Art. 4.
La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 1, e' assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.
La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 1, e' assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.