Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1969, n. 754
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 novembre 1969
>
Versione
26 gennaio 1972
Art. 5. ((L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sara' affidato a' personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1))
Entrata in vigore il 26 gennaio 1972