Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 e' autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 .
Le modalita' e condizioni per la erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635 .
A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 e' autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 .
Le modalita' e condizioni per la erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635 .