Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4400 del 2025, proposto da
Marco D'Amore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. Lavoro n. 63/2025, nel giudizio recante n. RG 4114/2024, pubblicata in data 11.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 63/2025, pubblicata in data 11 gennaio 2025, il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione Lavoro, accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, condannava l’Amministrazione convenuta al conseguente pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 4.755,12, oltre accessori come per Legge a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo di lite (30 novembre 2024) e fino al soddisfo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 13 gennaio 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui il ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Il ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero intimato di corrispondere alla parte ricorrente la somma pari ad € 4.755,12, oltre accessori come per Legge a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo di lite (30 novembre 2024) e fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla documentazione depositata in giudizio dalla parte pubblica in data 1/10/2025 concernente l’avvio dell’iter teso al pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo oggetto di ottemperanza, la conseguente richiesta declaratoria di cessata materia avanzata dal Ministero del contendere non può essere accolta, avendo i difensori di parte ricorrente espressamente rappresentato che “ ad oggi nulla è pervenuto al ricorrente ”.
Va accolta, di contro, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione del contegno processuale delle parti, segnatamente del Ministero resistente, che ha documentato l’avvio dell’iter finalizzato al pagamento di quanto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore, e al pagamento delle penalità di mora, secondo quanto pure precisato in parte motiva.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
PI EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI EN | NZ LA |
IL SEGRETARIO