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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2750/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03428-2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03428-2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03428-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7372/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.4.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 14087/25/2024 della Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, depositata il
16.10.2024 chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Con il primo motivo, l'Agenzia evidenziava che erroneamente i giuidici di prime cure aveva fondato la propria decisione sul presupposto che il procedimento penale iscritto a seguito della denuncia del socio di minoranza della società Resistente_1 s.r.l. appellata, con la quale lamentava che l'ammnistratore Nominativo_1 aveva posto in essere condotte illegittime, in qunaato limitava l'esercizio del diritto di controllo, informazione, accesso ispezione, consultazione da parte dei soci in ordine alla tenuta dei libri sociali e contabili.
L'Agenzia evidenziava, in primo luogo, che un decreto di archiviazione non aveva la stessa valenza di una sentenza pasata in giudicato e, in ogni caso, che i giudici di primo grado pur distinguendo il giudizio penale dal giudizio tributario avevano poi utilizzato un provvdimento del Giudice penale senza procedere un'autonoma valutazione, reiterando quanto affermato dal G.I.P. in merito ad alcuni elementi utilizzati dall'A.
F. nell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, con riferimento al " rapporto di lavoro della sig.ra Nominativo_2", l'Agenzia osservava come nel PVC della Guardia di Finanza, veniva evidenziato che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni soci di minoranza e da dipendenti, erano stati svolti accertamenti di natura contabile riscontrando l'assenza di pagamenti in favore della lavoratrice, non essendovi alcuna traccia di bonifici bancari in favore della predetta.
Il secondo elemento riguardava "l'utilizzo della cassa in nero" che era stato ben descritto nel P.V.C. della
Guardia di Finanza cui l'Agenzia rinviava e che nel procedimento penale era stato un elemnto ritenuto non utilizzabile, visto che la cartella denominata copia pen drive 21904.19, secondo il perito di parte era stata considerata priva di qualsiasi valore forense. A tal proposito , osserva a l?agenzia che invece tale elemnto ben potrebbe avere valore nel giudizio tributario insieme alle altre anomalie accertate dalla Guardia di
Finanza e indicate nel P.V.C. richiamato nell'avviso di accertamento impugnato.
Il terzo elemento riguardava " l'utilizzo del pos" che secondo il perito della parte appellata risultava regolare
. Sul punto l'agenzia evidenziava come la valutazione del perito di parte riguardasse solo la possibilità che il contenuto della pen drive potesse assurgere a prova di responsabilità penale, ma non anche in merito alla regolarità dell'utilizzo delle contabilizzazioni relative alle operazioni reaòlizzate attraverso il pos.
Il quarto elemento riguardava " gli utili non contabilizzati" che secondo i primi giudici venivano recuperati a tassazione per euro 64.432,37 per l'annualità 2017, senza che nel PVC della Guardia di Finanza vi fosse alcun riferimento. A tal proposito, l'Agenzia evidenziava che, al contrario, nella parte motiva ( Pag 2) dell'avviso di accertamento si richiamava il PVC della Guardia di Finanza nel quale si attestava attestando che dalle verifiche.....si sono rilevati movimentazioni di cassa che non hanno trovato rappresentazione nella contabilità.
Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In primo luogo, la parte appellate evidenziava che l'appellante si era limitato ad una generica contestazione della sentenza impugnata omettendo qualsiasi concreta motivazione in ordine alle omissioni che l'Ufficio vorrebbe ricondurre all'operato del primo giudice.
Al contrario, la Corte di I Grado nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale, veva ben evidenziato come, a seguito dell'autonoma valutazione dei “fatti, atti e documenti sottoposti al proprio esame” era giunta alle stesse conclusioni a cui era già pervenuto il
Giudice penale evidenziando, inoltre, le proprie valutazioni di merito rispetto le singole fattispecie di recupero a tassazione operati con l'avviso di accertamento.
La dettagliata ricostruzione dei fatti in causa, effettuata con dovizioso richiamo a documenti e prove sottoposti al proprio vaglio, dimostrava, senza ombra di dubbio, come nella sentenza emessa il Giudicante si era tutt'altro che limitato a riportare le risultanze di indagini penali ma aveva chiarito, avendo valutato “le ragioni sostenute dalle parti”, le motivazioni che sorreggevano la propria decisione in relazione alle contestazioni operate, nel proprio avviso di accertamento, dall'Agenzia delle Entrate.
In secondo luogo, la contribuente appellata evidenziava che l'ufficio aveva introdotto nel giudizio di appello nuove motivazioni, in relazione alle contestazioni riconducibili “al rapporto di lavoro intrattenuto con
Nominativo_2” ed agli “utili non contabilizzati”, rispetto a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento.
L'Ufficio, infatti, in sede di avviso di accertamento” aveva giustificato il proprio recupero a tassazione esclusivamente sulle risultanze di dichiarazioni raccolte in sede di indagine penale (A.S.I.) dai militari della
G.d.F., nonché sull'assenza di elementi probatori forniti dalla contribuente a sostegno del fatto che “la sig. ra Nominativo_2 svolgeva effettivamente per conto della Soc. Resistente_1 S.r.l. la prestazione lavorativa di impiegata addetta alla segreteria dell'amministratore”.
Nell'atto di appello l'Ufficio osservava, invece, che l'inesistenza del rapporto lavorativo verrebbe dimostrata dal fatto che non erano stati rinvenuti bonifici a dimostrazione del pagamento degli stipendi della dipendente.
La resistente, pur dimostrando, successivamente nel merito, l'infondatezza di questo ulteriore assunto evidenziava che il motivo avanzato dall'appellante risultava nuovo rispetto all'avviso di accertamento e come tale andava dichiarato inammissibile dalla C.G.T. adita.
Anche per quanto concerneva il punto c) dell'avviso di accertamento relativo a “Utili non contabilizzati” la controparte evidenziava come risultava evidente che in sede di appello l'Ufficio stravolgesse del tutto le motivazioni contenute nel proprio atto introduttivo in cui era evidente che il recupero a tassazione venisse effettuato ritenendo illegittima la distribuzione di acconti su dividendi mentre col proprio atto d'appello, sperando di correggere il tiro, evidenziava che “Ufficio ricostruisce induttivamente il reddito”.
Tale motivazione non poteva non essere ritenuta che nuova rispetto a quella contenuta nell'avviso di accertamento e pertanto da dichiararsi come inammissibile.
Ancora la controparte eccepiva che l'appello, così come gran parte dell'avviso di accertamento annullato dal Giudice di prime cure, difettava di motivazione relativamente alle riprese a tassazione relative alle contestazioni riportate nel cosiddetto “utilizzo della cassa in nero” nonché a quelli identificati come “utili non contabilizzati”.
L'Ufficio, infatti, non aveva chiarito come aveva determinato il recupero della somma di € 64.938,42 riconducibile all'utilizzo della cassa in nero ancorché tale omissione era stata espressamente evidenziata proprio dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Parimenti privo di motivazione restava il recupero della somma di € 64.432,37 ritenuti quali utili non contabilizzati per il quale l'appellante, quale nuova motivazione, adduceva che sarebbe stata ricostruita induttivamente. Ma anche in caso di ricostruzione induttiva del reddito, secondo la contribuente, l'Ufficio non poteva esimersi dal dimostrare su quali elementi fondasse il proprio recupero al fine di garantire il diritto alla difesa del contribuente accertato.
Infine, la contribuente appellata eccepiva l'illegittimità di cui sono intrise le motivazioni dell'appello nella parte in cui l'Ufficio sottolineava, senza alcuna finalità apparente, che “Le ipotesi di reato ascritte al Nominativo_1 erano molto gravi” passando poi alla loro analitica enucleazione evidenziando che:
“L'indagine penale ha dovuto appurare se l'amministratore Nominativo_1 avesse, inoltre, minacciato
(pag. 2 punto B del provvedimento di archiviazione) i dipendenti al fine di costringerli a firmare dei verbali di conciliazione. Sempre nel decreto di archiviazione era possibile leggere gli altri capi di imputazione contestati al Nominativo_1 che ìandavano dall'assunzione fraudolenta di una collaboratrice all'appropriazione indebita (punto C e D) oltre alla ripartizione di utili (nel corso dell'anno 2018) non ancora conseguiti (punto
D)” ed ancora le ipotesi di reato ascritte al Nominativo_1 erano molto gravi: si andava dalla estorsione (pag. 12 della archiviazione) a danni di alcuni dipendenti alla truffa (assunzione fittizia di una dipendente”.
In definitiva l'Ufficio, aveva erroneamente valutato la valenza del decreto di archiviazione del procedimento penale che a giudizio della controparte cancellerebbe ogni attualità dell'ipotesi di reato in capo all'indagato per i fatti oggetto d'indagine.
Nel merito dei singoli motivi, poi, la contribuente evidenziava, con riferimento al rapporto di lavoro della signora Nominativo_2, che i motivi di doglianza, riportati nell'atto di appello, non erano contenuti nell'avviso di accertamento, annullato dal Giudice di primo grado, ove veniva giustificata la ripresa a tassazione esclusivamente sul richiamo effettuato all'indagine di P.G. dalla quale la dipendente Nominativo_2 risulterebbe sconosciuta ai dipendenti nonché al richiamo fatto, nelle memorie al P.V.C. presentato dalla contribuente, ritenute indimostrate dall'Ufficio.
Pertanto, le motivazioni riportate nell'appello dovevano ritenersi nuove motivazioni e come tali andavano rigettate.
In ogni caso, faceva notare la contribuente che nell'avviso di accertamento l'Agenzia si era limitata esclusivamente ad evidenziare l'importo del recupero a tassazione, operato nel P.V.C., evidenziando di non aver ricevuto evidenza dell'indagine penale, conclusasi con la sua archiviazione, richiamata nelle note al P.
V.C. presentate dalla contribuente.
A tale contestazione aveva dato riscontro la contribuente nel proprio ricorso introduttivo evidenziando come le contestazioni operate dai militari della G.d.F. (formante esplicito capo d'imputazione nel p.p. 21904/19/
RGNR) traessero genesi da un esposto, datato 4/8/2017, a firma del socio Nominativo_3 che aveva già dato vita all'indagine penale incardinata nel p.p. n° 27767/17/RGNR. Nel corso di tale indagine penale gli stessi militari, oltre all'esposto del Nominativo_3, avevano proceduto, in data 9 e 19 marzo 2018, all'assunzione
(All 16 e 17 ricorso introduttivo) di sommarie informazioni (A.S.I.) di Nominativo_4 (allora ed oggi compagna convivente del Nominativo_3) e di Nominativo_5 figlio dell'allora socia Nominativo_6.
Nel corso di tale procedimento penale, era stato appurato che nessuna artificiosa attività fosse stata posta in essere al fine di far apparire esistente un rapporto di lavoro che tale non fosse.
Per quanto concerneva, invece, le nuove motivazioni illegittimamente addotte dall'appellante riguardanti l'assenza di bonifici nei pagamenti nonché il richiamo alle A.S.I. di terzi interessati operata nell'esposizione sommaria dei fatti, evidenziava la controparte che l'obbligatorietà dell'utilizzo di bonifico, o altro strumento di pagamento equivalente, era stato introdotto dal 1° luglio 2018 dalla legge di stabilità 2018 (art. 1, commi
910-914, L. 205 del 27/12/2017). Fino a tale data la società Resistente_1 S.r.l. aveva, al pari di tutte le aziende italiane, sempre pagato in contanti i salari e stipendi ai dipendenti che ne avessero avanzato richiesta.
In merito alle dichiarazioni rese dai testimoni Nominativo_5, che contrariamente a quanto riportato dall'appellante non avevano alcun ruolo nell'azienda Nominativo_3 e Nominativo_4 tra l'agosto 2017 ed il marzo 2018 e, in data
21/05/2018, quindi in data successiva a quelle delle dichiarazioni richiamate dall'appellante, con verbale di assemblea del 21/05/2018 approvato all'unanimità con la presenza di tutti i soci, tra i quali
Nominativo_3, e con la presenza di Nominativo_5 quale segretario dell'assemblea, era stato riconosciuto e deliberato il corretto inquadramento della dipendente Nominativo_2 riconoscendo la correttezza dell'operato della società. A tanto i soci giungevano in dipendenza delle risultanze della verifica operata dal dott. Nominativo_7, commercialista di esclusiva fiducia dell'allora socio Nominativo_3,
Appariva evidente, dunque, secondo la controparte che tutti questi elementi, oggetto già di accurata indagine penale incardinata nel richiamato p.p. n° 27767/17/RGNR, richiamati anche dal P.M. titolare dell'inchiesta nella richiesta di archiviazione e successivamente dal G.I.P. nel provvedimento di archiviazione definitiva avessero determinato il primo Giudice ad accogliere le ragioni della ricorrente, atteso che nel proprio avviso di accertamento, e nelle successive controdeduzioni al ricorso, l'Agenzia delle Entrate null'altro aveva portato a motivazione del proprio operato se non la mancata disponibilità di elementi probatori posti “a sostegno delle memorie presentate dalla Parte”.
In merito, poi, all'utilizzo della cassa in nero, la controparte osservava che, se è indubbio che le regole del processo tributario garantiscono la piena autonomia delle valutazioni riguardanti fatti e prove riconducibili al procedimento penale è altrettanto indubbio che nulla osti a che, valutati proprio quei fatti e quelle prove, il Giudice tributario, possa giungere alle stesse conclusioni che hanno indotto il Giudice penale ad archiviare un'indagine, accogliendo, di conseguenza, le contestazioni del contribuente ed annullando l'atto accertativo dell'Ufficio.
La società appellata sottolineava di aver dimostrato, nel corso del procedimento di primo grado, con dovizia di documentazione tra la quale la consulenza tecnica rilasciata dall'ingegnere informatico Nominativo_8
(All. 12 ricorso introduttivo), le ragioni che renderebbero irriconducibile alla società, o ai suoi amministratori, la pen drive nella quale risultavano contenuti i file dai quali veniva presunta l'esistenza di una cassa a nero.
Dalle risultanze di tale consulenza, e contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio, emergerebbe che “il contenuto della pendrive potrebbe essere stato creato ovunque, immettendo qualsiasi dato poiché non vi è alcuna evidenza digitale in supporto alla genesi della prova. O meglio, un elemento critico appare ma risulta contradittorio rispetto a quanto asserito dalla signor Nominativo_9: procedendo ad un semplice controllo della proprietà dei file risulta che il nome dell'autore non sia Nominativo_9, come ci si aspetterebbe ma Nominativo_10 ”
(pagg. 5 e 6 consulenza tecnica Ing. Nominativo_8).
Anche se non era dato aggiungere un cognome a quel “Nominativo_10” risulta, tuttavia, incontrovertibile che l'unica
Nominativo_10 conosciuta a tutte le parti coinvolte in causa fosse quella Nominativo_4 compagna e convivente del denunciante Nominativo_3 nonché testimone a favore della stessa Nominativo_9 nel procedimento del lavoro in corso contro la società Resistente_1 S.r.l. proprio nel periodo al quale fanno riferimento i fatti ora richiamati.
In conclusione, la parte appellata evidenziava che tali motivazioni ed elementi di prova, tutti agli atti del fascicolo processuale, avevano formato oggetto di valutazione dal parte del Giudice di primo grado che, a seguito delle valutazioni operate delle ragioni sostenute delle parti e sulla scorta degli elementi di prova forniti, aveva così sentenziato : “Dalle risultanze delle indagini penali condivise da questa Corte e dalla documentazione sottoposta al vaglio di questa Corte risulta evidente che non vi sia certezza che la cosiddetta 'Cassa 2' sia riconducibile alla società Resistente_1 S.r.l.”.
Ma la motivazione della sentenza andrebbe oltre evidenziando che “è destituita di fondamento l'asserzione, riportata nell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni dell'Ufficio, per la quale la documentazione da cui verrebbe dimostrata l'esistenza di una cassa in nero sarebbe stata rinvenuta dalla G.d.F. in fase di accesso presso l'azienda. Come evincibile dalla lettura del P.V.C. è la stessa G.d.F. che evidenzia come tale prova sia stata fornita da terzi in fase di Acquisizione Sommaria di Informazioni”. Nulla di tutto quanto sopra riportato viene contestato nell'appello di parte che omette, non potendolo contestare, tutte le ragioni sostenute dalla contribuente.
Il primo Giudice aveva accolto, inoltre, anche le doglianze della contribuente nel merito della quantificazione della somma di € 64.938,42 senza che alcuna motivazione venga fornita nel P.V.C. né nell'avviso di accertamento a sostegno della corretta quantificazione della somma recuperata a tassazione.
L'Appellante, invece, anzichè fornire il dovuto riscontro alle contestazioni di parte, aveva ritenuto di poter ovviare alla carenza motivazionale dei propri atti sostenendo che il P.V.C. in questione faccia fede fino a querela di falso e, in assenza di querela a tal fine presentata, assuma valore di piena prova documentale cosa che non sarebbe stata valutata dal primo Giudice.
Ancora con riferimento al presunto indebito utilizzo del pos, la parte appellata osservava che nessuna motivazione era stata fornita dall'appellante in ordine al recupero riconducibile alle movimentazioni POS.
Infatti, nell'avviso di accertamento l'Ufficio aveva acriticamente riportato le motivazioni dei militari accertatori, che giustificavano tale recupero sulla scorta di presunta errata contabilizzazione pos effettuata dalla società in aggiunta ai riscontri operati con le operazioni della presunta cassa rinvenuta nei file excel consegnati dalla dipendente Nominativo_9. L'Ufficio alterando quanto riportato nel P.V.C. evidenziava, erratamente, che detto file excel fosse stato rinvenuto dai militari in fase di verifica.
Nel proprio ricorso la società Resistente_1 S.r.l. aveva dimostrato, con consulenza tecnica prestata dal commercialista e revisore dei conti dott. Nominativo_11, la congruità e correttezza dei ricavi incassati, la correttezza della propria contabilità nonché la non riconducibilità alla società ricorrente della pen-drive consegnata alla G.d.F._ Le doglianze della ricorrente venivano accolte dal Primo Giudice che dettagliatamente motivava la propria decisione nella sentenza impugnata.
Ora, nel proprio atto d'appello, nulla di quanto riportato nel proprio avviso di accertamento era stato ribadito dall'Ufficio che si era limitato ad eccepire che nella sentenza impugnata il Primo Giudice non avrebbe considerato la specificità della perizia di parte che si sarebbe limitata ad eccepire che il perito in questione si sarebbe espresso solo “sulla possibilità che quanto contenuto nella pen drive possa assurgere a prova di responsabilità penale, ma non prende posizione circa la regolarità di utilizzo delle contabilizzazioni relative alle operazioni operate attraverso pos”. A tal proposito la parte appellata evidenziava che la società Resistente_1 S.r.l. a sostegno delle proprie ragioni aveva depositato, agli atti del processo di primo grado, due consulenze attinenti una alla provenienza e contenuto della pen-drive (Ing. Nominativo_8) e l'altra alla congruità dei ricavi dichiarati ed alla correttezza delle proprie movimentazioni contabili per l'anno 2017 (quella del dott. Commercialista e Revisore dei Conti
Nominativo_11). E proprio a quest'ultima aveva fatto rinvio il Primo Giudice, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo che nelle motivazioni, allorquando richiama la consulenza con la quale si attesta la correttezza delle contabilizzazioni operate in ordine alla movimentazione POS.
Sugli Utili non contabilizzati, la controparte richiamava la motivazione che l'Ufficio aveva riportato nel proprio avviso di accertamento relativamente alla ripresa a tassazione in questione:
“c) Illecita ripartizione di utili di esercizio e/o finanziamento verso soci e/o utili non contabilizzati. Sul punto la GDF ha rilevato l'erogazione di acconti su utili corrisposti ai soci attraverso somme di denaro non derivanti da utili precedentemente accantonati e/o maturati, per un importo pari ad € 64.432,37. A fortiori alcun elemento probatorio a sostegno della legittimità di suddetta erogazione è stata rilevata dai militari. La parte, in sede di memorie, ha eccepito che gli utili realizzati sono stati regolarmente riportati nel libro giornale e che la relativa distribuzione risulta regolarmente deliberata dall'assemblea dei soci. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 2433 bis del C.c. 'La distribuzione di acconti su dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. Dal dettato normativo sopra richiamato si evince che alle società diverse da quelle soggette alla normativa dei cc.dd.EIP ex art. 16 del D. Lgs 39/2010, non è consentito procedere alla distribuzione di utili senza il preventivo assenso dell'organo assembleare, ancorchè tale deliberazione venga successivamente ratificata.
Pertanto, la distribuzione in esame risulta non solo non suffragata da sufficienti elementi probatori, ma finanche contraria alle disposizioni normative e vigenti.” A tal porposito, la parte appellata sottolineava come fosse fin troppo evidente che l'avviso di accertamento in questione riconducesse il recupero a tassazione ad una conclamata e richiamata fattispecie di acconti su dividenti e che la motivazione che vorrebbe introdursi in appello rappresentasse una nuova motivazione che andrebbe pertanto rigettata.
Per quanto riguardava gli altri recuperi riportati nell'avviso di accertamento annullato dalla sentenza impugnata, non avendo l'appellante prodotto alcuna motivazione volta a contestare la sentenza in questione, la controparte si riportava al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio nonché alle proprie controdeduzioni e memorie che qui abbiansi integralmente richiamate e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Ritiene il Collegio che la decisione dei giudici di prime cure appare corretta e ampiamente motivata in ordine alle questioni sollevate dalle parti nel giudizio di primo grado.
Preliminarmente va esaminata la doglianza del'Agenzia in merito alla utilizzabilità nel giudizio tributario della decisione del Giudice penale adottata non con sentenza, bensì con provvedimento di archiviazione all'esito delle indgaini e su richiesta del Pubblico Ministero.
A tal proposito, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, il giudice tributario ha ben evidenziato in primo luogo che l'art. 21 bis del Dlgs. 74/2000 non si applica alla vicenda in esame, in quanto il legislatore prevede epressamente l'efficacia di giudicato, nel procedimento tributario, solo alle sentenze penali di assoluzione divenute irrevocabili. In ogni caso, rileva il Collegio che il giudice di primo grado ha correttamente proceduto ad esaminare gli elementi acquisiti nel giudizio penale ed ha autonomamente valutato gli stessi giungendo alla decisione finale che ha accolto il ricorso della contribuente.
Tanto premesso, vanno esaminate nel merito le singole eccezioni solevate dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di appello.
In primo luogo, con riferimento alle contestazioni relative “al rapporto di lavoro intrattenuto dalla società con la signora Nominativo_2”ed agli “utili non contabilizzati”, deve rilevarsi che effettivamente - come rilevato dalla controparte -l'Ufficio ha introdotto nel giudizio di appello nuove motivazioni, in relazione alle contestazioni riconducibili rispetto a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento .
L'Ufficio, infatti, in sede di avviso di accertamento” ha giustificato il proprio recupero a tassazione esclusivamente sulle risultanze di dichiarazioni raccolte in sede di indagine penale (A.S.I.) dai militari della
G.d.F., nonché sull'assenza di elementi probatori forniti dalla contribuente a sostegno del fatto che “la sig. ra Nominativo_2 svolgeva effettivamente per conto della Soc. Resistente_1 S.r.l. la prestazione lavorativa di impiegata addetta alla segreteria dell'amministratore”.
Nell'atto di appello, invece, si sostiene che l'inesistenza del rapporto lavorativo verrebbe dimostrato dal fatto che non erano stati rinvenuti bonifici a dimostrazione del pagamento degli stipendi della dipendente.
Anche per quanto concerne il punto relativo a “utili non contabilizzati”, ritiene la Corte che l'Ufficio ha offerto in giudizio motivazioni diverse da quelle contenute nel proprio atto introduttivo, nel quale si fa riferimento al fatto che il recupero a tassazione veniva effettuato ritenendo illegittima la distribuzione di acconti su dividendi, salvo poi a indicare nell'atto di appello che l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito.
Tale motivazione, al pari di quella indicata con riferimento al rapporto di lavoro della signora Nominativo_2 risulta senza dubbio nuova rispetto a quella contenuta nell'avviso di accertamento e valutata nel giudizio di primo grado, pertanto in contrasto con il divieto di proposizione di nuovi motivi in appello .
In secondo luogo, con riferimento " all'utilizzo della cassa in nero", che secondo l'Agenzia era stato ben descritto nel P.V.C. della Guardia di Finanza, ritiene la Corte che l'Ufficio non ha ben chiarito come ha determinato il recupero della somma di € 64.938,42 riconducibile all'utilizzo della cassa in nero, la cui riconducibilità alla società appellata non appare sufficientememte provata, atteso che - come evidenziato dal primo giudice- non vi è prova che sarebbe stata rinvenuta nel corso della verifica della Guardia di Finanza presso la sede della società documentazione che dimostrasse l'esistenza di un cassa in nero. Tale prova - poi ritenuta insufficiente in sede di indagine penale- verrà acquisita solo successivamente e sulla base di sommarie informazioni rese da alcune persone informate sui fatti in parte ritenute inattendibili .
A ciò si aggiunga che, nel corso del procedimento di primo grado, la società appellata ha depositato documentazione, tra cui la consulenza tecnica rilasciata dall'ingegnere informatico Nominativo_8, evidenziando le ragioni che renderebbero irriconducibile alla società, o ai suoi amministratori, la pen drive nella quale risultavano contenuti i file dai quali veniva presunta l'esistenza di una cassa a nero.
Dalle risultanze di tale consulenza, e contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio, è emerso che, in realtà, il contenuto della pendrive potrebbe essere stato creato ovunque, immettendo qualsiasi dato poiché non vi
è alcuna evidenza digitale in supporto alla genesi della prova.
Ancora, con riferimento al presunto indebito utilizzo del pos, ritiene il Collegio che non possono condividersi le doglianze sollevata dall'Agenzia delle Entrate che nell'avviso di accertamento si è limitata a riportare le motivazioni dei militari accertatori, che giustificavano tale recupero sulla scorta di presunta errata contabilizzazione pos effettuata dalla società in aggiunta ai riscontri operati con le operazioni della presunta cassa rinvenuta nei file excel consegnati dalla dipendente Nominativo_9.
A tal proposito va ribadito, come già osservato dal primo giudice, che la società Resistente_1 S.r.l. ha depositato una consulenza tecnica, nella quale si attesta la congruità e correttezza dei ricavi incassati, la correttezza della propria contabilità, nonché la non riconducibilità alla società ricorrente della pen-drive consegnata alla
G.d.F.
Sul punto, l'appellante ha eccepito che nella sentenza impugnata il primo Giudice non avrebbe considerato la specificità della perizia di parte che si sarebbe limitata ad evidenziare che il consulente di parte si sarebbe espresso solo “sulla possibilità che quanto contenuto nella pen drive possa assurgere a prova di responsabilità penale, ma non avrebbe preso posizione circa la regolarità di utilizzo delle contabilizzazioni relative alle operazioni operate attraverso pos”.
A tal proposito, rileva la Corte che la società appellata ha depositato in giudizio due consulenze attinenti
: una alla provenienza e contenuto della pen-drive (Ing. Nominativo_8) e l'altra alla congruità dei ricavi dichiarati ed alla correttezza delle proprie movimentazioni contabili per l'anno 2017 (quella del dott.
Commercialista e Revisore dei Conti Nominativo_11). E proprio a quest'ultima ha correttamente fatto rinvio il giudice di primo grado, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo che nelle motivazioni, allorquando richiama in sentenza la consulenza con la quale si attesta la correttezza delle contabilizzazioni operate in ordine alla movimentazione POS.
Infine con riferimento agli " utili non contabilizzati" che secondo i primi giudici venivano recuperati a tassazione per euro 64.432,37 per l'annualità 2017, senza che nel PVC della Guardia di Finanza vi fosse alcun riferimento, l'Agenzia evidenziava che, al contrario, nella parte motiva ( Pag 2) dell'avviso di accertamento si richiamava il PVC della Guardia di Finanza nel quale si attestava che dalle verifiche erano state rilevate movimentazioni di cassa che non avevano trovato rappresentazione nella contabilità.
A tal proposito rileva la Corte che - come evidenziato dalla società appellata in sede di memorie - gli utili realizzati sono stati regolarmente riportati nel libro giornale e la relativa distribuzione risulta regolarmente deliberata dall'assemblea dei soci.
Si aggiunga, poi, che ai sensi dell'art. 2433 bis del C.c. 'La distribuzione di acconti su dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.
Pertanto, deve rilevarsi che alle società diverse da quelle soggette alla normativa dei cc.dd.EIP ex art. 16 del D. Lgs 39/2010, non è consentito procedere alla distribuzione di utili senza il preventivo assenso dell'organo assembleare, ancorchè tale deliberazione venga successivamente ratificata.
Nel caso in esame, dunque, la distribuzione risulta non solo non suffragata da sufficienti elementi probatori, ma finanche contraria alle disposizioni normative e vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive euro 5000,00
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2750/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03428-2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03428-2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M03428-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7372/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.4.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 14087/25/2024 della Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, depositata il
16.10.2024 chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Con il primo motivo, l'Agenzia evidenziava che erroneamente i giuidici di prime cure aveva fondato la propria decisione sul presupposto che il procedimento penale iscritto a seguito della denuncia del socio di minoranza della società Resistente_1 s.r.l. appellata, con la quale lamentava che l'ammnistratore Nominativo_1 aveva posto in essere condotte illegittime, in qunaato limitava l'esercizio del diritto di controllo, informazione, accesso ispezione, consultazione da parte dei soci in ordine alla tenuta dei libri sociali e contabili.
L'Agenzia evidenziava, in primo luogo, che un decreto di archiviazione non aveva la stessa valenza di una sentenza pasata in giudicato e, in ogni caso, che i giudici di primo grado pur distinguendo il giudizio penale dal giudizio tributario avevano poi utilizzato un provvdimento del Giudice penale senza procedere un'autonoma valutazione, reiterando quanto affermato dal G.I.P. in merito ad alcuni elementi utilizzati dall'A.
F. nell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, con riferimento al " rapporto di lavoro della sig.ra Nominativo_2", l'Agenzia osservava come nel PVC della Guardia di Finanza, veniva evidenziato che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni soci di minoranza e da dipendenti, erano stati svolti accertamenti di natura contabile riscontrando l'assenza di pagamenti in favore della lavoratrice, non essendovi alcuna traccia di bonifici bancari in favore della predetta.
Il secondo elemento riguardava "l'utilizzo della cassa in nero" che era stato ben descritto nel P.V.C. della
Guardia di Finanza cui l'Agenzia rinviava e che nel procedimento penale era stato un elemnto ritenuto non utilizzabile, visto che la cartella denominata copia pen drive 21904.19, secondo il perito di parte era stata considerata priva di qualsiasi valore forense. A tal proposito , osserva a l?agenzia che invece tale elemnto ben potrebbe avere valore nel giudizio tributario insieme alle altre anomalie accertate dalla Guardia di
Finanza e indicate nel P.V.C. richiamato nell'avviso di accertamento impugnato.
Il terzo elemento riguardava " l'utilizzo del pos" che secondo il perito della parte appellata risultava regolare
. Sul punto l'agenzia evidenziava come la valutazione del perito di parte riguardasse solo la possibilità che il contenuto della pen drive potesse assurgere a prova di responsabilità penale, ma non anche in merito alla regolarità dell'utilizzo delle contabilizzazioni relative alle operazioni reaòlizzate attraverso il pos.
Il quarto elemento riguardava " gli utili non contabilizzati" che secondo i primi giudici venivano recuperati a tassazione per euro 64.432,37 per l'annualità 2017, senza che nel PVC della Guardia di Finanza vi fosse alcun riferimento. A tal proposito, l'Agenzia evidenziava che, al contrario, nella parte motiva ( Pag 2) dell'avviso di accertamento si richiamava il PVC della Guardia di Finanza nel quale si attestava attestando che dalle verifiche.....si sono rilevati movimentazioni di cassa che non hanno trovato rappresentazione nella contabilità.
Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In primo luogo, la parte appellate evidenziava che l'appellante si era limitato ad una generica contestazione della sentenza impugnata omettendo qualsiasi concreta motivazione in ordine alle omissioni che l'Ufficio vorrebbe ricondurre all'operato del primo giudice.
Al contrario, la Corte di I Grado nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale, veva ben evidenziato come, a seguito dell'autonoma valutazione dei “fatti, atti e documenti sottoposti al proprio esame” era giunta alle stesse conclusioni a cui era già pervenuto il
Giudice penale evidenziando, inoltre, le proprie valutazioni di merito rispetto le singole fattispecie di recupero a tassazione operati con l'avviso di accertamento.
La dettagliata ricostruzione dei fatti in causa, effettuata con dovizioso richiamo a documenti e prove sottoposti al proprio vaglio, dimostrava, senza ombra di dubbio, come nella sentenza emessa il Giudicante si era tutt'altro che limitato a riportare le risultanze di indagini penali ma aveva chiarito, avendo valutato “le ragioni sostenute dalle parti”, le motivazioni che sorreggevano la propria decisione in relazione alle contestazioni operate, nel proprio avviso di accertamento, dall'Agenzia delle Entrate.
In secondo luogo, la contribuente appellata evidenziava che l'ufficio aveva introdotto nel giudizio di appello nuove motivazioni, in relazione alle contestazioni riconducibili “al rapporto di lavoro intrattenuto con
Nominativo_2” ed agli “utili non contabilizzati”, rispetto a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento.
L'Ufficio, infatti, in sede di avviso di accertamento” aveva giustificato il proprio recupero a tassazione esclusivamente sulle risultanze di dichiarazioni raccolte in sede di indagine penale (A.S.I.) dai militari della
G.d.F., nonché sull'assenza di elementi probatori forniti dalla contribuente a sostegno del fatto che “la sig. ra Nominativo_2 svolgeva effettivamente per conto della Soc. Resistente_1 S.r.l. la prestazione lavorativa di impiegata addetta alla segreteria dell'amministratore”.
Nell'atto di appello l'Ufficio osservava, invece, che l'inesistenza del rapporto lavorativo verrebbe dimostrata dal fatto che non erano stati rinvenuti bonifici a dimostrazione del pagamento degli stipendi della dipendente.
La resistente, pur dimostrando, successivamente nel merito, l'infondatezza di questo ulteriore assunto evidenziava che il motivo avanzato dall'appellante risultava nuovo rispetto all'avviso di accertamento e come tale andava dichiarato inammissibile dalla C.G.T. adita.
Anche per quanto concerneva il punto c) dell'avviso di accertamento relativo a “Utili non contabilizzati” la controparte evidenziava come risultava evidente che in sede di appello l'Ufficio stravolgesse del tutto le motivazioni contenute nel proprio atto introduttivo in cui era evidente che il recupero a tassazione venisse effettuato ritenendo illegittima la distribuzione di acconti su dividendi mentre col proprio atto d'appello, sperando di correggere il tiro, evidenziava che “Ufficio ricostruisce induttivamente il reddito”.
Tale motivazione non poteva non essere ritenuta che nuova rispetto a quella contenuta nell'avviso di accertamento e pertanto da dichiararsi come inammissibile.
Ancora la controparte eccepiva che l'appello, così come gran parte dell'avviso di accertamento annullato dal Giudice di prime cure, difettava di motivazione relativamente alle riprese a tassazione relative alle contestazioni riportate nel cosiddetto “utilizzo della cassa in nero” nonché a quelli identificati come “utili non contabilizzati”.
L'Ufficio, infatti, non aveva chiarito come aveva determinato il recupero della somma di € 64.938,42 riconducibile all'utilizzo della cassa in nero ancorché tale omissione era stata espressamente evidenziata proprio dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Parimenti privo di motivazione restava il recupero della somma di € 64.432,37 ritenuti quali utili non contabilizzati per il quale l'appellante, quale nuova motivazione, adduceva che sarebbe stata ricostruita induttivamente. Ma anche in caso di ricostruzione induttiva del reddito, secondo la contribuente, l'Ufficio non poteva esimersi dal dimostrare su quali elementi fondasse il proprio recupero al fine di garantire il diritto alla difesa del contribuente accertato.
Infine, la contribuente appellata eccepiva l'illegittimità di cui sono intrise le motivazioni dell'appello nella parte in cui l'Ufficio sottolineava, senza alcuna finalità apparente, che “Le ipotesi di reato ascritte al Nominativo_1 erano molto gravi” passando poi alla loro analitica enucleazione evidenziando che:
“L'indagine penale ha dovuto appurare se l'amministratore Nominativo_1 avesse, inoltre, minacciato
(pag. 2 punto B del provvedimento di archiviazione) i dipendenti al fine di costringerli a firmare dei verbali di conciliazione. Sempre nel decreto di archiviazione era possibile leggere gli altri capi di imputazione contestati al Nominativo_1 che ìandavano dall'assunzione fraudolenta di una collaboratrice all'appropriazione indebita (punto C e D) oltre alla ripartizione di utili (nel corso dell'anno 2018) non ancora conseguiti (punto
D)” ed ancora le ipotesi di reato ascritte al Nominativo_1 erano molto gravi: si andava dalla estorsione (pag. 12 della archiviazione) a danni di alcuni dipendenti alla truffa (assunzione fittizia di una dipendente”.
In definitiva l'Ufficio, aveva erroneamente valutato la valenza del decreto di archiviazione del procedimento penale che a giudizio della controparte cancellerebbe ogni attualità dell'ipotesi di reato in capo all'indagato per i fatti oggetto d'indagine.
Nel merito dei singoli motivi, poi, la contribuente evidenziava, con riferimento al rapporto di lavoro della signora Nominativo_2, che i motivi di doglianza, riportati nell'atto di appello, non erano contenuti nell'avviso di accertamento, annullato dal Giudice di primo grado, ove veniva giustificata la ripresa a tassazione esclusivamente sul richiamo effettuato all'indagine di P.G. dalla quale la dipendente Nominativo_2 risulterebbe sconosciuta ai dipendenti nonché al richiamo fatto, nelle memorie al P.V.C. presentato dalla contribuente, ritenute indimostrate dall'Ufficio.
Pertanto, le motivazioni riportate nell'appello dovevano ritenersi nuove motivazioni e come tali andavano rigettate.
In ogni caso, faceva notare la contribuente che nell'avviso di accertamento l'Agenzia si era limitata esclusivamente ad evidenziare l'importo del recupero a tassazione, operato nel P.V.C., evidenziando di non aver ricevuto evidenza dell'indagine penale, conclusasi con la sua archiviazione, richiamata nelle note al P.
V.C. presentate dalla contribuente.
A tale contestazione aveva dato riscontro la contribuente nel proprio ricorso introduttivo evidenziando come le contestazioni operate dai militari della G.d.F. (formante esplicito capo d'imputazione nel p.p. 21904/19/
RGNR) traessero genesi da un esposto, datato 4/8/2017, a firma del socio Nominativo_3 che aveva già dato vita all'indagine penale incardinata nel p.p. n° 27767/17/RGNR. Nel corso di tale indagine penale gli stessi militari, oltre all'esposto del Nominativo_3, avevano proceduto, in data 9 e 19 marzo 2018, all'assunzione
(All 16 e 17 ricorso introduttivo) di sommarie informazioni (A.S.I.) di Nominativo_4 (allora ed oggi compagna convivente del Nominativo_3) e di Nominativo_5 figlio dell'allora socia Nominativo_6.
Nel corso di tale procedimento penale, era stato appurato che nessuna artificiosa attività fosse stata posta in essere al fine di far apparire esistente un rapporto di lavoro che tale non fosse.
Per quanto concerneva, invece, le nuove motivazioni illegittimamente addotte dall'appellante riguardanti l'assenza di bonifici nei pagamenti nonché il richiamo alle A.S.I. di terzi interessati operata nell'esposizione sommaria dei fatti, evidenziava la controparte che l'obbligatorietà dell'utilizzo di bonifico, o altro strumento di pagamento equivalente, era stato introdotto dal 1° luglio 2018 dalla legge di stabilità 2018 (art. 1, commi
910-914, L. 205 del 27/12/2017). Fino a tale data la società Resistente_1 S.r.l. aveva, al pari di tutte le aziende italiane, sempre pagato in contanti i salari e stipendi ai dipendenti che ne avessero avanzato richiesta.
In merito alle dichiarazioni rese dai testimoni Nominativo_5, che contrariamente a quanto riportato dall'appellante non avevano alcun ruolo nell'azienda Nominativo_3 e Nominativo_4 tra l'agosto 2017 ed il marzo 2018 e, in data
21/05/2018, quindi in data successiva a quelle delle dichiarazioni richiamate dall'appellante, con verbale di assemblea del 21/05/2018 approvato all'unanimità con la presenza di tutti i soci, tra i quali
Nominativo_3, e con la presenza di Nominativo_5 quale segretario dell'assemblea, era stato riconosciuto e deliberato il corretto inquadramento della dipendente Nominativo_2 riconoscendo la correttezza dell'operato della società. A tanto i soci giungevano in dipendenza delle risultanze della verifica operata dal dott. Nominativo_7, commercialista di esclusiva fiducia dell'allora socio Nominativo_3,
Appariva evidente, dunque, secondo la controparte che tutti questi elementi, oggetto già di accurata indagine penale incardinata nel richiamato p.p. n° 27767/17/RGNR, richiamati anche dal P.M. titolare dell'inchiesta nella richiesta di archiviazione e successivamente dal G.I.P. nel provvedimento di archiviazione definitiva avessero determinato il primo Giudice ad accogliere le ragioni della ricorrente, atteso che nel proprio avviso di accertamento, e nelle successive controdeduzioni al ricorso, l'Agenzia delle Entrate null'altro aveva portato a motivazione del proprio operato se non la mancata disponibilità di elementi probatori posti “a sostegno delle memorie presentate dalla Parte”.
In merito, poi, all'utilizzo della cassa in nero, la controparte osservava che, se è indubbio che le regole del processo tributario garantiscono la piena autonomia delle valutazioni riguardanti fatti e prove riconducibili al procedimento penale è altrettanto indubbio che nulla osti a che, valutati proprio quei fatti e quelle prove, il Giudice tributario, possa giungere alle stesse conclusioni che hanno indotto il Giudice penale ad archiviare un'indagine, accogliendo, di conseguenza, le contestazioni del contribuente ed annullando l'atto accertativo dell'Ufficio.
La società appellata sottolineava di aver dimostrato, nel corso del procedimento di primo grado, con dovizia di documentazione tra la quale la consulenza tecnica rilasciata dall'ingegnere informatico Nominativo_8
(All. 12 ricorso introduttivo), le ragioni che renderebbero irriconducibile alla società, o ai suoi amministratori, la pen drive nella quale risultavano contenuti i file dai quali veniva presunta l'esistenza di una cassa a nero.
Dalle risultanze di tale consulenza, e contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio, emergerebbe che “il contenuto della pendrive potrebbe essere stato creato ovunque, immettendo qualsiasi dato poiché non vi è alcuna evidenza digitale in supporto alla genesi della prova. O meglio, un elemento critico appare ma risulta contradittorio rispetto a quanto asserito dalla signor Nominativo_9: procedendo ad un semplice controllo della proprietà dei file risulta che il nome dell'autore non sia Nominativo_9, come ci si aspetterebbe ma Nominativo_10 ”
(pagg. 5 e 6 consulenza tecnica Ing. Nominativo_8).
Anche se non era dato aggiungere un cognome a quel “Nominativo_10” risulta, tuttavia, incontrovertibile che l'unica
Nominativo_10 conosciuta a tutte le parti coinvolte in causa fosse quella Nominativo_4 compagna e convivente del denunciante Nominativo_3 nonché testimone a favore della stessa Nominativo_9 nel procedimento del lavoro in corso contro la società Resistente_1 S.r.l. proprio nel periodo al quale fanno riferimento i fatti ora richiamati.
In conclusione, la parte appellata evidenziava che tali motivazioni ed elementi di prova, tutti agli atti del fascicolo processuale, avevano formato oggetto di valutazione dal parte del Giudice di primo grado che, a seguito delle valutazioni operate delle ragioni sostenute delle parti e sulla scorta degli elementi di prova forniti, aveva così sentenziato : “Dalle risultanze delle indagini penali condivise da questa Corte e dalla documentazione sottoposta al vaglio di questa Corte risulta evidente che non vi sia certezza che la cosiddetta 'Cassa 2' sia riconducibile alla società Resistente_1 S.r.l.”.
Ma la motivazione della sentenza andrebbe oltre evidenziando che “è destituita di fondamento l'asserzione, riportata nell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni dell'Ufficio, per la quale la documentazione da cui verrebbe dimostrata l'esistenza di una cassa in nero sarebbe stata rinvenuta dalla G.d.F. in fase di accesso presso l'azienda. Come evincibile dalla lettura del P.V.C. è la stessa G.d.F. che evidenzia come tale prova sia stata fornita da terzi in fase di Acquisizione Sommaria di Informazioni”. Nulla di tutto quanto sopra riportato viene contestato nell'appello di parte che omette, non potendolo contestare, tutte le ragioni sostenute dalla contribuente.
Il primo Giudice aveva accolto, inoltre, anche le doglianze della contribuente nel merito della quantificazione della somma di € 64.938,42 senza che alcuna motivazione venga fornita nel P.V.C. né nell'avviso di accertamento a sostegno della corretta quantificazione della somma recuperata a tassazione.
L'Appellante, invece, anzichè fornire il dovuto riscontro alle contestazioni di parte, aveva ritenuto di poter ovviare alla carenza motivazionale dei propri atti sostenendo che il P.V.C. in questione faccia fede fino a querela di falso e, in assenza di querela a tal fine presentata, assuma valore di piena prova documentale cosa che non sarebbe stata valutata dal primo Giudice.
Ancora con riferimento al presunto indebito utilizzo del pos, la parte appellata osservava che nessuna motivazione era stata fornita dall'appellante in ordine al recupero riconducibile alle movimentazioni POS.
Infatti, nell'avviso di accertamento l'Ufficio aveva acriticamente riportato le motivazioni dei militari accertatori, che giustificavano tale recupero sulla scorta di presunta errata contabilizzazione pos effettuata dalla società in aggiunta ai riscontri operati con le operazioni della presunta cassa rinvenuta nei file excel consegnati dalla dipendente Nominativo_9. L'Ufficio alterando quanto riportato nel P.V.C. evidenziava, erratamente, che detto file excel fosse stato rinvenuto dai militari in fase di verifica.
Nel proprio ricorso la società Resistente_1 S.r.l. aveva dimostrato, con consulenza tecnica prestata dal commercialista e revisore dei conti dott. Nominativo_11, la congruità e correttezza dei ricavi incassati, la correttezza della propria contabilità nonché la non riconducibilità alla società ricorrente della pen-drive consegnata alla G.d.F._ Le doglianze della ricorrente venivano accolte dal Primo Giudice che dettagliatamente motivava la propria decisione nella sentenza impugnata.
Ora, nel proprio atto d'appello, nulla di quanto riportato nel proprio avviso di accertamento era stato ribadito dall'Ufficio che si era limitato ad eccepire che nella sentenza impugnata il Primo Giudice non avrebbe considerato la specificità della perizia di parte che si sarebbe limitata ad eccepire che il perito in questione si sarebbe espresso solo “sulla possibilità che quanto contenuto nella pen drive possa assurgere a prova di responsabilità penale, ma non prende posizione circa la regolarità di utilizzo delle contabilizzazioni relative alle operazioni operate attraverso pos”. A tal proposito la parte appellata evidenziava che la società Resistente_1 S.r.l. a sostegno delle proprie ragioni aveva depositato, agli atti del processo di primo grado, due consulenze attinenti una alla provenienza e contenuto della pen-drive (Ing. Nominativo_8) e l'altra alla congruità dei ricavi dichiarati ed alla correttezza delle proprie movimentazioni contabili per l'anno 2017 (quella del dott. Commercialista e Revisore dei Conti
Nominativo_11). E proprio a quest'ultima aveva fatto rinvio il Primo Giudice, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo che nelle motivazioni, allorquando richiama la consulenza con la quale si attesta la correttezza delle contabilizzazioni operate in ordine alla movimentazione POS.
Sugli Utili non contabilizzati, la controparte richiamava la motivazione che l'Ufficio aveva riportato nel proprio avviso di accertamento relativamente alla ripresa a tassazione in questione:
“c) Illecita ripartizione di utili di esercizio e/o finanziamento verso soci e/o utili non contabilizzati. Sul punto la GDF ha rilevato l'erogazione di acconti su utili corrisposti ai soci attraverso somme di denaro non derivanti da utili precedentemente accantonati e/o maturati, per un importo pari ad € 64.432,37. A fortiori alcun elemento probatorio a sostegno della legittimità di suddetta erogazione è stata rilevata dai militari. La parte, in sede di memorie, ha eccepito che gli utili realizzati sono stati regolarmente riportati nel libro giornale e che la relativa distribuzione risulta regolarmente deliberata dall'assemblea dei soci. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 2433 bis del C.c. 'La distribuzione di acconti su dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. Dal dettato normativo sopra richiamato si evince che alle società diverse da quelle soggette alla normativa dei cc.dd.EIP ex art. 16 del D. Lgs 39/2010, non è consentito procedere alla distribuzione di utili senza il preventivo assenso dell'organo assembleare, ancorchè tale deliberazione venga successivamente ratificata.
Pertanto, la distribuzione in esame risulta non solo non suffragata da sufficienti elementi probatori, ma finanche contraria alle disposizioni normative e vigenti.” A tal porposito, la parte appellata sottolineava come fosse fin troppo evidente che l'avviso di accertamento in questione riconducesse il recupero a tassazione ad una conclamata e richiamata fattispecie di acconti su dividenti e che la motivazione che vorrebbe introdursi in appello rappresentasse una nuova motivazione che andrebbe pertanto rigettata.
Per quanto riguardava gli altri recuperi riportati nell'avviso di accertamento annullato dalla sentenza impugnata, non avendo l'appellante prodotto alcuna motivazione volta a contestare la sentenza in questione, la controparte si riportava al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio nonché alle proprie controdeduzioni e memorie che qui abbiansi integralmente richiamate e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Ritiene il Collegio che la decisione dei giudici di prime cure appare corretta e ampiamente motivata in ordine alle questioni sollevate dalle parti nel giudizio di primo grado.
Preliminarmente va esaminata la doglianza del'Agenzia in merito alla utilizzabilità nel giudizio tributario della decisione del Giudice penale adottata non con sentenza, bensì con provvedimento di archiviazione all'esito delle indgaini e su richiesta del Pubblico Ministero.
A tal proposito, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, il giudice tributario ha ben evidenziato in primo luogo che l'art. 21 bis del Dlgs. 74/2000 non si applica alla vicenda in esame, in quanto il legislatore prevede epressamente l'efficacia di giudicato, nel procedimento tributario, solo alle sentenze penali di assoluzione divenute irrevocabili. In ogni caso, rileva il Collegio che il giudice di primo grado ha correttamente proceduto ad esaminare gli elementi acquisiti nel giudizio penale ed ha autonomamente valutato gli stessi giungendo alla decisione finale che ha accolto il ricorso della contribuente.
Tanto premesso, vanno esaminate nel merito le singole eccezioni solevate dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di appello.
In primo luogo, con riferimento alle contestazioni relative “al rapporto di lavoro intrattenuto dalla società con la signora Nominativo_2”ed agli “utili non contabilizzati”, deve rilevarsi che effettivamente - come rilevato dalla controparte -l'Ufficio ha introdotto nel giudizio di appello nuove motivazioni, in relazione alle contestazioni riconducibili rispetto a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento .
L'Ufficio, infatti, in sede di avviso di accertamento” ha giustificato il proprio recupero a tassazione esclusivamente sulle risultanze di dichiarazioni raccolte in sede di indagine penale (A.S.I.) dai militari della
G.d.F., nonché sull'assenza di elementi probatori forniti dalla contribuente a sostegno del fatto che “la sig. ra Nominativo_2 svolgeva effettivamente per conto della Soc. Resistente_1 S.r.l. la prestazione lavorativa di impiegata addetta alla segreteria dell'amministratore”.
Nell'atto di appello, invece, si sostiene che l'inesistenza del rapporto lavorativo verrebbe dimostrato dal fatto che non erano stati rinvenuti bonifici a dimostrazione del pagamento degli stipendi della dipendente.
Anche per quanto concerne il punto relativo a “utili non contabilizzati”, ritiene la Corte che l'Ufficio ha offerto in giudizio motivazioni diverse da quelle contenute nel proprio atto introduttivo, nel quale si fa riferimento al fatto che il recupero a tassazione veniva effettuato ritenendo illegittima la distribuzione di acconti su dividendi, salvo poi a indicare nell'atto di appello che l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito.
Tale motivazione, al pari di quella indicata con riferimento al rapporto di lavoro della signora Nominativo_2 risulta senza dubbio nuova rispetto a quella contenuta nell'avviso di accertamento e valutata nel giudizio di primo grado, pertanto in contrasto con il divieto di proposizione di nuovi motivi in appello .
In secondo luogo, con riferimento " all'utilizzo della cassa in nero", che secondo l'Agenzia era stato ben descritto nel P.V.C. della Guardia di Finanza, ritiene la Corte che l'Ufficio non ha ben chiarito come ha determinato il recupero della somma di € 64.938,42 riconducibile all'utilizzo della cassa in nero, la cui riconducibilità alla società appellata non appare sufficientememte provata, atteso che - come evidenziato dal primo giudice- non vi è prova che sarebbe stata rinvenuta nel corso della verifica della Guardia di Finanza presso la sede della società documentazione che dimostrasse l'esistenza di un cassa in nero. Tale prova - poi ritenuta insufficiente in sede di indagine penale- verrà acquisita solo successivamente e sulla base di sommarie informazioni rese da alcune persone informate sui fatti in parte ritenute inattendibili .
A ciò si aggiunga che, nel corso del procedimento di primo grado, la società appellata ha depositato documentazione, tra cui la consulenza tecnica rilasciata dall'ingegnere informatico Nominativo_8, evidenziando le ragioni che renderebbero irriconducibile alla società, o ai suoi amministratori, la pen drive nella quale risultavano contenuti i file dai quali veniva presunta l'esistenza di una cassa a nero.
Dalle risultanze di tale consulenza, e contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio, è emerso che, in realtà, il contenuto della pendrive potrebbe essere stato creato ovunque, immettendo qualsiasi dato poiché non vi
è alcuna evidenza digitale in supporto alla genesi della prova.
Ancora, con riferimento al presunto indebito utilizzo del pos, ritiene il Collegio che non possono condividersi le doglianze sollevata dall'Agenzia delle Entrate che nell'avviso di accertamento si è limitata a riportare le motivazioni dei militari accertatori, che giustificavano tale recupero sulla scorta di presunta errata contabilizzazione pos effettuata dalla società in aggiunta ai riscontri operati con le operazioni della presunta cassa rinvenuta nei file excel consegnati dalla dipendente Nominativo_9.
A tal proposito va ribadito, come già osservato dal primo giudice, che la società Resistente_1 S.r.l. ha depositato una consulenza tecnica, nella quale si attesta la congruità e correttezza dei ricavi incassati, la correttezza della propria contabilità, nonché la non riconducibilità alla società ricorrente della pen-drive consegnata alla
G.d.F.
Sul punto, l'appellante ha eccepito che nella sentenza impugnata il primo Giudice non avrebbe considerato la specificità della perizia di parte che si sarebbe limitata ad evidenziare che il consulente di parte si sarebbe espresso solo “sulla possibilità che quanto contenuto nella pen drive possa assurgere a prova di responsabilità penale, ma non avrebbe preso posizione circa la regolarità di utilizzo delle contabilizzazioni relative alle operazioni operate attraverso pos”.
A tal proposito, rileva la Corte che la società appellata ha depositato in giudizio due consulenze attinenti
: una alla provenienza e contenuto della pen-drive (Ing. Nominativo_8) e l'altra alla congruità dei ricavi dichiarati ed alla correttezza delle proprie movimentazioni contabili per l'anno 2017 (quella del dott.
Commercialista e Revisore dei Conti Nominativo_11). E proprio a quest'ultima ha correttamente fatto rinvio il giudice di primo grado, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo che nelle motivazioni, allorquando richiama in sentenza la consulenza con la quale si attesta la correttezza delle contabilizzazioni operate in ordine alla movimentazione POS.
Infine con riferimento agli " utili non contabilizzati" che secondo i primi giudici venivano recuperati a tassazione per euro 64.432,37 per l'annualità 2017, senza che nel PVC della Guardia di Finanza vi fosse alcun riferimento, l'Agenzia evidenziava che, al contrario, nella parte motiva ( Pag 2) dell'avviso di accertamento si richiamava il PVC della Guardia di Finanza nel quale si attestava che dalle verifiche erano state rilevate movimentazioni di cassa che non avevano trovato rappresentazione nella contabilità.
A tal proposito rileva la Corte che - come evidenziato dalla società appellata in sede di memorie - gli utili realizzati sono stati regolarmente riportati nel libro giornale e la relativa distribuzione risulta regolarmente deliberata dall'assemblea dei soci.
Si aggiunga, poi, che ai sensi dell'art. 2433 bis del C.c. 'La distribuzione di acconti su dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.
Pertanto, deve rilevarsi che alle società diverse da quelle soggette alla normativa dei cc.dd.EIP ex art. 16 del D. Lgs 39/2010, non è consentito procedere alla distribuzione di utili senza il preventivo assenso dell'organo assembleare, ancorchè tale deliberazione venga successivamente ratificata.
Nel caso in esame, dunque, la distribuzione risulta non solo non suffragata da sufficienti elementi probatori, ma finanche contraria alle disposizioni normative e vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive euro 5000,00