 10.02.2025, rilevato che parte ricorrente non aveva provveduto al deposito del certificato di mancata naturalizzazione dell'avo, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 30.10.2025 onerando il ricorrente del deposito del detto certificato.
Con memoria depositata il 17.10.2025, parte ricorrente argomentava in ordine al mancato deposito della predetta certificazione. Indi, all'udienza del
30.10.2025, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Chi invoca il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, deve fornire la prova della trasmissione ininterrotta lungo la linea genealogica dello status
di cittadino italiano.
L'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 recita "i figli minori non
emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano
comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza
di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9".
Alla luce della detta disposizione normativa -applicabile ratione temporis-
la mancata naturalizzazione dell'avo quale cittadino del paese di emigrazione,
rappresenta elemento costitutivo del diritto di cittadinanza di cui si chiede il riconoscimento e, pertanto, a parere di questo giudicante, il relativo onere ricade su chi richiede l'accertamento dello status.
Appare inconducente il richiamo delle sentenze n. 25317/2022 e n.
25318/2022, rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poiché le dette decisioni si riferiscono alla c.d. “grande naturalizzazione” adottata dallo Stato
brasiliano con decreto del 1889, con il quale venne concessa la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel paese.
Anche con la decisione n. 14194/2024, la Corte Suprema di Cassazione,
nella premessa di inquadramento generale, riporta “ogni persona ha un diritto
soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba
distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione
all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in
ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta
desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera
impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U,
n. 25317 e 25318/2022; Cass. n. 12894/2023”.
Le considerazioni che precedono trovano conforto nell'art. 19 bis, comma
2 ter, della legge n. 150/2011, introdotto con decreto legge n. 36/2025,
convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025, non applicabile al caso di specie, il quale recita “Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad
allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Nessun valore probatorio, circa la insussistenza della rinuncia alla cittadinanza italiana, può essere attribuito alla mancata annotazione in tal senso nell'estratto dell'atto di nascita dell'avo del ricorrente stante che, nella quasi totalità dei casi, dopo il trasferimento nel paese straniero, nulla più
veniva annotato nell'atto di nascita. Né può essere riconosciuta efficacia probatoria, sempre ai fini della mancata rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, al censimento dello Stato di New York del 1920, versato in atti, e cioè quando il figlio del capostipite, nato il [...], a [...], aveva Persona_2
13 anni.
Va, infine, considerato che i principi suindicati sono stati pacificamente recepiti dalla totalità dei richiedenti l'accertamento giurisdizionale dell'acquisto della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano, i quali corredano il ricorso con la certificazione della (mancata) naturalizzazione dell'avo. Il ricorrente, invece, anche a richiesta del giudice con l'ordinanza suindicata, ha omesso la produzione della certificazione di mancata naturalizzazione.
In definitiva, poiché il ricorrente non ha dato prova della continuità della trasmissione della cittadinanza italiana lungo la linea di discendenza, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Palermo, in data 06/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.