Versione
22 marzo 1973
22 marzo 1973
Art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio