Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3595/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ottavio Parte_1
Levita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acerra, via Cesare Battisti n. 51;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Pepe ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
E
[...] virtù di procura in atti, dagli avv.ti Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso che il
, in liquidazione ex legge n. 26/2010, CO CO
è un ente pubblico non economico istituito con l'art. 11, comma 8, del D.L. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle Province di e di , esponeva: CP_2 CP_2
- di aver lavorato alle dipendenze del CO CO
, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con mansioni di
[...] conducente di mezzi di trasporto, con inquadramento nel quarto livello A CCNL Federambiente, dal
01.03.1996 al 05.07.2019, allorquando gli era stato intimato il licenziamento;
- che, nonostante avesse inoltrato all' dipendenti pubblici territorialmente CP_3 competente il modello 350P, l' non aveva provveduto all'erogazione dell'indennità premio di CP_1 servizio;
- che, pertanto, in data 03.05.2023, aveva esperito formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, chiedendo all'Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall'ufficio destinatario della missiva in merito al procedimento di liquidazione;
- che, con p.e.c. del 05.05.2023, l' aveva disatteso la predetta richiesta comunicando che CP_1
“… I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. …”.
Dedotta l'illegittimità del diniego opposto dall' in ragione del principio di automaticità CP_1 delle prestazioni ex art. 2116 c.c., conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' e il delle Province di e chiedendo di: CP_1 CO CP_2 CP_2
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.03.1996 al 5.07.2019 con il
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con CO CP_2 CP_2 natura di ente pubblico non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
di nonché l'inadempimento dell' CO CO CP_1 al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro Parte_1 40.565,55 a titolo di TFS/indennità premio di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 6.7.2021 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro); c) condannare al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva il CO
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con
[...] richiesta di estromissione dal giudizio e condanna dell' dal pagamento delle spese. CP_1
Si costituiva in giudizio, altresì, l' eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale CP_1 del Tribunale adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del “…al pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFS CP_2 dovuto al ricorrente, oltre accessori di legge, per gli importi da determinarsi in separata sede amministrativa ed eventualmente giudiziale”.
Nelle more del giudizio, l' , con note del 18.02.2025, dava atto che “riesaminata la CP_1 documentazione successivamente trasmessa, si è proceduto a mettere in pagamento il Tfr sulla base dei dati comunicati dal con il mod TFR1, modello in cui vanno indicati anni e stipendi ai CP_2 fini del Tfr, per euro 41.522,58 per 23 anni come da modello 350P amministrazione, più interessi per ritardato pagamento. Il pagamento, pari a netti euro 37.836,73. è avvenuto in data 3.6.2024”.
Parte ricorrente confermava che l' , in data 03.06.2024, aveva provveduto alla liquidazione CP_1 della somma di € 37.836,73 a titolo di TFS, rappresentando, tuttavia, che l'importo lordo contabilizzato dall' (pari ad € 38.875,32 per 23 anni di servizio) non corrisponderebbe a CP_1 quello asseritamente dovuto (pari ad € 40.565,55 per 24 anni di servizio), come da documentazione contabile prodotta. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente alle somme già liquidate, insistendo per la condanna dell' al pagamento della CP_1 differenza economica di € 1.690,23 tra l'importo lordo richiesto in ricorso di € 40.565,55 per 24 anni di servizio e l'importo lordo contabilizzato di € 38.875,32 per 23 anni di servizio oltre interessi legali.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' . CP_1
Secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato (cfr. tra le altre
Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro).
Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Ne discende, pertanto, che la competenza territoriale delle relative cause si radica, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., presso il giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore e non secondo i criteri stabiliti, per le cause di lavoro, dall'art. 413 c.p.c. (Cass n. 6480/2015).
2.1. Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
in liquidazione. CO
Con orientamento consolidato la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi". (Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007; n. 27427 del 01.12.2020; n. 11431/2021).
Pertanto, la tesi dell' (contenuta nel provvedimento di reiezione) secondo la quale, per CP_1 contro, il principio in questione necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita condivisione.
In altri termini, nel caso che ne occupa, la mancata previsione nella legge n. 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' , l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c., poiché è la deroga al CP_1 principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione.
Ne discende, dunque, l'obbligo di pagamento in capo all' anche in caso di mancato CP_1 versamento dei contributi da parte del datore.
Da qui, la carenza di legittimazione del alla luce del petitum sostanziale. CO
3. Nel merito, come si è detto, in corso di causa l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 del TFR, anche se per la minor somma lorda di € 38.875,32, considerando un periodo totale di servizio pari a 22 anni.
Va, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l , nei limiti della somma liquidata in favore dell'istante. CP_1
Il ricorrente ha, tuttavia, contestato il conteggio effettuato dall' chiedendo il pagamento CP_1 della somma residua a titolo di TFS pari ad € 1.690,23 (lordi), quale differenza tra l'importo lordo richiesto in ricorso di € 40.565,55 per 24 anni di servizio e l'importo lordo contabilizzato di €
38.875,32 per 23 anni di servizio.
L'assunto è fondato.
3.1. Sul punto, si condivide quanto affermato da diversi Tribunali del Distretto (Tribunale di Napoli n. 3498/2024; Tribunale di Nola n. 65/2025; Tribunale di Napoli Nord nn. 5164/2024, n.
5565/2024, 5590/2024).
In particolare, in fattispecie sovrapponibile a quella di cui è causa, è stato rilevato che “…ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968 l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto; che le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate. L'importo dovuto al (omissis..)a titolo di TFS/ indennità premio di servizio è correttamente calcolato in misura pari ad euro 40.565,55, considerando la retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad euro 31.691,84 (29440,20 +2251,64 )x 0,80 = euro 25.353,472 / 15 = euro 1690,2314 x 24 anni di servizio) = 40.565,55 essendo 24 gli anni da contabilizzare dal 1996 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1996 essendo stato il ricorrente assunto il 25.01.1996 sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto di lavoro cessato il
5.7.2019…”(cfr. Tribunale di Napoli n. 3498/2024 in atti).
Ebbene, nel caso di specie, visto il modello 350 P in atti, l'importo dovuto al ricorrente a titolo di
TFS/ indennità premio di servizio è pari ad € 40.565,55, come dal seguente computo: retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad € 31.691,84
(29440,20 +2251,64) x 0,80 = € 25.353,472 / 15 = € 1690,2314 x 24 anni di servizio) = 40.565,55.
In particolare, gli anni di servizio da contabilizzare sono 24, dal 1996 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1996, essendo stato il ricorrente assunto il 01.03.1996, sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto di lavoro cessato in data
05.07.2019.
Sulla sorta capitale sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 data la natura previdenziale del credito, con decorrenza ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Va, quindi, disposta la condanna dell' al pagamento della somma residua a titolo di TFS CP_1 pari ad € 1.690,23 (lordi), oltre accessori come per legge.
4. Quanto alla domanda trasversale proposta dall' nei confronti del CUB, essendo CP_1 pacifica l'omissione contributiva, va, altresì, disposta la condanna del Consorzio datore di lavoro al versamento dei contributi omessi per il ricorrente, da quantificarsi in separata sede.
5. Quanto al governo delle spese, le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – vanno integralmente poste a carico dell' . CP_1
Va, invece, disposta la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti del Consorzio
Unico, nonché tra quest'ultimo e l' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' , CP_1 limitatamente alla somma già liquidata in favore del ricorrente a titolo di TFS;
• In accoglimento del residuo ricorso, condanna l' , per le causali di cui in parte motiva al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma residua a titolo di TFS pari ad € 1.690,23 (lordi), oltre interessi legali come precisato in motivazione;
• In accoglimento della domanda trasversale, condanna il al versamento della intera CP_2 copertura contributiva omessa in relazione al TFS dovuto al ricorrente;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
3.291,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge;
• Compensa le residue spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno