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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA CO, all'esito dell'udienza del
28.11.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/25 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Picone e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Simona Grazia Fulco, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Agrigento, via Esseneto n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
AF, e dal dott. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso l'
[...]
, con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27.12.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione
Pagina 1 di 4 all'attività lavorativa prestata quale docente assunto a tempo determinato come supplente su organico di diritto nell'anno scolastico 2024/2025.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che nel caso di specie la domanda attorea deve essere rigettata in ragione del fatto che il ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 ha ricevuto un incarico di supplenza fino al
31.8.2025 e l'erogazione in suo favore della c.d. carta del docente è espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023 e dall'art. 1, comma 121, della L. 207/2024.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti a fondamento della domanda attorea - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
Pagina 2 di 4 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, nel caso di specie il ricorso attoreo non può trovare accoglimento in ragione del fatto che è pacifico e altresì documentale che l'istante, nell'anno scolastico 2024/2025, ha svolto servizio di supplenza su organico di diritto dal 17.9.2024 al
31.8.2025 (cfr. doc. 10 fasc. conv.).
Tale elemento di fatto è in sé determinante per rendere manifesto come il ricorso non possa essere accolto, poiché l'art. 1, comma 572, della L. 207/2024 ha espressamente modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevedendo l'attribuzione della provvidenza oggetto di domanda anche per i supplenti che – proprio come il ricorrente – siano chiamati a svolgere l'incarico su posto vacante e disponibile (e dunque fino al 31 agosto). Tale disposizione
Pagina 3 di 4 normativa, lungi dall'avere valore innovativo, si è invece inserita in un sistema nel quale l'attribuibilità della carta del docente per le supplenze su organico di diritto era già stata prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, ponendosi con essa in relazione di continuità.
Ne discende che la dedotta discriminazione non sussisteva né alla data di assunzione del ricorrente (il 17.9.2024), né in quella successiva di deposito del ricorso (il 27.12.2024).
Tenuto conto della particolarità della singola fattispecie e del fatto che il ricorrente non ha insistito per l'accoglimento della domanda, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 28 novembre 2025
Il Giudice NA CO
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA CO, all'esito dell'udienza del
28.11.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/25 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Picone e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Simona Grazia Fulco, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Agrigento, via Esseneto n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
AF, e dal dott. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso l'
[...]
, con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27.12.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione
Pagina 1 di 4 all'attività lavorativa prestata quale docente assunto a tempo determinato come supplente su organico di diritto nell'anno scolastico 2024/2025.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che nel caso di specie la domanda attorea deve essere rigettata in ragione del fatto che il ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 ha ricevuto un incarico di supplenza fino al
31.8.2025 e l'erogazione in suo favore della c.d. carta del docente è espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023 e dall'art. 1, comma 121, della L. 207/2024.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti a fondamento della domanda attorea - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
Pagina 2 di 4 comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, nel caso di specie il ricorso attoreo non può trovare accoglimento in ragione del fatto che è pacifico e altresì documentale che l'istante, nell'anno scolastico 2024/2025, ha svolto servizio di supplenza su organico di diritto dal 17.9.2024 al
31.8.2025 (cfr. doc. 10 fasc. conv.).
Tale elemento di fatto è in sé determinante per rendere manifesto come il ricorso non possa essere accolto, poiché l'art. 1, comma 572, della L. 207/2024 ha espressamente modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevedendo l'attribuzione della provvidenza oggetto di domanda anche per i supplenti che – proprio come il ricorrente – siano chiamati a svolgere l'incarico su posto vacante e disponibile (e dunque fino al 31 agosto). Tale disposizione
Pagina 3 di 4 normativa, lungi dall'avere valore innovativo, si è invece inserita in un sistema nel quale l'attribuibilità della carta del docente per le supplenze su organico di diritto era già stata prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, ponendosi con essa in relazione di continuità.
Ne discende che la dedotta discriminazione non sussisteva né alla data di assunzione del ricorrente (il 17.9.2024), né in quella successiva di deposito del ricorso (il 27.12.2024).
Tenuto conto della particolarità della singola fattispecie e del fatto che il ricorrente non ha insistito per l'accoglimento della domanda, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 28 novembre 2025
Il Giudice NA CO
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