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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
e corrispondente UPI – Ufficio per il processo
*********
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AR IP, all'esito dell'udienza ex 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c. nel procedimento N. R.G. 12311/2023
instaurato da
C.F. con l'Avv. SERVILLO Parte_1 C.F._1
DOMENICO del foro di Brescia
RICORRENTE
e
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato presso la P.IVA_1 quale risulta per legge domiciliato in Brescia via Santa Caterina, n. 6
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286, depositato in data 11 febbraio
2023, , ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_1 emesso il 25 settembre 2023 dalla Prefettura di Brescia di rifiuto dell'istanza di ricongiungimento familiare in favore della propria moglie sig.ra in quanto” Parte_2 dalle verifiche effettuate dallo scrivente ufficio, risulta che il richiedente ha ottenuto il divorzio dall'ex moglie il 2/03/2023, mentre ha contratto il matrimonio con la nuova moglie in data 11/08/2022 ovvero prima che fosse pronunciata la sentenza di divorzio.
Nel sistema legislativo italiano, la bigamia è reato, pertanto non è possibile ricongiungere una moglie sposata prima della sentenza di divorzio”.
A tal fine ha chiesto:
“al Tribunale di Brescia affinchè lo stesso voglia revocare il provvedimento della
Prefettura di Brescia – UTG, Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, del 25 settembre 2023 relativo alla domanda BS1408560830, e per l'effetto voglia disporre
l'accoglimento della domanda di emissione di nulla osta al ricongiungimento familiare avanzata da a favore della moglie Parte_1 Parte_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto quanto segue,
⎯ al momento in cui ha presentato la domanda (25 maggio 2023) non era più sposato con la sig.ra , dalla quale aveva ottenuto il divorzio con Persona_1 sentenza del 2 marzo 2023 (doc.6), ed era solo sposato con la sig.ra Parte_2 con rito celebrato in Tunisia e non trascritto in Italia;
⎯ risultava di stato libero (doc.7);
⎯ la motivazione addotta dalla non può essere ritenuta valida per il CP_1 rigetto della domanda di ricongiungimento in quanto il secondo matrimonio, in
Italia, poteva legittimamente dispiegare i suoi effetti una volta intervenuto lo scioglimento del primo vincolo, e cioè da marzo 2023.
Il si è costituito mediante deposito di comparsa in data Controparte_1
24 febbraio 2024 ed ha rassegnato le seguenti conclusioni
“ 1) Nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari.”
Parte convenuta ha diffusamente replicato al contenuto del ricorso sottolineando che era del tutto irrilevante che la domanda di ricongiungimento fosse stata depositata dopo il divorzio dalla prima moglie essendo il secondo matrimonio, seppur contratto in Tunisia
e non trascritto in Italia, nullo.
Pag. 2 di 4 All'udienza del 29 maggio 2025 la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione.
***
La normativa di riferimento è l'art. 29 TU immigrazione che recita “Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il ricongiungimento con la moglie nata a
Tunisi l'11 agosto 1982.
Tuttavia, a prescindere dalla valutazione circa la possibilità di ottenere il nulla osta in relazione alla moglie sposata in Tunisia quando ancora era presente il vincolo coniugale in Italia (argomento oggetto di dibattito fra le parti nel presente giudizio), il ricorrente:
a) non ha provato di aver un alloggio idoneo: si è limitato a produrre in giudizio il nuovo contratto di locazione con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e la relativa registrazione;
b) non ha provato la sua attuale condizione reddituale
Pag. 3 di 4 La domanda di concessione del nulla osta per ricongiungimento famigliare con Pt_2 non può trovare accoglimento stante la carenza probatoria sopra evidenziata.
[...]
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in considerazione della peculiarità della questione affrontata.
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Brescia il 21 ottobre 2025
il Giudice
Dott.ssa AR IP
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
e corrispondente UPI – Ufficio per il processo
*********
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AR IP, all'esito dell'udienza ex 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c. nel procedimento N. R.G. 12311/2023
instaurato da
C.F. con l'Avv. SERVILLO Parte_1 C.F._1
DOMENICO del foro di Brescia
RICORRENTE
e
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato presso la P.IVA_1 quale risulta per legge domiciliato in Brescia via Santa Caterina, n. 6
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286, depositato in data 11 febbraio
2023, , ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_1 emesso il 25 settembre 2023 dalla Prefettura di Brescia di rifiuto dell'istanza di ricongiungimento familiare in favore della propria moglie sig.ra in quanto” Parte_2 dalle verifiche effettuate dallo scrivente ufficio, risulta che il richiedente ha ottenuto il divorzio dall'ex moglie il 2/03/2023, mentre ha contratto il matrimonio con la nuova moglie in data 11/08/2022 ovvero prima che fosse pronunciata la sentenza di divorzio.
Nel sistema legislativo italiano, la bigamia è reato, pertanto non è possibile ricongiungere una moglie sposata prima della sentenza di divorzio”.
A tal fine ha chiesto:
“al Tribunale di Brescia affinchè lo stesso voglia revocare il provvedimento della
Prefettura di Brescia – UTG, Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, del 25 settembre 2023 relativo alla domanda BS1408560830, e per l'effetto voglia disporre
l'accoglimento della domanda di emissione di nulla osta al ricongiungimento familiare avanzata da a favore della moglie Parte_1 Parte_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto quanto segue,
⎯ al momento in cui ha presentato la domanda (25 maggio 2023) non era più sposato con la sig.ra , dalla quale aveva ottenuto il divorzio con Persona_1 sentenza del 2 marzo 2023 (doc.6), ed era solo sposato con la sig.ra Parte_2 con rito celebrato in Tunisia e non trascritto in Italia;
⎯ risultava di stato libero (doc.7);
⎯ la motivazione addotta dalla non può essere ritenuta valida per il CP_1 rigetto della domanda di ricongiungimento in quanto il secondo matrimonio, in
Italia, poteva legittimamente dispiegare i suoi effetti una volta intervenuto lo scioglimento del primo vincolo, e cioè da marzo 2023.
Il si è costituito mediante deposito di comparsa in data Controparte_1
24 febbraio 2024 ed ha rassegnato le seguenti conclusioni
“ 1) Nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari.”
Parte convenuta ha diffusamente replicato al contenuto del ricorso sottolineando che era del tutto irrilevante che la domanda di ricongiungimento fosse stata depositata dopo il divorzio dalla prima moglie essendo il secondo matrimonio, seppur contratto in Tunisia
e non trascritto in Italia, nullo.
Pag. 2 di 4 All'udienza del 29 maggio 2025 la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione.
***
La normativa di riferimento è l'art. 29 TU immigrazione che recita “Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il ricongiungimento con la moglie nata a
Tunisi l'11 agosto 1982.
Tuttavia, a prescindere dalla valutazione circa la possibilità di ottenere il nulla osta in relazione alla moglie sposata in Tunisia quando ancora era presente il vincolo coniugale in Italia (argomento oggetto di dibattito fra le parti nel presente giudizio), il ricorrente:
a) non ha provato di aver un alloggio idoneo: si è limitato a produrre in giudizio il nuovo contratto di locazione con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e la relativa registrazione;
b) non ha provato la sua attuale condizione reddituale
Pag. 3 di 4 La domanda di concessione del nulla osta per ricongiungimento famigliare con Pt_2 non può trovare accoglimento stante la carenza probatoria sopra evidenziata.
[...]
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in considerazione della peculiarità della questione affrontata.
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Brescia il 21 ottobre 2025
il Giudice
Dott.ssa AR IP
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