Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Five Zone Fitness Center S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara, Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, Cen.Fis S.r.l. Centro Fisiokinesiterapico Aquilano, Lifecare S.r.l., Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) nella parte di interesse, della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
2) per l''''effetto, dichiarare l''''obbligo a carico della Regione Abruzzo di concludere il procedimento di negoziazione di cui all''''art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, finalizzato all''''acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2024, con ammissione della ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge.
Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell''''art. 30 c.p.a..
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIVE ZONE FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. il 17\3\2025:
per l’annullamento:
- per la parte di interesse relativa all’Area della Specialistica Ambulatoriale, della deliberazione di Giunta Regionale assunta dalla Regione Abruzzo in data 30 dicembre 2024, recante il n. 945, avente ad oggetto “Avvio procedimento contrattuale ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.- disposizioni a tutela della continuità assistenziale”, non comunicata alla ricorrente, pubblicata sul BURAT ordinario n. 6 in data 12 febbraio 2025;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Vista la memoria del 4 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA DE;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente con memoria depositata il 4 dicembre 2025 ha dichiarato di non avere interesse alla decisione di merito;
rilevato che allo stato il ricorso è improcedibile;
ritenuto di compensare le spese processuali in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZI, Presidente
IA DE, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA DE | MA ZI |
IL SEGRETARIO