Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, proposto da
AS NG, MI NN, RO EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Territoriale Economia e Finanze di Enna, Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Territoriale Economia e Finanze di Messina, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
del loro diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico di trasferimento e le altre indennità e/o rimborsi correlati alla movimentazione subìta in seguito alla soppressione della Tenenza di PE AN (PA);
nonché, per la condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e, ove occorra, per l’annullamento
della Nota di riscontro prot. n. 0687879/2024 del 27.11.2024, con cui il Comandante del Re.T.L.A. Sicilia della Guardia di Finanza precisa che l’indennità de qua non compete ai ricorrenti poiché trasferiti a domanda e delle Circolari del Comando Generale n. 181845 del 16.07.20 e n. 360885 dell’11.12.14; nella parte in cui disciplinano la materia de qua in modo difforme dalla normativa di legge (art. 1, l. n. 86/2001).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Territoriale Economia e Finanze di Enna, del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Territoriale Economia e Finanze di Messina, della Guardia di Finanza Comando Generale e della Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti in epigrafe, in qualità di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno chiesto, in via principale, l’accertamento del loro diritto a vedersi corrisposta l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, della l.n. 86/2001, per effetto dei movimenti subìti all’esito della soppressione del loro precedente Ente di appartenenza (Tenenza di PE AN, in Provincia di Palermo), con conseguente condanna dell’Amministrazione alla soddisfazione della loro pretesa.
In via subordinata e solo ove occorra, i medesimi ricorrenti hanno altresì impugnato il riscontro negativo ricevuto dall’Amministrazione resistente in risposta alle loro istanze protese ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità de qua unitamente alle circolari presupposte.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, della l.n. 86/2001, oltre all’eccesso di potere svelato dall’indice sintomatico dell’ingiustizia manifesta, per avere l’Amministrazione resistente indebitamente qualificato i movimenti dei ricorrenti a guisa di trasferimenti a domanda e non d’ufficio, sul presupposto che le attuali sedi di destinazione assegnate ai medesimi (Tenenza di Lipari, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna e Gruppo di Enna) sarebbero state espressamente chieste dagli aventi causa e loro accordate a seguito di apposite istanze di trasferimento.
Parte ricorrente, avversando la tesi dell’Amministrazione, richiama precedenti giurisprudenziali sui presupposti per la qualificazione di un trasferimento di un pubblico dipendente, concludendo come sia dirimente, a tal fine, l’individuazione della ragione sottesa al movimento, dovendosi pertanto verificare se questa sia rinvenibile in un mero impulso del dipendente per il soddisfacimento di necessità di natura personale (trasferimento a domanda), ovvero in conseguenza di necessità organizzative dell’Amministrazione di rimodulazione dell’assetto degli Enti presenti sul territorio.
Peraltro, nel caso di specie, non troverebbe neppure applicazione il comma 1- bis , dell’art. 1, della l.n. 86/2001, inserito dall’art. 1, co. 163, l.n. 228/2012, secondo cui “ L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”, atteso che le prefate sedi di destinazione dei ricorrenti non sarebbero limitrofe rispetto a quella soppressa.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto i provvedimenti di rigetto delle istanze di parte protese ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento di cui trattasi sarebbero stati adottati in conformità alle circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Ad ogni modo, in occasione della revisione organizzativa del Comando Provinciale di Palermo, che ha comportato, tra l’altro, la soppressione della Tenenza di PE AN, i ricorrenti hanno manifestato la loro volontà ad essere trasferiti, producendo apposite istanze di movimento per le sedi di destinazione scelte in funzione delle proprie esigenze personali, così come accordate dall’Amministrazione.
In tal senso, quindi, difetterebbero i presupposti per il pagamento dell’indennità di trasferimento, venendo in rilievo degli spostamenti di sede a domanda e non d’autorità.
3. Con replica del giorno 8 gennaio 2026 parte ricorrente ha preso posizione rispetto alle difese dell’Amministrazione e ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
4. All’udienza pubblica del 28 giugno 2026 la difesa erariale ha eccepito la tardività della memoria di replica depositata dalla parte ricorrente il giorno 8 gennaio 2026.
All’esito della discussione la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio deve anzitutto rilevare, in accoglimento dell’eccezione della parte pubblica formulata in sede di udienza, la tardività delle repliche di parte ricorrente depositate il giorno 8 gennaio 2026.
In tema di deposito dei documenti e degli scritti difensivi conclusionali in vista dell’udienza di discussione, l’art. 73, c.p.a. prevede dei termini perentori che, per quanto riguarda le repliche, sono di venti giorni liberi prima della data di udienza.
In applicazione di tale disposizione normativa, la replica di parte ricorrente avrebbe dovuto essere depositata entro il 7 gennaio 2026, e non entro il giorno 8 gennaio 2026, non potendosi tenere in considerazione detto scritto difensivo ai fini del decidere.
6. Deve, anzitutto, essere rilevata la competenza di questo T.A.R. sull’odierna controversia, tenuto conto che essa rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva del g.a. prevista per il pubblico impiego non privatizzato (art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a.), con conseguente applicazione del foro speciale di cui all’art. 13, co. 2, del codice di rito amministrativo.
7. Tanto precisato in via preliminare, il ricorso merita accoglimento in quanto fondato.
Dalle risultanze degli atti di causa emerge come gli odierni ricorrenti abbiano presentato delle istanze di trasferimento in forza (e in conseguenza) della soppressione del loro Ente di appartenenza nell’ambito della succitata riorganizzazione del Comando Regionale della Guardia di Finanza.
La ragione da cui sono derivate dette domande, dunque, non è rappresentata da un impulso di parte, rilevante in via autonoma e determinante solo se avulso da qualsiasi esigenza dell’Amministrazione di appartenenza, quanto piuttosto dalla necessità imperiosa di lasciare la loro sede di servizio precedente per esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico.
Riguardo ai trasferimenti del personale militare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1/2016, ha stabilito come “ il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualifica… necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse ”.
Secondo l’esegesi del Supremo consesso amministrativo, pertanto, sarebbe ininfluente che il personale, in occasione della chiusura di un Ente abbia presentato istanza di trasferimento ovvero abbia espresso il gradimento ad essere assegnato presso un altro Ente di sua scelta, posto che “ assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio ”.
In tal senso, quindi, il gradimento espresso “ incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti… ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti ”.
Il prefato orientamento ha trovato successive conferme in senso alla giurisprudenza amministrativa che ha ulteriormente precisato come “ Il trasferimento disposto dall'amministrazione a seguito della soppressione della sede di origine si qualifica come "d"ufficio' - in quanto preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta di carattere organizzativo e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse - essendo ininfluente la circostanza che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stata contestualmente offerta la possibilità di indicare le nuove sedi alle quali avrebbero gradito essere assegnati. Nei casi di soppressione delle articolazioni territoriali o dei reparti dei Corpi militari e di polizia, il dipendente è obbligato a mutare la sede di servizio e, dunque, la ragione del reimpiego non può essere rinvenuta nella volontà dello stesso, anche in presenza di un'istanza contenente una precisa manifestazione di gradimento, dovendosi invece individuare nell'interesse dell'Amministrazione che agisce "d"autorità'. In tal caso deve riconoscersi il diritto del dipendente a vedersi corrisposto il trattamento economico di trasferimento e le altre indennità e/o rimborsi correlati alla movimentazione subita ” (T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 1249/2024).
Ancora “ In materia di indennità di trasferimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il trasferimento conseguente alla soppressione di un reparto deve qualificarsi come trasferimento d'autorità ai sensi dell'art. 1 della L. 86/2001, anche quando sia preceduto da un'istanza dell'interessato contenente l'indicazione di preferenze per la nuova sede. L'istanza presentata in tale contesto risulta infatti indotta ed eterodeterminata dalla scelta organizzativa dell'amministrazione e non è espressione di un libero momento di autodeterminazione volto a migliorare la condizione lavorativa rispetto allo status quo, ma è finalizzata unicamente a limitare i disagi derivanti dalla soppressione del reparto di appartenenza. La causa prima e assorbente del trasferimento resta la decisione di riorganizzazione dell'ente, adottata per il perseguimento dell'interesse pubblico, mentre l'eventuale clausola di gradimento riguarda solo gli effetti geografici del movimento e non incide sulla natura autoritativa dello stesso. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis dell'art. 1 della L. 86/2001, introdotto dall'art. 1, comma 163, della L. 228/2012, la locuzione "sede di servizio limitrofa" deve essere interpretata nel senso di comune confinante con quello della sede soppressa, sicché l'indennità di trasferimento spetta quando la nuova sede sia ubicata in comune non confinante, anche se distante oltre dieci chilometri. Le indennità in questione non hanno natura retributiva e pertanto, ai fini della loro liquidazione, devono essere computati soltanto gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria ” (T.A.R. Sardegna, sent. n. 627/2023).
Chiarito che, come occorso nel caso in esame, le istanze dei ricorrenti non possano avere rilievo ai fini della qualificazione dei loro trasferimenti come di tipo volontario, posto che detti movimenti, in realtà, sono legati alla soppressione del loro Ente di precedente appartenenza, va altresì rilevato, come alla luce delle sedi di assegnazione accordate, così come in precedenza anticipato, non trovi neppure applicazione la deroga alla spettanza dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, co. 1- bis , della l.n. 86/2001.
Come già precisato da questo T.A.R. con pronunce precedenti “ In materia di indennità di trasferimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 86/2001, il trasferimento conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti o relative articolazioni costituisce trasferimento d'autorità, con diritto alle relative indennità, quando la nuova sede di servizio sia ubicata in un Comune diverso da quello di provenienza e disti oltre dieci chilometri dalla sede originaria. Il concetto di "sede di servizio limitrofa" di cui al comma 1-bis della medesima disposizione, che esclude il diritto all'indennità, deve essere interpretato con riferimento al territorio comunale e non alla circoscrizione amministrativa dell'ente di appartenenza. La richiesta da parte dell'Amministrazione di esprimere preferenze sulle destinazioni non trasforma il trasferimento d'autorità per soppressione di reparto in trasferimento a domanda, restando immutata la natura del provvedimento determinato da esigenze organizzative dell'Amministrazione e non da iniziativa del dipendente ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 232/2021).
Non rientrando gli Enti di destinazione suindicati tra le sedi limitrofe a quella della soppressa Tenenza di PE AN non sussistono i presupposti di cui alla disposizione derogatoria richiamata.
8. In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, della l.n. 86/2001, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto in loro favore, oltre interessi legali dalla maturazione del beneficio fino al soddisfo, senza rivalutazione monetaria, tenuto conto della natura indennitaria, e non retributiva, dell’emolumento in commento (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 4105/2023).
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti a titolo di indennità di trasferimento di cui all’art. 1, della l.n. 86/2001 oltre interessi.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
EL LI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LI | UR NT |
IL SEGRETARIO