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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1796 2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva Parte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. CUSCINA' SALVATORE giusta P.IVA_1
procura in atti ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
30/06/1953 rappresentata e difesa dall'avv. TRIBULATO GIUSEPPE giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/03/2023, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2023, emesso in data
17.2.2023 dal Tribunale di Messina, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 6.414,84, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di salario individuale di anzianità maturato durante il servizio pre-ruolo, oltre interessi, spese generali e del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento della spiegata opposizione, in subordine l'accertamento del minor importo da corrispondere, avvalendosi di prova per testi e Ctu tecnica, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertando il diritto dell'istante al pagamento del salario individuale di anzianità ai sensi dell'art. 41 lettera B del
DPR n. 347/1983 per i servizi prestati nel periodo antecedente al 31.12.1984 e la condanna del al pagamento - per il periodo dal Parte_1
01.01.1985 – 01.10.2019- della somma già oggetto di ingiunzione.
Con note del 23/09/2024, parte opponente chiede, nel denegato caso di conferma del decreto ingiuntivo, che il Giudice spieghi il procedimento di determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa come segue.
1. Esame dei presupposti per il diritto.
Posto che l'oggetto del presente procedimento è l'azione di accertamento del pagamento degli emolumenti economici dovuti all'opposta, viene rigettata la
2 richiesta istruttoria formulata dall'opponente perché inammissibile, posto che il pagamento del credito va provato documentalmente.
Sul piano processuale, va rilevato che il creditore che agisce per il pagamento – essendo attore in senso sostanziale - ha l'onere di provare a norma dell'art. 2697
c.c. il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna però a gravare sul creditore qualora vi sia la comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva.
Il principio della prossimità della prova consente, infatti, al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento.
Parte opponente non ha offerto la relativa dimostrazione, limitandosi ad affermare che il pagamento sarebbe avvenuto, allegando buste paga di anni successivi a quello per cui è causa.
Per l'esame del merito della questione si richiama, ex art. 118 disp att c.p.c.
l'orientamento del Tribunale con sentenza n. 1209/2024 in un precedente analogo
(note 23/09/2024), riportandosi ai fini dei criteri di calcolo ai decreti ingiuntivi opposti.
Si osserva che l'ingiunzione trae origine dalla mancata esecuzione della sentenza definitiva del TAR di Catania, n. 1911/18, che aveva determinato la reviviscenza della deliberazione della giunta del n. 6854/1991, con la Parte_1
quale era stato deciso di “a) riconoscere, al personale inquadrato ai sensi della
LR n. 93/82, il servizio prestato antecedentemente alla data di inquadramento nei ruoli comunali presso il Patronato Scolastico e il attribuendo agli Pt_1 stessi, quote di salario di anzianità previsti dalla Lett. “B” dell'Art. 41 del DPR
n. 347/83…; b) provvedere con successive e singole deliberazioni alla quantificazione dell'anzianità riconosciuta e delle quote di salario di anzianità da attribuire a ciascun dipendente avente diritto”.
3 Orbene, l'art. 41 lett. b) del DPR n. 347/1983, per quanto quivi interessa, prevedeva il riconoscimento di una somma annua a titolo di salario di anzianità, al personale dipendente degli enti locali, con la specifica che “al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985.
In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del
1 gennaio 1985”.
Sull'interpretazione della menzionata normativa, il TAR di Catania, nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, specificava che “in effetti, l'art. 41 del
DPR n. 347/1983 non contiene alcun elemento da cui si possa desumere che la spetti solo al personale di ruolo, dovendosi invece ritenere che il principio Pt_2 dell'omogeneità del trattamento economico a parità di q.f. (art. 17 L. n. 93/1983),
a cui si ispira il DPR n. 347/1983, impone di non praticare alcuna distinzione fra dipendenti di ruolo e non di ruolo, per cui anche ai secondi vanno applicati gli istituti stipendiali di cui agli artt. 40 e 41 del citato DPR (in tal senso, T.A.R.
Puglia, Lecce, Sezione II, n. 3161/2006, che a sua volta richiama, ex multis,
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 668/1989).
Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dai ricorrenti presso i
Patronati Scolastici ed il anteriormente al loro Parte_1
inquadramento nei ruoli dello stesso Comune in virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n.
532/1995)”. Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data del 01.01.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito
4 dell'immissione nei ruoli comunali ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati Scolastici e il stesso. Pt_1
A differenza di quanto sostenuto dall'opponente, quindi, il riconoscimento del salario individuale di anzianità non presuppone che il dipendente abbia prestato necessariamente servizio a tempo indeterminato, dovendosi considerare pure il servizio svolto in precedenza, anche a tempo determinato, alle dipendenze dei
Patronati Scolastici e del come peraltro espressamente Parte_1
confermato dalla stessa delibera comunale del 1991.
La normativa, inoltre, specifica soltanto che vanno tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dell'integrazione salariale i mesi trascorsi in servizio alla data del 01.01.1985, senza indicare un termine iniziale di decorrenza del calcolo, come erroneamente ritenuto dall'opponente, che ha confuso il riferimento ai dipendenti assunti dal 01.01.1983 con i mesi di servizio da considerare ai fini del calcolo, che possono certamente risalire a periodi precedenti a tale data (ovvero precedenti all'immissione stabile nei ruoli comunali, come confermato dal
Giudice amministrativo).
Non è stata invece fornita prova dell'avvenuto pagamento della voce stipendiale in busta paga: i cedolini prodotti dall'opponente, non consentono in alcun modo di ricondurre l'importo di € 68,75, ivi indicato sotto la generica voce “maturato”, al salario di anzianità ex art. 41, lett. b), D.P.R. n. 347/1983.
Né, ancora, può ritenersi che non via sia una causale alternativa per la voce inserita in busta paga ben potendo la stessa riferirsi al “maturato” successivo all'immissione in ruolo (anni successivi non oggetto di causa).
Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dalla ricorrente presso i
Patronati Scolastici ed il anteriormente all' inquadramento Parte_1
nei ruoli dello stesso Comune in virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 532/1995). Pertanto, alla luce
5 delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data del 01.01.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito dell'immissione nei ruoli comunali ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati Scolastici e il stesso. Pt_1
Passando al calcolo dell'integrazione salariale dovuta, può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, il criterio di calcolo indicato all'art. 41, lett. B), D.P.R.
n. 347/1983, richiamato dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente, a norma del quale “in caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985”.
Ne consegue che gli elementi posti a base della pretesa di parte opposta devono ritenersi provati e che il diritto affermato sia stato accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
p.q.m.
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
6 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.694,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1796 2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva Parte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. CUSCINA' SALVATORE giusta P.IVA_1
procura in atti ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
30/06/1953 rappresentata e difesa dall'avv. TRIBULATO GIUSEPPE giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/03/2023, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2023, emesso in data
17.2.2023 dal Tribunale di Messina, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 6.414,84, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di salario individuale di anzianità maturato durante il servizio pre-ruolo, oltre interessi, spese generali e del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento della spiegata opposizione, in subordine l'accertamento del minor importo da corrispondere, avvalendosi di prova per testi e Ctu tecnica, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertando il diritto dell'istante al pagamento del salario individuale di anzianità ai sensi dell'art. 41 lettera B del
DPR n. 347/1983 per i servizi prestati nel periodo antecedente al 31.12.1984 e la condanna del al pagamento - per il periodo dal Parte_1
01.01.1985 – 01.10.2019- della somma già oggetto di ingiunzione.
Con note del 23/09/2024, parte opponente chiede, nel denegato caso di conferma del decreto ingiuntivo, che il Giudice spieghi il procedimento di determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa come segue.
1. Esame dei presupposti per il diritto.
Posto che l'oggetto del presente procedimento è l'azione di accertamento del pagamento degli emolumenti economici dovuti all'opposta, viene rigettata la
2 richiesta istruttoria formulata dall'opponente perché inammissibile, posto che il pagamento del credito va provato documentalmente.
Sul piano processuale, va rilevato che il creditore che agisce per il pagamento – essendo attore in senso sostanziale - ha l'onere di provare a norma dell'art. 2697
c.c. il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna però a gravare sul creditore qualora vi sia la comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva.
Il principio della prossimità della prova consente, infatti, al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento.
Parte opponente non ha offerto la relativa dimostrazione, limitandosi ad affermare che il pagamento sarebbe avvenuto, allegando buste paga di anni successivi a quello per cui è causa.
Per l'esame del merito della questione si richiama, ex art. 118 disp att c.p.c.
l'orientamento del Tribunale con sentenza n. 1209/2024 in un precedente analogo
(note 23/09/2024), riportandosi ai fini dei criteri di calcolo ai decreti ingiuntivi opposti.
Si osserva che l'ingiunzione trae origine dalla mancata esecuzione della sentenza definitiva del TAR di Catania, n. 1911/18, che aveva determinato la reviviscenza della deliberazione della giunta del n. 6854/1991, con la Parte_1
quale era stato deciso di “a) riconoscere, al personale inquadrato ai sensi della
LR n. 93/82, il servizio prestato antecedentemente alla data di inquadramento nei ruoli comunali presso il Patronato Scolastico e il attribuendo agli Pt_1 stessi, quote di salario di anzianità previsti dalla Lett. “B” dell'Art. 41 del DPR
n. 347/83…; b) provvedere con successive e singole deliberazioni alla quantificazione dell'anzianità riconosciuta e delle quote di salario di anzianità da attribuire a ciascun dipendente avente diritto”.
3 Orbene, l'art. 41 lett. b) del DPR n. 347/1983, per quanto quivi interessa, prevedeva il riconoscimento di una somma annua a titolo di salario di anzianità, al personale dipendente degli enti locali, con la specifica che “al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985.
In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del
1 gennaio 1985”.
Sull'interpretazione della menzionata normativa, il TAR di Catania, nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, specificava che “in effetti, l'art. 41 del
DPR n. 347/1983 non contiene alcun elemento da cui si possa desumere che la spetti solo al personale di ruolo, dovendosi invece ritenere che il principio Pt_2 dell'omogeneità del trattamento economico a parità di q.f. (art. 17 L. n. 93/1983),
a cui si ispira il DPR n. 347/1983, impone di non praticare alcuna distinzione fra dipendenti di ruolo e non di ruolo, per cui anche ai secondi vanno applicati gli istituti stipendiali di cui agli artt. 40 e 41 del citato DPR (in tal senso, T.A.R.
Puglia, Lecce, Sezione II, n. 3161/2006, che a sua volta richiama, ex multis,
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 668/1989).
Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dai ricorrenti presso i
Patronati Scolastici ed il anteriormente al loro Parte_1
inquadramento nei ruoli dello stesso Comune in virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n.
532/1995)”. Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data del 01.01.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito
4 dell'immissione nei ruoli comunali ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati Scolastici e il stesso. Pt_1
A differenza di quanto sostenuto dall'opponente, quindi, il riconoscimento del salario individuale di anzianità non presuppone che il dipendente abbia prestato necessariamente servizio a tempo indeterminato, dovendosi considerare pure il servizio svolto in precedenza, anche a tempo determinato, alle dipendenze dei
Patronati Scolastici e del come peraltro espressamente Parte_1
confermato dalla stessa delibera comunale del 1991.
La normativa, inoltre, specifica soltanto che vanno tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dell'integrazione salariale i mesi trascorsi in servizio alla data del 01.01.1985, senza indicare un termine iniziale di decorrenza del calcolo, come erroneamente ritenuto dall'opponente, che ha confuso il riferimento ai dipendenti assunti dal 01.01.1983 con i mesi di servizio da considerare ai fini del calcolo, che possono certamente risalire a periodi precedenti a tale data (ovvero precedenti all'immissione stabile nei ruoli comunali, come confermato dal
Giudice amministrativo).
Non è stata invece fornita prova dell'avvenuto pagamento della voce stipendiale in busta paga: i cedolini prodotti dall'opponente, non consentono in alcun modo di ricondurre l'importo di € 68,75, ivi indicato sotto la generica voce “maturato”, al salario di anzianità ex art. 41, lett. b), D.P.R. n. 347/1983.
Né, ancora, può ritenersi che non via sia una causale alternativa per la voce inserita in busta paga ben potendo la stessa riferirsi al “maturato” successivo all'immissione in ruolo (anni successivi non oggetto di causa).
Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dalla ricorrente presso i
Patronati Scolastici ed il anteriormente all' inquadramento Parte_1
nei ruoli dello stesso Comune in virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 532/1995). Pertanto, alla luce
5 delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data del 01.01.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito dell'immissione nei ruoli comunali ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati Scolastici e il stesso. Pt_1
Passando al calcolo dell'integrazione salariale dovuta, può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, il criterio di calcolo indicato all'art. 41, lett. B), D.P.R.
n. 347/1983, richiamato dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente, a norma del quale “in caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985”.
Ne consegue che gli elementi posti a base della pretesa di parte opposta devono ritenersi provati e che il diritto affermato sia stato accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
p.q.m.
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
6 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.694,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
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