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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GH GH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4369/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGNETTI NTroparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. MASIERO MARTA ( ) FORO BONAPARTE C.F._1
69 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA PREMUDA 21 20129 MILANO presso il difensore avv. RAGNETTI ANDREA
Attore contro
(C.F. ), con il NTroparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PERMUNIAN ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO RUBBIANI, 10 BOLOGNA presso il difensore avv. PERMUNIAN ANDREA
Convenuto
pagina 1 di 10
Conclusioni per parte opponente NTroparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
22.1.2025;
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in via preliminare: accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa, e per l'effetto dichiararne la sua inefficacia;
in ogni caso, per quanto dedotto, dichiarare inefficace ed illegittimo, anche per gli ulteriori motivi indicati in premessa, il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo;
nel merito
dato atto ed accertato come la attrice opponente abbia tenuto un comportamento diligente nella esecuzione dell'attività progettuale assegnatale;
dato atto ed accertata la mancata allegazione di quale sia stato l'inadempimento, qualificato ed astrattamente efficiente alla produzione del danno;
dato atto ed accertata la mancata prova del danno e del nesso eziologico dello stesso rispetto all'evento inadempimento, ove eventualmente accertato;
dato atto ed accertata, in via gradata, la imputabilità alla convenuta opposta dell'inadempimento eventualmente accertato;
respingere anche nel merito la pretesa azionata dalla convenuta opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice opponente, o in via subordinata individuare
l'ammontare dovuto;
in via riconvenzionale: dato atto ed accertato il mancato versamento dell'importo portato dalle fatture documentate in atti condannare nel merito la convenuta opposta al pagamento dell'importo di Euro
3.045,12 (oneri di legge inclusi) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
condannare la convenuta opposta al riarcimento ex art. 96 III comma c.p.c.; con vittoria di spese e competenze professionali.
Conclusioni per parte opposta NTroparte_2 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
23.1.2025;
“in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1498/2023 Ing. - n.
3471/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Padova in data 06.06.2023 e depositato in cancelleria in data 07.06.2023,
pagina 2 di 10 nel merito, in via principale,
1- respingere l'opposizione ex adverso proposta;
2- respingere le domande tutte di NTroparte_1
3- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1498/2023 Ing. - n. 3471/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Padova in data 06.06.2023 e depositato in cancelleria in data 07.06.2023;
4- accertare e dichiarare, in ogni caso, che la Società in persona del NTroparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, è debitrice nei confronti della Società
[...] dell'importo di € 50.912,60 oltre interessi legali dal NTroparte_2
31.03.2023 al saldo;
5- condannare, per l'effetto la Società in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro-tempore, a pagare alla Società NTroparte_2
l'importo di € 50.912,60 oltre interessi legali dal 31.03.2023 al saldo;
[...]
6- respingere le domande svolte dalla in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore nei confronti della Società NTroparte_2
[...]
7- accertare e dichiarare nulla essere dovuto dalla Società NTroparte_2 alla Società per i titoli di cui è causa;
[...] NTroparte_1
8- accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto dalla Società
[...] alla Società a nessun titolo. NTroparte_2 NTroparte_1
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1498/2023 il Tribunale di Padova ingiungeva a NTroparte_1 di pagare, in favore di l'importo di € 50.912,60
[...] NTroparte_2 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per colpa e responsabilità di nel cantiere “Shipyard OR C” a Rijeka. NTroparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione (nel NTroparte_1 NT prosieguo solo ), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dell'importo di 3045,12 a titolo di corrispettivo residuo per l'attività di progettazione effettuata. A sostegno dell'opposizione esponeva:
-che, trattandosi di somme richieste a titolo di risarcimento danni, non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
-che con due distinti ordini (nn. 473 del 29.4.2021 e 829 del 28.7.2021) la convenuta le aveva affidato l'incarico per l'analisi meccanico strutturale e statica per verificare la corretta modalità di aggancio di una torretta posta all'apice di un pennone della struttura gru realizzata da nonché l'attività di progettazione di un sistema di frenaggio denominato CP
“emergency break” del braccio di sollevamento della stessa gru;
pagina 3 di 10 -che l'attività si era svolta nel cantiere “Shipyard OR C” a Rijeka, nell'ambito del quale la committente OR LE aveva affidato gli interventi all'appaltatrice CP_3
che, a sua volta, aveva sub appaltato le attività alla società convenuta;
[...] CP
-che entrambi gli incarichi erano stati espletati, rimanendo impagata la fattura n. 27 del
16.8.2021 per l'importo di € 3045,12;
-che i danni lamentati da parte opposta non erano provati e comunque non riconducibili all'attività di progettazione del sistema frenante, considerata anche la dichiarazione della committente OR LE di corretto funzionamento.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo solo NTroparte_2 CP chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Depositate le memorie ex art 171ter c.p.c, con ordinanza del 5.3.2024 (all'esito dell'udienza del 29.2.2024) venivano rigettate, rispettivamente, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quella di emissione di ordinanze provvisorie ex art 186 ter c.p.c e art 183 quater c.p.c avanzate da parte dell'opponente. Ammesse le prove per testi articolate dalle parti, all'udienza del 15.10.2024 veniva assunti i testi di parte convenuta. Parte attrice rinunciava invece all'escussione dei testi ammessi sui suoi capitoli di prova, mentre parte convenuta al deferito interrogatorio formale.
La causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
In data 5.3.2025 veniva assegnata al ruolo di questo Giudice, e trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art 127ter c.p.c.
2.
In via preliminare deve escludersi la proposizione di domande nuove da parte dell'attrice in sede di precisazione delle conclusioni. NT
, infatti, ha ribadito le proprie conclusioni volte ad accertare l'insussistenza dell'inadempimento e a chiedere, in via riconvenzionale, il pagamento della fattura non saldata.
L'eccezione di parte convenuta va quindi respinta. Sempre in via preliminare, vanno svolte alcune precisazioni con riferimento all'oggetto del presente giudizio.
Già dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo, ma la circostanza ha trovato conferma nella stessa comparsa di costituzione, si evince che le fatture azionate in via monitoria da hanno ad oggetto “il rimborso a titolo risarcitorio dei costi sostenuti per la gestione CP della non conformità occorsa presso il Cantiere a Rijeka (CR), NTroparte_4 dipesa da esclusivi fatto, colpa e responsabilità di “ (cfr pag. 5 della NTroparte_1 comparsa di costituzione e risposta).
Trattasi, pertanto, di credito di natura risarcitoria in conseguenza di asseriti inadempimenti di NT
nell'esecuzione dell'incarico di progettazione affidatale.
pagina 4 di 10 In quanto tale, questo non presenta il carattere della liquidità richiesto dall'art 633 c.p.c., essendo necessario l'accertamento e la determinazione dello stesso da parte del Giudice da svolgere nel contraddittorio delle parti.
Il decreto ingiuntivo va quindi in ogni caso revocato, ferma la necessità di accertare, in questa sede, la fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP
Dalla natura del credito discendono altresì conseguenze sul piano dell'onere della prova: secondo i principi di diritto stabiliti da Cass SU 13533/2001, spetta all'odierna opponente provare di aver correttamente adempiuto alla prestazione, mentre resta in capo al convenuto opposto la prova del danno subito e del nesso causale tra questo e l'inadempimento lamentato.
Va fatta, poi, un'ulteriore precisazione.
È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti, che ha affidato alla CP [...] due diverse attività di progettazione: la prima riferita alla torretta portale Jib CP_1
AN (cfr ordine n. 473 del 29.4.2021) e la seconda riferita al sistema di frenaggio
“emergency brake” (cfr ordine n. 829 del 28.7.2021, entrambi sub doc. 4 di parte convenuta) della gru presso il cantiere della società OR LE.
Dall'esame della comunicazione inviata in data 21.11.2022 da (cfr doc. 9 di CP_5 parte attrice) – e dall'ulteriore documentazione in atti – si evince che i danni per cui viene richiesto il risarcimento sono conseguenza “dei problemi di montaggio del freno di emergenza a Voi commissionato”.
Da ciò consegue che gli asseriti inadempimenti da prendere in considerazione sono solo quelli relativi all'attività di progettazione del sistema di frenaggio, e non anche all'attività NT relativa alla torretta, per la quale è stato altresì integralmente corrisposto a il relativo compenso.
3.
Dalla documentazione in atti si evince che:
-con ordine n. 829 del 28.7.2021, affidava a l'incarico di “attività di CP NTroparte_1 verifica sistema di sicurezza “emergency brake” su sistema di sollevamento braccio Gru
OR LE CR (cfr doc.4 di parte convenuta); NT
-detto ordine era stato preceduto dall'elaborazione, in data 10.6.2021 da parte di , di uno
“studio di fattibilità con verifica dei supporti aggiuntivi atti all'installazione di no.2 pinze freno tipo modello “SYR 030” sull'argano di sollevamento braccio esistente” (cfr doc. 6 di parte attrice); NT
-prima di tale verifica, in data 4.6.2021 aveva inviato a il disegno del progetto CP datato 12.5.2021 con riportato il rilievo del tamburo del freno e la sua scheda descrittiva (cfr docc. 19, 20 e 21 di parte attrice); NT
-a seguito del conferimento dell'ordine, inviava il proprio progetto e le relative schede progettuali (cfr docc. 7 e 8 di parte attrice);
pagina 5 di 10 -con comunicazione del 29.10.2021 (cfr doc. 11 bis di parte attrice), informava la sua CP committente all'esito di sopralluogo anche sul sistema frenante, che “il CP_3 materiale è conforme ai requisiti richiesti”; NT
-in data 25.11.2021, trasmetteva a le contestazioni ricevute dalla propria CP committente sul sistema frenante (cfr doc. 12 di parte convenuta e CP_3 comunicazione di del 12.11.2021 allegata: “siamo a comunicare con rammarico CP_3 che i lavori svolti per il freno paracadute non sono stati soddisfacenti”);
-con mail del 5.4.2022 (cfr doc. 13 di parte convenuta), comunicava a che CP_3 CP
“ci sono stati imputati da parte del nostro cliente, OR LE, tutti i costi relativi ai problemi nel montaggio del freno di emergenza (freno paracadute)”, e negava il pagamento delle ultime fatture emesse da (cfr. anche precedente email del 3.3.2022 da parte della CP committente OR LE con indicati i “cost of repair” sub doc. 14);
-in data 18.5.2022 (cfr doc. 15 di parte convenuta), chiedeva alla propria committente CP
l'autorizzazione ad installare un freno aggiuntivo;
CP_3 NT
- in data 21.11.2022, chiedeva il risarcimento danni a richiamando la CP comunicazione inviata in data 30.3.2022 da (cfr doc. 9 di parte attrice); CP_3
-con dichiarazione del 7.12.2022 (cfr doc. 11 di parte attrice), la committente principale
OR LE, dichiarava che la gru “si è dimostrata funzionante ed operativa dopo l'intervento di ripristino” e che “i freni oggetto di commessa da parte di NTroparte_6
i requisiti richiesti e sono operativi e funzionanti”. Precisava inoltre che
[...]
“non sono istallati ulteriori freni oltre ai suddetti per svolgere lo scopo per cui sono stati installati”; NT
-in data 9.6.2023 (cfr doc. 13 di parte attrice), OR LE comunicava a di non aver penalizzato per mancanze o ritardi del cantiere e che i freni erano installati, CP_3 testati e funzionanti a dispetto delle difficoltà di installazione. Comunicazione ribadita nuovamente a luglio 2023.
Gli inadempimenti imputati a parte attrice sono stati allegati da sulla base di una CP perizia depositata in atti (cfr doc. 22 di parte convenuta).
Con specifico riferimento al sistema frenante (stante quanto sopra motivato rispetto alla progettazione della torretta) le doglianze possono così riassumersi: a) la documentazione NT prodotta da non consentirebbe di accertare l'origine e l'attendibilità dei dati utilizzati nelle verifiche;
b) l'attrice avrebbe scelto di derogare alle norme di sicurezza senza analisi tecnica o supporto di altri dispositivi;
c) avrebbe errato nella rilevazione del diametro del tamburo, con conseguente difficoltà nel montaggio dei freni e necessità di arretrare la posizione delle pinze.
Quanto alla doglianza sub a), la stessa non risulta persuasiva: il perito di parte ha formulato una “impressione” che, in mancanza di indicazione di dati contrari, non è in grado di sostenere la sussistenza di un errore di progettazione (su cui parte attrice dovrebbe rendere prova contraria). Peraltro, dalla prova testi escussa è emerso che non sono state fatte, da parte del consulente, misure e rilievi delle parti interessate.
Quanto al punto b) si rileva quanto segue.
pagina 6 di 10 NT Come detto, è documentale la redazione da parte di , prima del conferimento d'ordine per cui è causa, di una verifica di fattibilità (cfr doc. 6 di parte attrice del 10.6.2021).
In questa, l'attrice aveva espressamente indicato il coefficiente di sicurezza previsto dalla normativa tecnica (cfr pag. 4: “la coppia nominale di progetto è pari a 125kNm. Tale valore va incrementato con coefficiente di sicurezza pari a 1.6, in accordo alla normativa comunemente seguita e in particolare alle istruzioni del BOOKLET 7 delle FEM”) e aveva concluso affermando che “i freni installati non risultano essere in grado di sostenere il braccio in caso di rottura del riduttore ….per sostenere il peso del braccio in assenza di frenatura da parte del riduttore, il numero minimo di freni agenti in contemporanea deve essere pari a 6, per una coppia frenante pari a 160kNm. La coppia frenante non include il coefficiente di sicurezza proposto di 1.6, ma è almeno superiore ai 125kNm nominali, quindi in grado di tenere il braccio in posizione”. NT
aveva quindi indicato alla convenuta che l'ipotesi prospettata secondo i valori dalla Part stessa forniti si sarebbe posta ad un livello inferiore alle norme di sicurezza della .
Seguiva poi la conferma d'ordine da parte della e la redazione del progetto da parte di CP NT
(cfr doc. 8), nel quale veniva riportato quanto già indicato nella verifica preliminare: “la coppia massima frenante data dalle due pinze è pari a 166 kNm [AD – 0] mantenendo un gap di 1 mm. Tale valore consente di avere un coefficiente di sicurezza rispetto al valore nominale pari a 1.3”.
A fronte di tale precisazione in sede di verifica preliminare, nessuna contestazione è stata effettuata sull'indice di sicurezza da parte della convenuta. E ciò anche successivamente NT all'elaborazione del progetto definitivo da parte di , ove pure era stato rilevato il mancato raggiungimento del coefficiente.
Del coefficiente di sicurezza applicato, pertanto, era pienamente consapevole, e lo ha CP confermato con l'ordine successivo e anche al termine del montaggio.
Va ricordato, infatti, che con comunicazione del 29.10.2021 alla la convenuta CP_3 indicava che il materiale era “conforme ai requisiti richiesti”. Peraltro non è stato specificamente contestato che l'incarico di progettazione non richiedesse un adeguamento normativo della struttura già esistente, sicchè l'inadempimento allegato non pare neanche pertinente rispetto all'oggetto del contratto.
Venendo alla doglianza sub c), secondo G.M.I parte attrice avrebbe errato nella rilevazione del tamburo del freno, con conseguente necessità, in sede di montaggio, di arretrare il gruppo frenante (e riduzione del fattore di sicurezza). NT Secondo la difesa di , invece, l'errata misurazione del tamburo sarebbe riconducibile alla NT stessa che aveva provveduto a comunicare il dato alla prima della stesura della CP relazione preliminare del 10.6.2021.
pagina 7 di 10 Premesso che non è contestato tra le parti che le misure del tamburo riportate nei progetti NT elaborati dalla erano errate (posto che il diametro reale era pari a 1.100 mm e non a
1.000), va rilevato che, come emerge dalla documentazione in atti sopra riportata, la convenuta prima della redazione della relazione di fattibilità del 10.6.2021 e dello CP stesso ordine del 28.7.2021, aveva inviato all'attrice in data 24.5.2021 (cfr doc. 19 di parte attrice) il disegno dei freni tamburo con indicata la misurazione di 1000 mm, e quindi quella errata (cfr doc. 20 di parte attrice).
Ancora, ai sensi del contratto sottoscritto tra le parti, “le informazioni non presenti e NTro necessarie per l'attività sopra descritta saranno fornite da (cfr doc. 22 di parte attrice).
Spettava quindi alla convenuta fornire le informazioni necessarie per le elaborazioni NT progettuali della , e quindi anche la misurazione del tamburo.
Circostanza, questa, pienamente comprensibile posto che la convenuta aveva già acquistato NT dei componenti per effettuare il sistema frenante, considerati poi da per la stesura della relazione di fattibilità del 10.6.2021 (cfr sul punto doc. 34 di parte convenuta con ordine del
4.5.2021).
L'errore di misurazione è quindi imputabile alla convenuta. NT Né può sostenersi che avrebbe dovuto rilevare autonomamente tale misurazione (così rendendosi conto dell'errore presente), posto che, da contratto, le misurazioni dovevano essere fornite da e nello stesso non era ricompresa l'attività di verifica e controllo delle CP stesse. Peraltro, occorre sottolineare che tale errore non pare aver determinato conseguenze rilevanti sul piano del funzionamento e della sicurezza del sistema frenante, considerato che la committente principale OR LE (cfr docc. 11 di parte attrice) ha affermato il pieno funzionamento dello stesso e che non sono state installate componenti ulteriori rispetto a NT quelle previste dalla (a dispetto di quanto sostenuto dal consulente di che ha CP concluso ritenendo necessario il montaggio di un altro freno aggiuntivo).
Pertanto, non si ravvisa un inadempimento imputabile a parte attrice.
4.
Ad abundantiam, va poi rilevato che parte convenuta, nonostante l'onere sulla stessa gravante, non ha dato prova del danno subito.
Le fatture azionate in via monitoria riportano, a tale titolo, le seguenti voci: a) sopralluoghi in cantiere;
b) ri progettazione ordine ANng;
c) materiale d) costi ad oggi Parte_3 addebitati dal ns cliente.
Quanto ai sopralluoghi sub a), non vi è prova che gli stessi siano stati eseguiti nella quantità richiesta in via risarcitoria. Il teste escusso sul punto, infatti, non ricordava quando gli stessi fossero stati effettuati né il loro numero preciso.
Per i costi sostenuti per la riprogettazione, è agli atti solo l'ordine effettuato dalla convenuta nei confronti della (cfr doc. 10A di parte convenuta), ma non è stata data prova CP_7 dell'effettivo svolgimento dell'attività, non essendo stata prodotta nuova documentazione progettuale da questa realizzata, né del pagamento della stessa da parte di CP
pagina 8 di 10 La voce sub c) sarebbe il costo sostenuto dalla convenuta per l'acquisto di un ulteriore freno dalla (cfr ordine del 9.9.2022 sub doc. 10B di parte convenuta) a causa degli errori Parte_3 di progettazione di n questo caso, ha provato l'intervenuto pagamento (cfr doc. CP_1 CP
24 di parte convenuta); manca tuttavia la prova dell'effettiva consegna del materiale presso il cantiere e del suo montaggio nella gru oggetto di causa.
Come già indicato, infatti, ha escluso il montaggio di ulteriori componenti con Parte_4 comunicazione del 7.12.2022 (cfr doc. 11). Né la stessa risulta smentita sul punto dall'ulteriore dichiarazione resa dalla committente a luglio 2023 prodotta dalla convenuta sub doc. 20, o da ulteriore documentazione prodotta da CP
Rispetto alla voce sub d) va rilevato quanto segue. ha chiesto il pagamento di € 31.320 corrispondente all'importo delle due fatture da lei CP emesse e non pagate dalla propria committente alla luce dei costi da CP_3 quest'ultima sostenuti per il sistema frenante (cfr comunicazione del 5.4.2022 sub CP_3 doc. 13 di parte convenuta).
Trattasi, pertanto, di danno da mancato guadagno.
Parte convenuta, tuttavia, non ha allegato né provato quali tipi di interventi sarebbero stati realizzati dalla né la loro riconducibilità agli asseriti errori di progettazione di CP_3 NT
.
Prova tanto più necessaria alla luce dei documenti depositati da parte attrice: si fa riferimento, in particolare, alla dichiarazione della OR LE, la quale, oltre ad aver confermato il corretto funzionamento e l'operatività dei freni, ha escluso di aver applicato penali o costi aggiuntivi a (cfr doc. 11 di parte attrice). CP_3
Dichiarazione, anche in questo caso, non smentita sul punto da quella successiva prodotta da parte convenuta.
Il che pone in dubbio la sussistenza del nesso causale con l'inadempimento lamentato nei NT confronti di .
5.
In conclusione, non vi è prova di un inadempimento imputabile a né parte NTroparte_1 convenuta ha dato prova del danno subito.
La pretesa creditoria avanzata da è quindi infondata, mentre, stante l'assenza di CP inadempimento, va accolta la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice. NT va condannata al pagamento del corrispettivo residuo dovuto a per l'importo di € CP
3045,12 (oneri inclusi).
Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.p.c. dal
18.1.2023 (data della diffida stragiudiziale contenuta sub doc. 10 di parte attrice) al saldo.
6.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.000 ad € 52.000), della trattazione esperita
(vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase istruttoria alla luce della non complessità della stessa.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c, non essendo emersa la piena prova che parte convenuta ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non potendosi ravvisare quest'ultima nel solo fatto di aver richiesto un decreto ingiuntivo per somme non liquide.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di NTroparte_2 parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, NTroparte_2 dell'importo di € 3045,12 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal
18.1.2023 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, NTroparte_2 delle spese di lite che liquida in € 259 per spese, ed € 7074,20 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa GH GH
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