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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 241/2020 + 342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte ai nn. 241 e 342 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.07.2024 e vertenti
T R A
n. 241/2020 R.G.:
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. Controparte_1 P.IVA_2
41, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci
APPELLATA
E
(C.F. , con sede in Roma, Via Marco Controparte_2 P.IVA_3
Aurelio n. 26/a, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Dott.
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 1 in forza di procura speciale del 21.11.2019 (Rep. 20558 – Controparte_3
Racc. 10749) rilasciata per atto Notaio , rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Giammarco Navarra
APPELLATA
n. 342/2020 R.G.:
(C.F. , con sede in Roma, Via Marco Controparte_2 P.IVA_3
Aurelio n. 26/a, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Dott.
in forza di procura speciale del 21.11.2019 (Rep. 20558 – Controparte_3
Racc. 10749) rilasciata per atto Notaio , rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Giammarco Navarra
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. Controparte_1 P.IVA_2
41, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATA
CONCLUSIONI
R.G. 241/2020)
Per l'appellante:
“Piaccia all'On. Corte, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza:
- In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado;
- Nel merito:
- Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla Controparte_1
configura ipotesi di quanto stabilito dall'art. 15 comma 1 lettera i) dell'Avviso
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 2 Pubblico e che quindi correttamente l'Amministrazione ha revocato il finanziamento;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della Amministrazione ad ottenere anche la restituzione della somma già versata;
- Per l'effetto, rigettare la domanda avanzata in primo grado dalla Controparte_1
in quanto nulla ed infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n.20980 del 30.10.2019, n.r.g. 36176/2016.
Con vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione così giudicare
In via preliminare:
- disporre la riunione al presente giudizio del procedimento d'appello r.g. n. 342/2020
Sez. I, Cons. Rel. Dott. Maffei pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, con prossima udienza fissata al 29 ottobre 2020;
Nel merito:
- in accoglimento dei motivi di appello proposti dalla e da Parte_1 CP_2
con il proprio atto di appello notificato in data 10 gennaio 2020 e riproposti nel presente atto: annullare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 20980/2019, emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. II, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Carmen Bifano, resa e pubblicata in data 30 ottobre 2019, notificata in data 12 dicembre 2019;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia nei confronti della società della Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Controparte_1
Regione Lazio n. G10625 datata 8/09/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 74, che ha disposto la revoca totale del contributo ammesso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso
Pubblico domanda protocollo n. 017/2009 – atto d'impegno protocollo n. 09671
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 3 dell'8/06/2011 “Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” POR FESR 2007-2013;
- per l'ulteriore effetto, condannare la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2
del contributo già erogato per un importo totale di € 97.860,00 oltre interessi
[...]
dalla data di erogazione del contributo sino alla data dell'effettiva restituzione;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
R.G. 342/2020)
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati:
- Annullare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 20980/2019, emessa dal Tribunale
Civile di Roma, Sez. II, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Carmen
Bifano, resa e pubblicata in data 30 ottobre 2019, notificata in data 12 dicembre 2019, per i motivi tutti di cui in atti, e, per l'effetto, premesse le declaratorie necessarie e/o semplicemente opportune:
- Accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia nei confronti della società CP_1
della Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione n.
[...] Pt_1
G10625 datata 8/09/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 74, che ha disposto la revoca totale del contributo ammesso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico domanda protocollo n. 017/2009 – atto d'impegno protocollo n. 09671 dell'8/06/2011
“Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” POR
FESR 2007-2013;
In via riconvenzionale:
- Previo accertamento della legittimità ed efficacia della Determinazione del Nucleo di
Valutazione, condannare la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2
del contributo già erogato per un importo totale di € 97.860,00 oltre interessi dalla data di erogazione del contributo sino alla data dell'effettiva restituzione;
In ogni caso:
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 4 con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n.20980 del 30.10.2019, n.r.g. 36176/2016.
Con vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio”.
Per l'appellata : Parte_1
“Previa riunione del presente giudizio di appello a quello proprio pendente anch'esso presso codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sez. I, n. R.G. 241/2020 , chiede:
Piaccia all'On. Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
nonchè di quello proposto da riformare la sentenza impugnata, e Controparte_2
per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice formulata nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, compensi e oneri riflessi dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La aveva dapprima adito il giudice amministrativo (TAR Controparte_1
Lazio), che ha declinato la sua giurisdizione, e successivamente il Tribunale di
Roma per richiedere l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione n. G10625 Pt_1
dell'08.09.2015, che aveva disposto la revoca totale del contributo di € 139.800,00 accordato dalla con Determina 23.05.2011, n. A5338, per la Parte_1
realizzazione di un programma di investimenti consistente nell'installazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di ST (FR). La revoca era stata adottata per avere la fatto accesso alla procedura di CP_1
concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186bis l. fall. con domanda presentata al Tribunale di Cassino il 29.05.2014. L'art. 9 dell'Atto di Tes_1
replicando la previsione contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso,
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 5 stabiliva che il contributo fosse revocato nel caso in cui “l'impresa risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo” e concedeva a CP_2
nell'ipotesi di revoca del finanziamento, di “attivare le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali”.
richiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca per CP_1
violazione e falsa applicazione delle norme appena menzionate in relazione alle previsioni contenute negli artt. 186bis e 186quinquies l. fall., norme introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo (DL n. 83/2012 conv. in legge 134/2012) per consentire all'imprenditore in crisi di superarla e di soddisfare i creditori ricorrendo a strategie alternative rispetto alla liquidazione, che prevedono tra l'altro la prosecuzione dei contratti stipulati con la PA.
e società in house della che nella Parte_1 Controparte_2 Pt_1
vicenda in esame aveva svolto funzioni di organismo intermedio deputato all'istruttoria relativa alla concessione ed al monitoraggio del finanziamento, si costituivano, eccependo la prima la nullità dell'atto di citazione non avendo il giudice ordinario il potere di annullare atti amministrativi, e chiedendo entrambe il rigetto della domanda per la sua infondatezza. CP_2
proponeva altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione del contributo già parzialmente erogato, pari ad € 97.860,00, oltre interessi.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20980/2019, pubblicata il 30.10.2019 e notificata ad entrambe le convenute il 12.12.2019, accoglieva la domanda di
, dichiarando inefficace nei confronti di quest'ultima la CP_1
Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione n. Pt_1
G10625 dell'08.09.2015 che aveva disposto la revoca del contributo ammesso, e respingeva la domanda riconvenzionale di compensando nei CP_2
limiti del 30% tra le parti le spese di lite con condanna in solido delle convenute a rifondere a parte attrice il restante 70%.
Ad avviso del Tribunale, la causa di revoca del contributo prevista dall'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico va riferita e circoscritta alle procedure concorsuali che perseguono finalità liquidatoria e dunque non alla procedura concorsuale prescelta da , il concordato preventivo in continuità CP_1
aziendale, connotato da una funzione conservativa dei valori aziendali, la cui r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 6 disciplina esclude peraltro che la presentazione della relativa domanda determini la risoluzione dei contratti in corso con la PA, non rientrando per di più il concordato preventivo in continuità tra le ipotesi in presenza delle quali la normativa comunitaria (Regolamento n. 1083/2006 e Regolamento n. 1303/2013) prevede la restituzione dei fondi assegnati. Esclusa la configurabilità della causa di revoca del finanziamento, la determinazione di revoca deve quindi ritenersi inefficace.
3. Avverso l'indicata sentenza hanno interposto tempestivamente appello la
(proc. n. 241/2020 RG) e (proc. n. 342/2020 Parte_1 Controparte_2
R.G.).
3.1 , nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha Parte_1
articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente interpretato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, proposta per mancanza di petitum avendo effettuato richieste (l'annullamento CP_1
del provvedimento di revoca del contributo previa sospensione dello stesso) non pertinenti al giudizio introdotto, e laddove il Giudice di prime cure aveva ricostruito il petitum sostanziale dalla giurisdizione attribuitagli, sostituendosi in tal modo a parte attrice.
Con il secondo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui aveva erroneamente interpretato l'Avviso pubblico, che costituisce lex specialis, vincolante non solo per i soggetti a cui è rivolto ma per la stessa PA che l'ha approvato, applicando argomenti e istituti propri del diritto civile contrattuale e non considerando che alcuna eccezione era prevista nell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso pubblico, a norma del quale l'assoggettamento a qualsiasi procedura concorsuale comportava la revoca delle agevolazioni concesse.
Con il terzo motivo ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva applicato retroattivamente al caso di specie l'art. 186bis l. fall., che era stato introdotto nel 2012 e che costituiva ius superveniens rispetto alla procedura in oggetto, intrapresa nel 2009, e non aveva effetti modificativi della lex specialis, la cui regolamentazione rimaneva cristallizzata alle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando.
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 7 3.2 nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha CP_2
articolato invece i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato l'erronea interpretazione dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso pubblico, fuorviata dalla lettura della seconda parte della disposizione, che prevedeva un'autonoma e distinta causa di revoca del contributo (la messa in liquidazione della società entro cinque anni dall'erogazione del saldo), e contraria al principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Regolamento UE n. 1083 del 2006, che impone all'autorità di gestione di verificare che l'attribuzione dei fondi sia destinata a soggetti in grado di garantirne lo sfruttamento sul territorio regionale dell'operazione realizzata, condizione che non pertiene alle imprese in stato di crisi o in stato di insolvenza che accedono a procedure concorsuali, tenuto conto che, come statuito dal Consiglio di Stato, l'interpretazione delle clausole del bando deve essere letterale, non essendo consentito rintracciarvi significati ulteriori e procedere con estensione analogica.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto erroneamente applicabile l'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013, che volto a favorire una migliore cooperazione e un maggior coordinamento per i fondi SIE per il periodo di programmazione 2014 – 2020, non è applicabile all'Avviso pubblico in esame, disciplinato dal Regolamento UE n. 1083/2006, che sancisce, come detto, il principio di stabilità delle operazioni (art. 57).
Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 186bis l. fall. operata dal primo Giudice, in violazione del principio generale in forza del quale le modifiche normative sopravvenute alla pubblicazione dell'Avviso non producono l'effetto di modificare le clausole dell'Avviso stesso, salvo espressa previsione di legge.
Con il quarto motivo ha censurato la mancata valutazione della documentazione prodotta, dalla quale emergeva la finalità (anche) liquidatoria della procedura concordataria attivata da , che prevedeva, tra le altre CP_1
cose, la vendita dell'impianto fotovoltaico realizzato grazie al contributo accordato dalla , previsione questa che integrava un'ulteriore Parte_1
causa di revoca del contributo ai sensi dall'art. 15 comma 1 lett. e) e j) dell'Avviso pubblico (se “il soggetto beneficiario trasferisca entro cinque anni r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 8 dalla concessione delle agevolazioni l'unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del programma al di fuori del territorio regionale” e “l'impresa trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del programma entro cinque anni o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore dall'erogazione del saldo delle agevolazioni”) e dell'art. 57 Regolamento UE n. 1083/2006. ha quindi riproposto la domanda riconvenzionale volta alla CP_2
restituzione in suo favore dell'importo di € 97.860,00 indebitamente trattenuto da . CP_1
si è costituita in data 09.10.2020 nell'appello n. 342/2020 R.G. e in CP_1
data 20.01.2021 nell'appello n. 241/2020 R.G., richiedendo il rigetto degli appelli di e . Parte_1 CP_2
4. All'udienza del 04.02.2021, svoltasi in forma cartolare, su concorde richiesta delle parti, i due appelli sono stati riuniti e con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 23.07.2024, a seguito del deposito di note scritte, sono stati trattenuti in decisione.
5. Il primo motivo di appello di non è fondato. Parte_1
La nullità invocata da parte appellante si produce, ai sensi dell'art. 164 comma quarto c.p.c. quando è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda, cioè il petitum, inteso sotto il profilo formale come il provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto il profilo sostanziale come il bene della vita del quale si richiede il riconoscimento. Per consolidata giurisprudenza, l'identificazione del petitum, così come della causa petendi, va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, senza che sia disposta alcuna invalidità dell'atto introduttivo che pur appaia manifestamente infondato (v. Cass. n. 14071/2016).
Ora, nel caso di specie, non può sostenersi che l'oggetto della domanda fosse mancante o assolutamente incerto, avendo la richiesto CP_1
l'annullamento della delibera di revoca del contributo ammesso sul presupposto della violazione dell'art. 15 dell'Avviso Pubblico e dell'art. 9 dell'atto di impegno, sostenendo che il contributo non andava revocato per non ricadere il concordato preventivo cui aveva avuto accesso nel novero delle procedure concorsuali legittimanti la revoca dell'agevolazione.
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 9 Non ha torto la appellante nel sostenere che la domanda non fosse Pt_1
pertinente al giudizio introdotto (rectius, riassunto), non avendo, come noto, il
Giudice ordinario il potere di annullare atti amministrativi, ma ciò non determina in ogni caso la nullità della citazione, dovendo, come detto, distinguersi tra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 164 comma quarto c.p.c. nel caso in esame non ricorrente, e l'infondatezza della domanda.
Non persuasive appaiono anche le censure mosse all'operazione ermenutica condotta dal Giudice di prime cure, che, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, ha qualificato la domanda di in termini di CP_1
richiesta di accertamento del diritto alla conservazione del contributo successivamente revocato, tenuto conto che, come già osservato, il petitum deve essere individuato “attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (così, Cass. n. 20294/2014, conf. Cass. n. 1681/2015).
6. Il secondo e il terzo motivo dell'appello di e i primi tre Parte_1
motivi dell'appello di in parte sovrapponibili e afferenti CP_2
all'interpretazione dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico e all'applicazione dell'art. 186bis l. fall., possono essere esaminati congiuntamente.
L'Avviso 2007-2013 “Attività II.1: Promozione CP_4
dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” (l'Avviso
Pubblico) prevede, all'art. 15, tra le ipotesi di revoca delle agevolazioni il caso in cui l'impresa destinataria del contributo “risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro 5 anni dall'erogazione del saldo del contributo”. In termini assolutamente identici si esprime l'art. 9 dell'atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante di . CP_1
Senonché, in tema di interpretazione delle clausole dell'Avviso Pubblico, deve solo parzialmente convenirsi con le argomentazioni dedotte dagli appellanti. Se, infatti, le prevalenti esigenze di certezza a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, con preclusione di “qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale” (così, Cons. Stato n. 7570/2024) e che conduca ad un effetto r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 10 indebito di integrazione delle regole della gara aggiungendovi significati del bando non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella loro espressione testuale (cfr. Cons. Stato n. 6206/2019, Cons. Stato n. 4307/2017, Cons. Stato n.
3093/2014, Cons. Stato n. 5367/2005), deve però rilevarsi che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non possono non trovare applicazione nell'interpretazione delle regole del bando le norme in materia di contratti, e dunque in primis gli artt. 1362 e 1363 c.c.
Ciò non esclude tuttavia che debba farsi applicazione nell'interpretazione della lex specialis, secondo la costante giurisprudenza in materia (v. Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710), delle norme in materia di contratti, e dunque innanzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che, in caso di clausole dal significato ambiguo, le stesse vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il significato che risulta dal complesso dell'atto, proprio a tutela dei principi di affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato n. 8820/2019, Cons. Stato n.
4640/2017, Cons. Stato n. 8517/2019, TAR Lazio n. 13816/2024).
Senonchè, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna ambiguità nella formulazione letterale della richiamata norma che disciplina l'ipotesi di revoca delle agevolazioni di cui si discute. L'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso
Pubblico (e parimenti l'art. 9 dell'atto di impegno) fa espresso riferimento all'assoggettamento a procedure concorsuali senza alcun'altra specificazione e senza alcuna indicazione della natura (liquidatoria o meno) di dette procedure.
E nulla giustifica, ad avviso della Corte, pena la violazione delle regole ermeneutiche appena menzionate, l'interpolazione della formulazione testuale operata dal tribunale attraverso l'assimilazione delle due ipotesi di revoca, che sono distinte ed hanno presupposti del tutto differenti.
Entrambe sono volte ad attuare il principio di stabilità delle operazioni sancito dall'art. 57 del Regolamento UE n. 10831 del 2006 (recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione), applicabile ratione temporis, a norma del quale “lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 11 quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”.
Senonché, l'esigenza di rispettare tale principio viene in gioco al cospetto di due situazioni fattuali differenti, lo stato di insolvenza o lo stato di crisi, certificato dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale, che documenta un radicale cambiamento delle condizioni incidenti sugli obblighi assunti dall'impresa beneficiaria e sulle modalità di impiego del contributo, e la scelta volontariamente compiuta dall'impresa di mettersi in liquidazione, che pure non garantisce il rispetto del principio di stabilità, non già però per le condizioni di decozione o di difficoltà economico finanziaria ma perché
l'impresa potrebbe trarre un indebito vantaggio monetizzando il contributo senza che l'intervento realizzato possa consentire lo sfruttamento e l'utilizzo funzionale agli obiettivi di sviluppo regionale di cui al menzionato
Regolamento Europeo e perché la messa in liquidazione prelude alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e alla cancellazione dal registro delle imprese.
Non può poi condividersi l'assunto del Giudice di prime cure, secondo cui solo rispetto alla liquidazione ed alle procedure liquidatorie assumerebbe pratica rilevanza la concorsualità, giacché il concordato preventivo in continuità aziendale (diretta o indiretta) è a tutti gli effetti una procedura concorsuale, al pari del concordato preventivo liquidatorio, attuandosi il concorso dei creditori nel rispetto della par condicio sui flussi della continuità e non sul ricavato della vendita dei beni del debitore.
La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art 71 del Regolamento
(CE) n. 1303/2013, che individua le ipotesi di restituzione dei fondi assegnati, tra le quali non rientrerebbe l'accesso al concordato preventivo in continuità aziendale, in luogo del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che è invece applicabile r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 12 ratione temporis all'Avviso Pubblico e all'atto di impegno in quanto disciplina comunitaria in vigore al momento dell'emanazione e della sottoscrizione dei predetti atti. Il Regolamento n. 1303/2013 mira a favorire una migliore cooperazione e un maggior coordinamento tra i fondi SIE (che ricomprendono, tra l'altro, anche il fondo europeo di sviluppo regionale, FESR) per il periodo di programmazione 2014 – 2020, sicché è previsto (dall'art. 65 del Regolamento) che ai fini dell'ammissibilità delle spese dei beneficiari si considerano le spese sostenute nel periodo incorrente tra il 01.01.2014 e il 31.12.2023, mentre nel caso di specie le spese per le quali sono state concesse le agevolazioni sono state sostenute prima del 2014 e dunque ricadono pienamente nel regime normativo dettato dal precedente Regolamento n. 1083/2006.
La chiara riconducibilità di tutte le forme di concordato preventivo nell'ambito applicativo dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico (e correlativamente dell'art. 9 dell'atto di impegno) rende irrilevante l'esame del terzo motivo dell'appello di e del secondo motivo di appello di Parte_1
incentrato sull'inapplicabilità in via retroattiva della disciplina CP_2
sul concordato preventivo in continuità, istituto introdotto da fonte primaria (il
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134) successiva alla valutazione della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, fermo restando che non si controverte propriamente in tema di ius superveniens
e di insensibilità rispetto alla lex specialis del bando ma di valutare se il ricorso ad una procedura concorsuale non esistente alla data dell'emanazione dell'Avviso Pubblico possa o meno integrare una causa di revoca del contributo ammesso alla stregua della disciplina sulla revoca contenuta nel bando.
7. Rilievo dirimente comunque assume la fondatezza del quarto e ultimo motivo di gravame articolato da . Il piano concordatario proposto CP_2
da ai propri creditori con ricorso ex art. 161 l. fall. (depositato presso CP_1
il Tribunale di Cassino, che ha poi omologato la proposta) non è un piano in continuità aziendale ma ha natura mista, prevedendo il soddisfacimento dei creditori sia tramite la prosecuzione dell'attività caratteristica dell'impresa sia attraverso la liquidazione di alcuni cespiti, tra i quali l'impianto fotovoltaico di
ST (FR), realizzato grazie al contributo concesso da per Parte_1
il tramite di , divenuta poi L'alienazione Parte_2 CP_2
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 13 dell'impianto, prevista nel sesto anno di piano, avrebbe consentito il pagamento del credito prelatizio vantato da . Tale circostanza non è Controparte_5
stata minimamente presa in considerazione dal Giudice di prime cure.
Ora, appare evidente che la liquidazione dell'impianto fotovoltaico costituisce già di per sé un ulteriore motivo di revoca del contributo ai sensi dall'art. 15 comma 1 lett. e) e j) dell'Avviso Pubblico, a norma del quale il contributo deve essere revocato se “il soggetto beneficiario trasferisca entro cinque anni dalla concessione delle agevolazioni l'unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del programma al di fuori del territorio regionale” e
“l'impresa trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del programma entro cinque anni (o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore) dall'erogazione del saldo delle agevolazioni”, nonché ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006, il cui testo è stato sopra riprodotto per esteso.
Gli appelli di e , nei termini appena precisati, in Parte_1 CP_2
ragione della riconosciuta legittimità della revoca del contributo ammesso, vanno dunque accolti, così come la domanda riconvenzionale con la quale aveva richiesto la restituzione dell'importo di € 97.860,00 erogato CP_2
alla . CP_1
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, e del precedente grado di giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli riuniti di e e in totale riforma della sentenza Parte_1 Controparte_2
appellata, così provvede:
1) Dichiara legittima la Determinazione assunta dal Nucleo di Valutazione della Regione Lazio dell' 08.09.2015 n. G10625, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 74 del 15.09.2015, con la quale è stata Pt_1
disposta la revoca del contributo nei confronti di Controparte_1
2) Condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Controparte_2
€ 97.860,00, maggiorata degli interessi dalla data di erogazione del contributo sino al saldo;
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 14 3) Condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 CP_2
le spese di lite da queste anticipate, che liquida per ciascuna delle
[...]
parti vittoriose in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in € 7.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte ai nn. 241 e 342 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.07.2024 e vertenti
T R A
n. 241/2020 R.G.:
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. Controparte_1 P.IVA_2
41, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci
APPELLATA
E
(C.F. , con sede in Roma, Via Marco Controparte_2 P.IVA_3
Aurelio n. 26/a, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Dott.
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 1 in forza di procura speciale del 21.11.2019 (Rep. 20558 – Controparte_3
Racc. 10749) rilasciata per atto Notaio , rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Giammarco Navarra
APPELLATA
n. 342/2020 R.G.:
(C.F. , con sede in Roma, Via Marco Controparte_2 P.IVA_3
Aurelio n. 26/a, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Dott.
in forza di procura speciale del 21.11.2019 (Rep. 20558 – Controparte_3
Racc. 10749) rilasciata per atto Notaio , rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Giammarco Navarra
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. Controparte_1 P.IVA_2
41, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATA
CONCLUSIONI
R.G. 241/2020)
Per l'appellante:
“Piaccia all'On. Corte, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza:
- In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado;
- Nel merito:
- Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla Controparte_1
configura ipotesi di quanto stabilito dall'art. 15 comma 1 lettera i) dell'Avviso
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 2 Pubblico e che quindi correttamente l'Amministrazione ha revocato il finanziamento;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della Amministrazione ad ottenere anche la restituzione della somma già versata;
- Per l'effetto, rigettare la domanda avanzata in primo grado dalla Controparte_1
in quanto nulla ed infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n.20980 del 30.10.2019, n.r.g. 36176/2016.
Con vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione così giudicare
In via preliminare:
- disporre la riunione al presente giudizio del procedimento d'appello r.g. n. 342/2020
Sez. I, Cons. Rel. Dott. Maffei pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, con prossima udienza fissata al 29 ottobre 2020;
Nel merito:
- in accoglimento dei motivi di appello proposti dalla e da Parte_1 CP_2
con il proprio atto di appello notificato in data 10 gennaio 2020 e riproposti nel presente atto: annullare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 20980/2019, emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. II, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Carmen Bifano, resa e pubblicata in data 30 ottobre 2019, notificata in data 12 dicembre 2019;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia nei confronti della società della Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Controparte_1
Regione Lazio n. G10625 datata 8/09/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 74, che ha disposto la revoca totale del contributo ammesso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso
Pubblico domanda protocollo n. 017/2009 – atto d'impegno protocollo n. 09671
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 3 dell'8/06/2011 “Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” POR FESR 2007-2013;
- per l'ulteriore effetto, condannare la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2
del contributo già erogato per un importo totale di € 97.860,00 oltre interessi
[...]
dalla data di erogazione del contributo sino alla data dell'effettiva restituzione;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
R.G. 342/2020)
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati:
- Annullare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 20980/2019, emessa dal Tribunale
Civile di Roma, Sez. II, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Carmen
Bifano, resa e pubblicata in data 30 ottobre 2019, notificata in data 12 dicembre 2019, per i motivi tutti di cui in atti, e, per l'effetto, premesse le declaratorie necessarie e/o semplicemente opportune:
- Accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia nei confronti della società CP_1
della Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione n.
[...] Pt_1
G10625 datata 8/09/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 74, che ha disposto la revoca totale del contributo ammesso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico domanda protocollo n. 017/2009 – atto d'impegno protocollo n. 09671 dell'8/06/2011
“Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” POR
FESR 2007-2013;
In via riconvenzionale:
- Previo accertamento della legittimità ed efficacia della Determinazione del Nucleo di
Valutazione, condannare la alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2
del contributo già erogato per un importo totale di € 97.860,00 oltre interessi dalla data di erogazione del contributo sino alla data dell'effettiva restituzione;
In ogni caso:
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 4 con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n.20980 del 30.10.2019, n.r.g. 36176/2016.
Con vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio”.
Per l'appellata : Parte_1
“Previa riunione del presente giudizio di appello a quello proprio pendente anch'esso presso codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sez. I, n. R.G. 241/2020 , chiede:
Piaccia all'On. Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
nonchè di quello proposto da riformare la sentenza impugnata, e Controparte_2
per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice formulata nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, compensi e oneri riflessi dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La aveva dapprima adito il giudice amministrativo (TAR Controparte_1
Lazio), che ha declinato la sua giurisdizione, e successivamente il Tribunale di
Roma per richiedere l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione n. G10625 Pt_1
dell'08.09.2015, che aveva disposto la revoca totale del contributo di € 139.800,00 accordato dalla con Determina 23.05.2011, n. A5338, per la Parte_1
realizzazione di un programma di investimenti consistente nell'installazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di ST (FR). La revoca era stata adottata per avere la fatto accesso alla procedura di CP_1
concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186bis l. fall. con domanda presentata al Tribunale di Cassino il 29.05.2014. L'art. 9 dell'Atto di Tes_1
replicando la previsione contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso,
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 5 stabiliva che il contributo fosse revocato nel caso in cui “l'impresa risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo” e concedeva a CP_2
nell'ipotesi di revoca del finanziamento, di “attivare le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali”.
richiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca per CP_1
violazione e falsa applicazione delle norme appena menzionate in relazione alle previsioni contenute negli artt. 186bis e 186quinquies l. fall., norme introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo (DL n. 83/2012 conv. in legge 134/2012) per consentire all'imprenditore in crisi di superarla e di soddisfare i creditori ricorrendo a strategie alternative rispetto alla liquidazione, che prevedono tra l'altro la prosecuzione dei contratti stipulati con la PA.
e società in house della che nella Parte_1 Controparte_2 Pt_1
vicenda in esame aveva svolto funzioni di organismo intermedio deputato all'istruttoria relativa alla concessione ed al monitoraggio del finanziamento, si costituivano, eccependo la prima la nullità dell'atto di citazione non avendo il giudice ordinario il potere di annullare atti amministrativi, e chiedendo entrambe il rigetto della domanda per la sua infondatezza. CP_2
proponeva altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione del contributo già parzialmente erogato, pari ad € 97.860,00, oltre interessi.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20980/2019, pubblicata il 30.10.2019 e notificata ad entrambe le convenute il 12.12.2019, accoglieva la domanda di
, dichiarando inefficace nei confronti di quest'ultima la CP_1
Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione n. Pt_1
G10625 dell'08.09.2015 che aveva disposto la revoca del contributo ammesso, e respingeva la domanda riconvenzionale di compensando nei CP_2
limiti del 30% tra le parti le spese di lite con condanna in solido delle convenute a rifondere a parte attrice il restante 70%.
Ad avviso del Tribunale, la causa di revoca del contributo prevista dall'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico va riferita e circoscritta alle procedure concorsuali che perseguono finalità liquidatoria e dunque non alla procedura concorsuale prescelta da , il concordato preventivo in continuità CP_1
aziendale, connotato da una funzione conservativa dei valori aziendali, la cui r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 6 disciplina esclude peraltro che la presentazione della relativa domanda determini la risoluzione dei contratti in corso con la PA, non rientrando per di più il concordato preventivo in continuità tra le ipotesi in presenza delle quali la normativa comunitaria (Regolamento n. 1083/2006 e Regolamento n. 1303/2013) prevede la restituzione dei fondi assegnati. Esclusa la configurabilità della causa di revoca del finanziamento, la determinazione di revoca deve quindi ritenersi inefficace.
3. Avverso l'indicata sentenza hanno interposto tempestivamente appello la
(proc. n. 241/2020 RG) e (proc. n. 342/2020 Parte_1 Controparte_2
R.G.).
3.1 , nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha Parte_1
articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente interpretato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, proposta per mancanza di petitum avendo effettuato richieste (l'annullamento CP_1
del provvedimento di revoca del contributo previa sospensione dello stesso) non pertinenti al giudizio introdotto, e laddove il Giudice di prime cure aveva ricostruito il petitum sostanziale dalla giurisdizione attribuitagli, sostituendosi in tal modo a parte attrice.
Con il secondo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui aveva erroneamente interpretato l'Avviso pubblico, che costituisce lex specialis, vincolante non solo per i soggetti a cui è rivolto ma per la stessa PA che l'ha approvato, applicando argomenti e istituti propri del diritto civile contrattuale e non considerando che alcuna eccezione era prevista nell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso pubblico, a norma del quale l'assoggettamento a qualsiasi procedura concorsuale comportava la revoca delle agevolazioni concesse.
Con il terzo motivo ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva applicato retroattivamente al caso di specie l'art. 186bis l. fall., che era stato introdotto nel 2012 e che costituiva ius superveniens rispetto alla procedura in oggetto, intrapresa nel 2009, e non aveva effetti modificativi della lex specialis, la cui regolamentazione rimaneva cristallizzata alle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando.
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 7 3.2 nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha CP_2
articolato invece i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato l'erronea interpretazione dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso pubblico, fuorviata dalla lettura della seconda parte della disposizione, che prevedeva un'autonoma e distinta causa di revoca del contributo (la messa in liquidazione della società entro cinque anni dall'erogazione del saldo), e contraria al principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Regolamento UE n. 1083 del 2006, che impone all'autorità di gestione di verificare che l'attribuzione dei fondi sia destinata a soggetti in grado di garantirne lo sfruttamento sul territorio regionale dell'operazione realizzata, condizione che non pertiene alle imprese in stato di crisi o in stato di insolvenza che accedono a procedure concorsuali, tenuto conto che, come statuito dal Consiglio di Stato, l'interpretazione delle clausole del bando deve essere letterale, non essendo consentito rintracciarvi significati ulteriori e procedere con estensione analogica.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto erroneamente applicabile l'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013, che volto a favorire una migliore cooperazione e un maggior coordinamento per i fondi SIE per il periodo di programmazione 2014 – 2020, non è applicabile all'Avviso pubblico in esame, disciplinato dal Regolamento UE n. 1083/2006, che sancisce, come detto, il principio di stabilità delle operazioni (art. 57).
Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 186bis l. fall. operata dal primo Giudice, in violazione del principio generale in forza del quale le modifiche normative sopravvenute alla pubblicazione dell'Avviso non producono l'effetto di modificare le clausole dell'Avviso stesso, salvo espressa previsione di legge.
Con il quarto motivo ha censurato la mancata valutazione della documentazione prodotta, dalla quale emergeva la finalità (anche) liquidatoria della procedura concordataria attivata da , che prevedeva, tra le altre CP_1
cose, la vendita dell'impianto fotovoltaico realizzato grazie al contributo accordato dalla , previsione questa che integrava un'ulteriore Parte_1
causa di revoca del contributo ai sensi dall'art. 15 comma 1 lett. e) e j) dell'Avviso pubblico (se “il soggetto beneficiario trasferisca entro cinque anni r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 8 dalla concessione delle agevolazioni l'unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del programma al di fuori del territorio regionale” e “l'impresa trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del programma entro cinque anni o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore dall'erogazione del saldo delle agevolazioni”) e dell'art. 57 Regolamento UE n. 1083/2006. ha quindi riproposto la domanda riconvenzionale volta alla CP_2
restituzione in suo favore dell'importo di € 97.860,00 indebitamente trattenuto da . CP_1
si è costituita in data 09.10.2020 nell'appello n. 342/2020 R.G. e in CP_1
data 20.01.2021 nell'appello n. 241/2020 R.G., richiedendo il rigetto degli appelli di e . Parte_1 CP_2
4. All'udienza del 04.02.2021, svoltasi in forma cartolare, su concorde richiesta delle parti, i due appelli sono stati riuniti e con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 23.07.2024, a seguito del deposito di note scritte, sono stati trattenuti in decisione.
5. Il primo motivo di appello di non è fondato. Parte_1
La nullità invocata da parte appellante si produce, ai sensi dell'art. 164 comma quarto c.p.c. quando è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda, cioè il petitum, inteso sotto il profilo formale come il provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto il profilo sostanziale come il bene della vita del quale si richiede il riconoscimento. Per consolidata giurisprudenza, l'identificazione del petitum, così come della causa petendi, va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, senza che sia disposta alcuna invalidità dell'atto introduttivo che pur appaia manifestamente infondato (v. Cass. n. 14071/2016).
Ora, nel caso di specie, non può sostenersi che l'oggetto della domanda fosse mancante o assolutamente incerto, avendo la richiesto CP_1
l'annullamento della delibera di revoca del contributo ammesso sul presupposto della violazione dell'art. 15 dell'Avviso Pubblico e dell'art. 9 dell'atto di impegno, sostenendo che il contributo non andava revocato per non ricadere il concordato preventivo cui aveva avuto accesso nel novero delle procedure concorsuali legittimanti la revoca dell'agevolazione.
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 9 Non ha torto la appellante nel sostenere che la domanda non fosse Pt_1
pertinente al giudizio introdotto (rectius, riassunto), non avendo, come noto, il
Giudice ordinario il potere di annullare atti amministrativi, ma ciò non determina in ogni caso la nullità della citazione, dovendo, come detto, distinguersi tra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 164 comma quarto c.p.c. nel caso in esame non ricorrente, e l'infondatezza della domanda.
Non persuasive appaiono anche le censure mosse all'operazione ermenutica condotta dal Giudice di prime cure, che, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, ha qualificato la domanda di in termini di CP_1
richiesta di accertamento del diritto alla conservazione del contributo successivamente revocato, tenuto conto che, come già osservato, il petitum deve essere individuato “attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (così, Cass. n. 20294/2014, conf. Cass. n. 1681/2015).
6. Il secondo e il terzo motivo dell'appello di e i primi tre Parte_1
motivi dell'appello di in parte sovrapponibili e afferenti CP_2
all'interpretazione dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico e all'applicazione dell'art. 186bis l. fall., possono essere esaminati congiuntamente.
L'Avviso 2007-2013 “Attività II.1: Promozione CP_4
dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” (l'Avviso
Pubblico) prevede, all'art. 15, tra le ipotesi di revoca delle agevolazioni il caso in cui l'impresa destinataria del contributo “risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro 5 anni dall'erogazione del saldo del contributo”. In termini assolutamente identici si esprime l'art. 9 dell'atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante di . CP_1
Senonché, in tema di interpretazione delle clausole dell'Avviso Pubblico, deve solo parzialmente convenirsi con le argomentazioni dedotte dagli appellanti. Se, infatti, le prevalenti esigenze di certezza a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, con preclusione di “qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale” (così, Cons. Stato n. 7570/2024) e che conduca ad un effetto r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 10 indebito di integrazione delle regole della gara aggiungendovi significati del bando non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella loro espressione testuale (cfr. Cons. Stato n. 6206/2019, Cons. Stato n. 4307/2017, Cons. Stato n.
3093/2014, Cons. Stato n. 5367/2005), deve però rilevarsi che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non possono non trovare applicazione nell'interpretazione delle regole del bando le norme in materia di contratti, e dunque in primis gli artt. 1362 e 1363 c.c.
Ciò non esclude tuttavia che debba farsi applicazione nell'interpretazione della lex specialis, secondo la costante giurisprudenza in materia (v. Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710), delle norme in materia di contratti, e dunque innanzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che, in caso di clausole dal significato ambiguo, le stesse vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il significato che risulta dal complesso dell'atto, proprio a tutela dei principi di affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato n. 8820/2019, Cons. Stato n.
4640/2017, Cons. Stato n. 8517/2019, TAR Lazio n. 13816/2024).
Senonchè, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna ambiguità nella formulazione letterale della richiamata norma che disciplina l'ipotesi di revoca delle agevolazioni di cui si discute. L'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso
Pubblico (e parimenti l'art. 9 dell'atto di impegno) fa espresso riferimento all'assoggettamento a procedure concorsuali senza alcun'altra specificazione e senza alcuna indicazione della natura (liquidatoria o meno) di dette procedure.
E nulla giustifica, ad avviso della Corte, pena la violazione delle regole ermeneutiche appena menzionate, l'interpolazione della formulazione testuale operata dal tribunale attraverso l'assimilazione delle due ipotesi di revoca, che sono distinte ed hanno presupposti del tutto differenti.
Entrambe sono volte ad attuare il principio di stabilità delle operazioni sancito dall'art. 57 del Regolamento UE n. 10831 del 2006 (recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione), applicabile ratione temporis, a norma del quale “lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 11 quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”.
Senonché, l'esigenza di rispettare tale principio viene in gioco al cospetto di due situazioni fattuali differenti, lo stato di insolvenza o lo stato di crisi, certificato dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale, che documenta un radicale cambiamento delle condizioni incidenti sugli obblighi assunti dall'impresa beneficiaria e sulle modalità di impiego del contributo, e la scelta volontariamente compiuta dall'impresa di mettersi in liquidazione, che pure non garantisce il rispetto del principio di stabilità, non già però per le condizioni di decozione o di difficoltà economico finanziaria ma perché
l'impresa potrebbe trarre un indebito vantaggio monetizzando il contributo senza che l'intervento realizzato possa consentire lo sfruttamento e l'utilizzo funzionale agli obiettivi di sviluppo regionale di cui al menzionato
Regolamento Europeo e perché la messa in liquidazione prelude alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e alla cancellazione dal registro delle imprese.
Non può poi condividersi l'assunto del Giudice di prime cure, secondo cui solo rispetto alla liquidazione ed alle procedure liquidatorie assumerebbe pratica rilevanza la concorsualità, giacché il concordato preventivo in continuità aziendale (diretta o indiretta) è a tutti gli effetti una procedura concorsuale, al pari del concordato preventivo liquidatorio, attuandosi il concorso dei creditori nel rispetto della par condicio sui flussi della continuità e non sul ricavato della vendita dei beni del debitore.
La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art 71 del Regolamento
(CE) n. 1303/2013, che individua le ipotesi di restituzione dei fondi assegnati, tra le quali non rientrerebbe l'accesso al concordato preventivo in continuità aziendale, in luogo del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che è invece applicabile r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 12 ratione temporis all'Avviso Pubblico e all'atto di impegno in quanto disciplina comunitaria in vigore al momento dell'emanazione e della sottoscrizione dei predetti atti. Il Regolamento n. 1303/2013 mira a favorire una migliore cooperazione e un maggior coordinamento tra i fondi SIE (che ricomprendono, tra l'altro, anche il fondo europeo di sviluppo regionale, FESR) per il periodo di programmazione 2014 – 2020, sicché è previsto (dall'art. 65 del Regolamento) che ai fini dell'ammissibilità delle spese dei beneficiari si considerano le spese sostenute nel periodo incorrente tra il 01.01.2014 e il 31.12.2023, mentre nel caso di specie le spese per le quali sono state concesse le agevolazioni sono state sostenute prima del 2014 e dunque ricadono pienamente nel regime normativo dettato dal precedente Regolamento n. 1083/2006.
La chiara riconducibilità di tutte le forme di concordato preventivo nell'ambito applicativo dell'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Avviso Pubblico (e correlativamente dell'art. 9 dell'atto di impegno) rende irrilevante l'esame del terzo motivo dell'appello di e del secondo motivo di appello di Parte_1
incentrato sull'inapplicabilità in via retroattiva della disciplina CP_2
sul concordato preventivo in continuità, istituto introdotto da fonte primaria (il
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134) successiva alla valutazione della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, fermo restando che non si controverte propriamente in tema di ius superveniens
e di insensibilità rispetto alla lex specialis del bando ma di valutare se il ricorso ad una procedura concorsuale non esistente alla data dell'emanazione dell'Avviso Pubblico possa o meno integrare una causa di revoca del contributo ammesso alla stregua della disciplina sulla revoca contenuta nel bando.
7. Rilievo dirimente comunque assume la fondatezza del quarto e ultimo motivo di gravame articolato da . Il piano concordatario proposto CP_2
da ai propri creditori con ricorso ex art. 161 l. fall. (depositato presso CP_1
il Tribunale di Cassino, che ha poi omologato la proposta) non è un piano in continuità aziendale ma ha natura mista, prevedendo il soddisfacimento dei creditori sia tramite la prosecuzione dell'attività caratteristica dell'impresa sia attraverso la liquidazione di alcuni cespiti, tra i quali l'impianto fotovoltaico di
ST (FR), realizzato grazie al contributo concesso da per Parte_1
il tramite di , divenuta poi L'alienazione Parte_2 CP_2
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 13 dell'impianto, prevista nel sesto anno di piano, avrebbe consentito il pagamento del credito prelatizio vantato da . Tale circostanza non è Controparte_5
stata minimamente presa in considerazione dal Giudice di prime cure.
Ora, appare evidente che la liquidazione dell'impianto fotovoltaico costituisce già di per sé un ulteriore motivo di revoca del contributo ai sensi dall'art. 15 comma 1 lett. e) e j) dell'Avviso Pubblico, a norma del quale il contributo deve essere revocato se “il soggetto beneficiario trasferisca entro cinque anni dalla concessione delle agevolazioni l'unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del programma al di fuori del territorio regionale” e
“l'impresa trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del programma entro cinque anni (o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore) dall'erogazione del saldo delle agevolazioni”, nonché ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006, il cui testo è stato sopra riprodotto per esteso.
Gli appelli di e , nei termini appena precisati, in Parte_1 CP_2
ragione della riconosciuta legittimità della revoca del contributo ammesso, vanno dunque accolti, così come la domanda riconvenzionale con la quale aveva richiesto la restituzione dell'importo di € 97.860,00 erogato CP_2
alla . CP_1
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, e del precedente grado di giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli riuniti di e e in totale riforma della sentenza Parte_1 Controparte_2
appellata, così provvede:
1) Dichiara legittima la Determinazione assunta dal Nucleo di Valutazione della Regione Lazio dell' 08.09.2015 n. G10625, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 74 del 15.09.2015, con la quale è stata Pt_1
disposta la revoca del contributo nei confronti di Controparte_1
2) Condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Controparte_2
€ 97.860,00, maggiorata degli interessi dalla data di erogazione del contributo sino al saldo;
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 14 3) Condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 CP_2
le spese di lite da queste anticipate, che liquida per ciascuna delle
[...]
parti vittoriose in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in € 7.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. nn. 241/2020 + 342/2020 15