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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10119/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 10119/2025, promosso congiuntamente da
, con gli avv.ti MAZZUCATO ALBERTO e SCHIAVON Parte_1
UI LA ricorrente
e
, con l'avv. CARRARO RENATA Controparte_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 7/10/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 4/11/2025: 2
A) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Piove di Sacco (PD) il 18.09.2016, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di provvedere alle relative annotazioni.
B) Confermarsi le condizioni di separazione qui riprodotte:
- Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che i medesimi non hanno alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro e di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni in comune.
- La casa coniugale, in esclusiva proprietà della moglie, viene alla medesima assegnata con tutto
l'arredo ivi esistente.
- Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e con residenza e Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vuole, previo avviso telefonico, ma compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli medesimi.
Settimana A: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola.
Settimana B: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Week end con la madre.
Settimana C come A, settimana D come B.
Eventuali modifiche potranno essere concordate dai genitori in base a loro impegni.
Durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio;
durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il papà; ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre con uno dei genitori e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; tre giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
- Il padre, si obbliga al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore Controparte_1 della signora della somma mensile di €.200,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli (cento euro ciascuno), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Padova, noto alle parti). L'assegno unico o gli assegni familiari/sussidi per i figli a carico saranno percepiti integralmente dalla madre. Il costo della mensa scolastica di entrambi i figli viene suddiviso al 50% tra i genitori.
- I coniugi si rilasciano consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli minori e Per_1
. Per_2
FATTO E DIRITTO 3
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 18.09.2016 in Piove di Sacco (PD), trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte II, Serie A, anno 2016, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli a Piove di Sacco (PD) il Per_1
18.06.2018, e , a Piove di Sacco (PD) il 31.08.2021. Per_2
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sigg.ri e consensualmente adivano l'intestato Pt_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta in modalità cartolare in data
9.04.2024, la separazione consensuale veniva dichiarata con Sentenza n. 116/2024 del 9.04.2024, pubblicata il 10/04/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta il 9/04/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1 data 18.09.2016 in Piove di Sacco (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Piove di Sacco (PD), al n. 28, Parte II, Serie A, anno 2016;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
4
3. Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4. Spese compensate.
Padova, 17.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 10119/2025, promosso congiuntamente da
, con gli avv.ti MAZZUCATO ALBERTO e SCHIAVON Parte_1
UI LA ricorrente
e
, con l'avv. CARRARO RENATA Controparte_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 7/10/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 4/11/2025: 2
A) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Piove di Sacco (PD) il 18.09.2016, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di provvedere alle relative annotazioni.
B) Confermarsi le condizioni di separazione qui riprodotte:
- Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che i medesimi non hanno alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro e di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni in comune.
- La casa coniugale, in esclusiva proprietà della moglie, viene alla medesima assegnata con tutto
l'arredo ivi esistente.
- Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e con residenza e Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vuole, previo avviso telefonico, ma compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli medesimi.
Settimana A: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola.
Settimana B: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Week end con la madre.
Settimana C come A, settimana D come B.
Eventuali modifiche potranno essere concordate dai genitori in base a loro impegni.
Durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio;
durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il papà; ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre con uno dei genitori e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; tre giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
- Il padre, si obbliga al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore Controparte_1 della signora della somma mensile di €.200,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli (cento euro ciascuno), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Padova, noto alle parti). L'assegno unico o gli assegni familiari/sussidi per i figli a carico saranno percepiti integralmente dalla madre. Il costo della mensa scolastica di entrambi i figli viene suddiviso al 50% tra i genitori.
- I coniugi si rilasciano consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli minori e Per_1
. Per_2
FATTO E DIRITTO 3
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 18.09.2016 in Piove di Sacco (PD), trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte II, Serie A, anno 2016, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli a Piove di Sacco (PD) il Per_1
18.06.2018, e , a Piove di Sacco (PD) il 31.08.2021. Per_2
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sigg.ri e consensualmente adivano l'intestato Pt_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta in modalità cartolare in data
9.04.2024, la separazione consensuale veniva dichiarata con Sentenza n. 116/2024 del 9.04.2024, pubblicata il 10/04/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta il 9/04/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1 data 18.09.2016 in Piove di Sacco (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Piove di Sacco (PD), al n. 28, Parte II, Serie A, anno 2016;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
4
3. Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4. Spese compensate.
Padova, 17.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato