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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 384/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione del procedimento secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. DAMIANO CALABRETTA per rileva che, pur avendo Controparte_1 adeguatamente considerato la proposta conciliativa avanzata dall'adito Giudicante, ragioni di etica professionale e fedele patrocinio impongono di rifiutare la medesima, dando seguito alle direttive impartite dalla propria patrocinata. Alla luce di ciò, si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi, da intendersi qui richiamati e trascritti, precisando le conclusioni come in atti e chiedendo che la causa venga decisa.
L'avv. STEFANO EDOARDO per e prende atto che, Controparte_2 Controparte_3 con le proprie note del 10.7.2025 controparte ha rifiutato persino la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 6.6.2025. Tutto ciò premesso, chiede anzitutto che – qualora il Giudice non ritenga di ritenere le relative circostanze accertate in virtù del principio di non contestazione – la causa venga rimessa sul ruolo al fine di assumere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi. Solo in subordine, nel denegato caso in cui il Giudice ritenga la lite matura per la decisione, insiste affinché vengano accolte, contrariis rejectis, le conclusioni già ribadite in atti.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando l'ordinanza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 1 di 9 R.G.N. 384/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 384/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CALABRETTA DAMIANO (C.F. ) C.F._2 ricorrente
E
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Stefano (C.F. C.F._4
) C.F._5
(C.F. ), residente in Paola (CS) Controparte_4 C.F._6 alla Via dei Tirreni n. 5, contumace resistenti
Oggetto: danno da custodia ex art. 2051 cod. civ. Conclusioni delle parti: come in atti:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenerne la Controparte_1 condanna, in via principale, di e alla ricostituzione della situazione CP_3 Controparte_2 di fatto e all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile ubicato al piano seminterrato del fabbricato sito in Paola (CS) alla via dei Tirreni n. 7 (riportato al N.C.E.U. del Comune di Paola alla partita 511, foglio 15, particella 101, sub. 3°), seriamente danneggiato a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile superiore di proprietà di – Controparte_2
pagina 2 di 9 di cui la madre, , conserva l'usufrutto –, nonché dalle rimanenti parti Controparte_3 comuni dell'edificio; per tale ragione, in via meramente “concorsuale e residuale”, chiede la condanna anche di , in quanto ulteriore proprietario Controparte_4 dall'appartamento posto al secondo piano con sovrastante lastrico solare.
1.1. La ricorrente deduce che i danni riportati al proprio appartamento sono stati determinati da infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare sovrastante di proprietà di : tali infiltrazioni hanno provocato danni ai soffitti, ai pavimenti, alle pareti Controparte_2 nonché alla mobilia e sono stati causati da intensa umidità e continue perdite associate alle condutture dell'impianto idraulico del sovrastante e corrispondente bagno dell'appartamento del . CP_2
A seguito di accertamento tecnico preventivo (R.A.C. 1484/2018) è stato acclarato che «l'immobile in proprietà (ricorrente) presenta tutt'ora in corso Controparte_1 estesi ed intensi fenomeni di umidità ed infiltrazioni d'acqua che interessano le pareti perimetrali interne e i soffitti con distacco in più parti della tinteggiatura e dell'intonaco ammalorato. Il fenomeno è concentrato in particolar modo nei locali indicati nel ricorso, ovvero su parte di muri e soffitto dell'ingresso e della cucina, ubicati nell'appendice nord est al piano terra, su parti di muri e soffitto della scalinata e del disimpegno ubicato al piano seminterrato. In particolare i fenomeni presenti nel disimpegno interessano anche una travetta metallica a doppio t, in avanzato stato ossidativo a seguito dell'espulsione del copriferro sottostante, oltre che l'intelaiatura in legno della finestra posta sulla parete est, i battiscopa della parete est e parte della pavimentazione. […]sono quindi dovute: relativamente al vano disimpegno ubicato nel seminterrato della ricorrente, ad infiltrazioni d'acqua provenienti da avaria nelle tubature di scarico del bagno in proprietà della resistente, ubicato al piano sovrastante nella stessa direzione verticale, e all'ammaloramento del massetto di sottofondo dello stesso che va ad aggravare il fenomeno di infiltrazione ogni qual volta si aprono in particolare i rubinetti della doccia;
relativamente alle pareti del muro principale nord dell'ingresso e della cucina della ricorrente, sono dovute in parte ad umidità da infiltrazioni meteoriche provenienti dall'esterno e che filtrano nella muratura di raccordo tra il muro perimetrale principale e l'appendice nord-est ed in parte ad umidità per osmosi trasversale generalizzata da oramai oltre un decennio, stando alle fotografie in atti della parte ricorrente, proveniente dalle infiltrazioni nel vano disimpegno;
relativamente alle pareti e al soffitto della scalinata che dall'ingresso porta al disimpegno della ricorrente, sono dovute in parte ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal bagno sovrastante della resistente». Il costo del ripristino quantificato dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo è di € 6.500,00.
Oltre ai danni da infiltrazione, la ricorrente chiede il ristoro patrimoniale per il lucro cessante derivante dalla mancata locazione dell'immobile a causa dei predetti danneggiamenti, in quanto per come accertato dal CTU: «le problematiche che interessano l'immobile in proprietà hanno un alto grado di incidenza e di Controparte_1 rilevanza sulla possibilità di fruizione del bene in quanto trattasi di immobile adibito a civile abitazione che vede compromessa la salubrità e la normale fruizione dei vani». Il risarcimento richiesto, rapportato alla perdita dei canoni di locazione per i periodi pagina 3 di 9 dell'anno in cui l'appartamento poteva essere locato, è stato quantificato dal CTP ing. n € 39.900,00 o nella misura diversa, maggiore o minore, dovuta Persona_1 di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi del combinato normativo di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.2. e resistono alla domanda e ne chiedono il rigetto, deducendo: CP_3 Controparte_2
i) in via preliminare, l'improcedibilità della lite per omessa instaurazione della mediazione obbligatoria e/o negoziazione assistita;
ii) sempre in via preliminare, di dichiarare improcedibile il ricorso per rito sommario di cognizione a causa dell'insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. con conseguente necessità di mutare il rito da sommario a ordinario;
iii) nel merito, di respingere la domanda proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto in quanto – per come accertato dalla stessa CTU resa nel giudizio di ATP R.A.C. 1484/2018 – una parte dell'immobile (l'appendice sita a nord-est) è abusiva e le cause dei danni accertati sono molteplici, gran parte delle quali riconducibili alla proprietà e non solo alla porzione esclusiva in quota , peraltro CP_5 CP_2 causati dalla esposizione dell'immobile all'azione del mare (trattasi di immobile poste in prossimità del lungomare di Paola) nonché a lavori non eseguiti a regola d'arte nel corso degli anni che hanno contribuito a degradare l'intera struttura;
relativamente al danno da lucro cessante, poi, ne contestano la sussistenza nonché la quantificazione, in quanto il locale della ricorrente è uno scantinato con poche finestre a ribalta peraltro privo di abitabilità e agibilità, specificando in ogni caso che alcun risarcimento potrà essere concesso se non previo accertamento di tutte le reali cause delle anomalie lamentate e di un rigoroso riparto che tenga conto dell'innesco privato o condominiale della dinamica dannosa. 1.3. è rimasto contumace. Controparte_4
1.4. Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, parte resistente ha poi formulato in data 07/07/2022 istanza urgente ex art. 699 c.p.c., per effetto della quale è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica officiando nuovamente l'ing.
già incaricato nel procedimento per ATP iscritto al ruolo con il n. R.G. Controparte_6
1848/2018, al fine di verificare se i danni riportati dalla ricorrente fossero imputabili in tutto o in parte alla discontinuità della colonna montante rilevata dai resistenti nel corso dell'esecuzione di lavori nel bagno della propria abitazione.
1.5. La causa è stata ulteriormente istruita per il tramite di interrogatorio formale ( e ) nonché prova Controparte_4 Controparte_1 testimoniale ( e ) ed è stata decisa con Testimone_1 Testimone_2 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare della fase conclusiva.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del rito sommario di cognizione per la (ritenuta) insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. La scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende [Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022 (Rv. 664793 - 01)]. Nella specie, la causa ha pagina 4 di 9 richiesto un'istruttoria non complessa, dal momento che l'accertamento tecnico volto alla verifica delle cause delle lamentate infiltrazioni è stato disposto con separato procedimento e l'istruttoria orale, peraltro sollecitata dallo stesso resistente, è stata circoscritta alla verifica di due sole circostanze.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Secondo l'art. 2051 cod. civ. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Tale previsione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha chiesto il ristoro dei danni riportati dalla sua abitazione, in parte localizzati nell'appendice di nord-est e in parte contenuti nel c.d. locale disimpegno.
3.2.1. Riguardo ai primi (danni localizzati nell'ingresso e nella cucina dell'abitazione, a loro volta situati nella menzionata appendice di nord-est), deve escludersi la possibilità di accordare il ristoro richiesto, perché il manufatto risulta privo di titolo edilizio autorizzativo, per come eccepito dai resistenti e non specificamente contestato dalla ricorrente, circostanza questa che, valutata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., consente di ritenere provato il fatto impeditivo contestato. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che il danno subito da un immobile costruito abusivamente «ancor prima che ingiusto è inesistente in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato» [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 20849 del 11/09/2013 (Rv. 627619 - 01)]. Da ciò consegue anche l'infondatezza della domanda nei confronti del , evocato in CP_1 giudizio per una non chiara (e non chiarita, nonostante le richieste del giudice – si veda il verbale dell'udienza del 21/01/2022 trattata in modalità cartolare) responsabilità
“concorsuale e residuale”, verosimilmente ascrivibile alla sua qualità di partecipe della comunione e alla ipotizzata sussistenza di una sua responsabilità per i danni, ove provenienti da parti comuni dell'edificio.
3.2.2. I danni concernenti, invece, il vano disimpegno e il soffitto della scalinata, che dall'ingresso porta al disimpegno dell'abitazione di proprietà della ricorrente, sono stati pagina 5 di 9 causati da infiltrazioni provenienti dall'appartamento di e, segnatamente, da CP_2 perdite delle tubature del bagno situato nella parte corrispondente del fabbricato al piano sovrastante. Il consulente tecnico di ufficio, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al ruolo con n. 1484/2018, confermato nella consulenza integrativa disposta in via cautelare in corso di causa (R.G. n. 384-1/2021), ha riscontrato la presenza di diffusi fenomeni di infiltrazione localizzati, per quanto di interesse in questa sede, «su parti di muri e soffitto della scalinata e del disimpegno ubicato al piano seminterrato. In particolare i fenomeni presenti nel disimpegno interessano anche una travetta metallica a doppio t, in avanzato stato ossidativo a seguito dell'espulsione del copriferro sottostante, oltre che l'intelaiatura in legno della finestra posta sulla parte est, i battiscopa della parte este e parte della pavimentazione» (cfr. relazione ATP pag. 6). L'ausiliario ha ritenuto che «le cause tecniche degli inconvenienti [...] sono quindi dovute: relativamente al vano disimpegno ubicato nel seminterrato della ricorrente, ad infiltrazioni d'acqua provenienti da avaria nelle tubature di scarico del bagno in proprietà della resistente, ubicato al piano sovrastante nella stessa direzione verticale, e all'ammaloramento del massetto di sottofondo dello stesso che va ad aggravare il fenomeno di infiltrazione ogni qual volta si aprono in particolare i rubinetti della doccia [...]; relativamente alle pareti e al soffitto della scalinata che dall'ingresso porta al disimpegno della ricorrente, sono dovute in parte ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal bagno sovrastante della resistente, in parte ad umidità da infiltrazioni meteoriche provenienti dall'esterno e che si infiltrano nel raccordo tra il muro perimetrale principale e l'appendice nord-est, in parte ad umidità da osmosi diffusa da oltre un decennio. Per ognuno dei locali sopracitati in proprietà alla ricorrente inoltre i fenomeni di umidità che interessano circa la metà inferiore dello sviluppo verticale delle pareti perimetrali citate, sono dovuti per la maggior parte ad umidità da risalita capillare dal sottosuolo, anche a ragione del fatto che il seminterrato è posizionato a quota -1,26 rispetto al piano campagna». Nel corso dell'anno 2022, all'esito di nuovo sopralluogo, il tecnico ha verificato che il fenomeno delle infiltrazioni è stato eliminato, a seguito delle riparazioni effettuate nel bagno dei resistenti. Dall'elaborato peritale, che è condiviso e fatto proprio da questo Tribunale in ogni sua parte, anche con riferimento all'integrazione disposta in corso di causa e alle controdeduzioni formulate alle osservazioni delle parti, perché immune da vizi logici e da macroscopici errori, risulta che per la maggior parte, i danni del locale “disimpegno” sono ascrivibili a perdite dalla tubatura del bagno dei convenuti, per come constatato in sede di sopralluogo, mentre nella parte inferiore delle pareti perimetrali sono ascrivibili a umidità da risalita capillare, non imputabile ai resistenti, ma alle caratteristiche costruttive del fabbricato. Il Consulente ha stimato in complessivi € 6500,00 il costo di ripristino di tutte le parti danneggiate, incluse quelle dei vani ingresso e cucina. Tale importo, non potendosi distinguere con precisione tra i danni risarcibli e quelli non risarcibili (vuoi perché quest'ultimi afferenti alla porzione dell'immobile esclusa vuoi perché dovuti ad altre cause e, segnatamente, all'umidità da risalita, quanto alla parte bassa del locale disimpegno) va, ad avviso di questo Tribunale, ridotto equitativamente alla somma di € 4.450,00 oltre IVA.
pagina 6 di 9 Rispetto alla quantificazione effettuata dal consulente, sono state espunte le seguenti voci: i) € 300,00 per la sistemazione della scossalina di raccordo perimetrale tra la facciata nord del corpo di fabbrica principale e la falda di copertura dell'appendice nord est in proprietà della;
CP_1
ii) € 1.550,00 dal maggior importo determinato dal tecnico in € 3.550,00 per la rimozione profonda di tutte le parti ammalorate e lunga areazione delle pareti, ripristino dell'intonaco e successiva tinteggiatura previa rasatura, mediante prodotti deumidificanti ed antimuffa, delle pareti e del soffitto dei locali cucina, ingresso, scalinata e disimpegno, in proprietà alla ricorrente, in quanto i danni presenti su elementi quali l'ingresso e le pareti della cucina e quelli ascrivibili a umidità di risalita capillare nel locale disimpegno dipendono dai fattori causali non imputabili ai resistenti e, comunque sia, non risarcibili per le ragioni già esposte;
iii) la somma di € 200,00 rispetto alla somma di € 400,00 indicata per pulizia e ripristino pavimentazione e battiscopa danneggiati anche nel locale di ingresso, oltre che nel disimpegno. Il risarcimento va disposto per equivalente, dovendosi ritenere la relativa domanda implicita in quella del ristoro in forma specifica [Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7080 del 25/11/1983 (Rv. 431701)]. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3.2.3. La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile non merita accoglimento. La Suprema Corte a Sezioni Unite [Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 - 01)] ha chiarito, sebbene con riferimento all'ipotesi di mancato godimento del bene immobile da parte del proprietario per sua occupazione abusiva dell'immobile, cui il Tribunale ritiene paragonabile la situazione di mancato godimento del bene anche per danneggiamento di questo, che «l'evento di danno riguarda non la cosa, ma il proprio diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione» (cfr. Capo 4.7 della sentenza). La Corte ha inoltre ritenuto indispensabile che il danneggiato alleghi la “concreta possibilità di godimento persa”, che in via presuntiva può ritenersi insita nell'uso che normalmente fa il proprietario del bene che di questo goda direttamente o indirettamente (da qui il concetto di danno presunto o normale e non “in re ipsa”), giacché il «non uso, il quale è pure caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento» (cfr. Capo.
4.9 della sentenza). Ciò al fine di individuare la causa petendi dell'azione risarcitoria, che non può di certo essere fatta coincidere con quella dell'azione risarcitoria, perché altrimenti «il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di
pagina 7 di 9 godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia la possibilità della prova contraria» (cfr. Capo 4.7 della sentenza). La Corte ha, inoltre, chiarito, che «l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa» (capo 4.9). Nel caso che ci occupa risulta che la casa in questione è rimasta totalmente inutilizzata (anche dal proprietario) dal 2003, data del decesso della de cuius dell'attrice (
[...]
), circostanza questa ammessa dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorio Per_2 formale (cfr. Verbale di udienza del 09/06/2023). I resistenti hanno, peraltro, specificamente contestato che il bene potesse essere concesso in locazione per la mancanza di agibilità/abitabilità dell'immobile, fornendo anche documentazione amministrativa di supporto (cfr. Risposta del comune di Paola - doc. 5). A fronte di tali evidenze, la ricorrente non ha provato (né ha chiesto di provare) il fatto (contrario) dell'utilizzo diretto del bene così come non ha dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni (anche di legge) per la concessione del bene in locazione, l'intenzione di procedervi e il fallimento di eventuali trattative per la condizione di inutilizzabilità dell'immobile. Pertanto, il pregiudizio da mancato godimento non può ritenersi provato, nemmeno in via presuntiva, con conseguenziale rigetto della domanda sul punto.
4. La domanda riconvenzionale sollevata da parte resistente è inammissibile, in quanto concerne materia da definire mediante il ricorso allo strumento (non contenzioso) previsto dall'art. 1105 cod. civ. Secondo tale disposizione, ogni condomino può depositare un ricorso chiedendo che al Giudice di ordinare l'esecuzione di un'opera ritenuta necessaria per la cosa comuna, nell'inerzia degli altri comunisti. Tale forma di tutela legale va proposta dinnanzi al giudice competente in sede di volontaria giurisdizione e non in quella contenziosa. Quanto dedotto trova conferma nell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «in tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie
pagina 8 di 9 promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario» [Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 11802 del 18/06/2020 (Rv. 658269 – 01)].
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto, ai fini della determinazione del valore della controversia, dell'importo effettivamente accordato alla parte vincitrice e non di quello domandato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato DM. Il costo della consulenza tecnica integrativa va posto definitivamente in capo alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede:
In parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna Controparte_1
e al risarcimento del danno, che si liquida in € 4.450,00 oltre IVA CP_3 Controparte_2 per i danni riportati nella sua abitazione. Rigetta la domanda nei confronti di . Controparte_4
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale. Condanna e al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_3 Controparte_2
545,00 per esborsi ed € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento delle spese della consulenza tecnica integrativa (R.G. 384- 1/2021) a carico della parte soccombente. Paola, 28 luglio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione del procedimento secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. DAMIANO CALABRETTA per rileva che, pur avendo Controparte_1 adeguatamente considerato la proposta conciliativa avanzata dall'adito Giudicante, ragioni di etica professionale e fedele patrocinio impongono di rifiutare la medesima, dando seguito alle direttive impartite dalla propria patrocinata. Alla luce di ciò, si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi, da intendersi qui richiamati e trascritti, precisando le conclusioni come in atti e chiedendo che la causa venga decisa.
L'avv. STEFANO EDOARDO per e prende atto che, Controparte_2 Controparte_3 con le proprie note del 10.7.2025 controparte ha rifiutato persino la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 6.6.2025. Tutto ciò premesso, chiede anzitutto che – qualora il Giudice non ritenga di ritenere le relative circostanze accertate in virtù del principio di non contestazione – la causa venga rimessa sul ruolo al fine di assumere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi. Solo in subordine, nel denegato caso in cui il Giudice ritenga la lite matura per la decisione, insiste affinché vengano accolte, contrariis rejectis, le conclusioni già ribadite in atti.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando l'ordinanza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 1 di 9 R.G.N. 384/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 384/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CALABRETTA DAMIANO (C.F. ) C.F._2 ricorrente
E
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Stefano (C.F. C.F._4
) C.F._5
(C.F. ), residente in Paola (CS) Controparte_4 C.F._6 alla Via dei Tirreni n. 5, contumace resistenti
Oggetto: danno da custodia ex art. 2051 cod. civ. Conclusioni delle parti: come in atti:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenerne la Controparte_1 condanna, in via principale, di e alla ricostituzione della situazione CP_3 Controparte_2 di fatto e all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile ubicato al piano seminterrato del fabbricato sito in Paola (CS) alla via dei Tirreni n. 7 (riportato al N.C.E.U. del Comune di Paola alla partita 511, foglio 15, particella 101, sub. 3°), seriamente danneggiato a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile superiore di proprietà di – Controparte_2
pagina 2 di 9 di cui la madre, , conserva l'usufrutto –, nonché dalle rimanenti parti Controparte_3 comuni dell'edificio; per tale ragione, in via meramente “concorsuale e residuale”, chiede la condanna anche di , in quanto ulteriore proprietario Controparte_4 dall'appartamento posto al secondo piano con sovrastante lastrico solare.
1.1. La ricorrente deduce che i danni riportati al proprio appartamento sono stati determinati da infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare sovrastante di proprietà di : tali infiltrazioni hanno provocato danni ai soffitti, ai pavimenti, alle pareti Controparte_2 nonché alla mobilia e sono stati causati da intensa umidità e continue perdite associate alle condutture dell'impianto idraulico del sovrastante e corrispondente bagno dell'appartamento del . CP_2
A seguito di accertamento tecnico preventivo (R.A.C. 1484/2018) è stato acclarato che «l'immobile in proprietà (ricorrente) presenta tutt'ora in corso Controparte_1 estesi ed intensi fenomeni di umidità ed infiltrazioni d'acqua che interessano le pareti perimetrali interne e i soffitti con distacco in più parti della tinteggiatura e dell'intonaco ammalorato. Il fenomeno è concentrato in particolar modo nei locali indicati nel ricorso, ovvero su parte di muri e soffitto dell'ingresso e della cucina, ubicati nell'appendice nord est al piano terra, su parti di muri e soffitto della scalinata e del disimpegno ubicato al piano seminterrato. In particolare i fenomeni presenti nel disimpegno interessano anche una travetta metallica a doppio t, in avanzato stato ossidativo a seguito dell'espulsione del copriferro sottostante, oltre che l'intelaiatura in legno della finestra posta sulla parete est, i battiscopa della parete est e parte della pavimentazione. […]sono quindi dovute: relativamente al vano disimpegno ubicato nel seminterrato della ricorrente, ad infiltrazioni d'acqua provenienti da avaria nelle tubature di scarico del bagno in proprietà della resistente, ubicato al piano sovrastante nella stessa direzione verticale, e all'ammaloramento del massetto di sottofondo dello stesso che va ad aggravare il fenomeno di infiltrazione ogni qual volta si aprono in particolare i rubinetti della doccia;
relativamente alle pareti del muro principale nord dell'ingresso e della cucina della ricorrente, sono dovute in parte ad umidità da infiltrazioni meteoriche provenienti dall'esterno e che filtrano nella muratura di raccordo tra il muro perimetrale principale e l'appendice nord-est ed in parte ad umidità per osmosi trasversale generalizzata da oramai oltre un decennio, stando alle fotografie in atti della parte ricorrente, proveniente dalle infiltrazioni nel vano disimpegno;
relativamente alle pareti e al soffitto della scalinata che dall'ingresso porta al disimpegno della ricorrente, sono dovute in parte ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal bagno sovrastante della resistente». Il costo del ripristino quantificato dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo è di € 6.500,00.
Oltre ai danni da infiltrazione, la ricorrente chiede il ristoro patrimoniale per il lucro cessante derivante dalla mancata locazione dell'immobile a causa dei predetti danneggiamenti, in quanto per come accertato dal CTU: «le problematiche che interessano l'immobile in proprietà hanno un alto grado di incidenza e di Controparte_1 rilevanza sulla possibilità di fruizione del bene in quanto trattasi di immobile adibito a civile abitazione che vede compromessa la salubrità e la normale fruizione dei vani». Il risarcimento richiesto, rapportato alla perdita dei canoni di locazione per i periodi pagina 3 di 9 dell'anno in cui l'appartamento poteva essere locato, è stato quantificato dal CTP ing. n € 39.900,00 o nella misura diversa, maggiore o minore, dovuta Persona_1 di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi del combinato normativo di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.2. e resistono alla domanda e ne chiedono il rigetto, deducendo: CP_3 Controparte_2
i) in via preliminare, l'improcedibilità della lite per omessa instaurazione della mediazione obbligatoria e/o negoziazione assistita;
ii) sempre in via preliminare, di dichiarare improcedibile il ricorso per rito sommario di cognizione a causa dell'insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. con conseguente necessità di mutare il rito da sommario a ordinario;
iii) nel merito, di respingere la domanda proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto in quanto – per come accertato dalla stessa CTU resa nel giudizio di ATP R.A.C. 1484/2018 – una parte dell'immobile (l'appendice sita a nord-est) è abusiva e le cause dei danni accertati sono molteplici, gran parte delle quali riconducibili alla proprietà e non solo alla porzione esclusiva in quota , peraltro CP_5 CP_2 causati dalla esposizione dell'immobile all'azione del mare (trattasi di immobile poste in prossimità del lungomare di Paola) nonché a lavori non eseguiti a regola d'arte nel corso degli anni che hanno contribuito a degradare l'intera struttura;
relativamente al danno da lucro cessante, poi, ne contestano la sussistenza nonché la quantificazione, in quanto il locale della ricorrente è uno scantinato con poche finestre a ribalta peraltro privo di abitabilità e agibilità, specificando in ogni caso che alcun risarcimento potrà essere concesso se non previo accertamento di tutte le reali cause delle anomalie lamentate e di un rigoroso riparto che tenga conto dell'innesco privato o condominiale della dinamica dannosa. 1.3. è rimasto contumace. Controparte_4
1.4. Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, parte resistente ha poi formulato in data 07/07/2022 istanza urgente ex art. 699 c.p.c., per effetto della quale è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica officiando nuovamente l'ing.
già incaricato nel procedimento per ATP iscritto al ruolo con il n. R.G. Controparte_6
1848/2018, al fine di verificare se i danni riportati dalla ricorrente fossero imputabili in tutto o in parte alla discontinuità della colonna montante rilevata dai resistenti nel corso dell'esecuzione di lavori nel bagno della propria abitazione.
1.5. La causa è stata ulteriormente istruita per il tramite di interrogatorio formale ( e ) nonché prova Controparte_4 Controparte_1 testimoniale ( e ) ed è stata decisa con Testimone_1 Testimone_2 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare della fase conclusiva.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del rito sommario di cognizione per la (ritenuta) insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. La scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende [Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022 (Rv. 664793 - 01)]. Nella specie, la causa ha pagina 4 di 9 richiesto un'istruttoria non complessa, dal momento che l'accertamento tecnico volto alla verifica delle cause delle lamentate infiltrazioni è stato disposto con separato procedimento e l'istruttoria orale, peraltro sollecitata dallo stesso resistente, è stata circoscritta alla verifica di due sole circostanze.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Secondo l'art. 2051 cod. civ. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Tale previsione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha chiesto il ristoro dei danni riportati dalla sua abitazione, in parte localizzati nell'appendice di nord-est e in parte contenuti nel c.d. locale disimpegno.
3.2.1. Riguardo ai primi (danni localizzati nell'ingresso e nella cucina dell'abitazione, a loro volta situati nella menzionata appendice di nord-est), deve escludersi la possibilità di accordare il ristoro richiesto, perché il manufatto risulta privo di titolo edilizio autorizzativo, per come eccepito dai resistenti e non specificamente contestato dalla ricorrente, circostanza questa che, valutata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., consente di ritenere provato il fatto impeditivo contestato. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che il danno subito da un immobile costruito abusivamente «ancor prima che ingiusto è inesistente in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato» [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 20849 del 11/09/2013 (Rv. 627619 - 01)]. Da ciò consegue anche l'infondatezza della domanda nei confronti del , evocato in CP_1 giudizio per una non chiara (e non chiarita, nonostante le richieste del giudice – si veda il verbale dell'udienza del 21/01/2022 trattata in modalità cartolare) responsabilità
“concorsuale e residuale”, verosimilmente ascrivibile alla sua qualità di partecipe della comunione e alla ipotizzata sussistenza di una sua responsabilità per i danni, ove provenienti da parti comuni dell'edificio.
3.2.2. I danni concernenti, invece, il vano disimpegno e il soffitto della scalinata, che dall'ingresso porta al disimpegno dell'abitazione di proprietà della ricorrente, sono stati pagina 5 di 9 causati da infiltrazioni provenienti dall'appartamento di e, segnatamente, da CP_2 perdite delle tubature del bagno situato nella parte corrispondente del fabbricato al piano sovrastante. Il consulente tecnico di ufficio, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al ruolo con n. 1484/2018, confermato nella consulenza integrativa disposta in via cautelare in corso di causa (R.G. n. 384-1/2021), ha riscontrato la presenza di diffusi fenomeni di infiltrazione localizzati, per quanto di interesse in questa sede, «su parti di muri e soffitto della scalinata e del disimpegno ubicato al piano seminterrato. In particolare i fenomeni presenti nel disimpegno interessano anche una travetta metallica a doppio t, in avanzato stato ossidativo a seguito dell'espulsione del copriferro sottostante, oltre che l'intelaiatura in legno della finestra posta sulla parte est, i battiscopa della parte este e parte della pavimentazione» (cfr. relazione ATP pag. 6). L'ausiliario ha ritenuto che «le cause tecniche degli inconvenienti [...] sono quindi dovute: relativamente al vano disimpegno ubicato nel seminterrato della ricorrente, ad infiltrazioni d'acqua provenienti da avaria nelle tubature di scarico del bagno in proprietà della resistente, ubicato al piano sovrastante nella stessa direzione verticale, e all'ammaloramento del massetto di sottofondo dello stesso che va ad aggravare il fenomeno di infiltrazione ogni qual volta si aprono in particolare i rubinetti della doccia [...]; relativamente alle pareti e al soffitto della scalinata che dall'ingresso porta al disimpegno della ricorrente, sono dovute in parte ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal bagno sovrastante della resistente, in parte ad umidità da infiltrazioni meteoriche provenienti dall'esterno e che si infiltrano nel raccordo tra il muro perimetrale principale e l'appendice nord-est, in parte ad umidità da osmosi diffusa da oltre un decennio. Per ognuno dei locali sopracitati in proprietà alla ricorrente inoltre i fenomeni di umidità che interessano circa la metà inferiore dello sviluppo verticale delle pareti perimetrali citate, sono dovuti per la maggior parte ad umidità da risalita capillare dal sottosuolo, anche a ragione del fatto che il seminterrato è posizionato a quota -1,26 rispetto al piano campagna». Nel corso dell'anno 2022, all'esito di nuovo sopralluogo, il tecnico ha verificato che il fenomeno delle infiltrazioni è stato eliminato, a seguito delle riparazioni effettuate nel bagno dei resistenti. Dall'elaborato peritale, che è condiviso e fatto proprio da questo Tribunale in ogni sua parte, anche con riferimento all'integrazione disposta in corso di causa e alle controdeduzioni formulate alle osservazioni delle parti, perché immune da vizi logici e da macroscopici errori, risulta che per la maggior parte, i danni del locale “disimpegno” sono ascrivibili a perdite dalla tubatura del bagno dei convenuti, per come constatato in sede di sopralluogo, mentre nella parte inferiore delle pareti perimetrali sono ascrivibili a umidità da risalita capillare, non imputabile ai resistenti, ma alle caratteristiche costruttive del fabbricato. Il Consulente ha stimato in complessivi € 6500,00 il costo di ripristino di tutte le parti danneggiate, incluse quelle dei vani ingresso e cucina. Tale importo, non potendosi distinguere con precisione tra i danni risarcibli e quelli non risarcibili (vuoi perché quest'ultimi afferenti alla porzione dell'immobile esclusa vuoi perché dovuti ad altre cause e, segnatamente, all'umidità da risalita, quanto alla parte bassa del locale disimpegno) va, ad avviso di questo Tribunale, ridotto equitativamente alla somma di € 4.450,00 oltre IVA.
pagina 6 di 9 Rispetto alla quantificazione effettuata dal consulente, sono state espunte le seguenti voci: i) € 300,00 per la sistemazione della scossalina di raccordo perimetrale tra la facciata nord del corpo di fabbrica principale e la falda di copertura dell'appendice nord est in proprietà della;
CP_1
ii) € 1.550,00 dal maggior importo determinato dal tecnico in € 3.550,00 per la rimozione profonda di tutte le parti ammalorate e lunga areazione delle pareti, ripristino dell'intonaco e successiva tinteggiatura previa rasatura, mediante prodotti deumidificanti ed antimuffa, delle pareti e del soffitto dei locali cucina, ingresso, scalinata e disimpegno, in proprietà alla ricorrente, in quanto i danni presenti su elementi quali l'ingresso e le pareti della cucina e quelli ascrivibili a umidità di risalita capillare nel locale disimpegno dipendono dai fattori causali non imputabili ai resistenti e, comunque sia, non risarcibili per le ragioni già esposte;
iii) la somma di € 200,00 rispetto alla somma di € 400,00 indicata per pulizia e ripristino pavimentazione e battiscopa danneggiati anche nel locale di ingresso, oltre che nel disimpegno. Il risarcimento va disposto per equivalente, dovendosi ritenere la relativa domanda implicita in quella del ristoro in forma specifica [Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7080 del 25/11/1983 (Rv. 431701)]. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3.2.3. La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile non merita accoglimento. La Suprema Corte a Sezioni Unite [Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 - 01)] ha chiarito, sebbene con riferimento all'ipotesi di mancato godimento del bene immobile da parte del proprietario per sua occupazione abusiva dell'immobile, cui il Tribunale ritiene paragonabile la situazione di mancato godimento del bene anche per danneggiamento di questo, che «l'evento di danno riguarda non la cosa, ma il proprio diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione» (cfr. Capo 4.7 della sentenza). La Corte ha inoltre ritenuto indispensabile che il danneggiato alleghi la “concreta possibilità di godimento persa”, che in via presuntiva può ritenersi insita nell'uso che normalmente fa il proprietario del bene che di questo goda direttamente o indirettamente (da qui il concetto di danno presunto o normale e non “in re ipsa”), giacché il «non uso, il quale è pure caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento» (cfr. Capo.
4.9 della sentenza). Ciò al fine di individuare la causa petendi dell'azione risarcitoria, che non può di certo essere fatta coincidere con quella dell'azione risarcitoria, perché altrimenti «il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di
pagina 7 di 9 godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia la possibilità della prova contraria» (cfr. Capo 4.7 della sentenza). La Corte ha, inoltre, chiarito, che «l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa» (capo 4.9). Nel caso che ci occupa risulta che la casa in questione è rimasta totalmente inutilizzata (anche dal proprietario) dal 2003, data del decesso della de cuius dell'attrice (
[...]
), circostanza questa ammessa dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorio Per_2 formale (cfr. Verbale di udienza del 09/06/2023). I resistenti hanno, peraltro, specificamente contestato che il bene potesse essere concesso in locazione per la mancanza di agibilità/abitabilità dell'immobile, fornendo anche documentazione amministrativa di supporto (cfr. Risposta del comune di Paola - doc. 5). A fronte di tali evidenze, la ricorrente non ha provato (né ha chiesto di provare) il fatto (contrario) dell'utilizzo diretto del bene così come non ha dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni (anche di legge) per la concessione del bene in locazione, l'intenzione di procedervi e il fallimento di eventuali trattative per la condizione di inutilizzabilità dell'immobile. Pertanto, il pregiudizio da mancato godimento non può ritenersi provato, nemmeno in via presuntiva, con conseguenziale rigetto della domanda sul punto.
4. La domanda riconvenzionale sollevata da parte resistente è inammissibile, in quanto concerne materia da definire mediante il ricorso allo strumento (non contenzioso) previsto dall'art. 1105 cod. civ. Secondo tale disposizione, ogni condomino può depositare un ricorso chiedendo che al Giudice di ordinare l'esecuzione di un'opera ritenuta necessaria per la cosa comuna, nell'inerzia degli altri comunisti. Tale forma di tutela legale va proposta dinnanzi al giudice competente in sede di volontaria giurisdizione e non in quella contenziosa. Quanto dedotto trova conferma nell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «in tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie
pagina 8 di 9 promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario» [Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 11802 del 18/06/2020 (Rv. 658269 – 01)].
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto, ai fini della determinazione del valore della controversia, dell'importo effettivamente accordato alla parte vincitrice e non di quello domandato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato DM. Il costo della consulenza tecnica integrativa va posto definitivamente in capo alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede:
In parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna Controparte_1
e al risarcimento del danno, che si liquida in € 4.450,00 oltre IVA CP_3 Controparte_2 per i danni riportati nella sua abitazione. Rigetta la domanda nei confronti di . Controparte_4
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale. Condanna e al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_3 Controparte_2
545,00 per esborsi ed € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento delle spese della consulenza tecnica integrativa (R.G. 384- 1/2021) a carico della parte soccombente. Paola, 28 luglio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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