Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
Il decreto di riapertura delle indagini non è necessario, giusto quanto previsto dall'articolo 345, comma primo, cod. proc. pen., per il caso di archiviazione per mancanza di querela quando la querela sia successivamente presentata. Tale decreto non è parimenti necessario, sempre nel caso di archiviazione per mancanza di querela, allorquando successivamente si accerti che la querela non è più necessaria, essendo il reato divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore, la cui sopravvenienza, del resto, deve indurre anche a dubitare che ci si trovi al cospetto del medesimo fatto oggetto dell'originaria (e archiviata) notizia criminis, non fosse altro perché l'evento aggravatore determina un diverso regime di procedibilità. (Nella specie, si è ritenuto non necessario il decreto di riapertura delle indagini in una vicenda relativa al reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro, originariamente fatto oggetto di archiviazione per mancanza di querela, che successivamente era divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore della malattia, tale da avere consentito di ipotizzare il reato di lesioni gravissime, procedibile d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 12801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12801 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 165
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 18619/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 3 marzo 2004 dalla Corte di Appello di TRENTO;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore di fiducia dell'imputata, avv. Claudio FAILONI di TRENTO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di TRENTO confermava la condanna (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata) di EL PP, presidente del consiglio di amministrazione della NOVURANIA S.p.A., per il delitto di lesioni personali colpose gravissime per avere, in TIONE di TRENTO il 6 settembre 1996, omesso di proteggere con un riparo la zona di imbocco di una macchina con cilindri lavoratori accoppiati e sovrapposti, così cagionando al lavoratore OL VE, che per inserire il tessuto aveva avvicinato la mano ai cilindri in movimento, l'amputazione parziale della mano destra con perdita della funzione prensile.
1.1. La Corte escludeva, anzi tutto, che il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, emesso dal giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 414 c.p.p., fosse affetto dalla denunciata nullità di ordine generale contemplata dall'art. 178 c.p.p., lett. b), (inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale). Osservava che il decreto anzidetto era stato emesso, successivamente al provvedimento di archiviazione per mancanza di querela, su richiesta del pubblico ministero motivata dall'esigenza di svolgere nuove indagini intese ad accertare la durata della malattia e la conseguente procedibilità d'ufficio del reato.
Inoltre, la circostanza - dedotta dall'appellante - secondo cui non vi sarebbe stata necessità alcuna di nuove indagini (che non sarebbero, infatti, state svolte) non era stata provata ed appariva anzi smentita dal dato oggettivo della formulazione, successivamente alla riapertura delle indagini, di imputazione per il reato di lesioni personali colpose gravissime.
1.2. Corretta, ad avviso della Corte di merito, era, poi, l'affermazione della responsabilità dell'imputata. L'imputata non aveva attuato la specifica misura di prevenzione prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 132, che imponeva di apporre alla macchina un riparo idoneo ad impedire ai cilindri in movimento di prendere e trascinare le mani del lavoratore oppure un dispositivo capace di determinare, in caso di pericolo, il rapido arresto dei cilindri.
L'evento non si sarebbe verificato se fosse stato allestito il prescritto riparo o applicato l'anzidetto dispositivo.
1.3. Inoltre, la colposa inosservanza, da parte del lavoratore, del divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento non escludeva la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento in quanto la misura di prevenzione non attuata aveva la funzione specifica di prevenire le conseguenze dannose del comportamento disattento o imprudente del lavoratore.
Era stata proprio la difficoltà incontrata nell'inserire tra i cilindri un particolare tipo di tessuto che aveva indotto il VE a trascurare le raccomandazioni ricevute e ad aiutarsi con le mani per spingere il tessuto nell'imbocco dei cilindri. Rammentavano i giudici di appello che la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, negligenza, imprudenza imperizia.
Di conseguenza, il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando omette di adottare le misure precauzionali necessarie, sia quando non verifichi che le disposizioni impartite siano effettivamente osservate.
La responsabilità del datore di lavoro viene meno soltanto quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo così da porsi come causa unica dell'evento.
2. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione l'imputata, per mezzo dei difensori, articolando quattro motivi. A sostegno del ricorso è stata, inoltre, depositata memoria contenente un nuovo motivo.
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Ripropone, in particolare, la questione di nullità della richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini preliminari presentata in data 22 novembre 2002, del successivo decreto di autorizzazione pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TRENTO in data 3 dicembre 2002 e degli atti consecutivi. Rileva sul punto:
- che il procedimento, iscritto al n. 9517/1996 r.g.n.r., era stato archiviato in data 8 ottobre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento per mancanza di querela;
- che, senza munirsi della necessaria autorizzazione ex art. 414 c.p.p., il pubblico ministero aveva successivamente (il 9 novembre
2000) esercitato l'azione penale, con decreto di citazione diretta a giudizio, per il reato di lesioni colpose gravissime (procedimento penale n. 4490/1999 r.g.n.r.);
- che il Tribunale di Trento - Sezione distaccata di TIONE - anziché pronunciare, come richiesto dalla difesa dell'imputata, sentenza di non doversi procedere per difetto dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini (destinata a rimuovere la preclusione endoprocedimentale derivante dal provvedimento di archiviazione, come affermato da Cass. S.U. 22 marzo 2000, Finocchiaro), aveva dichiarato, in data 4 maggio 2001, la nullità "delle indagini preliminari" e del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero "per quanto di eventuale competenza";
che contro l'anzidetta ordinanza avevano proposto ricorso per cassazione sia gli imputati che il pubblico ministero ma la Corte aveva dichiarato inammissibili i ricorsi con sentenza in data 29 maggio 2002;
- che il 22 novembre 2002 il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari;
- che il 3 dicembre 2002 il giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato il provvedimento di riapertura;
- che il 24 marzo 2003 il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale con decreto di citazione a giudizio (procedimento penale n. 6733/2002 r.g.n.r.);
- che, con ordinanza del 18 luglio 2003, il Tribunale adito aveva rigettato tutte le eccezioni difensive, osservando che la situazione di improcedibilità era stata rimossa con l'adozione del provvedimento di riapertura delle indagini e che l'invocata nullità del medesimo era insussistente risultando "dagli atti ed in particolare dalla richiesta del pubblico ministero" la necessità di approfondimenti in ordine alla durata ed alla gravità delle lesioni riportate;
che la Corte di Appello aveva sostanzialmente condiviso dette affermazioni;
- che, invece, non vi era esigenza alcuna di nuove investigazioni per accertare la durata e la gravità delle lesioni riportate dal VE, atteso che l'imputazione per lesioni colpose gravissime era già contenuta nel primo decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 9 novembre 2000;
- che era stata, pertanto, elusa la disposizione contenuta nell'art. 414 c.p.p. che impone che l'esigenza di nuove indagini sia reale ed effettiva (ciò che non si era verificato nel caso di specie sia perché le investigazioni prospettate non erano necessarie, sia perché non ne erano state svolte in quanto tutti gli elementi per formulare l'imputazione di lesioni gravissime, procedibile d'ufficio, erano già a disposizione del pubblico ministero);
- che si era verificata, dunque, violazione delle norme concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale;
- che ciò era confermato dal rilievo che il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 24 marzo 2003 conteneva la stessa imputazione già riportata nel precedente decreto di citazione a giudizio, dichiarato nullo dal giudice per le indagini preliminari.
2.2. Anche con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Rileva che l'anzidetto decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini è nullo per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, essendosi il giudice limitato ad affermare che la richiesta del pubblico ministero era "fondata". Il Giudice per le indagini preliminari aveva, dunque, "totalmente omesso di esplicare le ragioni giustificative del provvedimento... e, in particolare, di indicare quali nuove indagini si rendessero necessarie.
Osserva, inoltre, che la Corte di merito aveva del tutto trascurato detta doglianza prospettata con i motivi di appello.
2.3. Con il terzo motivo si duole della erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di merito, con motivazione contraddittoria rispetto alle premesse (colposa inosservanza da parte del lavoratore del divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento), ed in violazione delle norme che disciplinano il rapporto di causalità e la sua interruzione per fatti sopravvenuti, non avrebbe considerato che, a norma del D.Lgs.n. 626 del 1994, art. 5 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ed utilizzare correttamente i macchinari.
E non può certo dirsi - sottolinea il ricorrente - che il VE si fosse preso cura della propria sicurezza e della propria salute, dato che, contravvenendo a precise disposizioni, aveva, per comodità di lavorazione e nella piena consapevolezza della pericolosità della sua condotta, messo in moto la macchina, così provocando l'evento lesivo. L'obbligo di vigilanza, non può comportare una presenza continua sul luogo di lavoro, ne' può pretendersi che esso abbia efficacia impeditiva di eventi dovuti a comportamenti anomali, imprevedibili e violatori degli ordini ricevuti.
In conclusione, la condotta del datore di lavoro non era meritevole di censura perché quella tenuta dal lavoratore, in palese violazione degli ordini ricevuti, aveva interrotto il rapporto di causalità, frapponendosi quale fattore sopravvenuto sufficiente a determinare l'evento lesivo.
2.4. Il ricorrente chiede, poi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione.
Osserva, in particolare, che, tenuto conto dei fattori interruttivi, il reato, commesso il 6 settembre 1996, si era prescritto il 6 marzo 2004, con il decorso di 7 anni e sei mesi dalla data di commissione.
2.5. Da ultimo, in ulteriore subordine, si chiede alla Corte di dichiarare interamente estinta la pena inflitta all'imputata (mesi tre di reclusione) per applicazione dell'indulto a norma della L. n. 241 del 2006, art.
1. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
È decorso, invero, il tempo necessario a prescrivere che, tenuto conto delle interruzioni ed in assenza di periodi di sospensione, è pari ad anni sette e mesi sei (ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., comma 3, nei testi antecedenti alle modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, art. 6), decorrenti, ex art. 158 c.p., comma 1, dal giorno della consumazione (6 settembre 1996).
Il reato si è, dunque, estinto per prescrizione il 6 marzo 2004. Non sussiste obbligo di immediata declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2. I motivi del ricorso sono, invero, destituiti di fondamento.
3.1. in relazione al primo motivo del ricorso, va rilevato che l'efficacia preclusiva, sulla quale si diffonde il ricorrente, si riconnette essenzialmente al provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della notitia criminis.
Non può, in altre parole, attribuirsi detta efficacia all'archiviazione pronunciata per la mancanza della querela (e, in genere, di una condizione di procedibilità).
Lo esclude l'art. 345 c.p.p., comma 1, per il caso in cui la querela sia successivamente proposta;
ma l'esclusione va estesa anche al caso in cui successivamente si accerti che la querela non è più necessaria, essendo il reato divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi, come nel caso di specie, di un evento aggravatore;
la cui sopravvenienza - è opportuno sottolinearlo - deve indurre anche a dubitare che ci si trovi al cospetto del medesimo fatto oggetto dell'originaria (e archiviata) notitia criminis (l'evocata preclusione endoprocedimentale comporta, invero, il divieto di agire "sullo stesso fatto": cfr. Cass. S.U. 22 marzo 2000, Finocchiaro, RV 216004), non fosse altro perché l'evento aggravatore determina un diverso regime di procedibilità; quindi una diversità implicante investigazioni su situazioni (la circostanza aggravante) prima non prese in considerazione.
3.2. il secondo motivo del ricorso è assorbito dalle considerazioni fin qui svolte in ordine alla superfluità, nel caso in esame, del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini.
3.3. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
In proposito è sufficiente osservare che l'inadempimento di obblighi di sicurezza da parte del lavoratore, anch'egli destinatario di norme cautelari, non esclude di per sè la responsabilità del datore di lavoro. Fra i compiti di sicurezza che competono al datore di lavoro rientra, d'altra parte, anche quello di tutelare il lavoratore persino nei confronti della sua stessa negligenza, imprudenza o imperizia. La responsabilità del datore di lavoro - come già questa Corte ha avuto modo di osservare - viene meno soltanto quando la condotta del lavoratore risulti in qualche modo "abnorme", anormale, esorbitante dal processo lavorativo.
Nell'impostazione giurisprudenziale consolidata (cfr, per tutte Cass. IV 3 giugno 1999, Grande, RV 214999), invece, la condotta del lavoratore, perché giunga ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. Soltanto la condotta abnorme, nel senso anzidetto, del lavoratore assurge a "causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento" ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2. Il fattore interruttivo del nesso causale deve, insomma, avere natura eccezionale, risultare già in astratto difficilmente prevedibile e, in concreto, anche del tutto imprevedibile. Ad ogni buon conto, nel caso in esame la condotta colposa tenuta da VE non era certamente ne' eccezionale, ne' abnorme.
3.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo del ricorso, è sufficiente osservare che esso era stato formulato "in via di ulteriore subordine", vale a dire per l'eventualità che non fosse stata riconosciuta l'intervenuta prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007