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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 23 dicembre 2024, esaurita la discussione, all'esito della camera di conSIlio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 530 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14 gennaio 1979, residente a [...], elettivamente domiciliato a Bellante (TE), in via Strada Provinciale per S.
Mauro n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Renzo Romani, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Abruzzi (TE) il 2 gennaio 1944;
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
23 dicembre 2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, la SI.ra CP_1
, al fine di accertare e dichiarare l'acquisto in proprio favore, per
[...] avvenuta usucapione ultraventennale, della piena proprietà dell'appezzamento di terreno distinto al catasto del Comune di Morro D'Oro
“al foglio 11 p.le 455 (superficie mq 600), 182 partita 672 (superficie mq 3.180), 183 partita 672 (superficie mq 700), 239 partita 672 (superficie mq 1.540), 286 partita
672 (superficie mq 380), ove insistono i ruderi distinti in C.F. al foglio 11 p.lle 454 -
455 (categoria F/2a "unità collabenti - fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili")”, formalmente intestato alla SI.ra , CP_1 confinante con l'appezzamento di terreno, distinto al catasto del medesimo
Comune al foglio 12, particella 258, che la di lui madre, la SI.ra Parte_2 ha avuto in affitto oltre dieci anni sino all'acquisto avvenuto in data 22 ottobre
2010.
In particolare, l'attore ha rappresentato che, sin dal raggiungimento della maggiore età e quindi sin dal 1977, ha iniziato a coltivare, con i propri mezzi agricoli, il terreno della madre (la SI.ra e, nel far ciò, ha Parte_2 preso possesso del predetto confinante appezzamento di terreno di proprietà della SI.ra , occupandosi della pulizia, della potatura e della CP_1 raccolta degli ulivi ivi presenti e tenendo per sé le olive raccolte, concludendo quindi di possedere il suddetto terreno, formalmente intestato alla SI.ra
[...]
, in modo pacifico, non violento, non clandestino, continuo ed CP_2 ininterrotto da oltre venti anni e con animo domini, avendone eseguito a proprie spese e con i propri mezzi agricoli i lavori necessari per la potatura e la raccolta delle olive.
La convenuta, pur correttamente evocata in giudizio, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la formale contumacia in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Escussi, all'udienza dell'11 novembre 2024, i testi (in specie, Tes_1
, e di parte attrice, la causa è stata
[...] Testimone_2 Testimone_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di
2 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez.
III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), con concessione all'unica parte costituita di termine sino al 13 dicembre 2024 per il deposito di eventuali note conclusive;
quindi, all'odierna udienza, lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, la causa, all'esito della camera di conSIlio, è stata decisa come di seguito.
La domanda attorea di usucapione non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come noto, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Fondamento della usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata SInoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In particolare, il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza, la continuità
e l'esclusività del potere di fatto.
Prodromica rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui si è detto è, tuttavia, la dimostrazione in ordine alla effettiva titolarità del bene per cui è causa in capo al soggetto evocato in giudizio e quindi della legittimazione passiva di quest'ultimo.
In particolare, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa del/dei comproprietario/i, in danno del/dei quale/i l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (proprietà altrui) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli
3 interessati (in tal senso, cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994,
n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n.
6606).
Pertanto, va chiarito come il Tribunale reputi necessario, ai fini voluti, non solo la produzione dell'atto di provenienza dell'immobile, ma anche delle indispensabili certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
Alteris verbis, la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri
Immobiliari (o in sua vece di una relazione notarile) relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Ritiene infatti il Tribunale che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo al soggetto nei cui confronti la pronuncia deve essere resa.
Si reputa altresì doveroso il suddetto accertamento stante l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo da un lato e quello per usucapione dall'altro lato è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2005, n. 2161).
4 Ebbene, venendo al caso per cui è processo, l'attore non ha correttamente adempiuto all'onere di fornire la dimostrazione della legittimazione passiva della convenuta, in quanto si è limitato a produrre in giudizio, relativamente a questo profilo, visura catastale e piantina catastale, documenti che, a ben vedere, non costituiscono prova della titolarità del bene ivi indicato, come pacificamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 5257/2011; Cass. civ. 24167/2013), secondo cui “la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini”.
Né può venire in soccorso la non contestazione della parte convenuta, in quanto la non contestazione si sarebbe utilmente verificata solo nel caso in cui la SI.ra avesse “non contestato” la circostanza costituendosi CP_1 in giudizio, mentre, nel caso in esame, la convenuta è rimasta contumace, dovendosi, oltretutto, precisare che il principio sancito dall'art. 115 c.p.c. è operante solo con riferimento a fatti, e non anche con riferimento a situazioni giuridiche, quale è la titolarità di un bene, rispetto alla quale, pertanto, alcuna relevatio ab onere probandi può in ogni caso verificarsi.
Pertanto, quantunque siano stati dimostrati, attraverso l'istruttoria orale espletata, gli specifici requisiti del possesso utile ad usucapionem, va sottolineato come, a monte, non risulti con certezza la titolarità dell'immobile oggetto di giudizio, non avendosi, cioè, piena contezza della sorte del bene oggetto di causa, a fronte della deficitarie evidenze documentali in atti, stante, lo si ribadisce, il valore meramente indiziario delle risultanze catastali, rappresentando infatti l'accatastamento un mero adempimento di tipo fiscale- tributario (cfr. Cass. civ., sez. II, del 6 novembre 2023, n. 30823, secondo cui
“essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali
(Cass., 24.8.1991, n. 9096)”).
Nemmeno risulta prodotta una certificazione di tipo ipocatastale, al fine di consentire il compimento di verifiche in ordine ai titoli di provenienza dell'immobile ed all'eventuale presenza di controinteressati, quali, a titolo
5 esemplificativo, creditori o soggetti terzi che abbiano trascritto o iscritto formalità pregiudizievoli o diritti opponibili, et similia.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni e quindi sulla scorta della documentazione in atti, deve concludersi nel senso che parte attrice è venuta meno alla dimostrazione del primario presupposto indispensabile affinché possa trovare accoglimento la domanda di usucapione, e cioè della titolarità, in capo al soggetto evocato in giudizio, del diritto di proprietà sul bene in danno del quale l'usucapione si sarebbe verificata, non rivelandosi sufficiente la documentazione all'uopo prodotta.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, a fronte della contumacia di parte convenuta, risultante vittoriosa, non sono dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella rubricata al R.G.
n. 530/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta la domanda avanzata dall'attore;
2. nulla sulle spese di lite, essendo la parte convenuta, vittoriosa, rimasta contumace.
Così deciso in Teramo, il giorno 7 gennaio 2025, in ottemperanza all'ultimo comma del novellato art. 281-sexies c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 23 dicembre 2024, esaurita la discussione, all'esito della camera di conSIlio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 530 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14 gennaio 1979, residente a [...], elettivamente domiciliato a Bellante (TE), in via Strada Provinciale per S.
Mauro n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Renzo Romani, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Abruzzi (TE) il 2 gennaio 1944;
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
23 dicembre 2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, la SI.ra CP_1
, al fine di accertare e dichiarare l'acquisto in proprio favore, per
[...] avvenuta usucapione ultraventennale, della piena proprietà dell'appezzamento di terreno distinto al catasto del Comune di Morro D'Oro
“al foglio 11 p.le 455 (superficie mq 600), 182 partita 672 (superficie mq 3.180), 183 partita 672 (superficie mq 700), 239 partita 672 (superficie mq 1.540), 286 partita
672 (superficie mq 380), ove insistono i ruderi distinti in C.F. al foglio 11 p.lle 454 -
455 (categoria F/2a "unità collabenti - fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili")”, formalmente intestato alla SI.ra , CP_1 confinante con l'appezzamento di terreno, distinto al catasto del medesimo
Comune al foglio 12, particella 258, che la di lui madre, la SI.ra Parte_2 ha avuto in affitto oltre dieci anni sino all'acquisto avvenuto in data 22 ottobre
2010.
In particolare, l'attore ha rappresentato che, sin dal raggiungimento della maggiore età e quindi sin dal 1977, ha iniziato a coltivare, con i propri mezzi agricoli, il terreno della madre (la SI.ra e, nel far ciò, ha Parte_2 preso possesso del predetto confinante appezzamento di terreno di proprietà della SI.ra , occupandosi della pulizia, della potatura e della CP_1 raccolta degli ulivi ivi presenti e tenendo per sé le olive raccolte, concludendo quindi di possedere il suddetto terreno, formalmente intestato alla SI.ra
[...]
, in modo pacifico, non violento, non clandestino, continuo ed CP_2 ininterrotto da oltre venti anni e con animo domini, avendone eseguito a proprie spese e con i propri mezzi agricoli i lavori necessari per la potatura e la raccolta delle olive.
La convenuta, pur correttamente evocata in giudizio, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la formale contumacia in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Escussi, all'udienza dell'11 novembre 2024, i testi (in specie, Tes_1
, e di parte attrice, la causa è stata
[...] Testimone_2 Testimone_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di
2 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez.
III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), con concessione all'unica parte costituita di termine sino al 13 dicembre 2024 per il deposito di eventuali note conclusive;
quindi, all'odierna udienza, lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, la causa, all'esito della camera di conSIlio, è stata decisa come di seguito.
La domanda attorea di usucapione non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come noto, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Fondamento della usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata SInoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In particolare, il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza, la continuità
e l'esclusività del potere di fatto.
Prodromica rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui si è detto è, tuttavia, la dimostrazione in ordine alla effettiva titolarità del bene per cui è causa in capo al soggetto evocato in giudizio e quindi della legittimazione passiva di quest'ultimo.
In particolare, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa del/dei comproprietario/i, in danno del/dei quale/i l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (proprietà altrui) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli
3 interessati (in tal senso, cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994,
n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n.
6606).
Pertanto, va chiarito come il Tribunale reputi necessario, ai fini voluti, non solo la produzione dell'atto di provenienza dell'immobile, ma anche delle indispensabili certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
Alteris verbis, la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri
Immobiliari (o in sua vece di una relazione notarile) relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Ritiene infatti il Tribunale che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo al soggetto nei cui confronti la pronuncia deve essere resa.
Si reputa altresì doveroso il suddetto accertamento stante l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo da un lato e quello per usucapione dall'altro lato è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2005, n. 2161).
4 Ebbene, venendo al caso per cui è processo, l'attore non ha correttamente adempiuto all'onere di fornire la dimostrazione della legittimazione passiva della convenuta, in quanto si è limitato a produrre in giudizio, relativamente a questo profilo, visura catastale e piantina catastale, documenti che, a ben vedere, non costituiscono prova della titolarità del bene ivi indicato, come pacificamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 5257/2011; Cass. civ. 24167/2013), secondo cui “la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini”.
Né può venire in soccorso la non contestazione della parte convenuta, in quanto la non contestazione si sarebbe utilmente verificata solo nel caso in cui la SI.ra avesse “non contestato” la circostanza costituendosi CP_1 in giudizio, mentre, nel caso in esame, la convenuta è rimasta contumace, dovendosi, oltretutto, precisare che il principio sancito dall'art. 115 c.p.c. è operante solo con riferimento a fatti, e non anche con riferimento a situazioni giuridiche, quale è la titolarità di un bene, rispetto alla quale, pertanto, alcuna relevatio ab onere probandi può in ogni caso verificarsi.
Pertanto, quantunque siano stati dimostrati, attraverso l'istruttoria orale espletata, gli specifici requisiti del possesso utile ad usucapionem, va sottolineato come, a monte, non risulti con certezza la titolarità dell'immobile oggetto di giudizio, non avendosi, cioè, piena contezza della sorte del bene oggetto di causa, a fronte della deficitarie evidenze documentali in atti, stante, lo si ribadisce, il valore meramente indiziario delle risultanze catastali, rappresentando infatti l'accatastamento un mero adempimento di tipo fiscale- tributario (cfr. Cass. civ., sez. II, del 6 novembre 2023, n. 30823, secondo cui
“essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali
(Cass., 24.8.1991, n. 9096)”).
Nemmeno risulta prodotta una certificazione di tipo ipocatastale, al fine di consentire il compimento di verifiche in ordine ai titoli di provenienza dell'immobile ed all'eventuale presenza di controinteressati, quali, a titolo
5 esemplificativo, creditori o soggetti terzi che abbiano trascritto o iscritto formalità pregiudizievoli o diritti opponibili, et similia.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni e quindi sulla scorta della documentazione in atti, deve concludersi nel senso che parte attrice è venuta meno alla dimostrazione del primario presupposto indispensabile affinché possa trovare accoglimento la domanda di usucapione, e cioè della titolarità, in capo al soggetto evocato in giudizio, del diritto di proprietà sul bene in danno del quale l'usucapione si sarebbe verificata, non rivelandosi sufficiente la documentazione all'uopo prodotta.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, a fronte della contumacia di parte convenuta, risultante vittoriosa, non sono dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella rubricata al R.G.
n. 530/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta la domanda avanzata dall'attore;
2. nulla sulle spese di lite, essendo la parte convenuta, vittoriosa, rimasta contumace.
Così deciso in Teramo, il giorno 7 gennaio 2025, in ottemperanza all'ultimo comma del novellato art. 281-sexies c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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