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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12040/2024 rg. lav.
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Attilio Piacente del foro di Tivoli, con studio in Castel Madama Via delle Cerqueta, 24, con elezione di domicilio digitale come da procura versata in atti
-RICORRENTE-
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2024 l'istante in epigrafe, premesso di essere docente precario e di avere intrattenuto in detta qualità di insegnante rapporti di lavoro a termine con le Istituzioni Scolastiche Statali e per i periodi precisati in ricorso durante gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, ha esposto: di avere richiesto all'Amministrazione ministeriale la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
di non avere ricevuto il beneficio economico in questione - salvo che per l'anno scolastico 2023-2024- in quanto docente “precario”; che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
1 Tanto premesso, richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, ha concluso per sentire:
“accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del
23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata 'area docenti' anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio economico di €
500,00 annui di cui alla 'Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il e l' al pagamento a Controparte_1 Controparte_2 favore del ricorrente relativo all'anno 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 o del diverso importo che sarà stato accertato in causa, in ogni caso rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni ed ai contratti prodotti in atti: € 1500 (euro MILLECINQUECENTO/00), con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse…”; in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, “con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, il non si è costituto in giudizio. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è solo in parte fondato.
E' opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento come interpretato dai recenti arresti giurisprudenziali.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
2 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da
3 ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
4 così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Nella fattispecie in esame deve in primis evidenziarsi che il ricorrente è tuttora alle dipendenze della Amministrazione convenuta come docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica giusta contratto a tempo determinato dal 1.09.2024 al 31.08.2025 presso l'Istituto Superiore Vittorio Emanuele II in Napoli (v. contratto in atti) ed è pertanto interno al sistema delle docenze scolastiche.
Ha altresì dimostrato di essere stato destinatario di incarico di supplenza annuale ai sensi dell'art. 4 della L. n. 124 del 1999, per l'anno scolastico 2022-2023. Tanto emerge dal contratto a tempo determinato depositato in allegato al ricorso (cfr. contratto a tempo determinato con termine iniziale del 19.9.2022 e termine finale del 31.8.2023 con Istituto
Statale Magistrale Virgilio in Pozzuoli per l'insegnamento della religione cattolica).
Per tale ipotesi, non vi è dubbio circa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo stante la piena sovrapponibilità, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio prestato dal docente a tempo determinato con quello del docente di ruolo con conseguente riconoscimento del diritto alla “carta docenti”.
Diversamente, per le annualità scolastiche 2020-2021 e 2021-2022 risultano, invece, soltanto incarichi di supplenze “brevi e saltuarie” rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non
è immediatamente evidente, come risulta dai plurimi contratti a tempo determinato depositati (sette contratti per l'anno scolastico 2020-2021 e tre contratti per l'anno scolastico
2021-2022 che evidenziano come il ricorrente non ha prestato servizio ininterrottamente né con incarico annuale (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 31.8 dell'anno successivo) né con incarico sino al termine delle attività didattiche (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 30.6), di talchè il servizio prestato non
è utile ai fini di causa, essendo in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico ovvero di norme, come sottolineato dai giudici di legittimità, “… riguardanti specifici fenomeni che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, laddove va invece “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate” (Cass. 29961/2023).
Per le suddette annualità, tenuto conto dei principi sin qui illustrati, il beneficio economico invocato non può dunque essere riconosciuto.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che per l' anno scolastico
5 2022-2023 va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
In conclusione, la domanda va solo parzialmente accolta.
Il parziale accoglimento della domanda e la natura seriale del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo, esclusa la maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 non essendo stati rinvenuti nel
6 corpo del ricorso collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare lo studio del procedimento e la sua decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
1)Accerta il diritto del ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2022-2023;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico 2022-2023 , con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese nella misura della metà e condanna il Controparte_1
in persona del alla rifusione della residua metà, metà che liquida in €
[...] CP_4
700,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli,13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12040/2024 rg. lav.
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Attilio Piacente del foro di Tivoli, con studio in Castel Madama Via delle Cerqueta, 24, con elezione di domicilio digitale come da procura versata in atti
-RICORRENTE-
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2024 l'istante in epigrafe, premesso di essere docente precario e di avere intrattenuto in detta qualità di insegnante rapporti di lavoro a termine con le Istituzioni Scolastiche Statali e per i periodi precisati in ricorso durante gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, ha esposto: di avere richiesto all'Amministrazione ministeriale la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
di non avere ricevuto il beneficio economico in questione - salvo che per l'anno scolastico 2023-2024- in quanto docente “precario”; che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
1 Tanto premesso, richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, ha concluso per sentire:
“accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del
23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata 'area docenti' anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio economico di €
500,00 annui di cui alla 'Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il e l' al pagamento a Controparte_1 Controparte_2 favore del ricorrente relativo all'anno 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 o del diverso importo che sarà stato accertato in causa, in ogni caso rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni ed ai contratti prodotti in atti: € 1500 (euro MILLECINQUECENTO/00), con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse…”; in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, “con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, il non si è costituto in giudizio. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è solo in parte fondato.
E' opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento come interpretato dai recenti arresti giurisprudenziali.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
2 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da
3 ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
4 così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Nella fattispecie in esame deve in primis evidenziarsi che il ricorrente è tuttora alle dipendenze della Amministrazione convenuta come docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica giusta contratto a tempo determinato dal 1.09.2024 al 31.08.2025 presso l'Istituto Superiore Vittorio Emanuele II in Napoli (v. contratto in atti) ed è pertanto interno al sistema delle docenze scolastiche.
Ha altresì dimostrato di essere stato destinatario di incarico di supplenza annuale ai sensi dell'art. 4 della L. n. 124 del 1999, per l'anno scolastico 2022-2023. Tanto emerge dal contratto a tempo determinato depositato in allegato al ricorso (cfr. contratto a tempo determinato con termine iniziale del 19.9.2022 e termine finale del 31.8.2023 con Istituto
Statale Magistrale Virgilio in Pozzuoli per l'insegnamento della religione cattolica).
Per tale ipotesi, non vi è dubbio circa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo stante la piena sovrapponibilità, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio prestato dal docente a tempo determinato con quello del docente di ruolo con conseguente riconoscimento del diritto alla “carta docenti”.
Diversamente, per le annualità scolastiche 2020-2021 e 2021-2022 risultano, invece, soltanto incarichi di supplenze “brevi e saltuarie” rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non
è immediatamente evidente, come risulta dai plurimi contratti a tempo determinato depositati (sette contratti per l'anno scolastico 2020-2021 e tre contratti per l'anno scolastico
2021-2022 che evidenziano come il ricorrente non ha prestato servizio ininterrottamente né con incarico annuale (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 31.8 dell'anno successivo) né con incarico sino al termine delle attività didattiche (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 30.6), di talchè il servizio prestato non
è utile ai fini di causa, essendo in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico ovvero di norme, come sottolineato dai giudici di legittimità, “… riguardanti specifici fenomeni che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, laddove va invece “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate” (Cass. 29961/2023).
Per le suddette annualità, tenuto conto dei principi sin qui illustrati, il beneficio economico invocato non può dunque essere riconosciuto.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che per l' anno scolastico
5 2022-2023 va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
In conclusione, la domanda va solo parzialmente accolta.
Il parziale accoglimento della domanda e la natura seriale del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo, esclusa la maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 non essendo stati rinvenuti nel
6 corpo del ricorso collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare lo studio del procedimento e la sua decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
1)Accerta il diritto del ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2022-2023;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico 2022-2023 , con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese nella misura della metà e condanna il Controparte_1
in persona del alla rifusione della residua metà, metà che liquida in €
[...] CP_4
700,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli,13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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