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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8709/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
, nata il [...] nella città di Parte_1
São
Paulo, SP (Brasile) e residente in [...], n. 45, ap 31, Moema, São Paulo,
SP (Brasile), in proprio nome e, insieme a Parte_2
in nome della figlia minorenne
[...] Persona_1
minore rappresentata dai genitori
[...] Parte_1
pagina 1 di 8 nata il [...], nella Controparte_1
città di São Paulo, SP (Brasile) e residente in [...], n. 45, ap 31,
Moema, São Paulo, SP (Brasile), nata Parte_3
il 10.05.2006 nella città di São Paulo, SP (Brasile) e residente in [...], n.
45, ap 31, Moema, São Paulo, SP (Brasile), rappresentate e difese dall'avv.
GI LI
-Ricorrenti-
E
Controparte_2
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_3
presso Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 23.7.2024, le ricorrenti di cui in epigrafe, cittadine brasiliane, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_2
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_2
nato l'[...] a Livorno, in [...] emigrato in Brasile dove ha
[...]
vissuto senza rinunciare alla cittadinanza italiana. pagina 2 di 8 Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 27.11.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_2
pagina 3 di 8 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantisce alcuna certezza Parte_4
in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile prenotare un appuntamento presso gli uffici competenti(doc. 16).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
pagina 4 di 8 Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che le ricorrenti sono discendenti diretti di nato l'[...] a Persona_2
Livorno(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- il capostipite in data 30/01/1893 contraeva matrimonio Persona_2
in
Brasile con (doc.3); il predetto è deceduto il Persona_3
18/08/1944 (doc. 4);
- dalla unione tra i predetti coniugi nasceva, in data 19/11/1893, Per_4
erroneamente indicato nel certificato di nascita con il cognome
[...]
(doc. 5). Per_2
- in data 29/11/1913 il Sig. contraeva matrimonio in Persona_4
Brasile con la Sig.ra (doc. 6); dalla loro unione nasceva, il 09/04/1914, Parte_5
(doc. 7). Persona_5
- in data 23/09/1940 il predetto Sig. contraeva Persona_5
matrimonio con la Sig.ra (doc. 8); dalla loro Parte_6
unione nasceva, il 21/11/1944, (doc. 9). Persona_6
- in data 30/05/1964 la Sig.ra nei successivi certificati Persona_6
indicata anche contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 Per_7
[...]
(doc. 10); dalla loro unione nasceva, il 20/02/1970,
[...]
, odierna ricorrente (doc. 11); Parte_1
- in data 27/11/2003 la predetta Sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio con il Sig.
[...] Parte_2
(doc. 12); gli stessi, tuttavia, ottenevano provvedimento di divorzio
[...]
del 27/07/2020 (doc. 13);
pagina 5 di 8 - dalla unione dei predetti coniugi nascevano due figlie, il 10/05/2006 doc. 14) ed il 01/07/2010 Parte_3
odierne ricorrenti (doc. 15). Persona_1
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non perse mai la Persona_2
cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana(doc. 2).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure pagina 6 di 8 sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_2
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che le ricorrenti sono cittadine italiane;
pagina 7 di 8 ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 30.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8709/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
, nata il [...] nella città di Parte_1
São
Paulo, SP (Brasile) e residente in [...], n. 45, ap 31, Moema, São Paulo,
SP (Brasile), in proprio nome e, insieme a Parte_2
in nome della figlia minorenne
[...] Persona_1
minore rappresentata dai genitori
[...] Parte_1
pagina 1 di 8 nata il [...], nella Controparte_1
città di São Paulo, SP (Brasile) e residente in [...], n. 45, ap 31,
Moema, São Paulo, SP (Brasile), nata Parte_3
il 10.05.2006 nella città di São Paulo, SP (Brasile) e residente in [...], n.
45, ap 31, Moema, São Paulo, SP (Brasile), rappresentate e difese dall'avv.
GI LI
-Ricorrenti-
E
Controparte_2
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_3
presso Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 23.7.2024, le ricorrenti di cui in epigrafe, cittadine brasiliane, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_2
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_2
nato l'[...] a Livorno, in [...] emigrato in Brasile dove ha
[...]
vissuto senza rinunciare alla cittadinanza italiana. pagina 2 di 8 Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 27.11.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_2
pagina 3 di 8 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantisce alcuna certezza Parte_4
in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile prenotare un appuntamento presso gli uffici competenti(doc. 16).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
pagina 4 di 8 Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che le ricorrenti sono discendenti diretti di nato l'[...] a Persona_2
Livorno(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- il capostipite in data 30/01/1893 contraeva matrimonio Persona_2
in
Brasile con (doc.3); il predetto è deceduto il Persona_3
18/08/1944 (doc. 4);
- dalla unione tra i predetti coniugi nasceva, in data 19/11/1893, Per_4
erroneamente indicato nel certificato di nascita con il cognome
[...]
(doc. 5). Per_2
- in data 29/11/1913 il Sig. contraeva matrimonio in Persona_4
Brasile con la Sig.ra (doc. 6); dalla loro unione nasceva, il 09/04/1914, Parte_5
(doc. 7). Persona_5
- in data 23/09/1940 il predetto Sig. contraeva Persona_5
matrimonio con la Sig.ra (doc. 8); dalla loro Parte_6
unione nasceva, il 21/11/1944, (doc. 9). Persona_6
- in data 30/05/1964 la Sig.ra nei successivi certificati Persona_6
indicata anche contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 Per_7
[...]
(doc. 10); dalla loro unione nasceva, il 20/02/1970,
[...]
, odierna ricorrente (doc. 11); Parte_1
- in data 27/11/2003 la predetta Sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio con il Sig.
[...] Parte_2
(doc. 12); gli stessi, tuttavia, ottenevano provvedimento di divorzio
[...]
del 27/07/2020 (doc. 13);
pagina 5 di 8 - dalla unione dei predetti coniugi nascevano due figlie, il 10/05/2006 doc. 14) ed il 01/07/2010 Parte_3
odierne ricorrenti (doc. 15). Persona_1
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non perse mai la Persona_2
cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana(doc. 2).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure pagina 6 di 8 sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_2
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che le ricorrenti sono cittadine italiane;
pagina 7 di 8 ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 30.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8