Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01923/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2024, proposto da:
MI AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilario Papaleo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 493/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 493/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
Ritenuto che:
- dalle emergenze documentali non risulta la notifica dell’indicata pronuncia all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it , completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo, presupposto necessario per il conseguimento dell’importo;
- in ragione di ciò non è ravvisabile alcuna inottemperanza da parte della p.a.;
- a ciò consegue il rigetto del ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO RE, Presidente
RO AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | DO RE |
IL SEGRETARIO