Articolo 4 della Legge 27 marzo 1952, n. 348
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 aprile 1952
Art. 4.
La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 1, e' assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.
Entrata in vigore il 27 aprile 1952