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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 23150/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23150 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Maria Ferrari, con domicilio digitale . apoli.it e domicilio fisico in Email_1 Email_2 Pt_1
Piazza Municipio n.1, Palazzo San Giacomo, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Cerullo ed elett. te dom.ta presso il suo studio in Marano di Napoli (NA), alla Via
Casa Schiano n. 26, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.11.2023, il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 6118/2023, Parte_1
depositato in data 18.10.2023 e regolarmente notificato in pari data, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a la Controparte_1 somma di € 10.387,59, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto di manutenzione di un muro di contenimento.
In particolare, l'opponente eccepiva l'estinzione del credito per non avere l'opposta presentato la domanda di ammissione al piano di rilevazione dei debiti commerciali così come previsto dall' art. 1 c. 574
L. 234/2021.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
Evidenziava come la mancata presentazione della domanda dipendesse dal fatto che la stessa avrebbe poi condotto ad un pagamento transattivo del suo credito con una decurtazione tra il 40% e il 80% della sorta capitale.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Eccepiva altresì che nel contratto stipulato inter partes non vi era alcuna clausola di tale tenore oggetto di apposita trattativa individuale.
4. In prima udienza (22.4.2025) veniva rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviato il giudizio direttamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
6.1. Ai sensi dell'art. 1 comma 574 della Legge n,234/21 (Legge di stabilità per il 2022), i Comuni sedi di Città Metropolitane (tra essi l'ente opponente), al fine dell'ottenimento di un contributo straordinario da parte dell'amministrazione centrale, dovevano predisporre, entro il
15.5.2022, un piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili da essi maturati alla data del 31.12.2021.
A tal fine gli stessi enti avrebbero dovuto dare avviso alla generalità dei creditori in merito alle attività di formazione del predetto piano mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line, e con ulteriori coeve, idonee, forme di pubblicità, assegnando un termine perentorio, pari a sessanta giorni, affinché i creditori medesimi potessero proporre una istanza di ammissione al piano.
“La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato” (ultimo periodo comma 574 dell'art. 1 della Legge n.234/21).
I creditori, in seguito, sarebbero e stati destinatari, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti statali, di proposte transattive di definizione del credito vantato, contemplanti riduzioni del relativo ammontare, in misura proporzionale alla vetustà del diritto. A beneficio dei creditori era prevista l'esecuzione di pagamenti in un tempo estremamente breve (art. 1 comma 575 l cit.).
Ora, è pacifico oltre che documentalmente provato che l'avviso di cui sopra sia stato affisso sull'albo pretorio online del Parte_1 così come è pacifico che l'opposta ne abbia avuto conoscenza, tanto da n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 4 affermare (p. 2 comparsa di costituzione e risposta) di non aver presentato la domanda perché altrimenti il credito sarebbe stato ridotto.
Tale doglianza non è condivisibile.
Il legislatore, ai commi 574-575 dell'art. 1 l.cit., ha specificato la procedura da eseguire.
In primo luogo andava presentata l'istanza nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a pena di cancellazione del credito
(art.1 comma 574 l. cit.).
Una volta presentata la domanda, e ricevuta una proposta transattiva, il creditore poteva o meno accettare la proposta (art.1 comma 575 l. cit.).
Quindi, al fine di evitare l'estinzione del credito, l'opposta aveva l'onere di presentare domanda, salva poi la possibilità di non accettare la proposta transattiva.
Il fatto stesso che la domanda non sia stata presentata ha comportato automaticamente l'estinzione del credito, essendo del tutto irrilevante l'utilità dell'opera per il Comune.
6.2. Ugualmente non coglie nel segno la contestazione secondo cui non vi fosse una clausola di tal fatta nel contratto stipulato inter partes.
La legge in parola è entrata in vigore l'1.1.2022 (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
727 e 728 dell'art. 1, entrate in vigore il 31.12.2021).
Trattasi di ius superveniens che, pertanto, non si comprende come potesse essere indicato in contratto (del 2019).
7. Ne discende che l'opposizione va accolta, con revoca del d.i..
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, vanno integralmente compensate.
Invero la corretta esecuzione dei lavori, l'esistenza di uno ius superveniens e la mancanza di precedenti giurisprudenziali in materia, integrano senz'altro le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. C. Cost. n. 77/18).
P.Q.M.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 6118/2023;
2) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 23150/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23150 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Maria Ferrari, con domicilio digitale . apoli.it e domicilio fisico in Email_1 Email_2 Pt_1
Piazza Municipio n.1, Palazzo San Giacomo, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Cerullo ed elett. te dom.ta presso il suo studio in Marano di Napoli (NA), alla Via
Casa Schiano n. 26, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.11.2023, il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 6118/2023, Parte_1
depositato in data 18.10.2023 e regolarmente notificato in pari data, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a la Controparte_1 somma di € 10.387,59, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto di manutenzione di un muro di contenimento.
In particolare, l'opponente eccepiva l'estinzione del credito per non avere l'opposta presentato la domanda di ammissione al piano di rilevazione dei debiti commerciali così come previsto dall' art. 1 c. 574
L. 234/2021.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
Evidenziava come la mancata presentazione della domanda dipendesse dal fatto che la stessa avrebbe poi condotto ad un pagamento transattivo del suo credito con una decurtazione tra il 40% e il 80% della sorta capitale.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Eccepiva altresì che nel contratto stipulato inter partes non vi era alcuna clausola di tale tenore oggetto di apposita trattativa individuale.
4. In prima udienza (22.4.2025) veniva rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviato il giudizio direttamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
6.1. Ai sensi dell'art. 1 comma 574 della Legge n,234/21 (Legge di stabilità per il 2022), i Comuni sedi di Città Metropolitane (tra essi l'ente opponente), al fine dell'ottenimento di un contributo straordinario da parte dell'amministrazione centrale, dovevano predisporre, entro il
15.5.2022, un piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili da essi maturati alla data del 31.12.2021.
A tal fine gli stessi enti avrebbero dovuto dare avviso alla generalità dei creditori in merito alle attività di formazione del predetto piano mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line, e con ulteriori coeve, idonee, forme di pubblicità, assegnando un termine perentorio, pari a sessanta giorni, affinché i creditori medesimi potessero proporre una istanza di ammissione al piano.
“La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato” (ultimo periodo comma 574 dell'art. 1 della Legge n.234/21).
I creditori, in seguito, sarebbero e stati destinatari, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti statali, di proposte transattive di definizione del credito vantato, contemplanti riduzioni del relativo ammontare, in misura proporzionale alla vetustà del diritto. A beneficio dei creditori era prevista l'esecuzione di pagamenti in un tempo estremamente breve (art. 1 comma 575 l cit.).
Ora, è pacifico oltre che documentalmente provato che l'avviso di cui sopra sia stato affisso sull'albo pretorio online del Parte_1 così come è pacifico che l'opposta ne abbia avuto conoscenza, tanto da n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 4 affermare (p. 2 comparsa di costituzione e risposta) di non aver presentato la domanda perché altrimenti il credito sarebbe stato ridotto.
Tale doglianza non è condivisibile.
Il legislatore, ai commi 574-575 dell'art. 1 l.cit., ha specificato la procedura da eseguire.
In primo luogo andava presentata l'istanza nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a pena di cancellazione del credito
(art.1 comma 574 l. cit.).
Una volta presentata la domanda, e ricevuta una proposta transattiva, il creditore poteva o meno accettare la proposta (art.1 comma 575 l. cit.).
Quindi, al fine di evitare l'estinzione del credito, l'opposta aveva l'onere di presentare domanda, salva poi la possibilità di non accettare la proposta transattiva.
Il fatto stesso che la domanda non sia stata presentata ha comportato automaticamente l'estinzione del credito, essendo del tutto irrilevante l'utilità dell'opera per il Comune.
6.2. Ugualmente non coglie nel segno la contestazione secondo cui non vi fosse una clausola di tal fatta nel contratto stipulato inter partes.
La legge in parola è entrata in vigore l'1.1.2022 (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
727 e 728 dell'art. 1, entrate in vigore il 31.12.2021).
Trattasi di ius superveniens che, pertanto, non si comprende come potesse essere indicato in contratto (del 2019).
7. Ne discende che l'opposizione va accolta, con revoca del d.i..
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, vanno integralmente compensate.
Invero la corretta esecuzione dei lavori, l'esistenza di uno ius superveniens e la mancanza di precedenti giurisprudenziali in materia, integrano senz'altro le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. C. Cost. n. 77/18).
P.Q.M.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 6118/2023;
2) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23250/2023 r.g.a.c. Pag. 6