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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6558 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. IO AT Presidente
Dott. MA RI Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
5/a, C.F. ed elettivamente domiciliata in Iglesias via Cappuccini n.11 C.F._1
presso lo studio dell' Avv. Angela, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale: , e ivi CP_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Iglesias nella via
1 LA LO n°3 presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
Il Pubblico Ministero: “Pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_2
. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
CP_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
2 Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
ES (CI) il 06/02/1975, e nata a [...] il [...], CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
MA RI IO AT
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. IO AT Presidente
Dott. MA RI Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 6558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
5/a, C.F. ed elettivamente domiciliata in Iglesias via Cappuccini n.11 C.F._1
presso lo studio dell' Avv. Angela, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale: , e ivi CP_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Iglesias nella via
LA LO n°3 presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
4 Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 2.2.2026 ore 9,30, davanti al giudice istruttore dott. MA RI cui rimette la causa per la prosecuzione, dispone che l'udienza si svolga nelle forme dell'art. 127 ter cpc e con il deposito di note entro la data dell'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 10.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. MA RI Dott. IO AT
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. IO AT Presidente
Dott. MA RI Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
5/a, C.F. ed elettivamente domiciliata in Iglesias via Cappuccini n.11 C.F._1
presso lo studio dell' Avv. Angela, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale: , e ivi CP_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Iglesias nella via
1 LA LO n°3 presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
Il Pubblico Ministero: “Pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_2
. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
CP_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
2 Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
ES (CI) il 06/02/1975, e nata a [...] il [...], CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
MA RI IO AT
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. IO AT Presidente
Dott. MA RI Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 6558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
5/a, C.F. ed elettivamente domiciliata in Iglesias via Cappuccini n.11 C.F._1
presso lo studio dell' Avv. Angela, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale: , e ivi CP_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Iglesias nella via
LA LO n°3 presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
4 Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 2.2.2026 ore 9,30, davanti al giudice istruttore dott. MA RI cui rimette la causa per la prosecuzione, dispone che l'udienza si svolga nelle forme dell'art. 127 ter cpc e con il deposito di note entro la data dell'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 10.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. MA RI Dott. IO AT
5