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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 445 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) e (P. IVA Parte_1 C.F._1 E_
), quest'ultima in persone del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valeria Cristina Anna Rasponi per procure in calce all'atto di appello
- Appellanti -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difese Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Paolo Ronconi per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- Appellata -
pagina 1 di 7 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difese dall'avv. CP_2 C.F._3
Lucia Giamperi per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata -
ED INFINE CONTRO
preventivo della (P. IVA ) in persona CP_3 E_ P.IVA_2 dell'amministratore unico nominato dal Tribunale di Urbino e del commissario giudiziale, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Mistura per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 45 pubblicata dal Tribunale di Urbino in data 28.03.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE (…) IN VIA PREGIUDIZIALE, previo riconoscimento della mancata integrazione del contraddittorio in primo grado e conseguentemente, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 commi I e II cpc con condanna alle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2024 emessa da Tribunale di Urbino in data 27.03.2024, pubblicata in data 28.03.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 320/2018 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, per cui, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto difettando i presupposti di cui all'art. 2901 CC per le ragioni tutte illustrate nella narrativa del presente atto;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza impugnata, si chiede che la stessa venga dichiarata pagina 2 di 7 inopponibile rispetto agli atti posti in essere da in proprio e quale Parte_1 socia di trascritti entrambe prima della trascrizione della presente E_ domand nti ad oggetto rispettivamente i terreni oggetto di donazione siti ad Acqualagna distinti al Catasto Terreni al Foglio 42 part. 794 Foglio 42 part. 795 Foglio 42 part. 798 Foglio 42 part. 70 Foglio 42 part. 66 Foglio 42 part. 206; nonchè l'immobile ricevuto in donazione sito nel Comune di Piobbico censito al catasto Fabbricati Sez. Urb. al Foglio 25 part 517 sub 1 D2 il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 III ed IV comma CC, il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario””
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respingere l'appello ex adverso proposto e ogni domanda ed eccezione da controparte svolta, perché inammissibile e/o infondata, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino ex adverso impugnata;
rigettare, altresì, in quanto inammissibili ed infondate, tutte le richieste svolte dall'intervenuto volontario concordato preventivo e dalla Signora E_
. CP_2
Con vittoria di spese, compensi e accessori di Legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiarare in capo alla signora la carenza di legittimazione CP_2 processuale passiva per carenza di interesse ex art. 100 cpc e per carenza di legitimatio ad causam, quindi per l'effetto voglia dichiarare l'estromissione della medesima intervenuta dal presente giudizio di appello, e condannare parte attrice odierna appellata, dott.ssa alla rifusione di tutte le spese sostenute CP_1 dalla sig.ra con ente alla notifica dell'interpello nel giudizio CP_2 di primo grado RG n. 320/2018 Tribunale di Urbino. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellata in concordato: E_
“Ci si riporta alle conclusioni rassegnate da parti appellanti (principali) che si intendono integralmente trascritte e fatte proprie. In via subordinata si chiede che l'azione revocatoria proposta venga in ogni caso dichiarata inopponibile rispetto al conferimento del diritto di nuda proprietà da parte di ed in favore del Concordato preventivo Carmes s.r.l Parte_1 avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di Acqualagna distinti al Catasto pagina 3 di 7 terreni del medesimo Comune al Foglio 42 part. 794, Foglio 42 part. 795, Foglio 42 part. 798, Foglio 42 part. 70, Foglio 42 part. 66, Foglio 42 part. 206, per le ragioni esposte nell'atto di appello nonché nella comparsa di costituzione e risposta (rectius appello incidentale). Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata in data 28.03.2024, il Tribunale di Urbino ha accolto la domanda proposta da al fine di sentir dichiarare Controparte_1 inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione stipulato in data 02.05.2013 da in favore di il Controparte_4 Parte_1 primo giudice ha altresì condannato la convenuta e le intervenute Parte_1
e in concordato preventivo a rifondere le spese E_ E_ processuali in favore dell'attrice, compensandole nei confronti di CP_2
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la e la Parte_1 E_
eccependo in primo luogo la nullità della sentenza per difetto di
[...] contraddittorio nei confronti degli eredi di (deceduto nel corso Controparte_4 del giudizio) e contestando comunque nel merito la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c..
Si è costituita nel presente grado ribadendo la Controparte_1 fondatezza della propria domanda ed evidenziando che, dopo il decesso del CP_2
e la conseguente interruzione, il giudizio è stato ritualmente riassunto nei confronti degli eredi nelle forme previste dall'art. 303 comma II c.p.c..
Costituendosi anche nel presente grado, ha ribadito di avere CP_2 rinunciato all'eredità relitta dal proprio padre, insistendo nel proprio difetto di qualsiasi legittimazione processuale o titolarità del rapporto dedotto.
Si è altresì costituita la in concordato preventivo, aderendo alle E_ censure sollevate dagli appellanti principali e ribadendo l'eccezione d'inopponibilità nei propri confronti della declaratoria d'inefficacia.
pagina 4 di 7 All'esito delle memorie depositate dalle parti, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 19.12.2024 nelle forme previste dall'art. 350 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata senza integrare il contraddittorio nei confronti degli effettivi eredi del convenuto o eventualmente nei confronti di un curatore Controparte_4 dell'eredità giacente.
La convenuta ha contestato la fondatezza dell'eccezione, evidenziando CP_1 che dopo l'interruzione conseguente al decesso della parte il giudizio è stato riassunto nelle forme previste dall'art. 303 comma II c.p.c., ovvero attraverso la notifica “collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”.
Tale peculiare modalità di notifica costituisce peraltro una rilevante deroga rispetto al principio di esatta individuazione delle parti chiamate in giudizio, volta ad agevolare la ripresa del procedimento interrotto e fondata sulla presunzione secondo cui nel periodo immediatamente successivo al decesso del proprio congiunto i chiamati all'eredità dovrebbero fare ancora riferimento all'ultimo domicilio del de cuius.
Dev'essere quindi condiviso il prevalente orientamento desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia”, in quanto “la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto pagina 5 di 7 degli oneri probatori previsti” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n.15995 del 18.05.2022).
Tali conclusioni risultano condivisibili anche qualora si discuta di una pronuncia avente natura costitutiva, tenuto conto anche dei particolari oneri di pubblicità che la caratterizzano.
E' stato del resto precisato che, a seguito della riassunzione, “il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.22797 del
29.09.2017) e che la sentenza dovrà poi essere notifica a ciascuno di essi “al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, restando esclusa la possibilità di eseguire detta notificazione nuovamente in via collettiva ed impersonale” (cfr.
Cass. Sez. II, sentenza n.15122 del 28.11.2001).
Nel caso di specie, la necessità d'individuare gli effettivi eredi del convenuto
è emersa con particolare evidenza dopo che la figlia , Controparte_4 CP_2 designata quale erede universale in forza di testamento olografo, si è costituita dinanzi al primo giudice eccependo e documentando di avere rinunciato all'eredità paterna.
Nonostante tale situazione, tuttavia, non vi è stato alcun approfondimento a riguardo, né le parti hanno ritenuto di dover chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente al fine d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
S'impone quindi declaratoria di nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice.
Tenuto conto della peculiare questione in esame, evidenziata per la prima volta solo in fase di appello, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del primo grado e della presente fase.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da e dalla per la riforma della sentenza n. Parte_1 E_
45/2024 del Tribunale di Urbino,
Richiamato l'art. 354 c.p.c.,
DICHIARA la nullità della sentenza e
DISPONE la rimessione della presente causa al Tribunale di Urbino.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso ad Ancona nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 445 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) e (P. IVA Parte_1 C.F._1 E_
), quest'ultima in persone del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valeria Cristina Anna Rasponi per procure in calce all'atto di appello
- Appellanti -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difese Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Paolo Ronconi per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- Appellata -
pagina 1 di 7 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difese dall'avv. CP_2 C.F._3
Lucia Giamperi per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata -
ED INFINE CONTRO
preventivo della (P. IVA ) in persona CP_3 E_ P.IVA_2 dell'amministratore unico nominato dal Tribunale di Urbino e del commissario giudiziale, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Mistura per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 45 pubblicata dal Tribunale di Urbino in data 28.03.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE (…) IN VIA PREGIUDIZIALE, previo riconoscimento della mancata integrazione del contraddittorio in primo grado e conseguentemente, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 commi I e II cpc con condanna alle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2024 emessa da Tribunale di Urbino in data 27.03.2024, pubblicata in data 28.03.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 320/2018 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, per cui, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto difettando i presupposti di cui all'art. 2901 CC per le ragioni tutte illustrate nella narrativa del presente atto;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza impugnata, si chiede che la stessa venga dichiarata pagina 2 di 7 inopponibile rispetto agli atti posti in essere da in proprio e quale Parte_1 socia di trascritti entrambe prima della trascrizione della presente E_ domand nti ad oggetto rispettivamente i terreni oggetto di donazione siti ad Acqualagna distinti al Catasto Terreni al Foglio 42 part. 794 Foglio 42 part. 795 Foglio 42 part. 798 Foglio 42 part. 70 Foglio 42 part. 66 Foglio 42 part. 206; nonchè l'immobile ricevuto in donazione sito nel Comune di Piobbico censito al catasto Fabbricati Sez. Urb. al Foglio 25 part 517 sub 1 D2 il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 III ed IV comma CC, il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario””
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respingere l'appello ex adverso proposto e ogni domanda ed eccezione da controparte svolta, perché inammissibile e/o infondata, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino ex adverso impugnata;
rigettare, altresì, in quanto inammissibili ed infondate, tutte le richieste svolte dall'intervenuto volontario concordato preventivo e dalla Signora E_
. CP_2
Con vittoria di spese, compensi e accessori di Legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiarare in capo alla signora la carenza di legittimazione CP_2 processuale passiva per carenza di interesse ex art. 100 cpc e per carenza di legitimatio ad causam, quindi per l'effetto voglia dichiarare l'estromissione della medesima intervenuta dal presente giudizio di appello, e condannare parte attrice odierna appellata, dott.ssa alla rifusione di tutte le spese sostenute CP_1 dalla sig.ra con ente alla notifica dell'interpello nel giudizio CP_2 di primo grado RG n. 320/2018 Tribunale di Urbino. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellata in concordato: E_
“Ci si riporta alle conclusioni rassegnate da parti appellanti (principali) che si intendono integralmente trascritte e fatte proprie. In via subordinata si chiede che l'azione revocatoria proposta venga in ogni caso dichiarata inopponibile rispetto al conferimento del diritto di nuda proprietà da parte di ed in favore del Concordato preventivo Carmes s.r.l Parte_1 avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di Acqualagna distinti al Catasto pagina 3 di 7 terreni del medesimo Comune al Foglio 42 part. 794, Foglio 42 part. 795, Foglio 42 part. 798, Foglio 42 part. 70, Foglio 42 part. 66, Foglio 42 part. 206, per le ragioni esposte nell'atto di appello nonché nella comparsa di costituzione e risposta (rectius appello incidentale). Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata in data 28.03.2024, il Tribunale di Urbino ha accolto la domanda proposta da al fine di sentir dichiarare Controparte_1 inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione stipulato in data 02.05.2013 da in favore di il Controparte_4 Parte_1 primo giudice ha altresì condannato la convenuta e le intervenute Parte_1
e in concordato preventivo a rifondere le spese E_ E_ processuali in favore dell'attrice, compensandole nei confronti di CP_2
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la e la Parte_1 E_
eccependo in primo luogo la nullità della sentenza per difetto di
[...] contraddittorio nei confronti degli eredi di (deceduto nel corso Controparte_4 del giudizio) e contestando comunque nel merito la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c..
Si è costituita nel presente grado ribadendo la Controparte_1 fondatezza della propria domanda ed evidenziando che, dopo il decesso del CP_2
e la conseguente interruzione, il giudizio è stato ritualmente riassunto nei confronti degli eredi nelle forme previste dall'art. 303 comma II c.p.c..
Costituendosi anche nel presente grado, ha ribadito di avere CP_2 rinunciato all'eredità relitta dal proprio padre, insistendo nel proprio difetto di qualsiasi legittimazione processuale o titolarità del rapporto dedotto.
Si è altresì costituita la in concordato preventivo, aderendo alle E_ censure sollevate dagli appellanti principali e ribadendo l'eccezione d'inopponibilità nei propri confronti della declaratoria d'inefficacia.
pagina 4 di 7 All'esito delle memorie depositate dalle parti, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 19.12.2024 nelle forme previste dall'art. 350 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata senza integrare il contraddittorio nei confronti degli effettivi eredi del convenuto o eventualmente nei confronti di un curatore Controparte_4 dell'eredità giacente.
La convenuta ha contestato la fondatezza dell'eccezione, evidenziando CP_1 che dopo l'interruzione conseguente al decesso della parte il giudizio è stato riassunto nelle forme previste dall'art. 303 comma II c.p.c., ovvero attraverso la notifica “collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”.
Tale peculiare modalità di notifica costituisce peraltro una rilevante deroga rispetto al principio di esatta individuazione delle parti chiamate in giudizio, volta ad agevolare la ripresa del procedimento interrotto e fondata sulla presunzione secondo cui nel periodo immediatamente successivo al decesso del proprio congiunto i chiamati all'eredità dovrebbero fare ancora riferimento all'ultimo domicilio del de cuius.
Dev'essere quindi condiviso il prevalente orientamento desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia”, in quanto “la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto pagina 5 di 7 degli oneri probatori previsti” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n.15995 del 18.05.2022).
Tali conclusioni risultano condivisibili anche qualora si discuta di una pronuncia avente natura costitutiva, tenuto conto anche dei particolari oneri di pubblicità che la caratterizzano.
E' stato del resto precisato che, a seguito della riassunzione, “il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.22797 del
29.09.2017) e che la sentenza dovrà poi essere notifica a ciascuno di essi “al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, restando esclusa la possibilità di eseguire detta notificazione nuovamente in via collettiva ed impersonale” (cfr.
Cass. Sez. II, sentenza n.15122 del 28.11.2001).
Nel caso di specie, la necessità d'individuare gli effettivi eredi del convenuto
è emersa con particolare evidenza dopo che la figlia , Controparte_4 CP_2 designata quale erede universale in forza di testamento olografo, si è costituita dinanzi al primo giudice eccependo e documentando di avere rinunciato all'eredità paterna.
Nonostante tale situazione, tuttavia, non vi è stato alcun approfondimento a riguardo, né le parti hanno ritenuto di dover chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente al fine d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
S'impone quindi declaratoria di nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice.
Tenuto conto della peculiare questione in esame, evidenziata per la prima volta solo in fase di appello, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del primo grado e della presente fase.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da e dalla per la riforma della sentenza n. Parte_1 E_
45/2024 del Tribunale di Urbino,
Richiamato l'art. 354 c.p.c.,
DICHIARA la nullità della sentenza e
DISPONE la rimessione della presente causa al Tribunale di Urbino.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso ad Ancona nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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