Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2022, proposto da
Rabuffi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zonca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento INPS n. 490090615185 del 04.10.2021 di reiezione della domanda di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- della delibera n. 136/2022 assunta nella seduta del 13.04.2022 del Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS con la quale è stato rigettato il ricorso al predetto Comitato avverso il suddetto provvedimento di reiezione;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa LL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, esercente l’attività di carrozzeria nell’area metropolitana di Milano, espone quanto segue.
In data 4 agosto 2021 ha richiesto all’INPS di poter beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dal 19 luglio 2021, indicando quale causale per il riconoscimento del beneficio una “Crisi temporanea di mercato”, dovuta, come rappresentato in ricorso, all’emergenza sanitaria da Covid – 19 (domanda n. 7120499).
A seguito della conversione con Legge 23 luglio 2021 n. 106 del D.L. n. 73/2021, l’INPS ha emanato la circolare n. 125 del 9 agosto 2021 che ha chiarito la possibilità per le aziende, in sede di prima applicazione e fino al 31 agosto 2021, di richiedere retroattivamente la cassa integrazione con decorrenza dal primo luglio 2021 (28 giugno 2021).
Onde beneficiare della nuova normativa, previa interlocuzione con l’I.N.P.S., in data 27 agosto 2021, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della precedente domanda n. 7120499 e ha presentato una nuova domanda di CIGO relativa al periodo 28 giugno 2021 al 26 settembre 2021 con data inizio effettivo al primo luglio 2021 per “Crisi temporanea di mercato”.
Emerge ex actis che le comunicazioni sindacali di rito a CGIL, CISL e Uil sono state effettuate via pec in data 24 agosto 2021 (doc. n. 11).
Con provvedimento n. 490090615185 del 04.10.2021 l’INPS ha respinto l’istanza per le seguenti ragioni: “ … l’azienda non ha assolto all’obbligo dell’esperimento preventivo della procedura di informazione e consultazione sindacale; dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte, la data di comunicazione vero le OO.SS. è successiva rispetto all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ”.
Non condividendo siffatta argomentazione, in data 28 ottobre 2021, la ricorrente ha presentato ricorso al Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti rappresentando che la circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2021:
- chiarisce che l’art. 40 del D.L. 73/2021 non modifica la disciplina ordinaria in materia di integrazioni salariali come definita dal D.lgs. n.148/2015, limitandosi a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale;
- ma al punto 2.5. prevede che “ In sede di prima applicazione della norma e in relazione a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2 le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021 ”.
Per tale ragione, la trasmissione delle comunicazioni sindacali il 24 agosto 2024 sarebbe tempestiva in quanto precedente alla presentazione della domanda in data 27 agosto 2021.
Il Comitato ha respinto il ricorso con delibera n. 136 del 13.04.2022 con la seguente motivazione “… l’informativa alle rappresentanze sindacali è stata esperita non in maniera preventiva, in quanto risulta effettuata successivamente alla data di inizio della sospensione lavorativa avente decorrenza 28706/2021”; e ciò sul presupposto che la circolare n. 125/2021 disciplina i termini di trasmissione delle domande di accesso alla CIGO, ma non esonera l’azienda dall’osservare il disposto dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015, riferito all’obbligo dell’esperimento preventivo di consultazione e informazione sindacale.
Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente insorge avverso i predetti atti, riproponendo la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2025 e concludendo per l’annullamento.
L’INPS, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 23 ottobre 2025.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
L’art. 14 c. 1 del d.lgs. n. 148/2015 prevede espressamente che “nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati ”.
Nel caso in questione la sospensione decorreva dal primo luglio 2021 come da relativa domanda, e la richiesta di consultazione sindacale era trasmessa successivamente in data 24 agosto 2024.
La procedura di informazione e consultazione sindacale risulta quindi essere stata attivata
solo dopo l’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dell’impresa, frustandone la funzione ovvero, come è noto, che vi sia piena trasparenza relativamente alle strategie aziendali nelle situazioni di crisi, in modo che l'interesse dei lavoratori riceva la migliore tutela possibile. Potenzialmente quindi tale fase potrebbe anche esaurirsi in termini positivi senza che sia necessario presentare domanda di integrazione salariale all’Istituto, che, all’atto della presentazione della domanda, deve soltanto verificare che la fase procedurale precedente sia stata correttamente espletata (in merito, fra le altre, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza in data 21/06/2019, n.1444).
Alla luce della finalità dell’obbligo di consultazione, ritiene il Collegio che la modifica dei termini di presentazione della domanda di cui alla circolare INPS del 9 agosto 2021 non possa affatto avere un effetto abrogativo della su menzionata disposizione di legge.
In termini analoghi si è già espressa la IV Sezione di questo Tribunale con sentenza n. 1481 del 23 giugno 2022.
3. Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL ST, Presidente, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL ST |
IL SEGRETARIO