Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 1915/ 2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv. IPPOLITO ROSARIO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via Terracina n. 403/405
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2023 l'istante, ha esposto di avere lavorato per due distinti periodi alle dipendenze della convenuta come barista presso l'esercizio gestito dalla stessa sito in Napoli alla via
Terracina n. 403/405 denominato “Un angolo di caffè”; in particolare esponeva di avere lavorato per un primo periodo dal 12.04.2014 al 20.01.2015 sulla base di un contratto a tempo parziale per 24 ore settimanali di apprendistato con inquadramento nel 4^ livello del CCNL Confcommercio;
di essersi dimesso in data 20.01.2015, per poi essere riassunto in data 1.10.2015 alle medesime condizioni del precedente contratto e di avere lavorato sino al 3.08.2019, data aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a cagione del mancato pagamento degli ultimi 5 stipendi maturati.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva di aver lavorato nel corso di entrambi i rapporti lavorativi per un orario ben superiore a quello contrattualizzato, prestando servizio dalle ore 11,00 alle ore 20,00 per 6 giorni a settimana;
lamentava, inoltre, di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti, di non aver ricevuto, la tredicesima, di non avere ricevuto alcunchè a titolo di retribuzione per il periodo dal 10.03.2019 al
3.08.2019, né il tfr all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo risultato vano il tentativo di definire la controversia in via stragiudiziale, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...
“I) all'esito dell'esame istruttorio, accertare e dichiarare il rapporto di subordinazione del ricorrente sig.
a tempo indeterminato presso ( c.f. ) con Parte_1 CP_2 Controparte_1 C.F._1 sede legale in Napoli – 80125 alla via Terracina n. 403/405 - - di Email_1
15 maturato dal 12 04 2014 al 20 01 2015 e dal 01 10 2015 al 03 08 2019 ;
II) accertare le differenze delle effettive ore di lavoro svolte dal ricorrente per prestazioni rese alla resistente ditta , per l'effetto , anche all'esito della c.t.u. contabile riconoscere le differenze retributive ed il TFR e le altre voci retributive computate secondo il ccnl;
III) in subordine - all'esito delle risultanze istruttorie condannare la ( c.f. Controparte_1
) con sede legale in Napoli – 80125 alla via Terracina n. 403/405 di ( C.F._1 Controparte_1
c.c. ) al pagamento a titolo di conguaglio con la retribuzione effettivamente versata per C.F._1
l'intero periodo lavorato a lordo del TFR , 13^ mensilità – ferie non godute – scatti di anzianità e contingenza
EDR e mensilità dovute , così come poc'anzi analiticamente differenziato nei capi che precedono per un valore totale di € Euro 93.602,04 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art.429 c.p.c., ovvero , previo accertamento istruttorio delle somme spettanti al ricorrente anche a mezzo
C.T.U. e comunque non oltre il valore di € 120.000,00;
IV) in via gradata , nel caso in cui non si raggiunga la prova in merito alle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore, accertare sulla base della documentazione contabile prodotta dal datore le differenze retributive a conguaglio da liquidarsi in favore del ricorrente;” con vittoria di spese.
La ditta convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte ricorrente, la causa è stata discussa;
all'esito della sostituzione della udienza di rinvio del 4.06.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette da cura della parte istante, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nella misura di cui appresso.
Incombeva, infatti, alla ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Premesso che la ricorrente non ha mai ricevuto inquadramento per il rapporto lavorativo pe cui è causa, va rilevato che tutte le pretese per differenze di retribuzione avanzate in ricorso hanno quale presupposto la esistenza tra le parti nel periodo di causa di rapporto di lavoro di tipo subordinato;
pertanto la prova assunta è stata diretta in primo luogo a tale verifica, ed all'esito ad acquisire le modalità di svolgimento di tale rapporto ed in particolare se effettivamente la ricorrente avesse svolto le mansioni indicate in ricorso, secondo il nastro orario ivi individuato.
In primo luogo, va premesso che risulta dagli atti di causa la esistenza tra le parti dei due separati rapporti di lavoro subordinato indicati in ricorso;
va rilevato che buona parte delle pretese per differenze di retribuzione azionate in giudizio sono riferite al maggior orario lavorativo svolto rispetto al nastro orario part time di cui al formale inquadramento;
per tale motivo la istruttoria è stata rivolta ad indagare quale sia stato effettivamente l'orario di lavoro del ricorrente nell'arco dei due separati rapporti lavorativi dedotti in giudizio. Le deposizioni dei testi di parte ricorrente ascoltati non hanno dimostrato i fatti costitutivi delle pretese per lavoro supplementare e straordinario azionate dal . Parte_1
Il teste ha reso in merito all'orario del lavoro rispettato dal ricorrente una dichiarazione Testimone_1 significativamente dissonante rispetto alle allegazioni di cui al ricorso;
invero a fronte della deduzione contenuta in ricorso circa il fatto che il aveva sempre lavorato dalle 11.00 alle 20.00, il teste Pt_1
ha invece dichiarato che il ricorrente in alcune giornate aveva lavorato dalle 5:30 del mattino sino Tes_1 alle 16.00, in altre dalle 11.00 alle 20.00 ed in altre ancora sulla base del cosiddetto turno spezzato, tornando a casa solo per il pranzo, in particolare dalle 5:30 del mattino fino alle 12:30, riprendendo il servizio dopo un'ora e mezza di riposo.
A parere dello scrivente giudice, questa notevole discrasia impedisce, di utilizzare ai fini la decisione la deposizione del teste , che quanto meno dimostra grave confusione nella capacità di rammemorare Tes_1
i fatti di causa, se non spirito compiacente. D' altro canto il teste , che ha dichiarato di essersi Tes_1 recato nel bar ove lavorava il ricorrente quasi tutti i giorni negli anni di causa, ha anche affermato la inverosimile circostanza che a volte in tali occasioni si era trattenuto all'interno del bar per tutto il giorno.
Fermo quanto innanzi in relazione alla inutilizzabilità ai fini del decidere della deposizione del teste , Tes_1 le pratese azionate in ricorso dovrebbero trovare adeguato fondamento nella sola deposizione dell'altro teste di parte ricorrente ascoltato, . Detto teste tuttavia ha frequentato il bar ove ha Testimone_2 lavorato il al mattino solo sporadicamente;
ha infatti dichiarato di essersi recato ivi, tra le 10:30 le Pt_1
11.00, nelle occasioni in cui era entrato più tardi a scuola. A parte tali ipotesi, che debbono presumersi come occasionali, per il resto il teste ha dichiarato di essersi recato nel bar ove ha lavorato il ricorrente principalmente nella fascia pomeridiana tra le 16.00 e le 18.00; pertanto la deposizione del teste Tes_2 non può attestare la effettuazione quotidiana da parte del ricorrente, nei periodi per cui è causa, dell'orario dalle 11.00 alle 20.00.
Tale considerazione si aggiunge alla osservazione che il teste ha una conoscenza del tutto Tes_2 occasionale dei fatti di causa relativi agli anni 2018 e 2019, avendo dichiarato una frequenza non sporadica del bar ove lavorò il ricorrente, suo amico, solo fino all'anno 2017.
La prova per testi, quindi, complessivamente riguardata, non ha adeguatamente recato dimostrazione in giudizio dei fatti costitutivi posti alla base delle pretese azionate, che sono in particolare differenze per lavoro supplementare e per lavoro straordinario.
Quanto sin qui ricostruito conduce alla reiezione di ogni pretesa per differenze di retribuzione per lavoro supplementare o straordinario;
pacifica la esistenza dei due rapporti di lavoro part time come da documentazione formale versata in atti, competono invece al ricorrente i TFR relativi a ciascuno di essi, nonché la paga del periodo dal 10.03.2019 sino al 2.08.2019 per i due rapporti di lavoro subordinato e i ratei di tredicesima, quattordicesima, permessi non dovuti in quanto poste scaturenti dal rapporto di lavoro formalizzato di cui parte ricorrente ha lamentato la mancata erogazione e delle quali in giudizio non è stata fornita dalla parte convenuta la prova di pagamento .
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi inseriti in ricorso, detraendo dagli stessi soltanto quanto richiesto a titolo di lavoro straordinario e dunque riconoscendo:
- in relazione al primo rapporto di lavoro differenze per euro 1.813,22 ( somma cui si perviene detraendo dall'importo di euro 13.343,40 la somma di euro 11.530,18) richiesta per lavoro straordinario , ed il tfr per euro 842,11 ( ricalcolo effettuato dal giudice prendendo a base dello stesso la retribuzione mensile lorda di cui in busta paga in atti pari a 954,80 );
- per il secondo rapporto di lavoro la somma di euro 13.446,36 comprendente anche le ultime mensilità non retribuite ( somma cui si perviene detraendo dalla somma complessiva richiesta di euro 71.496,65 la somma di euro 58.050,29 richiesta per lavoro straordinario) ed il tfr per euro 3.501,06 ( ricalcolo effettuato dal giudice prendendo a base dello stesso la retribuzione mensile lorda di cui in busta paga in atti pari a 954,80).
Pertanto compete al ricorrente la somma complessiva di euro 19.602,42 per i titoli di cui sopra;
somma che deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 in considerazione dell'accoglimento solo in misura ridotta della domanda originariamente proposta vanno compensate per un terzo;
i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna parte convenuta a pagare per le causali di cui in motivazione in favore del ricorrente la somma di euro 19.602,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
compensa per un terzo le spese di lite;
pone i due terzi residui, liquidati in complessivi euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborsi nella misura del 15% come per legge, a carico della convenuta condannata alla rifusione in favore del ricorrente, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosario Ippolito anticipatario.
Napoli, in esito della udienza cartolare del 4.06.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )