Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 6775 del 2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
n.q. di genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
( ), rappresentato e difeso Per_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Walter Gulotta
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriana Giovanna Rizzo e dall'Avvocato Maria
Grazia Sparacino
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale
All'esito dell'udienza del 14.01.2024 alle ore 15 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara che n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore non è tenuto alla Persona_1 restituzione nei confronti dell' del rateo della CP_1 prestazione assistenziale erogata in favore del minore relativo al mese di dicembre 2022. Per_1
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26.05.2023 parte ricorrente, nella sopra spiegata qualità, proponeva opposizione avverso la comunicazione del 08/02/2023 con la quale l' chiedeva la restituzione di euro 1.578,48 per la CP_1
07181130 per un importo complessivo di euro 1.578,48 per i seguenti motivi: – E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio, evidenziando che il debito contestato derivava dal venir meno del requisito sanitario.
Infatti in esito alla visita di revisione del 29/11/2022 la
Commissione medica riconosceva il minore : Persona_1
“MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza”, in luogo del pregresso accertamento, che riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
In questa sede appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n.
264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n.
448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Tanto premesso, va osservato che regole specifiche esistono nel nostro ordinamento in relazione al caso dell'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari. Norme
(prima, l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996, poi, l'art. 37 della legge n.448/1998) che consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
L' ha documentato di avere notificato il verbale di CP_1 verifica al ricorrente che tempestivamente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo definito con decreto di omologa del 03.05.2024 RG 6589/2023 che ha negato il diritto all'indennità di accompagnamento, confermando così il giudizio della Commissione medica.
Orbene, nel caso de quo, come documentato dall' il CP_1 verbale è stato notificato per compiuta giacenza, restituito al mittente in data 20.12.2022 e, pertanto, la notifica si è perfezionata in data 30.12.2022. E' da tale data che il ricorrente ha avuto notizia delle mutate condizioni sanitarie.
Pertanto sul punto appare opportuno uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 24180/2022) cui si è anche uniformata la locale Corte di Appello (sentenza n. 301/2024), secondo cui “l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente “.
Da ciò ne consegue che n.q. di genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale su non è Persona_1 tenuto alla restituzione in favore dell' del rateo di CP_1 indennità di accompagnamento erogato in favore del minore relativo al mese di Dicembre 2022. Persona_1
Si rigetta per il resto il ricorso.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 14.01.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio