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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17191/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U912024000378044B CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo dichiararsi la nullità dell'invito di pagamento – Atto n. U91 2024 U91 2024000378044 B, prot. n. 397780, del 26 luglio 2024.
L'atto impugnato traeva origine dalla richiesta di versamento di un ulteriore contributo unificato, riferita al precedente giudizio promosso dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249028207720000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e relativa a quattro cartelle di pagamento presupposte.
Secondo l'Ufficio, il ricorso introduttivo di quel giudizio (R.G.R. n. 11781/2024) avrebbe dovuto qualificarsi come ricorso cumulativo oggettivo, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato per ciascun atto ritenuto impugnato, per un importo complessivo di euro 210,00, oltre spese di notifica pari a euro 8,75.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il quale, con atto di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando ampia giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di contributo unificato nei ricorsi cumulativi.
Con memoria successiva, la ricorrente replicava alle controdeduzioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La controversia concerne la legittimità della richiesta di integrazione del contributo unificato, fondata sull'assunto che il ricorso originario proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento dovesse qualificarsi come ricorso cumulativo oggettivo, in quanto volto a contestare, oltre all'intimazione, anche le cartelle di pagamento presupposte.
L'Ufficio resistente richiama, a sostegno della propria tesi, plurimi arresti della Corte di Cassazione
(ordinanze emesse nel periodo 2021–2023), nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del
2016, che affermano la natura tributaria del contributo unificato e la debenza dello stesso per ciascun atto autonomamente impugnato in caso di ricorso cumulativo.
Tuttavia, la questione dirimente nel caso di specie non attiene ai principi astratti richiamati dall'Ufficio, bensì alla corretta qualificazione del ricorso originariamente proposto dalla contribuente.
Sotto tale profilo, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio R.G.R. n. 11781/2024 risulta chiaro e inequivoco. La ricorrente, infatti, aveva espressamente delimitato l'oggetto dell'impugnazione alla sola intimazione di pagamento, precisando, in un apposito paragrafo denominato “Limitazione dell'impugnazione”, che:
l'intimazione costituiva l'unico atto effettivamente ricevuto;
le cartelle di pagamento erano richiamate esclusivamente quali atti presupposti non notificati, al solo fine di dedurne la nullità derivata dell'atto consequenziale;
nessuna autonoma domanda di annullamento delle cartelle veniva proposta.
Tale impostazione risulta pienamente conforme all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10012 del 15 aprile 2021, secondo cui il contribuente ha facoltà di impugnare il solo atto consequenziale, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti come vizio proprio dello stesso.
Ne consegue che la deduzione della mancata notifica delle cartelle non equivale alla loro impugnazione, né determina l'instaurazione di un ricorso cumulativo, in mancanza di una pluralità di domande autonome e di un petitum riferibile agli atti presupposti.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui la notifica del ricorso anche all'ente impositore costituirebbe indice di impugnazione cumulativa, trattandosi di adempimento necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, alla luce della disciplina vigente in materia di litisconsorzio necessario.
Nel caso di specie, difetta dunque l'elemento costitutivo del ricorso cumulativo, rappresentato dalla contestuale impugnazione di più atti autonomi.
Ne consegue l'illegittimità della richiesta di integrazione del contributo unificato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in funzione di giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la resistente alle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 150 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17191/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U912024000378044B CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo dichiararsi la nullità dell'invito di pagamento – Atto n. U91 2024 U91 2024000378044 B, prot. n. 397780, del 26 luglio 2024.
L'atto impugnato traeva origine dalla richiesta di versamento di un ulteriore contributo unificato, riferita al precedente giudizio promosso dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249028207720000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e relativa a quattro cartelle di pagamento presupposte.
Secondo l'Ufficio, il ricorso introduttivo di quel giudizio (R.G.R. n. 11781/2024) avrebbe dovuto qualificarsi come ricorso cumulativo oggettivo, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato per ciascun atto ritenuto impugnato, per un importo complessivo di euro 210,00, oltre spese di notifica pari a euro 8,75.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il quale, con atto di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando ampia giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di contributo unificato nei ricorsi cumulativi.
Con memoria successiva, la ricorrente replicava alle controdeduzioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La controversia concerne la legittimità della richiesta di integrazione del contributo unificato, fondata sull'assunto che il ricorso originario proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento dovesse qualificarsi come ricorso cumulativo oggettivo, in quanto volto a contestare, oltre all'intimazione, anche le cartelle di pagamento presupposte.
L'Ufficio resistente richiama, a sostegno della propria tesi, plurimi arresti della Corte di Cassazione
(ordinanze emesse nel periodo 2021–2023), nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del
2016, che affermano la natura tributaria del contributo unificato e la debenza dello stesso per ciascun atto autonomamente impugnato in caso di ricorso cumulativo.
Tuttavia, la questione dirimente nel caso di specie non attiene ai principi astratti richiamati dall'Ufficio, bensì alla corretta qualificazione del ricorso originariamente proposto dalla contribuente.
Sotto tale profilo, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio R.G.R. n. 11781/2024 risulta chiaro e inequivoco. La ricorrente, infatti, aveva espressamente delimitato l'oggetto dell'impugnazione alla sola intimazione di pagamento, precisando, in un apposito paragrafo denominato “Limitazione dell'impugnazione”, che:
l'intimazione costituiva l'unico atto effettivamente ricevuto;
le cartelle di pagamento erano richiamate esclusivamente quali atti presupposti non notificati, al solo fine di dedurne la nullità derivata dell'atto consequenziale;
nessuna autonoma domanda di annullamento delle cartelle veniva proposta.
Tale impostazione risulta pienamente conforme all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10012 del 15 aprile 2021, secondo cui il contribuente ha facoltà di impugnare il solo atto consequenziale, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti come vizio proprio dello stesso.
Ne consegue che la deduzione della mancata notifica delle cartelle non equivale alla loro impugnazione, né determina l'instaurazione di un ricorso cumulativo, in mancanza di una pluralità di domande autonome e di un petitum riferibile agli atti presupposti.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui la notifica del ricorso anche all'ente impositore costituirebbe indice di impugnazione cumulativa, trattandosi di adempimento necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, alla luce della disciplina vigente in materia di litisconsorzio necessario.
Nel caso di specie, difetta dunque l'elemento costitutivo del ricorso cumulativo, rappresentato dalla contestuale impugnazione di più atti autonomi.
Ne consegue l'illegittimità della richiesta di integrazione del contributo unificato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in funzione di giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la resistente alle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 150 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.