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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALVI INES che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA che la Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CARIGNANO il 27/11/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
La casa familiare va assegnata alla moglie essendo il termine adoperato negli accordi frutto di un evidente refuso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
A. CASA CONIUGALE
1. Assegna la casa coniugale (condotta in locazione) con gli arredi alla Sig.ra in Controparte_1 quanto il Sig. ha già reperito una diversa abitazione;
Pt_1
2. DÀ ATTO che la Sig.ra , entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto si impegna CP_1 a volturare a Suo nome il contratto di locazione e le utenze inerenti all'immobile.
B. AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DIRITTO DI VISITA
1. AFFIDA i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre in Via XXIV Maggio n. 15 – Carignano (TO), con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti all'ordinaria amministrazione.
2. DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare i figli liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, secondo il seguente regime di visita:
i) la settimana in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend, li vedrà due volte a settimana, dall'uscita da lavoro sino alle ore 20,00;
ii) la settimana successiva, con week end di competenza, li vedrà un pomeriggio settimana dall'uscita da lavoro sino alle 20.00 e durante il weekend: il sabato dalle 10.30 sino alle 18.30; la domenica dalle 10.30 sino alle 15.00.
iii) i giorni di visita verranno stabiliti settimanalmente, dando preavviso la domenica per la settimana successiva, questo in considerazione dei turni di lavoro di ciascun genitore.
Con sospensione del regime di cui ai punti (i), (ii) e (iii) e seguendo il criterio dell'alternanza:
(iv) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
(v) durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
(vi) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
(vii) durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore.
3. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare recapiti e luoghi dove verranno condotti i minori per trascorre le vacanze o anche solo brevi soggiorni (week end).
4. DÀ ATTO che i coniugi concedono il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio in favore dei minori e al rinnovo di quelli esistenti.
C. MANTENIMENTO DEI FIGLI E QUESTIONI ECONOMICHE
1. DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé.
2. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario dei figli, l'assegno periodico di € 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente, anche per quanto qui non indicato, il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
3. DÀ ATTO che ogni bonus erogato dallo Stato a sostegno della famiglia verrà intestati alla Sig.ra
, così come già sta percependo per intero l'assegno unico. CP_1
4. DÀ ATTO che i coniugi, impegnati in un'attività lavorativa stabile, nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento per se stessi.
5. DÀ ATTO che il veicolo FIAT tg. FS759BR intestato alla Sig.ra , sarà concesso in uso CP_1 al Sig. , come già sta avvenendo, il quale si assume l'onere della manutenzione ordinaria e Pt_1 straordinaria (bolli, assicurazione, revisione, etc.), con impegno a volturare il veicolo, sgravando sin da ora la Sig.ra da qualsiasi costo e/o spesa inerente al veicolo citato. CP_1
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALVI INES che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA che la Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CARIGNANO il 27/11/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
La casa familiare va assegnata alla moglie essendo il termine adoperato negli accordi frutto di un evidente refuso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
A. CASA CONIUGALE
1. Assegna la casa coniugale (condotta in locazione) con gli arredi alla Sig.ra in Controparte_1 quanto il Sig. ha già reperito una diversa abitazione;
Pt_1
2. DÀ ATTO che la Sig.ra , entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto si impegna CP_1 a volturare a Suo nome il contratto di locazione e le utenze inerenti all'immobile.
B. AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DIRITTO DI VISITA
1. AFFIDA i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre in Via XXIV Maggio n. 15 – Carignano (TO), con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti all'ordinaria amministrazione.
2. DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare i figli liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, secondo il seguente regime di visita:
i) la settimana in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend, li vedrà due volte a settimana, dall'uscita da lavoro sino alle ore 20,00;
ii) la settimana successiva, con week end di competenza, li vedrà un pomeriggio settimana dall'uscita da lavoro sino alle 20.00 e durante il weekend: il sabato dalle 10.30 sino alle 18.30; la domenica dalle 10.30 sino alle 15.00.
iii) i giorni di visita verranno stabiliti settimanalmente, dando preavviso la domenica per la settimana successiva, questo in considerazione dei turni di lavoro di ciascun genitore.
Con sospensione del regime di cui ai punti (i), (ii) e (iii) e seguendo il criterio dell'alternanza:
(iv) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
(v) durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
(vi) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
(vii) durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore.
3. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare recapiti e luoghi dove verranno condotti i minori per trascorre le vacanze o anche solo brevi soggiorni (week end).
4. DÀ ATTO che i coniugi concedono il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio in favore dei minori e al rinnovo di quelli esistenti.
C. MANTENIMENTO DEI FIGLI E QUESTIONI ECONOMICHE
1. DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé.
2. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario dei figli, l'assegno periodico di € 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente, anche per quanto qui non indicato, il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
3. DÀ ATTO che ogni bonus erogato dallo Stato a sostegno della famiglia verrà intestati alla Sig.ra
, così come già sta percependo per intero l'assegno unico. CP_1
4. DÀ ATTO che i coniugi, impegnati in un'attività lavorativa stabile, nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento per se stessi.
5. DÀ ATTO che il veicolo FIAT tg. FS759BR intestato alla Sig.ra , sarà concesso in uso CP_1 al Sig. , come già sta avvenendo, il quale si assume l'onere della manutenzione ordinaria e Pt_1 straordinaria (bolli, assicurazione, revisione, etc.), con impegno a volturare il veicolo, sgravando sin da ora la Sig.ra da qualsiasi costo e/o spesa inerente al veicolo citato. CP_1
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.