Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 12801
CASS
Sentenza 7 febbraio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il decreto di riapertura delle indagini non è necessario, giusto quanto previsto dall'articolo 345, comma primo, cod. proc. pen., per il caso di archiviazione per mancanza di querela quando la querela sia successivamente presentata. Tale decreto non è parimenti necessario, sempre nel caso di archiviazione per mancanza di querela, allorquando successivamente si accerti che la querela non è più necessaria, essendo il reato divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore, la cui sopravvenienza, del resto, deve indurre anche a dubitare che ci si trovi al cospetto del medesimo fatto oggetto dell'originaria (e archiviata) notizia criminis, non fosse altro perché l'evento aggravatore determina un diverso regime di procedibilità. (Nella specie, si è ritenuto non necessario il decreto di riapertura delle indagini in una vicenda relativa al reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro, originariamente fatto oggetto di archiviazione per mancanza di querela, che successivamente era divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore della malattia, tale da avere consentito di ipotizzare il reato di lesioni gravissime, procedibile d'ufficio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 12801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12801
    Data del deposito : 7 febbraio 2007

    Testo completo