Art. 3. Esercizio della professione 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e' obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 27. 2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico- professionale. In tal caso, essi possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego. 3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 e conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati. 4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi. 5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio. 6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Articolo 3 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 2Articolo 4
Articolo 3 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994