TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 285
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata preventiva consultazione sindacale

    Il Tribunale ha ritenuto che la modifica dei termini di presentazione della domanda di CIGO (circolare INPS n. 125/2021) non esonera l'azienda dall'obbligo di consultazione sindacale preventiva ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015. La consultazione è stata effettuata in data successiva all'inizio della sospensione lavorativa, frustrando la sua funzione di trasparenza e tutela dei lavoratori.

  • Rigettato
    Mancata preventiva consultazione sindacale

    Il Tribunale ha ritenuto che la modifica dei termini di presentazione della domanda di CIGO (circolare INPS n. 125/2021) non esonera l'azienda dall'obbligo di consultazione sindacale preventiva ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015. La consultazione è stata effettuata in data successiva all'inizio della sospensione lavorativa, frustrando la sua funzione di trasparenza e tutela dei lavoratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 285
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 285
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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