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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2753/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006639219000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 03020240006639219000. L'atto impositivo sorgeva dall'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di ZA, la quale, in sede di controllo dei ricorsi RGR nn. 1. 736/2022; 2. 737/ 2022; 3. 738/ 2022; 4. 740/ 2022; 5. 749/ 2022; 6. 750/
2022; 7. 751/2022; 8. 759/2022; 9. 761/2022; 10. 764/2022; 11. 765/2022; 12. 766/2022; 13. 810/2022;
14. 811/2022; 15. 812/2022; 16. 813/2022; 17. 815/2022; 18. 816/2022; 3 19. 817/2022; 20. 825/2022;
21. 826/2022; 22. 827/2022; 23. 891/2022; 24. 894/2022; 25. 895/2022; 26. 947/2022; 27. 948/2022, tutti depositati dalla ricorrente nel mese di maggio 2022, rilevava l'insufficiente del cut in fase di iscrizione.
Pertanto, l'Ufficio inviava via pec al domicilio eletto dalla ricorrente presso il suo procuratore e difensore Avv. Difensore_1 gli inviti al pagamento del cut rispettivamente dovuto nella misura prevista per i ricorsi in parola. Essendo rimasti privi di riscontro gli inviti suddetti, venivano emessi appositi atti di irrogazione sanzioni notificati via pec all'indirizzo del difensore domiciliatario della ricorrente nella misura massima prevista ai sensi dell'allora vigente art. 16, comma 1-bis, TUSG, per ciascuno dei ricorsi di che trattasi. Gli importi dovuti e contestati con istanze di sgravio dell'invito bonario non venivano assolti e pertanto, essendo stati tutti correttamente notificati venivano successivamente iscritti a ruolo per il recupero coattivo. Tale attività dell'Ufficio ha comportato l'emissione da parte di ADER della cartella oggi impugnata dalla ricorrente che ne lamentava tra l'altro l'illegittimità sostenendo una duplicazione del contributo richiesto.
Tanto premesso, si costituiva AD che richiedeva respingersi il ricorso. Successivamente si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di I grado di ZA, chiamato in causa con ordinanza di questa Corte n.
1211/2025 del 28/10/2025 notificata ad integrazione del contraddittorio dalla ricorrente in data
30/10/2025. La resistente eccepiva l'inammissibilità e la radicale infondatezza del ricorso di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Va infatti sottolineato che la cartella esattoriale di pagamento può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per profili attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Nel caso di specie è da dedursi - stante la sequela degli inviti notificati alla ricorrente e prodotti dall'Ufficio di Segreteria - la definitività della pretesa tributaria, con la conseguenza che è preclusa alla contribuente la successiva deduzione di questioni inerenti alla fondatezza della pretesa in sede di impugnazione di provvedimenti successivi (cfr. in tali termini Cassazione n. 9623 del 5.04.2019). La Suprema Corte con sentenza n. 16288/2021, correttamente citata dalla resistente intervenuta nel giudizio, ha affermato che:
“L'invito al pagamento del contributo unificato notificato da parte della segreteria è un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata, come tale impugnabile, ma nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza che il contribuente avvii una interlocuzione con l'amministrazione al fine di provocare il ritiro o la modificazione dell'atto stesso.
Parimenti, oltre a confermarsi l'indiscussa impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, la giurisprudenza ha anche chiarito che, diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte con la precedente citata pronuncia (Cfr. Cass. n. 23532/2020), l'impugnazione non è una mera facoltà per il contribuente, bensì deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992 ovvero entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso invito. Si segnala che, inoltre, la Corte con recenti pronunce ha ribadito che: “(in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40233 del
15/12/2021) l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è
l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (Cfr. Cass. n.
21027/2022 Cass. n. 40233 del 2021 e Cass. n. 21538/2022). Le medesime considerazioni svolte per l'invito al pagamento possono estendersi anche al successivo avviso di irrogazione della sanzione.
Di conseguenza, intervenuto in giudizio l'Ufficio di Segreteria che ha provata la regolarità della notifica degli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, ne deriva l'impossibilità per il ricorrente di veicolare, in via recuperatoria, l'impugnazione di detti atti per il tramite dell'opposizione alla cartella di pagamento al fine di far valere, illegittimamente, vizi relativi alla pretesa tributaria ormai resasi definitiva.
Quando a seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo è emanata una cartella di pagamento, la stessa si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Con riguardo al merito, nel sottolinearsi la legittimità e fondatezza dell'attività di recupero del CUT, non pare potersi dire traguardata la prova di eventuali pagamenti di cui si lamenta la duplicazione. La ricorrente, peraltro solo in memoria, allega delle marche da bollo in modo altamente aspecifico, senza potersi condurre taluna o talaltra marca, in maniera univoca, al cut di cui al procedimento delineato dal documento allegato (in cui si tratteggia a penna, sopra ogni contrassegno, il numero di ruolo del ricorso a cui riferire la marca). Nessun atto del procedimento conseguente all'invito e riferibile univocamente al ruolo viene prodotto, anche ammettendo la possibilità dell'eccezione sufferita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 750,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si quantificano in euro 750,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita, con distrazione delle spese se richiesta.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2753/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006639219000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 03020240006639219000. L'atto impositivo sorgeva dall'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di ZA, la quale, in sede di controllo dei ricorsi RGR nn. 1. 736/2022; 2. 737/ 2022; 3. 738/ 2022; 4. 740/ 2022; 5. 749/ 2022; 6. 750/
2022; 7. 751/2022; 8. 759/2022; 9. 761/2022; 10. 764/2022; 11. 765/2022; 12. 766/2022; 13. 810/2022;
14. 811/2022; 15. 812/2022; 16. 813/2022; 17. 815/2022; 18. 816/2022; 3 19. 817/2022; 20. 825/2022;
21. 826/2022; 22. 827/2022; 23. 891/2022; 24. 894/2022; 25. 895/2022; 26. 947/2022; 27. 948/2022, tutti depositati dalla ricorrente nel mese di maggio 2022, rilevava l'insufficiente del cut in fase di iscrizione.
Pertanto, l'Ufficio inviava via pec al domicilio eletto dalla ricorrente presso il suo procuratore e difensore Avv. Difensore_1 gli inviti al pagamento del cut rispettivamente dovuto nella misura prevista per i ricorsi in parola. Essendo rimasti privi di riscontro gli inviti suddetti, venivano emessi appositi atti di irrogazione sanzioni notificati via pec all'indirizzo del difensore domiciliatario della ricorrente nella misura massima prevista ai sensi dell'allora vigente art. 16, comma 1-bis, TUSG, per ciascuno dei ricorsi di che trattasi. Gli importi dovuti e contestati con istanze di sgravio dell'invito bonario non venivano assolti e pertanto, essendo stati tutti correttamente notificati venivano successivamente iscritti a ruolo per il recupero coattivo. Tale attività dell'Ufficio ha comportato l'emissione da parte di ADER della cartella oggi impugnata dalla ricorrente che ne lamentava tra l'altro l'illegittimità sostenendo una duplicazione del contributo richiesto.
Tanto premesso, si costituiva AD che richiedeva respingersi il ricorso. Successivamente si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di I grado di ZA, chiamato in causa con ordinanza di questa Corte n.
1211/2025 del 28/10/2025 notificata ad integrazione del contraddittorio dalla ricorrente in data
30/10/2025. La resistente eccepiva l'inammissibilità e la radicale infondatezza del ricorso di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Va infatti sottolineato che la cartella esattoriale di pagamento può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per profili attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Nel caso di specie è da dedursi - stante la sequela degli inviti notificati alla ricorrente e prodotti dall'Ufficio di Segreteria - la definitività della pretesa tributaria, con la conseguenza che è preclusa alla contribuente la successiva deduzione di questioni inerenti alla fondatezza della pretesa in sede di impugnazione di provvedimenti successivi (cfr. in tali termini Cassazione n. 9623 del 5.04.2019). La Suprema Corte con sentenza n. 16288/2021, correttamente citata dalla resistente intervenuta nel giudizio, ha affermato che:
“L'invito al pagamento del contributo unificato notificato da parte della segreteria è un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata, come tale impugnabile, ma nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza che il contribuente avvii una interlocuzione con l'amministrazione al fine di provocare il ritiro o la modificazione dell'atto stesso.
Parimenti, oltre a confermarsi l'indiscussa impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, la giurisprudenza ha anche chiarito che, diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte con la precedente citata pronuncia (Cfr. Cass. n. 23532/2020), l'impugnazione non è una mera facoltà per il contribuente, bensì deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992 ovvero entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso invito. Si segnala che, inoltre, la Corte con recenti pronunce ha ribadito che: “(in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40233 del
15/12/2021) l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è
l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (Cfr. Cass. n.
21027/2022 Cass. n. 40233 del 2021 e Cass. n. 21538/2022). Le medesime considerazioni svolte per l'invito al pagamento possono estendersi anche al successivo avviso di irrogazione della sanzione.
Di conseguenza, intervenuto in giudizio l'Ufficio di Segreteria che ha provata la regolarità della notifica degli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, ne deriva l'impossibilità per il ricorrente di veicolare, in via recuperatoria, l'impugnazione di detti atti per il tramite dell'opposizione alla cartella di pagamento al fine di far valere, illegittimamente, vizi relativi alla pretesa tributaria ormai resasi definitiva.
Quando a seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo è emanata una cartella di pagamento, la stessa si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Con riguardo al merito, nel sottolinearsi la legittimità e fondatezza dell'attività di recupero del CUT, non pare potersi dire traguardata la prova di eventuali pagamenti di cui si lamenta la duplicazione. La ricorrente, peraltro solo in memoria, allega delle marche da bollo in modo altamente aspecifico, senza potersi condurre taluna o talaltra marca, in maniera univoca, al cut di cui al procedimento delineato dal documento allegato (in cui si tratteggia a penna, sopra ogni contrassegno, il numero di ruolo del ricorso a cui riferire la marca). Nessun atto del procedimento conseguente all'invito e riferibile univocamente al ruolo viene prodotto, anche ammettendo la possibilità dell'eccezione sufferita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 750,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si quantificano in euro 750,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita, con distrazione delle spese se richiesta.