TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 30.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 4910/2024 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv.ti Giacomo Berrino e Antonino Carbone
Domicilio eletto: Genova viale Brigata Bisagno 6/6 presso lo studio dei difensori
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Patrizia Urbini
Domicilio eletto: Genova via Roma 4/1 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note depositate il 13.3.2025 il resistente: come da note depositate in data 11.4.2025
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 21.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il marito o il padre ) Parte_2 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio con in Perù il Controparte_1
23.12.1992, matrimonio trascritto in Italia
- Che dall'unione sono nati quattro figli: il 9.3.1993, il Persona_1 Persona_2
30.3.1999, in data 8.6.2006, il 30.12.2015 Persona_3 Persona_4
- Che la casa coniugale, sita in Genova via Acquarone 20/5, è condotta in regime di locazione ( canone pari ad euro 650, 00 mensili )
- Di vivere nella casa coniugale assieme ai quattro figli
- Di avere scoperto che la moglie, iscritta a plurimi siti di incontri, lo avrebbe tradito con numerosi uomini
- Che, a seguito della contestazione di tale scoperta, la moglie ha abbandonato la casa coniugale e si è trasferita a vivere altrove
- Che da allora egli vive assieme ai quattro figli nella casa coniugale mentre di volta in volta il figlio più piccolo è portato dalla madre in luogo da egli non conosciuto
- Di svolgere come la moglie e il figlio più grande la professione di rider ( reddito medio mensile pari ad euro 874, 42 )
- Di dovere pagare le rate di un fido
Sulla base di tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso dei figli minori e la loro prevalente collocazione presso il padre
- L'assegnazione della casa coniugale
- Porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori versando la somma di euro 350, 00 mensile per ciascuno
Con vittoria delle spese
2 All'udienza di comparizione delle parti ( da ora anche Controparte_1 la resistente, la moglie o la madre ) compariva senza costituirsi e in quella sede ne veniva dichiarata la contumacia.
Le parti concordavano sul fatto che solo i due figli più grandi fossero economicamente indipendenti;
la moglie confermava di svolgere l'attività di rider e dichiarava di percepire circa 1300, 00 euro al mese corrispondendo circa 300, 00 euro al mese per la locazione di una stanza,
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc il giudice delegato provvedendo in via temporanea e urgente affidava l'unico figlio ancora minore in modo condiviso a entrambi i genitori e ne disponeva la prevalente collocazione presso il padre, cui assegnava la casa coniugale;
regolamentava le frequentazioni tra il minore e la madre e, per quanto concerne gli aspetti economici, disponeva che ila madre provvedesse al mantenimento dei due figli più piccoli corrispondendo al padre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300, 00 mensili ( euro 150, 00 a figlio ) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Col medesimo provvedimento venivano delegati accertamenti alla Guardia di Finanza e ai servizi sociali.
Pur tardivamente, la moglie si costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere stata vittima, a causa del forte impegno lavorativo e familiare e delle condotte del marito in una forte crisi depressiva
- Di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, denunciati anche in sede penale, ed essere perciò dovuta fuggire dalla casa coniugale
- Che i due figli più grandi della coppia, in quanto percettori di stipendio, contribuiscono alle spese della famiglia
- Che il ricorrente percepisce per intero l'assegno unico pari ad euro 200, 00 a figlio ( euro 400, 00 in totale )
Sulla base di tali premesse chiedeva:
- Il rigetto del ricorso
- L'affidamento condiviso del figlio minore con sua prevalente collocazione presso il padre
- La regolamentazione delle frequentazioni
- La esenzione alla partecipazione alle spese per il mantenimento ordinario
- La partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%
La causa era rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
In sede di precisazione delle conclusioni le parti confermavano le conclusioni originarie
O S S E R V A
3 Sebbene contratto all'estero tra cittadini non appartenenti all'unione europea, sussiste nel caso specifico la giurisdizione italiana attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano, giusta la previsione dell'art. 3 reg. CE n. 1111/2019 che, a partire dall'1.8.2022, ha sostituito, senza sostanziali innovazioni nella materia matrimoniale, il reg. CE n. 2201/2003 sul quale si è formata la consolidata giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis
Trib. Foggia n. 358/2023; Trib. Monza n. 3001/2018; Trib. Parma n. 7/2017 ) attributiva, in casi identici, della giurisdizione del giudice italiano. E' appena il caso di precisare che detti regolamenti sono applicabili anche quando i coniugi siano cittadini di stati terzi ( cfr. CGUE
29.11.2007 sentenza C-68/07 ).
Alla domanda di separazione si applica il diritto italiano luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda di separazione ( art. 5 Reg. EU
1259/2010 ).
Deve essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal febbraio 2024 e, malgrado il tempo trascorso, il rapporto tra i coniugi, che si sono reciprocamente querelati, è tuttora assai conflittuale;
la prosecuzione della convivenza in siffatte condizioni sarebbe dunque intollerabile, tanto per i coniugi quanto per i loro figli.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione
Ai sensi dell'art. 151 comma secondo c.c. il giudice addebita la separazione al coniuge che l'abbia provocata “ in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio “; il marito ha chiesto l'addebito della separazione alla allegando CP_1 che la donna avrebbe violato il dovere di fedeltà ( art. 143 comma secondo c.c. ) tradendolo con numerosi uomini, tra cui tali e , e pubblicando il proprio Per_5 Per_6 profilo personale su noti siti di incontri. Tale scoperta, avvenuta casualmente utilizzando il computer di famiglia, secondo quanto allegato da parte ricorrente, avrebbe determinato la crisi coniugale a fronte di una collaudata convivenza matrimoniale che, fino a quel momento, si sarebbe svolta senza problemi.
Va osservato che la moglie, sia nell'atto di costituzione, sia nei successivi atti difensivi, non ha mai contestato i tradimenti, né di avere pubblicato il proprio profilo su noti siti di incontri, né la genuinità della documentazione prodotta da controparte, tra cui la schermata relativa al profilo della donna con tanto di fotografia e indicazione di alcuni dati personali.
Come noto, ai sensi dell'art. 115 cpc il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e ai sensi dell'art. 2712 c.c. le rappresentazioni meccaniche di fatti, tra cui quelle fotografiche e informatiche, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
E' pertanto evidente, alla luce delle norme sopra richiamate, che quanto allegato e documentato da parte ricorrente in punto di violazione del dovere di fedeltà possa ritenersi dimostrato. E' appena il caso di aggiungere che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale ( cfr. Cass. Civ. n. 9348/2018 ) anche la ricerca di partner attraverso siti di incontri costituisce violazione del dovere di fedeltà in quanto circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra coniugi.
4 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 22291/2024 ) è onere della parte richiedente l'addebito, in ovvia applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge e il rapporto di causalità tra tale violazione e la crisi coniugale;
la giurisprudenza peraltro ritiene la violazione del dovere di fedeltà così grave da fare presumere la sussistenza del rapporto di causalità tra violazione e crisi coniugale, ferma la possibilità per chi resiste alla domanda di addebito di eccepire e dimostrare l'anteriorità della crisi alla violazione del dovere di fedeltà ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 11394/2024; Cass. Civ. n. 25966/2022 ).
Nel caso specifico non è vero però che la moglie non abbia contestato la sussistenza del rapporto di causalità tra violazione incontestata del dovere di fedeltà e crisi matrimoniale;
la contestazione dei fatti allegati, infatti, non richiede l'utilizzo di c.d. formule sacramentali e può ritenersi sussistere tutte le volte in cui le difese della parte siano nella sostanza incompatibili con le allegazioni di controparte;
nel caso specifico la moglie, nell'atto di costituirsi, ha allegato di essere stata vittima, quanto meno dal 2018, di condotte maltrattanti da parte del marito, da cui ne sarebbe derivata una forma di depressione;
in conseguenza di tali condotte la donna allegava di avere sporto più denunce a carico del marito: “ che dal 2018 la signora ha subito quotidianamente Controparte_1 forti pressioni psicologiche dal marito che hanno rappresentato una vera forma di maltrattamento le cui conseguenze sono state devastanti per l'esponente. La stessa è stata costretta più volte a sporgere denuncia penale, ed il terrore e la sofferenza hanno portato la signora Controparte_1 anche alla fuga da casa. Le umiliazioni del marito, gli insulti e le sistematiche denigrazioni anche di fronte ai figli minori hanno portato la procura di Genova a far intervenire gli assistenti sociali in seguito alla denuncia di lesione colposa “.
Nei successivi scritti difensivi il ricorrente ha specificamente contestato di avere posto in essere condotte maltrattanti nei confronti della moglie e aggiunto che tutte le varie denunce presentate dalla donna sarebbero state archiviate, con ciò riconoscendone la presentazione.
Ora il fatto che in corso di convivenza matrimoniale uno tra i coniugi sporga denuncia nei confronti dell'altro, a prescindere dalla fondatezza di quanto denunciato, è di per sé sintomatico di una profonda crisi in essere tra le parti che, diversamente, regolerebbero i propri contrasti privatamente e comunque fuori dall'ambito giudiziario.
Dalla relazione 20.1.2025 dei servizi sociali del Comune di Genova ATS 42 risulta poi che, a fronte di un allontanamento dalla casa coniugale risalente al febbraio 2024 e ad una domanda di separazione presentata dal marito nel maggio 2024, i servizi sociali erano già stati allertati dalla procura minorile nel dicembre 2023 a fronte di segnalati episodi di violenza. La stessa
[...]
, in data 4.5.2024, ben prima dell'attivazione del giudizio di separazione e della sua CP_1 costituzione, a seguito di un ulteriore asserito episodio di violenza, aveva usufruito del sostegno psicologico presso l'Ospedale Galliera e in quella sede aveva riferito specifici episodi di violenza, anche di natura sessuale, risalenti al 2013 e precisato di avere deciso già da tre anni di volersi separare ma che il marito non avrebbe accettato tale decisione.
La situazione, dunque, appare, e verosimilmente è, assai più complessa di come rappresentata col ricorso introduttivo:
- Seppure, infatti, indubbiamente vi siano stati tradimenti del marito da parte della CP_1 non sembrano essere questi ad avere determinato la crisi definitiva della coppia
- Malgrado la relativa scoperta il marito non chiede infatti la separazione né allontana di casa la moglie ( è lui stesso anzi a rimproverarle l'allontanamento dalla casa coniugale )
- La conflittualità tra i coniugi è però tale da provocare nel dicembre 2023 l'intervento dei servizi sociali a tutela della moglie
- Nel febbraio 2024 la moglie in presenza di tale situazione si allontana dalla casa coniugale e solo tre mesi dopo il marito richiede la separazione.
Si potrebbe obiettare che è stata la scoperta dei tradimenti a generare la situazione di conflittualità che ha poi portato alla separazione ma, nel caso specifico, ciò non appare così pacifico atteso che:
5 - La moglie ha allegato di avere sporto più denunce a carico del marito in corso di convivenza matrimoniale, tale circostanza è incontestata e, a prescindere alla fondatezza di quanto denunciato, è sintomatica di una crisi matrimoniale in essere.
- Anche nel corso dei colloqui psicologici effettuati presso l'Ospedale Galliera la moglie riferisce di maltrattamenti risalenti addirittura al 2013: si tratta della versione della parte, naturalmente, ma in quanto resa prima dell'inizio della causa e fuori dal contesto giudiziario non può ritenersi del tutto priva di rilevanza e si ritiene possa essere apprezzata a livello indiziario;
tanto più che tale documentazione non è stata prodotta in causa dalla moglie ma acquisita d'ufficio da parte del giudice prima della costituzione della donna. A livello clinico il riferito della è stato peraltro ritenuto credibile da parte dalle psicologhe CP_1 dell'Azienda Ospedaliera Galliera dott.ssa Cazzullo ( si legge infatti nella relazione dei servizi sociali 20.1.2025 che la “…psicologa sostiene che la signora ha un vissuto che evidenzia chiaramente il maltrattamento perpetuato da anni dal marito…” ).
Non può quindi ritenersi dimostrato che sia stata la scoperta dei tradimenti a cagionare la separazione;
è ben vero che, in linea generale, la violazione del dovere di fedeltà è di tale gravità da fare presumere la sussistenza del rapporto di causalità: ma ciò non esonera il ricorrente dall'onere della prova del rapporto di causalità e, in presenza di elementi presuntivi discordanti e di segno opposto, la prova presuntiva, che ai sensi dell'art. 2729 c.c. richiede la concordanza degli elementi, non può ritenersi raggiunta: nello specifico il fatto che malgrado la scoperta dei tradimenti la convivenza sia proseguita, che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sia stato preceduto dall'intervento dei servizi sociali a seguito della situazione di segnalata conflittualità della coppia, che sia stata la moglie ad allontanarsi ( non risulta che la donna lo abbia fatto per allacciare una relazione alternativa ) e solo dopo il marito abbia richiesto la separazione, il fatto che nel corso della convivenza la moglie avesse sporto varie denunce nei confronti del marito, ed il fatto che la abbia riferito agli psicologi dell'Ospedale Galliera, fuori dalla sede giudiziaria, CP_1 di essere vittima da tempo di gravi forme di maltrattamento, sono tutti elementi di natura indiziaria discordanti rispetto alla dimostrazione della causalità tra tradimento e crisi.
La richiesta di addebito va quindi rigettata.
Dei quattro figli della coppia solo ( nato il [...] ) è ancora minore di età; Persona_4 solo con riferimento a pertanto, dovrà essere affrontata la questione relativa Persona_4 all'affidamento, collocazione e frequentazioni.
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale si applica parimenti la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del reg. CE n. 1111/2019 in quanto è in Italia che i figli della coppia avevano ( ed hanno tuttora ) la residenza abituale al momento di presentazione della domanda. Anche la legge applicabile è quella del luogo di residenza abituale dei minori al momento della domanda ( art. 16 Convenzione dell'Aja 1996 ) e dunque, nel caso specifico, la legge italiana.
In punto di affidamento, collocazione e frequentazioni col genitore non collocatario si osserva quanto segue: come noto, l'art. 337 ter comma secondo c.c. prevede che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità dell'affido condiviso, ritenuta come la forma di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della prole, e possa optare per una diversa soluzione solo quando emergano concreti elementi per ritenere che l'affido ad uno o ad entrambi i genitori possa contrastare con detto interesse.
Nel caso specifico, anche alla luce degli accertamenti svolti dai servizi sociali, non emergono concreti e dimostrati elementi che consentano di ipotizzare l'inidoneità delle parti all'esercizio della responsabilità genitoriale e, del resto, ambedue le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso e la
6 collocazione prevalente del minore presso il padre;
soluzione quest'ultima, che si impone atteso il fatto che il minore ormai da oltre un anno convive col padre e con i fratelli. Sul punto vanno pertanto confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice delegato.
Si ritiene peraltro che, in considerazione della conflittualità tra i genitori e delle criticità della coppia, sul nucleo familiare debba essere mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali con l'attivazione di un servizio educativo per il figlio come ritenuto indispensabile dagli stessi servizi con la Per_4 relazione 20.1.2025.
La prevalente collocazione del minore presso il padre comporta l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale giusta la previsione dell'art. 337 sexies c.c.; anche su questo aspetto, peraltro, non vi è contrasto tra le parti.
Quanto al regime di frequentazioni con la madre il giudice delegato provvedendo in via temporanea e urgente, prima della costituzione della madre in giudizio, aveva disposto che la madre potesse tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana ed escluso i pernotti. La madre, costituendosi, ha invece richiesto un ampliamento delle frequentazioni con l'introduzione dei pernotti: tale soluzione è suggerita dagli stessi servizi sociali nella relazione 20.1.2025 e non trova l'opposizione della figura paterna;
l'ampliamento dei pernotti consentirà al minore di fruire maggiormente della bigenitorialità e alla madre di fornire un contributo in termini materiali ed economici alla gestione del figlio.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento sussiste anche in questo caso la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a), b) e c) reg. CE n. 4/2009 che prevede quali criteri tra loro alternativi ( nel caso specifico in ogni caso sono tutti e tre presenti ) il luogo di residenza del convenuto, il luogo di residenza del creditore, la accessorietà a domanda di separazione o divorzio rispetto alla quale il giudice adito sia fornito di giurisdizione. Anche in questo caso si applica la legge italiana quale luogo di residenza abituale del creditore ai sensi dell'art. 3 protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari alla Convenzione dell'Aja del 2007.
E' pacifico tra le parti che i due figli più grandi della coppia, che pure coabitano col padre, siano economicamente indipendenti mentre oltre al figlio minore i genitori debbano provvedere al mantenimento anche del figlio che in quanto appena Persona_3 maggiorenne ( è nato a [...] 2006 ) è ancora incolpevolmente privo dell'indipendenza economica.
La condizione economica delle parti è la seguente: il padre: svolge la professione di Rider e come da documentazione dei redditi allegate ha un reddito netto relativo all'esercizio 2023 pari ad euro 12.317, 39; poiché nell'arco del triennio i suoi redditi sono in progressivo aumento a questo dato verrà fatto riferimento. Egli percepisce inoltre per intero l'assegno unico e paga, tra locazione e spese condominiali, la somma di euro 650, 00 mensili;
poiché, però, la casa è condivisa con le famiglie dei due figli più grandi deve ritenersi che il canone di locazione gravi sul padre per la terza parte pari ad euro 216, 00.
La madre: anche i redditi della donna appaiono in progressivo aumento e, pur nell'impossibilità di quantificare il reddito netto attuale, appare in via di approssimazione riscontrato attraverso le indagini della polizia tributaria il dato fornito dalla parte all'udienza di comparizione laddove aveva riferito di un netto in busta di circa 1300, 00 euro mensili. La donna
7 all'epoca aveva altresì riferito di spese di locazione di euro 300, 00 dato che appare del tutto verosimile.
Sebbene la situazione della madre sia leggermente migliore rispetto a quella del padre, tenuto conto delle spese che la donna deve sostenere per il proprio mantenimento e per l'utilizzo della abitazione e del fatto che il padre già percepisce per intero l'assegno unico, si ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti disposti in via temporanea ed urgente dal giudice delegato. Tanto più che, a seguito dell'ampliamento delle frequentazioni col figlio la madre, seppure in minima parte, inizierà a Per_4 contribuire anche in via diretta al mantenimento di uno dei due figli.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese dovranno essere compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, legati da matrimonio celebrato a San Miguel Lima il 23.12.1992 e
[...] trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma al n. 292 P. II serie C anno 2009 autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA la domanda di addebito alla moglie della separazione
( nato in [...] il [...] ) in forma condivisa Parte_3 a entrambi i genitori disponendone la prevalente collocazione presso l'abitazione del padre dove assumerà la residenza analgrafica.
DISPONE che i servizi sociali ATS 42 proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e attivino il servizio educativo con riferimento al figlio minore della coppia genitoriale
ASSEGNA la casa coniugale sita a Genova via Acquarone n. 20/5 a Parte_1
DISPONE che la madre possa tenere con sé il figlio a fine settimana Persona_4 dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica nonché un pomeriggio infrasettimanale con pernotto nel corso della settimana che si concluderà col week end di competenza del padre.
DISPONE che il minore ad anni alterni trascorra il giorno di Natale con un genitore e di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro con relativi pernotti;
in caso di disaccordo il primo anno successivo alla pubblicazione della sentenza sarà la madre a decidere tra Natale e Santo Stefano, il padre tra Capodanno e Epifania, la madre tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
DISPONE che entrambi i genitori possano tenere con sé il figlio una settimana consecutiva a luglio ed una settimana consecutiva ad agosto. A tal fine si scambieranno le prelative preferenze entro il 30 maggio di ogni anno ( il 30 giugno per il solo 2025 ); in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta del padre, il secondo il padre e così via di seguito.
8 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300, 00 mensili a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e ( euro 150, 00 a Persona_4 Persona_3 figlio ) con rivalutazione annale Istat
DISPONE che le spese straordinarie relative ai due figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 30.5.2025
Si comunichi:
- Alle parti
- Ai servizi sociali ATS 42
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
9