CASS
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni, nonché destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2024, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
02124-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome DE Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2190/2024 Alfredo Guardiano UP 05/12/2024 AN NI R.G.N. 27778/2024 AR ER NT CH RO - Relatore - AN AL ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. NO NT, nato a [...] il [...] 2. TT RD, nato a [...] il [...] 3. DE CH MA, nato a [...] il [...] 4. AS CH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza DE 20/11/2023 DEla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere CH RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale LE AO D'Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di MA DE CH, avv. Marcello Belsito, che ha concluso per l'accoglimento DE ricorso;
uditi i difensori di RD TT, avv.ti CH OR e Cesare Placanica, che hanno concluso per l'accoglimento DE ricorso;
udito difensore di NT NO, avv. MA Malcangi, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso;
A RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Bari DE 19 aprile 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NT NO, RD TT, CH AS e MA DE CH per il DEitto di corruzione continuata in atti giudiziari aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), di NT NO, CH AS e MA DE CH per il DEitto di rivelazione di segreto d'ufficio continuata, anch'esso aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 2), di MA DE CH e CH AS per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nella veste di organizzatori, con l'aggravante DEl'essere la associazione armata, nonché di RD TT e NT NO quali concorrenti esterni DEla predetta associazione (capo 3), DE solo CH AS per i reati di calunnia (capo 4), detenzione di arma clandestina (capo 5), ricettazione e art. 697 cod. pen. (capo 6), detenzione di materiale esplodente (capo 7) e detenzione illecita di sostanze stupefacente (capo 8) e di CH AS e MA DE CH per il reato di furto aggravato in concorso e, applicata a CH AS l'attenuante per la dissociazione e a RD TT le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, aveva condannato gli imputati alle pene di giustizia, nonché il solo CH AS al risarcimento DE danno, da liquidarsi separatamente, in favore di RO D'RO, persona offesa DE DEitto di calunnia, costituitosi parte civile. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per le contravvenzioni di cui ai capi 6) e 7) perché estinte per prescrizione e non doversi procedere per il DEitto di furto (capo 9) per difetto di querela, ha ritenuto sussistente il vincolo DEla continuazione tra i reati per i quali si procede nei confronti di MA DE CH e quelli per i quali il predetto è stato condannato con sentenza DEla Corte di appello di Bari DE 9 ottobre 2020, irrevocabile il 4 novembre 2020, e ha rideterminato le pene inflitte agli imputati AS e DE CH.
2. A CH AS e MA DE CH si contesta di avere preso parte, in veste di organizzatori, alla articolazione, operante nel territorio DE Comune di Giovinazzo, DEl'associazione di tipo mafioso denominata clan Di CO», mentre a RD TT e ad NT NO si contesta il concorso esterno nella predetta associazione. Più nello specifico, secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione criminale si avvaleva DEla collaborazione di due militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, NT 2 NO e NI OR, i quali provvedevano ad informare preventivamente i vertici DEl'associazione in ordine alle attività svolte sul territorio dall'Arma dei Carabinieri e sulle indagini in corso e procedevano ad indagini e controlli nei confronti dei soggetti che venivano loro indicati dall'associazione criminale;
in tal modo gli associati potevano svolgere le attività illecite con maggiore tranquillità e potevano conseguire, grazie alle informazioni ottenute dai Carabinieri, un più efficace controllo DE territorio;
i militari, a loro volta, tramite le informazioni ricevute dall'associazione, talvolta anche false, potevano conseguire i risultati di servizio avuti di mira, procedendo ad un maggior numero di arresti;
inoltre i militari collusi ottenevano la corresponsione, da parte DEl'associazione, di somme di denaro e altri favori. In un'occasione i membri DE sodalizio criminale sarebbero riusciti ad ottenere dai due militari verbali DEle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nell'ambito di procedimenti penali che li riguardavano. I rapporti tra i vertici DEl'associazione ed i carabinieri collusi erano intermediati da RD TT, titolare di una pasticceria, che favoriva i loro incontri anche consentendo che gli stessi si svolgessero all'interno DEla sua abitazione o DE laboratorio DEla sua pasticceria e si rendeva latore di somme di denaro o di informazioni. Tale sistema si sarebbe protratto per diversi anni, sino a quando, a seguito di indagini avviate dalla Guardia di Finanza, nel 2018, anche grazie alla collaborazione di CH AS, dissociatosi dall'associazione mafiosa, e di altri collaboratori di giustizia, è stato possibile procedere alla sua ricostruzione ed all'accertamento dei reati per i quali si procede in questa sede.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso CH AS, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che, per effetto DEla dichiarazione di non doversi procedere per taluni dei reati per i quali egli era stato condannato in primo grado, la Corte di merito avrebbe dovuto operare una maggiore riduzione di pena. Difatti, l'aumento per la continuazione con tutti i reati satellite era stato fissato in primo grado ad un anno e mesi sei di reclusione, mentre la Corte di appello ha ridotto l'aumento ad anno uno e mesi quattro di reclusione, operando quindi una diminuzione di soli due mesi. Peraltro, la Corte di appello neppure ha motivato in ordine alla misura DEl'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite residui.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche prevalenti, sostenendo che la Corte di merito avrebbe motivato in modo meramente apparente, limitandosi ad adottare una clausola di stile ed omettendo di valutare adeguatamente la personalità DEl'imputato che risulta completamente mutata a seguito DEla sua dissociazione.
4. Ha proposto ricorso per cassazione anche MA DE CH, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 416-bis, secondo comma, 319-ter, 321 e 326 cod. pen. e degli artt. 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché la carenza di motivazione e la sua contraddittorietà per contrasto con gli atti DE procedimento. Sostiene che la Corte di merito non ha valutato il contenuto DEl'atto di appello nella parte in cui si censura l'attribuzione all'imputato DE ruolo di organizzatore DEl'associazione di tipo mafioso, atteso che la motivazione si limita a riproporre la sintesi DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza dare risposta ai motivi di gravame. CH AS ha affermato di avere gestito per un anno la piazza di Giovinazzo, sino alla scarcerazione di LE ST e quindi dal maggio 2017, cinque mesi prima DEl'arresto DE ricorrente, sino al maggio 2018; stando alle dichiarazioni DE AS, quindi, in quel periodo quest'ultimo aveva guidato il gruppo criminale. Tale circostanza troverebbe conferma nelle dichiarazioni DE AS, secondo il quale nel periodo dal dicembre 2016, quando LE ST e gli altri sodali erano in carcere, sino all'ottobre 2017, quando il DE CH era stato arrestato, era stato il AS che aveva elargito la spartenza», ossia lo stipendio in favore degli associati, e quando il DE CH era stato arrestato l'aveva elargita anche a lui. Sul punto la motivazione risulta carente ed erronea. Gli altri collaboratori avevano affermato l'appartenenza DE DE CH al sodalizio criminale, ma nessuno di loro ha sostenuto che questo fosse stato da lui diretto. Anche il AS non attribuisce mai al DE CH il ruolo di reggente DE sodalizio. Alcuni collaboranti (TA e NT) affermano che fa parte DEl'associazione senza indicarne il ruolo, mentre altri riferiscono che è un soggetto «operativo», che «si interessava di tutto», ma privo di potere decisionale. Anche il collaboratore GI LO lo indica genericamente quale braccio destro di LE ST. Il coinvolgimento DE DE CH in traffici di droga e nella detenzione di armi non vale a dimostrare che egli fosse un reggente o un organizzatore DE gruppo criminale. EL Di MA, compagna di GI EL, referente apicale sul territorio, ha affermato che dopo la carcerazione di LE ST il DE 4 А CH non le aveva fatto più arrivare la spartenza, senza tuttavia chiarire se ciò fosse dipeso da una decisione DE DE CH. Quanto alle dichiarazioni DE collaboratore MI ST, la motivazione DEla sentenza di appello omette di confrontarsi con la parte DEl'interrogatorio di MI ST in cui lo stesso afferma che suo fratello LE, al quale aveva riportato le vanterie DE DE CH di avere rapporti con un carabiniere, gli aveva risposto che MA DE CH era un mezzo scemo e che non doveva prendere sul serio le sue vanterie. In ogni caso, anche MI ST non aveva mai affermato che dopo la cattura di suo fratello MA DE CH avesse assunto il ruolo di reggente. Anche la frase «Sono io e DE CH», riferita da LE ST al carabiniere OR e registrata dal TT in occasione di un incontro avvenuto presso la sua abitazione, risale alla primavera DE 2013 e non può quindi valere come prova DEl'assunzione DEla posizione di reggente DE DE CH, che gli inquirenti collocano nel periodo dal 13 dicembre 2016 al 26 ottobre 2017. Nella motivazione si afferma che la pregressa condanna DE DE CH per detenzione di armi e stupefacenti costituisce un riscontro oggettivo DE suo ruolo associativo, mentre la stessa sentenza afferma che quella decisione dimostra esclusivamente la responsabilità DE DE CH per quei reati;
non si comprende come quella condanna possa valere come prova DE suo ruolo di reggente;
né può affermarsi che tali reati vengano commessi in seno al sodalizio mafioso solo da chi ricopre il ruolo di organizzatore. La sentenza di secondo grado ha anche omesso di confrontarsi con la sentenza DE 23 settembre 2019 pronunciata dalla Corte di appello nel processo «Attila≫ con la quale LE ST ed altri soggetti sono stati condannati per aver fatto parte, quali meri associati, DE clan Di CO sino a tale data, poiché se LE ST era un mero associato, MA DE CH non aveva potuto sostituirlo nella veste di reggente. Quanto ai verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia rinvenuti nel computer ed in una pen-drive in uso all'imputato, si trattava dei verbali degli interrogatori di GI LO DE 21 settembre 2019 e di GI TA DE 2 agosto 2018 allegati all'atto di appello proposto dal Pubblico ministero nel processo «Attila 2» a carico di LE ST;
essi erano già nella disponibilità di quest'ultimo. Anche i verbali degli interrogatori di CH AS DE 14 dicembre 2018, di GI LO DE 30 gennaio 2019, di IO AN DE 21 settembre 2018 e di AN CA DE 3 settembre 2018 erano stati prodotti dal Procuratore generale in quel processo all'udienza DE 18 febbraio 2019. Con tali circostanze la sentenza impugnata ha omesso DE tutto di АW 5 confrontarsi, cosicché la motivazione risulta meramente apparente.
5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche RD TT, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione DEla chiamata di correo, anche in relazione alle censure proposte con i motivi di appello e ad atti DE processo. Sostiene che la motivazione è meramente apparente perché omette di dare risposta alle censure formulate con il gravame e comunque risulta manifestamente illogica o contraddittoria.
5.1.1. Più specificamente, segnala che con una memoria datata 30 ottobre 2023, depositata nel corso DE giudizio di appello, si era dedotto che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari all'esito DE giudizio ordinario nei confronti DE coimputato OR, intervenuta dopo la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti DE TT, costituiva un fatto nuovo e rilevante anche per la posizione di quest'ultimo. Il TT era stato condannato anche per i suoi rapporti con il carabiniere OR e quindi, per effetto DEl'assoluzione di quest'ultimo, le condotte tenute dal TT nei confronti DE OR non potevano rilevare ai fini DEla propria penale responsabilità. Peraltro, l'assoluzione DE OR era motivata dall'accertamento DEla falsità DEle propalazioni DE AS che lo riguardavano e dalla accertata inaffidabilità di quest'ultimo che, per tale motivo, era stato allontanato sia dalle forze DEl'ordine che dal gruppo criminale di appartenenza. L'accertata falsità DEle accuse rivolte dal AS al carabiniere OR coinvolgeva necessariamente la posizione DE TT. Anche il collaboratore MI ST aveva escluso dalle accuse il OR e aveva negato il coinvolgimento DE TT nelle attività e negli interessi DE gruppo criminale. Erano state accertate plurime circostanze false e, in particolare: in occasione DEl'incontro tra LE ST ed il OR nell'aprile DE 2013 era emerso che i due non si erano mai incontrati in precedenza;
il AS non aveva mai avuto la reggenza DE clan, come dimostrato anche dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori;
tutti i carabinieri di Giovinazzo e di Molfetta erano a conoscenza DE rapporto confidenziale tra il AS ed il OR, tanto che il comandante Amato incoraggiava gli altri militari a seguire l'esempio DE OR, che era in grado di reperire continuamente informazioni di rilevante interesse operativo;
la revoca DEl'affidamento in prova concesso al AS A non era stata improvvisa o inaspettata, ma resa ineluttabile dalle molteplici violazioni da lui commesse. Sul punto la Corte di merito ha omesso ogni risposta, limitandosi ad affermare apoditticamente che nella sentenza DE Tribunale di Bari pronunciata nei confronti DE OR si afferma che le dichiarazioni DE AS sono attendibili, in quanto assistite da numerosi riscontri, ad eccezione di quelle che riguardano il OR e quindi anche quelle che riguardano il TT non ne risultano inficiate. La Corte territoriale ha circoscritto l'inattendibilità DEle dichiarazioni DE AS alla posizione DE coimputato OR, senza considerare che il predetto è la principale fonte di prova a carico DE TT e che quest'ultimo è stato giudicato anche per i suoi rapporti con il OR, la cui assoluzione necessariamente si ripercuote sulla posizione DE TT. Il Pubblico ministero, nell'impugnare l'assoluzione DE OR, non ha investito i punti DEla decisione che sono stati invece valorizzati nel presente procedimento. L'accertata presenza di riscontri non consente di eludere il tema DEla intrinseca attendibilità DE AS.
5.1.2. Con l'atto di appello si era evidenziata l'inattendibilità DE AS, in quanto noto a tutti quale confidente DEle forze DEl'ordine, come emergeva anche dal colloquio intervenuto nell'aprile DE 2013 tra il OR e LE ST. Tale sua qualità risulta in stridente contrasto con l'assunzione DEla qualifica di reggente DE gruppo criminale che egli avrebbe assunto a partire dall'ottobre 2017, in seguito all'arresto di MA DE CH, sino al maggio 2018, quando LE ST venne scarcerato. Tale periodo di reggenza non è mai stato affermato da alcun altro collaboratore di giustizia, così come nessun altro collaborante ha attribuito al TT un ruolo nelle vicende attinenti al gruppo criminale. Il rapporto con i carabinieri infeDEi neppure viene menzionato nel verbale di manifestazione DEla volontà di collaborare DE AS DE 14 dicembre 2018. Né le dichiarazioni accusatorie rivolte dal AS al TT possono ritenersi avvalorate sol perché risultano riscontrate le accuse rivolte dal collaborante agli altri imputati. Peraltro, uno scrutinio particolarmente approfondito DEl'attendibilità DE AS era reso ancor più doveroso dal risentimento che il collaboratore provava verso il TT, da lui ritenuto responsabile DEle minacce ricevute da LE ST, alle quali egli ricollegava la propria decisione di interrompere il rapporto con il sodalizio mafioso ed avviare la collaborazione con l'autorità giudiziaria. А La Corte di merito ha, invece, qualificato tale rilievo come una illazione priva di riscontro, poiché il AS non aveva mai manifestato risentimento nei confronti DE TT ed aveva spiegato che era stato LE ST, una volta scarcerato, ad intimargli di non incontrare più il TT, mentre tale conclusione è contraddetta dal contenuto DE verbale di interrogatorio DE AS, secondo il quale la ragione DE suo allontanamento andava individuata nella circostanza che il TT aveva informato LE ST DE suo rapporto privilegiato con i carabinieri. Sul punto la motivazione risulta assente e in contrasto con una prova decisiva. Inoltre, la Corte di appello ha riconosciuto attendibili le dichiarazioni DE AS anche in virtù DEl'assunzione da parte DElo stesso DE ruolo di organizzatore DE sodalizio mafioso, ritenendo che tale circostanza trovasse riscontro nelle propalazioni degli altri collaboranti, mentre questi, al contrario, non hanno mai attribuito al AS il ruolo di reggente, escluso anche dalla sentenza assolutoria pronunciata nei confronti DE OR.
5.1.3. Pure in ordine all'attendibilità intrinseca DEla chiamata di correo, sostiene il ricorrente, la motivazione risulta carente. Con il gravame si era evidenziato che le vicende relative al TT ed ai due carabinieri non comparivano nel verbale preliminare alla collaborazione DE AS datato 14 dicembre 2018; solo nell'interrogatorio DE 15 gennaio 2019 il collaborante ha affermato per la prima volta che i due carabinieri infeDEi gli erano stati presentati dal TT che aveva assunto il ruolo di intermediario. In data 10 giugno 2019 egli afferma, però, contraddicendosi, che non conosceva i nomi dei carabinieri collusi, da lui appresi solo nel 2014 quando era stata aperta una nuova contabilità DE sodalizio criminale ed egli aveva appreso DEle somme che erano loro periodicamente destinate. Su tale questione, si duole il ricorrente, la sentenza di appello non motiva affatto. Il collaborante, in data 10 giugno 2019, ha sostenuto che pure il TT venisse remunerato per il suo ruolo di intermediario, percependo, di tanto in tanto, euro 500,00; inoltre, secondo il collaborante, il sodalizio criminale aveva esaudito richieste DE TT ed in particolare, in epoca recente rispetto all'inizio DEla collaborazione DE AS, aveva incendiato un'automobile, ma il collaborante ha successivamente, in occasione DEl'incidente probatorio, cercato di ridimensionare la portata DEle sue dichiarazioni, affermando che il TT venisse ricompensato sporadicamente con euro 300-400 o esaudendo qualche sua richiesta, come incendiare un'autovettura, ma in genere il TT non chiedeva denaro, perché non aveva problemi economici e si attivava in favore 8 A degli appartenenti al sodalizio criminale perché gli piaceva essere come uno di loro. La sentenza di primo grado ha riconosciuto che tali propalazioni non hanno trovato specifico riscontro e con l'atto di appello si è evidenziato che la questione era particolarmente rilevante poiché l'attività di intermediazione svolta dal TT risultava incomprensibile, in assenza di contropartite. Emerge, invece, dagli interrogatori l'incapacità DE AS di fornire un qualsiasi dettaglio di fatto relativo alle contropartite erogate al TT ed il collaborante ha finito per sostenere che il comportamento DEl'imputato trovava giustificazione nella sua aspirazione di essere come uno dei partecipanti al gruppo criminale. In realtà il TT non ha mai assunto la postura e gli atteggiamenti DE malavitoso, ma ha operato quale ausiliario dei carabinieri nel rapporto da questi intrattenuto con i loro confidenti. La sentenza impugnata in questa sede ha riconosciuto che il TT non aveva mai percepito denaro o altre utilità per il suo ruolo di intermediario, ma non ha poi tratto da tale circostanza le debite conseguenze in punto di attendibilità DE AS. Né tali contraddizioni possono essere superate ricorrendo alla valutazione frazionata DEl'attendibilità, poiché, come evidenziato dal ricorrente nel suo atto di impugnazione ponendo a confronto le dichiarazioni DE AS con quelle degli altri collaboratori, egli non aveva menzionato il TT ed i carabinieri nel verbale preliminare;
era contraddittorio sulla genesi DE suo rapporto con i carabinieri;
era smentito sulle modalità degli incontri riservati;
era smentito sulla consegna DE verbale/busta arancione;
era inattendibile sul tornaconto DE TT;
era smentito da tutti i collaboranti, compreso MI ST, secondo il quale i contatti con i carabinieri avvenivano telefonicamente, senza fare alcun accenno al TT. Anche dalle intercettazioni emergeva che il AS si relazionava telefonicamente con il carabiniere La OR per concordare appuntamenti con quest'ultimo in modo diretto, senza avvalersi DE TT come intermediario e senza adottare particolari cautele in ordine al luogo ed all'orario dei successivi incontri. TT non era un intermediario necessario e non aveva mai veicolato informazioni dai carabinieri al sodalizio criminale, essendo egli invece animato dall'intento opposto, ossia di fornire informazioni ai carabinieri.
5.1.4. Sostiene il ricorrente che la motivazione DEla sentenza impugnata risulta carente anche in ordine alla sussistenza dei riscontri esterni ed individualizzanti alla chiamata in correità. Nello specifico, avrebbe valorizzato in malam partem i risalenti rapporti DE TT con MA DE CH, che si conoscevano da quando erano bambini, ed 9 А alcuni passaggi DEle conversazioni intercorse con il vicebrigadiere De CH ed il giornalista Nicola Miccione, in cui la Corte territoriale evidenzia il termine compagno» con il quale il TT avrebbe manifestato il suo stretto legame con gli appartenenti al sodalizio mafioso. Anche le cartoline spedite dal DE CH al TT mentre il primo era carcerato esprimerebbero solo, secondo il ricorrente, la intenzione DE detenuto di offrire la sua collaborazione confidenziale ai carabinieri sulle indagini in corso onde ottenere gli arresti domiciliari. In realtà, il TT non ha mai negato il suo risalente rapporto con MA DE CH, ma ha sostenuto che le finalità di tale rapporto erano opposte a quelle indicate dalla Corte territoriale. Anche dalle conversazioni telefoniche intrattenute dal TT con il giornalista non emergono elementi di riscontro alle ipotesi accusatorie. La Corte di merito si è limitata a sottolineare che i carabinieri Cellamare, TI e RA hanno riferito che era noto in caserma il rapporto dei carabinieri OR e NO con il TT, omettendo di riportare che il carabiniere Cellamare ha dichiarato che gli arresti eseguiti dal OR erano legati a soffiate DE pasticciere, che era conosciuto come un soggetto che forniva informazioni sui fatti DE paese e godeva DEla sua collaborazione con le forze DEl'ordine, e che tutti i carabinieri escussi non hanno attribuito al TT alcuna condotta illecita o diretta ad agevolare il sodalizio criminale. La motivazione risulta manifestamente illogica anche in relazione all'incontro avvenuto nel marzo 2013 all'interno DEl'abitazione DE TT tra LE ST e il carabiniere OR. Mentre nella sentenza di primo grado pronunciata nei confronti DE OR si afferma che dal tenore DE colloquio emerge che i due non si erano incontrati prima, per la Corte di appello risulta che il TT trattava con familiarità i due interlocutori ai quali aveva consentito di rimanere da soli all'interno DEla sua abitazione e di allontanarsene limitandosi a chiudere la porta;
in realtà dal tenore DEla conversazione registrata risulta che la familiarità sussiste solo con il carabiniere OR. Quanto all'annotazione sulle agende sequestrate al carabiniere NO dove tra gli appunti DE 2015 relativi alle entrate vi è l'annotazione DE nominativo TT» con a fianco il segno «+» con DEle cifre e DEle date pressoché mensili, il ricorrente evidenzia che trattasi di somme corrisposte dal carabiniere al fratello DE TT, che in qualità di avvocato aveva seguito alcune pratiche per NT NO e veniva retribuito ratealmente con pagamenti mensili;
l'omessa fatturazione di tali somme da parte DEl'avvocato, addotta dalla Corte di appello per confutare la prospettazione difensiva, non può ripercuotersi sulla prova 0 A 1 10 storica DE fatto. Circa il pagamento dei carabinieri infeDEi, il AS ha affermato di avervi assistito in una sola occasione ed il pagamento era stato effettuato da LE ST e non vi era alcuna prova che il TT fosse a conoscenza DE contenuto DEla busta gialla a tal fine utilizzata. Quanto alla consegna dei verbali di interrogatorio, secondo la sentenza impugnata essa sarebbe stata attuata all'interno DEla pasticceria direttamente dal NO e non con l'intermediazione DE TT, già colpito dall'ordine impartito da LE ST agli altri associati di non frequentarlo perché ritenuto un confidente dei carabinieri.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 43, 110, 114, 319-ter e 416-bis.1 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata. Anche in relazione alla condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari, la motivazione, sostiene il ricorrente, è in parte carente, omettendo di confrontarsi con i rilievi difensivi, ed in parte manifestamente illogica. Le due sentenze di merito non hanno attribuito al TT la genesi DE patto corruttivo e nemmeno l'esclusività DEla gestione dei rapporti tra i concorrenti necessari DE DEitto di corruzione. Il TT, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe intervenuto solo nella fase attuativa DE rapporto illecito. Sostiene, quindi, il ricorrente, invocando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 168 DE 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266), che non risponde a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte DEl'accordo corruttivo, sia intervenuto nella sola fase esecutiva, adoperandosi per la sua realizzazione. Secondo la Corte di appello, il TT avrebbe agevolato i rapporti tra esponenti DE clan e carabinieri anche in ordine alla consegna DEle somme di denaro e tale ruolo sarebbe riscontrato dalle annotazioni sulle agende sequestrate al NO relative al 2015. Risulta, invece, provato che l'apporto DE TT non incise sulle modalità e sulla realizzazione DE patto corruttivo e nemmeno in ordine alle dazioni di denaro. Dal complesso DEle prove acquisite si desume chiaramente che RD TT non era a conoscenza DEla presunta corruzione e dei favori ottenuti dal gruppo criminale. Non può ricavarsi il contrario dalla conversazione intervenuta tra il TT ed il giornalista Miccione poiché questa risale ad epoca successiva alla scoperta da parte DE TT DEla natura illecita DE rapporto tra i carabinieri e il sodalizio criminale e DEla propria qualità di persona sottoposta ad indagini. Né ricorre in capo al TT il dolo specifico di favorire o danneggiare una 11 А parte in un procedimento. Non essendovi prova o indizio DEla conoscenza da parte DE TT DE contenuto DEle informazioni suo tramite veicolate, neppure gli si può attribuire alcuna corresponsabilità per la ritenuta influenza sulle strategie operative DE sodalizio, consentendo ai sodali di eludere le indagini. In ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in considerazione DE ruolo marginale e trascurabile svolto dal ricorrente, mentre avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., mancando il dolo specifico previsto dalla disposizione appena citata. Il ricorrente segnala che a tale ultimo proposito la Corte territoriale non si è affatto pronunciata in ordine ai rilievi formulati con l'atto di appello.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole DEla violazione degli artt. 40, 41, 43, 110 e 416-bis cod. pen. e DEla mancanza e manifesta illogicità DEla motivazione. Il ricorrente, dopo avere richiamato la motivazione DEla sentenza impugnata ed i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Chioccini>> (Sez. U., n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), sostiene che la medesima condotta non può integrare il DEitto di concorso in corruzione aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. ed il DEitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso occorrendo a questo fine un quid pluris costituito dalla essenziale rilevanza DE contributo causale ai fini DEla sopravvivenza o DEla operatività DE sodalizio criminale in particolari condizioni di crisi. Anche il principio DE ne bis in idem sostanziale sarebbe di ostacolo alla contemporanea sussunzione DEla condotta nell'aggravante DEl'agevolazione mafiosa e DE concorso esterno nel DEitto associativo. Quanto al rilievo causale DEla condotta DE TT, in termini di reale efficacia condizionante DEla condotta atipica riferita al concorrente esterno ai fini DEla conservazione o DE rafforzamento DE sodalizio, ed all'elemento soggettivo - essendo necessario che il concorrente esterno abbia agito con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, DE programma criminoso DE sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza DE dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte DE concorrente DE rischio DE verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, DEl'evento, ritenuto invece solo probabile o possibile - le motivazioni DEle due sentenze di merito sono DE tutto carenti.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità DEla motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 12 A La Corte di appello, segnala il ricorrente, ha applicato le circostanze attenuanti generiche ritenendole, tuttavia, solo equivalenti alle aggravanti e motivando l'esito DE giudizio di bilanciamento facendo riferimento alla gravità dei fatti ed alla assenza di ulteriori indici di segno positivo. Quanto alla gravità dei fatti, essa sarebbe contraddetta, sostiene il ricorrente, da quanto già esposto con il ricorso per cassazione. Quanto alla assenza di ulteriori indici di segno positivo, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha trascurato la sua incensuratezza.
6. I difensori di RD TT hanno anche fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi con la quale hanno ribadito talune DEle censure mosse alla sentenza di appello, insistendo per l'accoglimento DE ricorso, ed una memoria di replica alla requisitoria scritta DE Procuratore generale.
7. Anche NT NO ha proposto ricorso avverso detta sentenza, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi di impugnazione.
7.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione ai DEitti di cui ai capi 1), 2) e 3), violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato la sua responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa ed al contempo applicato ai reati fine di corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d'ufficio l'aggravante DEla agevolazione mafiosa. Il ricorrente, richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Chioccini» (Sez. U., n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), sostiene che il concorso esterno in associazione mafiosa non sia compatibile con l'applicazione di detta aggravante ai reati fine.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando i principi affermati nella sentenza DEle Sezioni Unite «Mannino» (Sez. U., n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01) lamenta, in relazione al DEitto contestato al capo 3), violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale effettuato un mero rinvio ai fatti contestati nel capo di imputazione relativo al DEitto di corruzione in atti giudiziari senza dimostrare la reale efficacia causale DEla condotta di concorso esterno rispetto alla conservazione ed al rafforzamento DEl'associazione mafiosa. Peraltro, deve ricorrere anche l'elemento volitivo, ovvero la consapevolezza che il proprio contributo sia vantaggioso per la conservazione o il rafforzamento DE sodalizio mafioso. Su tali aspetti, deduce il ricorrente, la sentenza impugnata è rimasta silente, limitandosi a richiamare quanto già motivato dal Giudice di primo grado, senza 13 A f confrontarsi con le censure formulate nell'atto di gravame.
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in ordine ai DEitti contestati ai capi 1) e 2), violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza DEl'elemento soggettivo necessario alla configurazione DEla predetta aggravante, dovendo trovare applicazione i principi affermati nella già citata sentenza DEle Sezioni Unite «Chioccini» (Sez. U., n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo la quale è necessario che l'agente si rappresenti l'esistenza di un'associazione avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscrivi nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine DE raggiungimento DElo scopo di tale compagine, secondo la valutazione DE soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti DEl'associazione. Sul punto la motivazione sarebbe DE tutto assente, atteso che la Corte territoriale giunge ad affermare che l'agevolazione mafiosa andrebbe ravvisata nella commissione DE reato di corruzione in atti giudiziari, senza accennare ad alcun elemento fattuale al quale ancorare detta asserzione.
7.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'ordinanza istruttoria emessa all'udienza DE 19 giugno 2023, la contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione. L'odierno ricorrente segnala di avere richiesto con l'atto di appello la parziale rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per sentire NT DE CH quale testimone sulla vicenda dei cestini natalizi che, secondo il collaboratore CH AS, sarebbero stati consegnati ai due carabinieri per la loro collaborazione in favore DE sodalizio criminale. La Corte di appello, nel rigettare l'istanza con detta ordinanza, avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio, affermando dapprima che l'istanza andrebbe accolta e poi rigettandola senza indicare le ragioni DE rigetto.
7.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole DEl'omessa assunzione di una prova decisiva sopravvenuta al giudizio di primo grado per non avere la Corte di merito assunto la deposizione testimoniale di NT DE CH con la predetta immotivata ordinanza. Con riferimento all'episodio dei cestini natalizi CH AS ha dichiarato di avere incaricato NT DE CH, marito di GE MA, titolare DE bar OU, di procedere al loro acquisto onde poi consegnarli ai carabinieri NO e OR per indurli ad eseguire alcuni arresti nell'interesse DE sodalizio mafioso;
i cestini, secondo il racconto DE collaborante, sarebbero stati acquistati presso il cash and carry Altasfera. Le investigazioni difensive avevano permesso di accertare che la notte prima 14 DEl'acquisto alcuni ladri erano penetrati nell'esercizio commerciale DEla MA svuotandolo di ogni bene e dalle fotografie acquisite dalla pagina facebook DE medesimo bar risultava che i due cestini ed i generi alimentari acquistati presso Altasfera erano stati destinati ad una riffa natalizia. Con l'appello NT NO aveva chiesto di procedere all'esame testimoniale di NT DE CH che, a seguito DEl'assoluzione DE carabiniere OR, aveva commentato su facebook la sentenza di proscioglimento affermando che il AS aveva potuto raccontare l'episodio dei due cestini sol perché era a conoscenza DEla circostanza che gli stessi ed i prodotti alimentari in essi contenuti erano stati acquistati dal bar OU in quanto egli aveva assistito alla loro consegna al bar da parte di Altasfera, mentre ignorava di poter essere smentito in ordine alla loro consegna ai due carabinieri attraverso la produzione DEle fotografie che dimostravano che i cesti ed i prodotti alimentari erano stati utilizzati come premi in una riffa natalizia. Rigettando l'istanza istruttoria senza fornire alcuna giustificazione la Corte di merito è pervenuta ad una motivazione illogica.
7.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale utilizzato a fini di prova ed in particolare ai fini DEla valutazione DEl'attendibilità DE collaboratore di giustizia CH AS l'ordinanza di custodia cautelare emessa in altro procedimento penale relativo all'omicidio RE e la sentenza di condanna, non ancora irrevocabile, emessa dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Bari nei confronti di GI Cassano. In tal modo la Corte di appello ha utilizzato a fini di prova le dichiarazioni rese dal collaborante in altri procedimenti ed estranee al presente processo e risultanti da provvedimenti giudiziari non irrevocabili e da essi recepiti acriticamente. Il ricorrente richiama anche il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza «Mannino» (Sez. U., n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino Rv. 231677- 01) secondo il quale le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti. In particolare, la Corte di appello ha utilizzato detti provvedimenti giudiziari per rispondere alle censure volte ad evidenziare l'inattendibilità DEle propalazioni di CH AS laddove quest'ultimo si era posto al vertice DE sodalizio mafioso. 15 7.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole DEla violazione DEl'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e DEla illogicità DEla motivazione per avere la Corte territoriale convalidato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in violazione DEle citate disposizioni. Stando alle dichiarazioni di CH AS, NT NO non avrebbe mai avuto rapporti diretti con il collaborante, ma solo con MA DE CH. MI ST ha, invece, rinunciato al programma di protezione e sarebbe stato smentito in relazione all'omicidio RE, di cui avrebbe parlato solo per costituirsi un alibi rispetto ad altri omicidi proprio in ragione DEle dichiarazioni rese da CH AS. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione all'omicidio RE, MI ST viene definito menzognero, cosicché le sue dichiarazioni non sono utili all'accertamento dei fatti e non può farsi ricorso al criterio DEla valutazione frazionata. Peraltro, essendo MI ST fratello di LE, capo DE sodalizio mafioso, risulta inverosimile che egli non sia stato in grado di riferire in ordine ai gravi reati sui quali ha reso dichiarazioni l'altro collaborante. Le dichiarazioni DE AS non risultano assistite da altri elementi di prova. In particolare, le dichiarazioni con le quali egli si attribuisce il ruolo di reggente per il periodo tra l'ottobre 2017 e il maggio 2018 risultano smentite dalle propalazioni di tutti gli altri collaboranti. Né quanto dal collaborante riportato con riferimento al clan Di CO può essere esteso all'articolazione giovinazzese DEla stessa, trattandosi di consorteria nuova rispetto a quella «madre», per cui i criteri relativi all'operatività di questa non possono ritenersi provati con riferimento al gruppo di nuova formazione. Tutti gli altri collaboratori (LO, TA, AG e Di MA) attribuiscono al AS un ruolo secondario oppure nemmeno lo nominano tra i componenti DEl'associazione giovinazzese e nemmeno sono stati in grado di riferire su condotte illecite riguardanti i carabinieri DEla Stazione di Giovinazzo. Su tali distonie la Corte territoriale, si duole il ricorrente, avrebbe DE tutto omesso di motivare. L'unico soggetto in grado di DEineare, a sua insaputa, la personalità DE AS sarebbe LE ST, che nel video DE colloquio registrato a sua insaputa all'interno DEl'abitazione DE TT, parlando con il carabiniere OR, lo ha definito un «infamone», riferendosi alla sua qualità di confidente DEle forze DEl'ordine, nota a tutti nell'ambiente criminale di Giovinazzo. La sentenza di secondo grado, a fronte DEle lacune e DEle smentite alle dichiarazioni DE collaboratore, appare più preoccupata di fornire giustificazioni alle stesse, cercando al di fuori DE procedimento elementi in grado di 16 confermare la credibilità DE collaborante, poggiando la decisione anche su provvedimenti non irrevocabili.
7.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al DEitto contestato al capo 1), violazione DEl'art. 319-ter cod. pen. per non avere la Corte di appello specificato sotto quale profilo gli atti consegnati al sodalizio criminale, in particolare il verbale DEl'interrogatorio reso dal collaboratore GI LO in data 21 settembre 2018, avrebbero potuto favorire gli appartenenti al clan. Il ricorrente afferma che le Sezioni Unite hanno esteso il ruolo di soggetto attivo a tutti i pubblici ufficiali che si trovano a compiere atti direttamente o indirettamente idonei ad influire sull'esito di un dato processo (Sez. U, n. 15208 DE 25/02/2010, Mills, Rv. 246582) e che è quindi configurabile il reato solo laddove il pubblico ufficiale possa esercitare un potere idoneo ad incidere sul concreto funzionamento ed esito dei procedimenti. Sul punto la Corte territoriale, a fronte DEla censura, contenuta nell'atto di gravame, secondo la quale i verbali non avevano apportato alcun vantaggio al sodalizio criminale, trattandosi di atti allegati all'atto di appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa nei confronti di LE ST in altro processo e che pertanto sarebbero comunque giunti a conoscenza DEl'associazione criminale, avrebbe motivato in modo illogico ed inconferente, errando nell'interpretazione giuridica DEla fattispecie ed affermando che i verbali messi a disposizione DE sodalizio contenevano dichiarazioni inedite, in quanto risalenti a pochi giorni prima DE messaggio p.e.c. pervenuto alla Stazione dei carabinieri con allegati i predetti verbali, senza, tuttavia, indicare come tali verbali avrebbero potuto incidere positivamente o negativamente in qualsivoglia procedimento penale a carico degli appartenenti all'associazione mafiosa.
7.9 Con il nono motivo il ricorrente si duole DEla mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi con le censure formulate sul punto con l'atto di appello. 8 Il difensore di NT NO ha fatto pervenire una memoria difensiva di replica alla requisitoria scritta DE Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo DE ricorso di CH AS è inammissibile. La sentenza di primo grado ha dapprima determinato la pena base per il 17 reato associativo, successivamente ha applicato un aumento di un anno e sei mesi di reclusione per la continuazione con gli altri reati e ha poi ridotto la pena per la scelta DE rito. Sebbene la sentenza di primo grado non avesse determinato la misura DEl'aumento per la continuazione con ciascuno dei reati satellite, nell'appello l'odierno ricorrente non ha sollevato in proposito alcuna censura. Ne deriva che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole DEla omessa determinazione dei singoli aumenti di pena, incorre nella sanzione DEl'inammissibilità ai sensi DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In assenza di motivo di appello sul punto, DE tutto correttamente la Corte di merito si è limitata a determinare il complessivo aumento di pena per i reati non più procedibili per difetto di querela o perché estinti per prescrizione ed a ridurre in pari misura la pena complessiva. Laddove poi si sostiene che la riduzione di pena è stata esigua, il ricorrente invoca una valutazione di merito non consentita in questa sede.
2. Anche il secondo motivo DE ricorso di CH AS è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che la dissociazione ed il conseguente mutamento di vita sono stati già considerati ai fini DEl'applicazione DEl'attenuante DEla dissociazione e non possono essere ulteriormente valutati ai fini DEl'applicazione DEle circostanze attenuanti generiche prevalenti.
3. Il ricorso di MA DE CH è fondato. Va premesso che, secondo approdi ermeneutici oramai consolidati, le ipotesi DE secondo e DE primo comma DEl'art. 416-bis cod. pen. sono da riferire (analogamente a quelle DE primo e DE secondo comma DEl'art. 416 cod. pen. e DEl'art. 74 d.P.R. n. 309 DE 1990) a figure criminose strutturalmente 18 differenziate e a carattere tra loro alternativo, che hanno in comune il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso;
sicché la condotta di chi promuove, dirige o organizza l'associazione costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante DEla partecipazione all'associazione medesima (in tema, tra molte: Sez. 2, n. 40254 DE 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 DE 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304; Sez. 1, n. 29770 DE 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459). In tema associazione di tipo mafioso, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore DEle attività illecite DE gruppo criminale con poteri decisionali e DEiberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 DE 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-03, che ha escluso la qualifica di organizzatore al «braccio destro>> di un capo-clan camorristico, che, nonostante operasse quale interfaccia con gli esecutori materiali DEle estorsioni, non risultava aver in concreto svolto attività volta ad apprestare la struttura operativa di quel settore criminale, individuando le vittime, fissando le somme da richiedere, distribuendo i compiti esecutivi tra gli associati e ricevendo sistematicamente i profitti illeciti realizzati;
Sez. 2, n. 4822 DE 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389). Si è affermato, in tema di associazione per DEinquere, che la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito DEle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento DEl'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale DEle strutture e DEle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione DE programma criminoso. (Sez. 6, n. 1793 DE 03/06/1993, dep. 1994, Rv. 198579). Organizzatore è, quindi, colui che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività DE sodalizio criminale o di una sua articolazione con poteri decisionali e DEiberativi autonomi. Stante l'autonomia DEle figure criminose previste dal primo comma DEl'art. 416-bis cod. pen. rispetto a quella di mero associato di cui al primo comma, per affermare la penale responsabilità DEl'odierno ricorrente quale organizzatore DEl'associazione mafiosa è necessario che la chiamata di correo trovi riscontro in ulteriori elementi di tipo indiziario che possono consistere anche in altre convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che siano idonee ad attribuire al DE CH il ruolo di organizzatore DEl'articolazione giovinazzese DE sodalizio mafioso denominato «Clan Di CO». Con l'appello l'odierno ricorrente ha segnalato che CH AS aveva reso dichiarazioni contraddittorie. Sia nel corso DEle indagini, sia in 19 occasione DEl'incidente probatorio, il AS aveva affermato che quando LE ST era stato arrestato, il 13 dicembre 2016, il gruppo Giovinazzese era stato diretto da MA DE CH e la reggenza di quest'ultimo si sarebbe protratta sino al suo arresto per detenzione di armi e droga avvenuto nell'ottobre DE 2017, quando le redini DE gruppo erano passate al AS sino a quando LE ST era stato scarcerato. Nell'interrogatorio DE 20 marzo 2019 il AS aveva invece affermato che quando LE ST era stato scarcerato, egli aveva diretto il gruppo già da un anno, ossia da prima che MA DE CH fosse arrestato. Inoltre, CH AS aveva affermato che, quando LE ST e gli altri sodali erano stati arrestati, era stato lo stesso collaboratore di giustizia ad elargire in loro favore la spartenza» consegnandola ai loro familiari;
quando poi MA DE CH era stato anche lui arrestato, il AS aveva elargito anche a lui la «spartenza». Il ricorrente, nell'atto di appello, aveva anche segnalato che la chiamata in correità proveniente dal AS era rimasta priva di elementi di riscontro individualizzanti in ordine al suo ruolo di organizzatore, in quanto nessuno degli altri collaboranti, pur inserendo il DE CH all'interno DE sodalizio, aveva sostenuto che il gruppo fosse stato da lui organizzato. Anche la conversazione tra NI OR e LE ST, registrata all'interno DEl'abitazione di RD TT, non valeva a dimostrare il suo ruolo di organizzatore nel periodo indicato nella contestazione, poiché essa risaliva al 2013, ossia a molti anni prima. La Corte di merito non risponde alle censure formulate nell'atto di appello in ordine al contrasto tra le varie dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e si limita a ribadire il contenuto DEle sue propalazioni e ad evidenziare che le stesse sono riscontrate da quelle di diversi collaboratori di giustizia che hanno fatto parte DE sodalizio criminale, il cui contenuto viene sintetizzato nella motivazione DEla sentenza di secondo grado. Deve, tuttavia, osservarsi che, per come sintetizzate nella sentenza di appello, la massima parte DEle propalazioni dei vari collaboranti, come osservato dal ricorrente, non sono logicamente idonee a riscontrare il ruolo di organizzatore svolto da MA DE CH. GI TA afferma che il DE CH era affiliato al clan già nel 2015 e di avere trattato con lui l'acquisto di una partita di cocaina. GI LO inserisce MA DE CH nel gruppo giovinazzese e lo indica quale braccio destro di LE ST e svolgente il ruolo di custode4 DEle armi DE clan. Inoltre, in occasione DE passaggio DE LO dal clan Di CO al clan Capriati, il padre Saverio LO si era recato da LE ST per un chiarimento e nell'occasione, oltre ai fratelli ST ed al loro padre 20 GI, era presente il DE CH. Secondo la sentenza impugnata, la presenza DE DE CH in tale occasione dimostrerebbe la sua importanza nel sodalizio criminale, ma non si spiega perché da tale circostanza dovrebbe desumersi un suo ruolo organizzativo all'interno DE gruppo criminale, quando lo stesso AS attribuisce un simile ruolo all'imputato solo per il periodo successivo all'arresto di LE ST, ribadendo più volte che il DE CH, prima DEla cattura di LE ST, si limitava ad eseguire quanto ordinatogli da quest'ultimo, senza avere alcun ruolo decisionale (vedi le dichiarazioni DE AS riportate a pag. 56 DEla sentenza di secondo grado). Solo MI ST avrebbe riferito di un ruolo attivo DE DE CH nell'ambito DE traffico di sostanze stupefacenti in quanto responsabile per una zona specifica DE territorio comunale, ma tale circostanza non viene, invece, menzionata dal AS. Quanto al suo ruolo di braccio destro di LE ST e di armiere DE clan ed al suo ruolo di intermediario con i carabinieri collusi, trattasi di funzioni assai rilevanti per il sodalizio criminale, ma che non valgono ad attribuirgli il ruolo di organizzatore, per il quale è necessario che l'agente abbia provveduto ad assicurare il funzionamento e l'operatività DE sodalizio criminale o di una sua articolazione con poteri decisionali e DEiberativi autonomi, in particolare coordinando l'attività degli altri appartenenti al sodalizio. Quanto ad EL Di MA si afferma apoditticamente che la stessa avrebbe confermato il ruolo di organizzatore DE sodalizio DE DE CH, ma non si spiega perché, sulla base di quali condotte concrete, dovrebbe pervenirsi a siffatta conclusione. Né a tale conclusione può giungersi sulla base DEla mera circostanza che, a seguito DEl'arresto di LE ST, GI EL, compagno DEla Di MA, non ha più percepito la spartenza, trattandosi di un dato DE tutto neutro. Il ricorso è fondato anche laddove il ricorrente, in relazione al DEitto di rivelazione di segreto d'ufficio continuata, si duole DEl'omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello sottoscritto dall'avv. Chiusolo e relative alla consegna di atti processuali (pagine da 13 a 21) e a quelle relative ai verbali rinvenuti nella disponibilità DEl'imputato (pagine 6 e 7 DEl'appello sottoscritto dall'avv. Belsito).
4. Il primo motivo DE ricorso di RD TT è fondato. Il ricorrente ha prodotto nel corso DE giudizio di appello una memoria difensiva unitamente alla sentenza non irrevocabile di primo grado pronunciata, all'esito DE giudizio ordinario, nei confronti DE carabiniere La OR. 212 1 Le Sezioni Unite hanno affermato che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677). Più recentemente questa Corte di cassazione, pur ribadendo che la sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione DEle prove in essa contenute, ha, tuttavia, precisato che non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 DE 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136). Occorre, peraltro, evidenziare che nel caso di specie la sentenza prodotta dal ricorrente nel corso DE giudizio di appello è stata pronunciata nei confronti di un coimputato DE TT e le accuse mosse al predetto poggiavano nella massima parte sul medesimo materiale probatorio utilizzato per pervenire all'affermazione di penale responsabilità a carico degli odierni ricorrenti ed in particolare di RD TT. La memoria difensiva prodotta nell'interesse di quest'ultimo ha inteso far propri, incorporandoli, gli argomenti spesi dal Tribunale di Bari nella motivazione DEla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti DE La OR per sostenere l'inconsistenza DEle prove a carico DE TT ed in particolare l'inattendibilità DEle dichiarazioni accusatorie DE AS. La sentenza di proscioglimento emessa nei confronti DE La OR, quindi, pur non potendo essere direttamente utilizzata quale prova DEl'insussistenza dei reati ascritti al predetto, stante la sua non irrevocabilità, costituisce, nelle parti motivazionali, parte integrante DEla memoria difensiva DE TT. In tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte DE giudice DEl'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione DE diritto di difesa, ma può determinare un vizio DEla motivazione per la mancata valutazione DEle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 DE 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). In particolare, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica DEla motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito 2 222 siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, n. 23097 DE 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). La Corte di merito ha preso in esame la memoria difensiva e ha evidenziato che nella sentenza pronunciata nei confronti DE coimputato NI La OR è stato affermato che la assoluzione di quest'ultimo non vale a far ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie rivolte dal AS nei confronti degli odierni ricorrenti, atteso che può ricorrersi al criterio DEla valutazione frazionata DEl'attendibilità. Deve, tuttavia, osservarsi che, per quanto sopra già esposto, siffatta valutazione non poteva essere effettuata dal Tribunale, che era chiamato a giudicare nei confronti DE solo La OR, mentre competeva alla Corte di appello, chiamata a decidere sui motivi di impugnazione degli appellanti, la quale avrebbe dovuto effettuarla in piena autonomia, non limitandosi a recepire acriticamente quella effettuata nell'altro processo. La motivazione appare peraltro apodittica ed illogica, atteso che da una parte riconosce che le dichiarazioni accusatorie DE AS nei confronti DE La OR sono inattendibili e dall'altra esclude che tale inattendibilità si riverberi sulla posizione degli altri imputati ed in particolare DE TT, che pure è accusato di concorso nel DEitto di corruzione in atti giudiziari commesso dal La OR, che, invece, è stato prosciolto da tale imputazione per insussistenza DE fatto, che si afferma essere stato sconfessato dalla istruttoria dibattimentale di quel processo ed in particolare dall'accertamento DEla natura menzognera DEle accuse rivolte dal AS. Peraltro, è opportuno precisare in questa sede che la valutazione frazionata DEle dichiarazioni accusatorie rese dalla medesima persona è possibile a condizione, da un lato, che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte DE narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti DE racconto e, dall'altro, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità DE dichiarante (Sez. 6 n. 35327 DE 18/07/2013, Rv. 256097; Sez. 6 n. 6221 DE 20/04/2005, Rv. 233095), mentre su entrambi i profili la Corte di merito non ha espresso alcuna motivazione, limitandosi a recepire acriticamente la valutazione DE Tribunale. Inoltre, il Tribunale da una parte afferma che la sentenza pronunciata nel processo a carico DE La OR non è utilizzabile perché non irrevocabile e poi contraddittoriamente si limita a recepirne il giudizio in ordine alla possibilità di una valutazione frazionata DEle dichiarazioni DE AS. Le ulteriori censure formulate con il primo motivo restano assorbite. 23 5. Il secondo motivo DE ricorso di RD TT ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Esso è infondato laddove invoca il precedente di questa Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 168 DE 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266), posto che con la decisione richiamata si è affermato, in tema di corruzione, che mentre non risponde a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte DEl'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi per la sua realizzazione, risponde ex art. 110 cod. pen. il medesimo soggetto che, pur rimasto estraneo al patto illecito, abbia avuto piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione DE funzionario infeDEe il prezzo DEla corruzione, posto che non si tratta di un'attività meramente esecutiva DEla pattuizione illecita, bensì essa stessa frazione di una DEle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione DEl'offesa al bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di primo grado, sulla base DEle dichiarazioni DE AS, ed avallata dalla Corte di merito, il TT sarebbe intervenuto anche nella corresponsione DEle somme di denaro in favore dei due carabinieri corrotti. Il motivo appare, invece, fondato laddove si afferma che non è stata fornita adeguata motivazione in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente DE dolo specifico DE reato di corruzione in atti giudiziari che postula la finalità di favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario già in corso. Nelle due sentenze di merito non si chiarisce quali sarebbero le informazioni trasmesse dai due carabinieri all'organizzazione criminale per il tramite dei telefoni cellulari riservati loro messi a disposizione dal sodalizio criminale e quali informazioni sarebbero state veicolate tramite il TT e se, in quest'ultima ipotesi, il TT fosse a conoscenza DE loro contenuto. Solo in quest'ultimo caso potrebbe stabilirsi se tali informazioni fossero dirette ad avvantaggiare o sfavorire una parte in un procedimento penale e se il TT fosse a conoscenza di tale loro finalità. Il motivo di ricorso resta, invece, assorbito nella parte in cui il ricorrente si duole DEla mancanza di motivazione in ordine alla invocata applicazione DEl'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
6. Fondato nei limiti di seguito esposti è il terzo motivo DE ricorso di RD TT. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, è DE tutto pacifico che il concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 24+4 non possa essere aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. dalla finalità DEl'agevolazione mafiosa, così come il partecipe DE sodalizio non possa ovviamente rispondere anche ex art. 110 cod. pen., poiché sussiste un'intrinseca inconciliabilità logica, prima ancora che giuridica, tra il ruolo di intraneo quello di estraneo. Aspetto diverso è, invece, quello DEle diverse posizioni soggettive rispetto al sodalizio di chi commette il reato fine con la finalità di agevolazione, sia che si tratti di un membro DEl'associazione, sia che egli sia un soggetto ad essa estraneo. Non vi è alcuna ragione ontologica o epistemica perché colui che non è partecipe, ma mero concorrente esterno al sodalizio criminale non possa commettere specifici reati fine con la finalità di agevolarlo. Ad essere aggravato sarà, naturalmente, il reato fine (estorsione, falso, corruzione, turbativa d'asta, riciclaggio, ecc.) e non il reato associativo di cui l'imputato è chiamato a rispondere ex art. 110 cod. pen. (Sez. U, n. 10 DE 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377; Sez. 6, n. 9956 DE 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269717, relativa a reato fine in materia di armi commesso da partecipante ad associazione di tipo mafioso;
Sez. 1, n. 3137 DE 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262486; Sez. 1, n. 24919 DE 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262304). Tuttavia, mentre per la sussistenza DEl'aggravante è sufficiente che la condotta sia diretta ad agevolare l'associazione mafiosa, ai fini DEla configurabilità DE concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica DE nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica DE concorrente, attraverso un accertamento postumo DEl'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività DE sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo «percepibile» al mantenimento in vita DEl'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 DE 14/09/2023, Amato, Rv. 285654), mentre nel caso di specie tale accertamento difetta DE tutto, non avendo i giudici DE merito motivato in alcun modo sul punto.
7. L'accoglimento degli altri motivi DE ricorso di RD TT comporta l'assorbimento DE quarto motivo di ricorso.
8. Il primo motivo DE ricorso di NT NO è manifestamente infondato per le ragioni già più sopra esplicitate in relazione al terzo motivo DE ricorso di RD TT.
9. Il secondo motivo DE ricorso di NT NO è inammissibile ai sensi 25 DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto con l'atto di appello l'odierno ricorrente non ha in alcun modo contestato che con le condotte di corruzione e di rivelazione di segreti d'ufficio che gli sono state attribuite egli avesse apportato un effettivo contributo alla conservazione ed al rafforzamento DE sodalizio criminale. Il motivo risulta, quindi proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non rileva, a tale proposito, che il motivo sia stato tempestivamente proposto con l'atto di appello dal coimputato RD TT, posto che su di esso la Corte di merito non si è pronunciata. Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento DE motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte DE giudice (Sez. 2, n. 22903 DE 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05). Peraltro, il motivo proposto sul punto dal coimputato TT ha natura esclusivamente personale, in quanto riguarda la mancanza di motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta di RD TT e la conservazione o il rafforzamento DEl'associazione mafiosa. 10. Anche il terzo motivo DE ricorso di NT NO è inammissibile ai sensi DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 11. Il quarto motivo DE ricorso di NT NO è infondato. Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione DE potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti DEla assoluta necessità ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta DEla prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 30776 DE 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947; Sez. 2, n. 5629 DE 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Inoltre, in tema di rinnovazione, in appello, DEla istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è - tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione DE principio di presunzione di completezza DEla istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto DEl'uso che va a fare DE suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter 26 decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa DEla sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 8891 DE 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; Sez. 6, n. 5782 DE 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064, che, con riferimento ad una fattispecie di rigetto di richiesta di acquisizione di prova nuova e sopravvenuta al giudizio abbreviato, ha osservato che il requisito DEla necessità deve essere ancor più presente e puntualmente prospettato nel caso in cui il giudizio di appello riguardi una sentenza resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato). 12. Il quinto motivo DE ricorso di NT NO è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base DEla decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo DE medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 2, Sentenza n. 48630 DE 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 DE 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799). Il ricorrente non indica quali sarebbero le lacune o manifeste illogicità contenute nella motivazione DEla sentenza impugnata, limitandosi a ribadire che l'ordinanza di rigetto DEla rinnovazione DEl'istruttoria è immotivata. Le lacune o illogicità motivazionali, per assumere rilievo, per quanto sopra esposto, non devono riguardare l'ordinanza che rigetta l'istanza di rinnovazione, ma la motivazione DEla sentenza di appello e nel caso di specie esse non sono state indicate, cosicché il motivo di ricorso risulta affetto da genericità ed in quanto tale non è ammissibile. 13. Il sesto motivo DE ricorso di NT NO è infondato. È ben vero che, come sopra già esposto, le Sezioni Unite hanno affermato che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, 27 M Mannino, Rv. 231677). Inoltre, questa Corte di cassazione ha pure affermato, in tema di prova documentale, che l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un diverso procedimento penale, in quanto documento equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata in un distinto processo, pur potendo legittimamente essere acquisita al fascicolo dibattimentale nel contraddittorio DEle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente all'esistenza DEla decisione e DEle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quel processo, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio alla sola sentenza irrevocabile (Sez. 3, n. 39076 DE 03/12/2021, dep. 2022, Bosina, Rv. 283765-02; Sez. 4, n. 29279 DE 12/06/2019, Tanga, Rv. 276342). Tuttavia, la Corte di appello ha utilizzato i provvedimenti giudiziari indicati nel motivo di ricorso non ai fini di prova dei fatti contestati ai soggetti a carico dei quali si procede in quei procedimenti, ma solo per affermare che le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia CH AS sono state ritenute attendibili in quei diversi giudizi, conducendo ad una sentenza di condanna ed ad un'ordinanza applicativa DEla misura cautelare personale, e quindi solo per dimostrare l'esito di tali decisioni e la ritenuta attendibilità DE collaborante che è appunto una vicenda processuale. 14. Il settimo motivo è fondato laddove il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in ordine alle censure mosse con l'atto di appello in ordine all'attendibilità di CH AS. In particolare, l'odierno ricorrente aveva segnalato che sebbene MI ST, fratello DE capo DE gruppo giovinazzese LE, avesse iniziato a collaborare nel 2019 (il 30 marzo 2019, come risulta da pag. 15 DEla sentenza di appello), mentre l'inizio DEla collaborazione di CH AS risaliva ad alcuni mesi prima (14 dicembre 2018), il primo, durante i suoi interrogatori, non aveva mai attribuito a CH AS la qualifica di reggente od organizzatore e tale omissione appariva in netto contrasto con le propalazioni DE AS che si era attribuito il ruolo di reggente DE sodalizio criminale dopo che il DE CH era stato arrestato, ossia nel periodo dall'ottobre DE 2017 sino alla scarcerazione di LE ST, avvenuta nel maggio DE 2018. Era anomalo che MI ST, fratello DE boss, non avesse avuto conoscenza DE ruolo direttivo assunto dal AS;
il ricorrente ha segnalato che nessuno degli altri collaboratori di giustizia ha attribuito siffatto ruolo al AS. 28 La Corte di appello ha omesso di dare risposta allo specifico rilievo contenuto nell'atto di appello di NT NO, sebbene la circostanza abbia indubbio rilievo poiché la mancata assunzione di tale ruolo da parte DE AS inciderebbe sul giudizio in ordine alla attendibilità DEle sue dichiarazioni, in relazione alla quale è stato accolto anche il primo motivo DE ricorso di RD TT. DE resto l'accoglimento DE motivo DE ricorso di RD TT relativo all'attendibilità intrinseca DE coimputato AS produce effetti anche nei confronti di NT NO, la cui condanna poggia principalmente sulle dichiarazioni accusatorie DE predetto. 15. L'ottavo motivo DE ricorso di NT NO è fondato. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, ai fini di cui all'art. 319-ter cod. pen., per «atto giudiziario» deve intendersi l'atto DE pubblico ufficiale che sia funzionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una DEle parti di un processo civile, penale o amministrativo (Sez. U, n. 15208 DE 25/02/2010, Mills, Rv. 246582; Sez. 6, n. 36323 DE 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972; 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini). Occorre sottolineare in questa sede che ai fini DEla configurabilità DE DEitto di corruzione in atti giudiziari rileva la natura DEl'atto compiuto, nel senso che lo stesso deve essere funzionale ad un procedimento giudiziario e porsi quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una DEle parti di un processo civile, pénale o amministrativo (Sez. 6, n. 36323 DE 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972). Il DEitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati «propri funzionali >> perché elemento necessario di tipicità DE fatto è che l'atto o il comportamento oggetto DE mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza DEl'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, DEla pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il DEitto di corruzione passiva se l'intervento DE pubblico ufficiale in esecuzione DEl'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri DE suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. 6, n. 33435 DE 04/05/2006, Battistella, Rv. 234359). Non è, quindi, sufficiente che il soggetto attivo DE reato sia un pubblico ufficiale, ma è necessario che l'atto oggetto di mercimonio sia un atto compiuto 2 929 dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni e destinato a confluire nel procedimento giudiziario ed in grado di incidere sul suo esito. Nel caso di specie, invece, ad NT NO si contesta, tra l'altro, di avere consegnato ad esponenti DE sodalizio criminale mafioso verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia allo scopo di favorirli. Tuttavia, nella sentenza impugnata non si chiarisce se la disponibilità di tali verbali in capo al NO fosse connessa alla sua posizione di pubblico ufficiale in quanto a sua volta destinato ad esercitare, in relazione ad essi, i poteri istituzionali propri DE suo ufficio o fosse in qualche maniera a questi ricollegabile oppure se il comportamento DE NO fosse destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali egli era assolutamente carente di potere funzionale, come DE resto lascia intendere la circostanza, riportata nelle due sentenze di merito, secondo la quale i verbali sono pervenuti casualmente sulla casella di posta elettronica DEla Stazione dei carabinieri di Giovinazzo e in uso a tutto i militari in servizio presso la stessa. Per quanto concerne la trasmissione dei predetti verbali al sodalizio criminale, unica condotta tra quelle di corruzione in atti giudiziari contestate al NO cui si riferisce l'ottavo motivo DE suo ricorso, dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici DE merito non emerge, quindi, il compimento di un «atto giudiziario» rilevante ai sensi DEl'art. 319-ter cod. pen. nel senso sopra descritto. Il ricorrente si sarebbe limitato a consegnare ai membri DE clan verbali di cui solo casualmente era venuto in possesso e la cui disponibilità in capo allo stesso non appare collegata alla sua posizione di pubblico ufficiale svolgente funzioni nell'ambito di quel procedimento penale, come sarebbe accaduto in altre ipotesi pure oggetto di contestazione in cui egli avrebbe proceduto alla redazione infeDEe di un'annotazione di polizia giudiziaria resa nell'ambito di un procedimento penale (vedi Sez. 6, n. 23803 DE 30/03/2022, Marinaro, Rv. 283601); né la consegna dei verbali può ritenersi atto funzionale o strumentale a quel diverso giudizio in cui LE ST, capo DE gruppo criminale, era imputato. Neppure, se effettivamente si trattava di verbali allegati all'appello proposto dal Pubblico ministero o comunque già prodotti in altri giudizi e che pertanto erano comunque destinati ad essere conosciuti dal ST (questione sulla quale verte uno dei motivi DE ricorso di DE CH MA oggetto di accoglimento in questa sede), la Corte di appello ha chiarito perché la loro consegna da parte DE NO sarebbe stata idonea a produrre un qualche effetto sulla sorte di tali processi, dovendo comunque trattarsi, per la sussistenza DE reato, di un comportamento idoneo ad attivare una sequenza causale tendente allo sviamento DEla funzione giurisdizionale ed in grado di favorire o danneggiare un 3030 soggetto nei cui confronti l'atto giudiziario è in grado di produrre effetti. 16. Il nono motivo DE ricorso di NT NO resta assorbito, in conseguenza DEl'accoglimento DEl'ottavo motivo di ricorso. 17. Deve, comunque, osservarsi, a conclusione DEl'esame dei motivi di ricorso posti a base DEle impugnazioni degli imputati, che l'accoglimento DE primo motivo DE ricorso di RD TT, con il quale si attacca la motivazione DEla sentenza qui impugnata in riferimento alla attendibilità intrinseca DE AS, in quanto motivo non fondato su ragioni esclusivamente personali, giova anche ad NT NO, condannato, unitamente al TT, per il reato di corruzione continuata in atti giudiziari e per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso di cui al capo 3) e di MA DE CH, coimputato DE DEitto di corruzione in atti giudiziari continuata contestato al capo 1). Analogamente, l'accoglimento DEl'ottavo motivo DE ricorso di NT NO giova, ai sensi DEl'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. anche a RD TT e MA DE CH in relazione allo specifico DEitto di corruzione in atti giudiziari commesso attraverso la consegna dei verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia, facente parte DE più ampio DEitto di corruzione continuata in atti giudiziari contestato al capo 1). Infine, sulla base DEla medesima disposizione l'accoglimento DE motivo di ricorso di MA DE CH, laddove egli si duole DEla carenza di motivazione in ordine alle censure attinenti alla imputazione di rivelazione di segreti d'ufficio continuata, giova anche ad NT NO. 18. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NT NO, RD TT e MA DE CH, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di Bari, mentre il ricorso proposto da CH AS deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità DE ricorso di CH AS consegue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese DE procedimento e, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore DEla Cassa DEle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO NT, TT RD e DE CH MA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di 31 CH AS e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 05/12/2024. Posidente Il Consigliere estensore Il Presidente CH, RO Alfredo Guardiano Wu DEPOSITATO IN CANCELLERIA ora 17 GEN 2025 VIL CANCELLIERE ESPERTO SA NT 32
udita la relazione svolta dal Consigliere CH RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale LE AO D'Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di MA DE CH, avv. Marcello Belsito, che ha concluso per l'accoglimento DE ricorso;
uditi i difensori di RD TT, avv.ti CH OR e Cesare Placanica, che hanno concluso per l'accoglimento DE ricorso;
udito difensore di NT NO, avv. MA Malcangi, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso;
A RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Bari DE 19 aprile 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NT NO, RD TT, CH AS e MA DE CH per il DEitto di corruzione continuata in atti giudiziari aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), di NT NO, CH AS e MA DE CH per il DEitto di rivelazione di segreto d'ufficio continuata, anch'esso aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 2), di MA DE CH e CH AS per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nella veste di organizzatori, con l'aggravante DEl'essere la associazione armata, nonché di RD TT e NT NO quali concorrenti esterni DEla predetta associazione (capo 3), DE solo CH AS per i reati di calunnia (capo 4), detenzione di arma clandestina (capo 5), ricettazione e art. 697 cod. pen. (capo 6), detenzione di materiale esplodente (capo 7) e detenzione illecita di sostanze stupefacente (capo 8) e di CH AS e MA DE CH per il reato di furto aggravato in concorso e, applicata a CH AS l'attenuante per la dissociazione e a RD TT le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, aveva condannato gli imputati alle pene di giustizia, nonché il solo CH AS al risarcimento DE danno, da liquidarsi separatamente, in favore di RO D'RO, persona offesa DE DEitto di calunnia, costituitosi parte civile. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per le contravvenzioni di cui ai capi 6) e 7) perché estinte per prescrizione e non doversi procedere per il DEitto di furto (capo 9) per difetto di querela, ha ritenuto sussistente il vincolo DEla continuazione tra i reati per i quali si procede nei confronti di MA DE CH e quelli per i quali il predetto è stato condannato con sentenza DEla Corte di appello di Bari DE 9 ottobre 2020, irrevocabile il 4 novembre 2020, e ha rideterminato le pene inflitte agli imputati AS e DE CH.
2. A CH AS e MA DE CH si contesta di avere preso parte, in veste di organizzatori, alla articolazione, operante nel territorio DE Comune di Giovinazzo, DEl'associazione di tipo mafioso denominata clan Di CO», mentre a RD TT e ad NT NO si contesta il concorso esterno nella predetta associazione. Più nello specifico, secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione criminale si avvaleva DEla collaborazione di due militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, NT 2 NO e NI OR, i quali provvedevano ad informare preventivamente i vertici DEl'associazione in ordine alle attività svolte sul territorio dall'Arma dei Carabinieri e sulle indagini in corso e procedevano ad indagini e controlli nei confronti dei soggetti che venivano loro indicati dall'associazione criminale;
in tal modo gli associati potevano svolgere le attività illecite con maggiore tranquillità e potevano conseguire, grazie alle informazioni ottenute dai Carabinieri, un più efficace controllo DE territorio;
i militari, a loro volta, tramite le informazioni ricevute dall'associazione, talvolta anche false, potevano conseguire i risultati di servizio avuti di mira, procedendo ad un maggior numero di arresti;
inoltre i militari collusi ottenevano la corresponsione, da parte DEl'associazione, di somme di denaro e altri favori. In un'occasione i membri DE sodalizio criminale sarebbero riusciti ad ottenere dai due militari verbali DEle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nell'ambito di procedimenti penali che li riguardavano. I rapporti tra i vertici DEl'associazione ed i carabinieri collusi erano intermediati da RD TT, titolare di una pasticceria, che favoriva i loro incontri anche consentendo che gli stessi si svolgessero all'interno DEla sua abitazione o DE laboratorio DEla sua pasticceria e si rendeva latore di somme di denaro o di informazioni. Tale sistema si sarebbe protratto per diversi anni, sino a quando, a seguito di indagini avviate dalla Guardia di Finanza, nel 2018, anche grazie alla collaborazione di CH AS, dissociatosi dall'associazione mafiosa, e di altri collaboratori di giustizia, è stato possibile procedere alla sua ricostruzione ed all'accertamento dei reati per i quali si procede in questa sede.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso CH AS, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che, per effetto DEla dichiarazione di non doversi procedere per taluni dei reati per i quali egli era stato condannato in primo grado, la Corte di merito avrebbe dovuto operare una maggiore riduzione di pena. Difatti, l'aumento per la continuazione con tutti i reati satellite era stato fissato in primo grado ad un anno e mesi sei di reclusione, mentre la Corte di appello ha ridotto l'aumento ad anno uno e mesi quattro di reclusione, operando quindi una diminuzione di soli due mesi. Peraltro, la Corte di appello neppure ha motivato in ordine alla misura DEl'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite residui.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche prevalenti, sostenendo che la Corte di merito avrebbe motivato in modo meramente apparente, limitandosi ad adottare una clausola di stile ed omettendo di valutare adeguatamente la personalità DEl'imputato che risulta completamente mutata a seguito DEla sua dissociazione.
4. Ha proposto ricorso per cassazione anche MA DE CH, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 416-bis, secondo comma, 319-ter, 321 e 326 cod. pen. e degli artt. 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché la carenza di motivazione e la sua contraddittorietà per contrasto con gli atti DE procedimento. Sostiene che la Corte di merito non ha valutato il contenuto DEl'atto di appello nella parte in cui si censura l'attribuzione all'imputato DE ruolo di organizzatore DEl'associazione di tipo mafioso, atteso che la motivazione si limita a riproporre la sintesi DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza dare risposta ai motivi di gravame. CH AS ha affermato di avere gestito per un anno la piazza di Giovinazzo, sino alla scarcerazione di LE ST e quindi dal maggio 2017, cinque mesi prima DEl'arresto DE ricorrente, sino al maggio 2018; stando alle dichiarazioni DE AS, quindi, in quel periodo quest'ultimo aveva guidato il gruppo criminale. Tale circostanza troverebbe conferma nelle dichiarazioni DE AS, secondo il quale nel periodo dal dicembre 2016, quando LE ST e gli altri sodali erano in carcere, sino all'ottobre 2017, quando il DE CH era stato arrestato, era stato il AS che aveva elargito la spartenza», ossia lo stipendio in favore degli associati, e quando il DE CH era stato arrestato l'aveva elargita anche a lui. Sul punto la motivazione risulta carente ed erronea. Gli altri collaboratori avevano affermato l'appartenenza DE DE CH al sodalizio criminale, ma nessuno di loro ha sostenuto che questo fosse stato da lui diretto. Anche il AS non attribuisce mai al DE CH il ruolo di reggente DE sodalizio. Alcuni collaboranti (TA e NT) affermano che fa parte DEl'associazione senza indicarne il ruolo, mentre altri riferiscono che è un soggetto «operativo», che «si interessava di tutto», ma privo di potere decisionale. Anche il collaboratore GI LO lo indica genericamente quale braccio destro di LE ST. Il coinvolgimento DE DE CH in traffici di droga e nella detenzione di armi non vale a dimostrare che egli fosse un reggente o un organizzatore DE gruppo criminale. EL Di MA, compagna di GI EL, referente apicale sul territorio, ha affermato che dopo la carcerazione di LE ST il DE 4 А CH non le aveva fatto più arrivare la spartenza, senza tuttavia chiarire se ciò fosse dipeso da una decisione DE DE CH. Quanto alle dichiarazioni DE collaboratore MI ST, la motivazione DEla sentenza di appello omette di confrontarsi con la parte DEl'interrogatorio di MI ST in cui lo stesso afferma che suo fratello LE, al quale aveva riportato le vanterie DE DE CH di avere rapporti con un carabiniere, gli aveva risposto che MA DE CH era un mezzo scemo e che non doveva prendere sul serio le sue vanterie. In ogni caso, anche MI ST non aveva mai affermato che dopo la cattura di suo fratello MA DE CH avesse assunto il ruolo di reggente. Anche la frase «Sono io e DE CH», riferita da LE ST al carabiniere OR e registrata dal TT in occasione di un incontro avvenuto presso la sua abitazione, risale alla primavera DE 2013 e non può quindi valere come prova DEl'assunzione DEla posizione di reggente DE DE CH, che gli inquirenti collocano nel periodo dal 13 dicembre 2016 al 26 ottobre 2017. Nella motivazione si afferma che la pregressa condanna DE DE CH per detenzione di armi e stupefacenti costituisce un riscontro oggettivo DE suo ruolo associativo, mentre la stessa sentenza afferma che quella decisione dimostra esclusivamente la responsabilità DE DE CH per quei reati;
non si comprende come quella condanna possa valere come prova DE suo ruolo di reggente;
né può affermarsi che tali reati vengano commessi in seno al sodalizio mafioso solo da chi ricopre il ruolo di organizzatore. La sentenza di secondo grado ha anche omesso di confrontarsi con la sentenza DE 23 settembre 2019 pronunciata dalla Corte di appello nel processo «Attila≫ con la quale LE ST ed altri soggetti sono stati condannati per aver fatto parte, quali meri associati, DE clan Di CO sino a tale data, poiché se LE ST era un mero associato, MA DE CH non aveva potuto sostituirlo nella veste di reggente. Quanto ai verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia rinvenuti nel computer ed in una pen-drive in uso all'imputato, si trattava dei verbali degli interrogatori di GI LO DE 21 settembre 2019 e di GI TA DE 2 agosto 2018 allegati all'atto di appello proposto dal Pubblico ministero nel processo «Attila 2» a carico di LE ST;
essi erano già nella disponibilità di quest'ultimo. Anche i verbali degli interrogatori di CH AS DE 14 dicembre 2018, di GI LO DE 30 gennaio 2019, di IO AN DE 21 settembre 2018 e di AN CA DE 3 settembre 2018 erano stati prodotti dal Procuratore generale in quel processo all'udienza DE 18 febbraio 2019. Con tali circostanze la sentenza impugnata ha omesso DE tutto di АW 5 confrontarsi, cosicché la motivazione risulta meramente apparente.
5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche RD TT, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione DEla chiamata di correo, anche in relazione alle censure proposte con i motivi di appello e ad atti DE processo. Sostiene che la motivazione è meramente apparente perché omette di dare risposta alle censure formulate con il gravame e comunque risulta manifestamente illogica o contraddittoria.
5.1.1. Più specificamente, segnala che con una memoria datata 30 ottobre 2023, depositata nel corso DE giudizio di appello, si era dedotto che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari all'esito DE giudizio ordinario nei confronti DE coimputato OR, intervenuta dopo la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti DE TT, costituiva un fatto nuovo e rilevante anche per la posizione di quest'ultimo. Il TT era stato condannato anche per i suoi rapporti con il carabiniere OR e quindi, per effetto DEl'assoluzione di quest'ultimo, le condotte tenute dal TT nei confronti DE OR non potevano rilevare ai fini DEla propria penale responsabilità. Peraltro, l'assoluzione DE OR era motivata dall'accertamento DEla falsità DEle propalazioni DE AS che lo riguardavano e dalla accertata inaffidabilità di quest'ultimo che, per tale motivo, era stato allontanato sia dalle forze DEl'ordine che dal gruppo criminale di appartenenza. L'accertata falsità DEle accuse rivolte dal AS al carabiniere OR coinvolgeva necessariamente la posizione DE TT. Anche il collaboratore MI ST aveva escluso dalle accuse il OR e aveva negato il coinvolgimento DE TT nelle attività e negli interessi DE gruppo criminale. Erano state accertate plurime circostanze false e, in particolare: in occasione DEl'incontro tra LE ST ed il OR nell'aprile DE 2013 era emerso che i due non si erano mai incontrati in precedenza;
il AS non aveva mai avuto la reggenza DE clan, come dimostrato anche dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori;
tutti i carabinieri di Giovinazzo e di Molfetta erano a conoscenza DE rapporto confidenziale tra il AS ed il OR, tanto che il comandante Amato incoraggiava gli altri militari a seguire l'esempio DE OR, che era in grado di reperire continuamente informazioni di rilevante interesse operativo;
la revoca DEl'affidamento in prova concesso al AS A non era stata improvvisa o inaspettata, ma resa ineluttabile dalle molteplici violazioni da lui commesse. Sul punto la Corte di merito ha omesso ogni risposta, limitandosi ad affermare apoditticamente che nella sentenza DE Tribunale di Bari pronunciata nei confronti DE OR si afferma che le dichiarazioni DE AS sono attendibili, in quanto assistite da numerosi riscontri, ad eccezione di quelle che riguardano il OR e quindi anche quelle che riguardano il TT non ne risultano inficiate. La Corte territoriale ha circoscritto l'inattendibilità DEle dichiarazioni DE AS alla posizione DE coimputato OR, senza considerare che il predetto è la principale fonte di prova a carico DE TT e che quest'ultimo è stato giudicato anche per i suoi rapporti con il OR, la cui assoluzione necessariamente si ripercuote sulla posizione DE TT. Il Pubblico ministero, nell'impugnare l'assoluzione DE OR, non ha investito i punti DEla decisione che sono stati invece valorizzati nel presente procedimento. L'accertata presenza di riscontri non consente di eludere il tema DEla intrinseca attendibilità DE AS.
5.1.2. Con l'atto di appello si era evidenziata l'inattendibilità DE AS, in quanto noto a tutti quale confidente DEle forze DEl'ordine, come emergeva anche dal colloquio intervenuto nell'aprile DE 2013 tra il OR e LE ST. Tale sua qualità risulta in stridente contrasto con l'assunzione DEla qualifica di reggente DE gruppo criminale che egli avrebbe assunto a partire dall'ottobre 2017, in seguito all'arresto di MA DE CH, sino al maggio 2018, quando LE ST venne scarcerato. Tale periodo di reggenza non è mai stato affermato da alcun altro collaboratore di giustizia, così come nessun altro collaborante ha attribuito al TT un ruolo nelle vicende attinenti al gruppo criminale. Il rapporto con i carabinieri infeDEi neppure viene menzionato nel verbale di manifestazione DEla volontà di collaborare DE AS DE 14 dicembre 2018. Né le dichiarazioni accusatorie rivolte dal AS al TT possono ritenersi avvalorate sol perché risultano riscontrate le accuse rivolte dal collaborante agli altri imputati. Peraltro, uno scrutinio particolarmente approfondito DEl'attendibilità DE AS era reso ancor più doveroso dal risentimento che il collaboratore provava verso il TT, da lui ritenuto responsabile DEle minacce ricevute da LE ST, alle quali egli ricollegava la propria decisione di interrompere il rapporto con il sodalizio mafioso ed avviare la collaborazione con l'autorità giudiziaria. А La Corte di merito ha, invece, qualificato tale rilievo come una illazione priva di riscontro, poiché il AS non aveva mai manifestato risentimento nei confronti DE TT ed aveva spiegato che era stato LE ST, una volta scarcerato, ad intimargli di non incontrare più il TT, mentre tale conclusione è contraddetta dal contenuto DE verbale di interrogatorio DE AS, secondo il quale la ragione DE suo allontanamento andava individuata nella circostanza che il TT aveva informato LE ST DE suo rapporto privilegiato con i carabinieri. Sul punto la motivazione risulta assente e in contrasto con una prova decisiva. Inoltre, la Corte di appello ha riconosciuto attendibili le dichiarazioni DE AS anche in virtù DEl'assunzione da parte DElo stesso DE ruolo di organizzatore DE sodalizio mafioso, ritenendo che tale circostanza trovasse riscontro nelle propalazioni degli altri collaboranti, mentre questi, al contrario, non hanno mai attribuito al AS il ruolo di reggente, escluso anche dalla sentenza assolutoria pronunciata nei confronti DE OR.
5.1.3. Pure in ordine all'attendibilità intrinseca DEla chiamata di correo, sostiene il ricorrente, la motivazione risulta carente. Con il gravame si era evidenziato che le vicende relative al TT ed ai due carabinieri non comparivano nel verbale preliminare alla collaborazione DE AS datato 14 dicembre 2018; solo nell'interrogatorio DE 15 gennaio 2019 il collaborante ha affermato per la prima volta che i due carabinieri infeDEi gli erano stati presentati dal TT che aveva assunto il ruolo di intermediario. In data 10 giugno 2019 egli afferma, però, contraddicendosi, che non conosceva i nomi dei carabinieri collusi, da lui appresi solo nel 2014 quando era stata aperta una nuova contabilità DE sodalizio criminale ed egli aveva appreso DEle somme che erano loro periodicamente destinate. Su tale questione, si duole il ricorrente, la sentenza di appello non motiva affatto. Il collaborante, in data 10 giugno 2019, ha sostenuto che pure il TT venisse remunerato per il suo ruolo di intermediario, percependo, di tanto in tanto, euro 500,00; inoltre, secondo il collaborante, il sodalizio criminale aveva esaudito richieste DE TT ed in particolare, in epoca recente rispetto all'inizio DEla collaborazione DE AS, aveva incendiato un'automobile, ma il collaborante ha successivamente, in occasione DEl'incidente probatorio, cercato di ridimensionare la portata DEle sue dichiarazioni, affermando che il TT venisse ricompensato sporadicamente con euro 300-400 o esaudendo qualche sua richiesta, come incendiare un'autovettura, ma in genere il TT non chiedeva denaro, perché non aveva problemi economici e si attivava in favore 8 A degli appartenenti al sodalizio criminale perché gli piaceva essere come uno di loro. La sentenza di primo grado ha riconosciuto che tali propalazioni non hanno trovato specifico riscontro e con l'atto di appello si è evidenziato che la questione era particolarmente rilevante poiché l'attività di intermediazione svolta dal TT risultava incomprensibile, in assenza di contropartite. Emerge, invece, dagli interrogatori l'incapacità DE AS di fornire un qualsiasi dettaglio di fatto relativo alle contropartite erogate al TT ed il collaborante ha finito per sostenere che il comportamento DEl'imputato trovava giustificazione nella sua aspirazione di essere come uno dei partecipanti al gruppo criminale. In realtà il TT non ha mai assunto la postura e gli atteggiamenti DE malavitoso, ma ha operato quale ausiliario dei carabinieri nel rapporto da questi intrattenuto con i loro confidenti. La sentenza impugnata in questa sede ha riconosciuto che il TT non aveva mai percepito denaro o altre utilità per il suo ruolo di intermediario, ma non ha poi tratto da tale circostanza le debite conseguenze in punto di attendibilità DE AS. Né tali contraddizioni possono essere superate ricorrendo alla valutazione frazionata DEl'attendibilità, poiché, come evidenziato dal ricorrente nel suo atto di impugnazione ponendo a confronto le dichiarazioni DE AS con quelle degli altri collaboratori, egli non aveva menzionato il TT ed i carabinieri nel verbale preliminare;
era contraddittorio sulla genesi DE suo rapporto con i carabinieri;
era smentito sulle modalità degli incontri riservati;
era smentito sulla consegna DE verbale/busta arancione;
era inattendibile sul tornaconto DE TT;
era smentito da tutti i collaboranti, compreso MI ST, secondo il quale i contatti con i carabinieri avvenivano telefonicamente, senza fare alcun accenno al TT. Anche dalle intercettazioni emergeva che il AS si relazionava telefonicamente con il carabiniere La OR per concordare appuntamenti con quest'ultimo in modo diretto, senza avvalersi DE TT come intermediario e senza adottare particolari cautele in ordine al luogo ed all'orario dei successivi incontri. TT non era un intermediario necessario e non aveva mai veicolato informazioni dai carabinieri al sodalizio criminale, essendo egli invece animato dall'intento opposto, ossia di fornire informazioni ai carabinieri.
5.1.4. Sostiene il ricorrente che la motivazione DEla sentenza impugnata risulta carente anche in ordine alla sussistenza dei riscontri esterni ed individualizzanti alla chiamata in correità. Nello specifico, avrebbe valorizzato in malam partem i risalenti rapporti DE TT con MA DE CH, che si conoscevano da quando erano bambini, ed 9 А alcuni passaggi DEle conversazioni intercorse con il vicebrigadiere De CH ed il giornalista Nicola Miccione, in cui la Corte territoriale evidenzia il termine compagno» con il quale il TT avrebbe manifestato il suo stretto legame con gli appartenenti al sodalizio mafioso. Anche le cartoline spedite dal DE CH al TT mentre il primo era carcerato esprimerebbero solo, secondo il ricorrente, la intenzione DE detenuto di offrire la sua collaborazione confidenziale ai carabinieri sulle indagini in corso onde ottenere gli arresti domiciliari. In realtà, il TT non ha mai negato il suo risalente rapporto con MA DE CH, ma ha sostenuto che le finalità di tale rapporto erano opposte a quelle indicate dalla Corte territoriale. Anche dalle conversazioni telefoniche intrattenute dal TT con il giornalista non emergono elementi di riscontro alle ipotesi accusatorie. La Corte di merito si è limitata a sottolineare che i carabinieri Cellamare, TI e RA hanno riferito che era noto in caserma il rapporto dei carabinieri OR e NO con il TT, omettendo di riportare che il carabiniere Cellamare ha dichiarato che gli arresti eseguiti dal OR erano legati a soffiate DE pasticciere, che era conosciuto come un soggetto che forniva informazioni sui fatti DE paese e godeva DEla sua collaborazione con le forze DEl'ordine, e che tutti i carabinieri escussi non hanno attribuito al TT alcuna condotta illecita o diretta ad agevolare il sodalizio criminale. La motivazione risulta manifestamente illogica anche in relazione all'incontro avvenuto nel marzo 2013 all'interno DEl'abitazione DE TT tra LE ST e il carabiniere OR. Mentre nella sentenza di primo grado pronunciata nei confronti DE OR si afferma che dal tenore DE colloquio emerge che i due non si erano incontrati prima, per la Corte di appello risulta che il TT trattava con familiarità i due interlocutori ai quali aveva consentito di rimanere da soli all'interno DEla sua abitazione e di allontanarsene limitandosi a chiudere la porta;
in realtà dal tenore DEla conversazione registrata risulta che la familiarità sussiste solo con il carabiniere OR. Quanto all'annotazione sulle agende sequestrate al carabiniere NO dove tra gli appunti DE 2015 relativi alle entrate vi è l'annotazione DE nominativo TT» con a fianco il segno «+» con DEle cifre e DEle date pressoché mensili, il ricorrente evidenzia che trattasi di somme corrisposte dal carabiniere al fratello DE TT, che in qualità di avvocato aveva seguito alcune pratiche per NT NO e veniva retribuito ratealmente con pagamenti mensili;
l'omessa fatturazione di tali somme da parte DEl'avvocato, addotta dalla Corte di appello per confutare la prospettazione difensiva, non può ripercuotersi sulla prova 0 A 1 10 storica DE fatto. Circa il pagamento dei carabinieri infeDEi, il AS ha affermato di avervi assistito in una sola occasione ed il pagamento era stato effettuato da LE ST e non vi era alcuna prova che il TT fosse a conoscenza DE contenuto DEla busta gialla a tal fine utilizzata. Quanto alla consegna dei verbali di interrogatorio, secondo la sentenza impugnata essa sarebbe stata attuata all'interno DEla pasticceria direttamente dal NO e non con l'intermediazione DE TT, già colpito dall'ordine impartito da LE ST agli altri associati di non frequentarlo perché ritenuto un confidente dei carabinieri.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 43, 110, 114, 319-ter e 416-bis.1 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza impugnata. Anche in relazione alla condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari, la motivazione, sostiene il ricorrente, è in parte carente, omettendo di confrontarsi con i rilievi difensivi, ed in parte manifestamente illogica. Le due sentenze di merito non hanno attribuito al TT la genesi DE patto corruttivo e nemmeno l'esclusività DEla gestione dei rapporti tra i concorrenti necessari DE DEitto di corruzione. Il TT, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe intervenuto solo nella fase attuativa DE rapporto illecito. Sostiene, quindi, il ricorrente, invocando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 168 DE 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266), che non risponde a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte DEl'accordo corruttivo, sia intervenuto nella sola fase esecutiva, adoperandosi per la sua realizzazione. Secondo la Corte di appello, il TT avrebbe agevolato i rapporti tra esponenti DE clan e carabinieri anche in ordine alla consegna DEle somme di denaro e tale ruolo sarebbe riscontrato dalle annotazioni sulle agende sequestrate al NO relative al 2015. Risulta, invece, provato che l'apporto DE TT non incise sulle modalità e sulla realizzazione DE patto corruttivo e nemmeno in ordine alle dazioni di denaro. Dal complesso DEle prove acquisite si desume chiaramente che RD TT non era a conoscenza DEla presunta corruzione e dei favori ottenuti dal gruppo criminale. Non può ricavarsi il contrario dalla conversazione intervenuta tra il TT ed il giornalista Miccione poiché questa risale ad epoca successiva alla scoperta da parte DE TT DEla natura illecita DE rapporto tra i carabinieri e il sodalizio criminale e DEla propria qualità di persona sottoposta ad indagini. Né ricorre in capo al TT il dolo specifico di favorire o danneggiare una 11 А parte in un procedimento. Non essendovi prova o indizio DEla conoscenza da parte DE TT DE contenuto DEle informazioni suo tramite veicolate, neppure gli si può attribuire alcuna corresponsabilità per la ritenuta influenza sulle strategie operative DE sodalizio, consentendo ai sodali di eludere le indagini. In ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in considerazione DE ruolo marginale e trascurabile svolto dal ricorrente, mentre avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., mancando il dolo specifico previsto dalla disposizione appena citata. Il ricorrente segnala che a tale ultimo proposito la Corte territoriale non si è affatto pronunciata in ordine ai rilievi formulati con l'atto di appello.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole DEla violazione degli artt. 40, 41, 43, 110 e 416-bis cod. pen. e DEla mancanza e manifesta illogicità DEla motivazione. Il ricorrente, dopo avere richiamato la motivazione DEla sentenza impugnata ed i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Chioccini>> (Sez. U., n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), sostiene che la medesima condotta non può integrare il DEitto di concorso in corruzione aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. ed il DEitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso occorrendo a questo fine un quid pluris costituito dalla essenziale rilevanza DE contributo causale ai fini DEla sopravvivenza o DEla operatività DE sodalizio criminale in particolari condizioni di crisi. Anche il principio DE ne bis in idem sostanziale sarebbe di ostacolo alla contemporanea sussunzione DEla condotta nell'aggravante DEl'agevolazione mafiosa e DE concorso esterno nel DEitto associativo. Quanto al rilievo causale DEla condotta DE TT, in termini di reale efficacia condizionante DEla condotta atipica riferita al concorrente esterno ai fini DEla conservazione o DE rafforzamento DE sodalizio, ed all'elemento soggettivo - essendo necessario che il concorrente esterno abbia agito con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, DE programma criminoso DE sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza DE dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte DE concorrente DE rischio DE verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, DEl'evento, ritenuto invece solo probabile o possibile - le motivazioni DEle due sentenze di merito sono DE tutto carenti.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità DEla motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 12 A La Corte di appello, segnala il ricorrente, ha applicato le circostanze attenuanti generiche ritenendole, tuttavia, solo equivalenti alle aggravanti e motivando l'esito DE giudizio di bilanciamento facendo riferimento alla gravità dei fatti ed alla assenza di ulteriori indici di segno positivo. Quanto alla gravità dei fatti, essa sarebbe contraddetta, sostiene il ricorrente, da quanto già esposto con il ricorso per cassazione. Quanto alla assenza di ulteriori indici di segno positivo, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha trascurato la sua incensuratezza.
6. I difensori di RD TT hanno anche fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi con la quale hanno ribadito talune DEle censure mosse alla sentenza di appello, insistendo per l'accoglimento DE ricorso, ed una memoria di replica alla requisitoria scritta DE Procuratore generale.
7. Anche NT NO ha proposto ricorso avverso detta sentenza, a mezzo DE suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi di impugnazione.
7.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione ai DEitti di cui ai capi 1), 2) e 3), violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato la sua responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa ed al contempo applicato ai reati fine di corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d'ufficio l'aggravante DEla agevolazione mafiosa. Il ricorrente, richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Chioccini» (Sez. U., n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), sostiene che il concorso esterno in associazione mafiosa non sia compatibile con l'applicazione di detta aggravante ai reati fine.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando i principi affermati nella sentenza DEle Sezioni Unite «Mannino» (Sez. U., n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01) lamenta, in relazione al DEitto contestato al capo 3), violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale effettuato un mero rinvio ai fatti contestati nel capo di imputazione relativo al DEitto di corruzione in atti giudiziari senza dimostrare la reale efficacia causale DEla condotta di concorso esterno rispetto alla conservazione ed al rafforzamento DEl'associazione mafiosa. Peraltro, deve ricorrere anche l'elemento volitivo, ovvero la consapevolezza che il proprio contributo sia vantaggioso per la conservazione o il rafforzamento DE sodalizio mafioso. Su tali aspetti, deduce il ricorrente, la sentenza impugnata è rimasta silente, limitandosi a richiamare quanto già motivato dal Giudice di primo grado, senza 13 A f confrontarsi con le censure formulate nell'atto di gravame.
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in ordine ai DEitti contestati ai capi 1) e 2), violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza DEl'elemento soggettivo necessario alla configurazione DEla predetta aggravante, dovendo trovare applicazione i principi affermati nella già citata sentenza DEle Sezioni Unite «Chioccini» (Sez. U., n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo la quale è necessario che l'agente si rappresenti l'esistenza di un'associazione avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscrivi nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine DE raggiungimento DElo scopo di tale compagine, secondo la valutazione DE soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti DEl'associazione. Sul punto la motivazione sarebbe DE tutto assente, atteso che la Corte territoriale giunge ad affermare che l'agevolazione mafiosa andrebbe ravvisata nella commissione DE reato di corruzione in atti giudiziari, senza accennare ad alcun elemento fattuale al quale ancorare detta asserzione.
7.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'ordinanza istruttoria emessa all'udienza DE 19 giugno 2023, la contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione. L'odierno ricorrente segnala di avere richiesto con l'atto di appello la parziale rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per sentire NT DE CH quale testimone sulla vicenda dei cestini natalizi che, secondo il collaboratore CH AS, sarebbero stati consegnati ai due carabinieri per la loro collaborazione in favore DE sodalizio criminale. La Corte di appello, nel rigettare l'istanza con detta ordinanza, avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio, affermando dapprima che l'istanza andrebbe accolta e poi rigettandola senza indicare le ragioni DE rigetto.
7.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole DEl'omessa assunzione di una prova decisiva sopravvenuta al giudizio di primo grado per non avere la Corte di merito assunto la deposizione testimoniale di NT DE CH con la predetta immotivata ordinanza. Con riferimento all'episodio dei cestini natalizi CH AS ha dichiarato di avere incaricato NT DE CH, marito di GE MA, titolare DE bar OU, di procedere al loro acquisto onde poi consegnarli ai carabinieri NO e OR per indurli ad eseguire alcuni arresti nell'interesse DE sodalizio mafioso;
i cestini, secondo il racconto DE collaborante, sarebbero stati acquistati presso il cash and carry Altasfera. Le investigazioni difensive avevano permesso di accertare che la notte prima 14 DEl'acquisto alcuni ladri erano penetrati nell'esercizio commerciale DEla MA svuotandolo di ogni bene e dalle fotografie acquisite dalla pagina facebook DE medesimo bar risultava che i due cestini ed i generi alimentari acquistati presso Altasfera erano stati destinati ad una riffa natalizia. Con l'appello NT NO aveva chiesto di procedere all'esame testimoniale di NT DE CH che, a seguito DEl'assoluzione DE carabiniere OR, aveva commentato su facebook la sentenza di proscioglimento affermando che il AS aveva potuto raccontare l'episodio dei due cestini sol perché era a conoscenza DEla circostanza che gli stessi ed i prodotti alimentari in essi contenuti erano stati acquistati dal bar OU in quanto egli aveva assistito alla loro consegna al bar da parte di Altasfera, mentre ignorava di poter essere smentito in ordine alla loro consegna ai due carabinieri attraverso la produzione DEle fotografie che dimostravano che i cesti ed i prodotti alimentari erano stati utilizzati come premi in una riffa natalizia. Rigettando l'istanza istruttoria senza fornire alcuna giustificazione la Corte di merito è pervenuta ad una motivazione illogica.
7.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale utilizzato a fini di prova ed in particolare ai fini DEla valutazione DEl'attendibilità DE collaboratore di giustizia CH AS l'ordinanza di custodia cautelare emessa in altro procedimento penale relativo all'omicidio RE e la sentenza di condanna, non ancora irrevocabile, emessa dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Bari nei confronti di GI Cassano. In tal modo la Corte di appello ha utilizzato a fini di prova le dichiarazioni rese dal collaborante in altri procedimenti ed estranee al presente processo e risultanti da provvedimenti giudiziari non irrevocabili e da essi recepiti acriticamente. Il ricorrente richiama anche il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza «Mannino» (Sez. U., n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino Rv. 231677- 01) secondo il quale le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti. In particolare, la Corte di appello ha utilizzato detti provvedimenti giudiziari per rispondere alle censure volte ad evidenziare l'inattendibilità DEle propalazioni di CH AS laddove quest'ultimo si era posto al vertice DE sodalizio mafioso. 15 7.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole DEla violazione DEl'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e DEla illogicità DEla motivazione per avere la Corte territoriale convalidato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in violazione DEle citate disposizioni. Stando alle dichiarazioni di CH AS, NT NO non avrebbe mai avuto rapporti diretti con il collaborante, ma solo con MA DE CH. MI ST ha, invece, rinunciato al programma di protezione e sarebbe stato smentito in relazione all'omicidio RE, di cui avrebbe parlato solo per costituirsi un alibi rispetto ad altri omicidi proprio in ragione DEle dichiarazioni rese da CH AS. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione all'omicidio RE, MI ST viene definito menzognero, cosicché le sue dichiarazioni non sono utili all'accertamento dei fatti e non può farsi ricorso al criterio DEla valutazione frazionata. Peraltro, essendo MI ST fratello di LE, capo DE sodalizio mafioso, risulta inverosimile che egli non sia stato in grado di riferire in ordine ai gravi reati sui quali ha reso dichiarazioni l'altro collaborante. Le dichiarazioni DE AS non risultano assistite da altri elementi di prova. In particolare, le dichiarazioni con le quali egli si attribuisce il ruolo di reggente per il periodo tra l'ottobre 2017 e il maggio 2018 risultano smentite dalle propalazioni di tutti gli altri collaboranti. Né quanto dal collaborante riportato con riferimento al clan Di CO può essere esteso all'articolazione giovinazzese DEla stessa, trattandosi di consorteria nuova rispetto a quella «madre», per cui i criteri relativi all'operatività di questa non possono ritenersi provati con riferimento al gruppo di nuova formazione. Tutti gli altri collaboratori (LO, TA, AG e Di MA) attribuiscono al AS un ruolo secondario oppure nemmeno lo nominano tra i componenti DEl'associazione giovinazzese e nemmeno sono stati in grado di riferire su condotte illecite riguardanti i carabinieri DEla Stazione di Giovinazzo. Su tali distonie la Corte territoriale, si duole il ricorrente, avrebbe DE tutto omesso di motivare. L'unico soggetto in grado di DEineare, a sua insaputa, la personalità DE AS sarebbe LE ST, che nel video DE colloquio registrato a sua insaputa all'interno DEl'abitazione DE TT, parlando con il carabiniere OR, lo ha definito un «infamone», riferendosi alla sua qualità di confidente DEle forze DEl'ordine, nota a tutti nell'ambiente criminale di Giovinazzo. La sentenza di secondo grado, a fronte DEle lacune e DEle smentite alle dichiarazioni DE collaboratore, appare più preoccupata di fornire giustificazioni alle stesse, cercando al di fuori DE procedimento elementi in grado di 16 confermare la credibilità DE collaborante, poggiando la decisione anche su provvedimenti non irrevocabili.
7.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al DEitto contestato al capo 1), violazione DEl'art. 319-ter cod. pen. per non avere la Corte di appello specificato sotto quale profilo gli atti consegnati al sodalizio criminale, in particolare il verbale DEl'interrogatorio reso dal collaboratore GI LO in data 21 settembre 2018, avrebbero potuto favorire gli appartenenti al clan. Il ricorrente afferma che le Sezioni Unite hanno esteso il ruolo di soggetto attivo a tutti i pubblici ufficiali che si trovano a compiere atti direttamente o indirettamente idonei ad influire sull'esito di un dato processo (Sez. U, n. 15208 DE 25/02/2010, Mills, Rv. 246582) e che è quindi configurabile il reato solo laddove il pubblico ufficiale possa esercitare un potere idoneo ad incidere sul concreto funzionamento ed esito dei procedimenti. Sul punto la Corte territoriale, a fronte DEla censura, contenuta nell'atto di gravame, secondo la quale i verbali non avevano apportato alcun vantaggio al sodalizio criminale, trattandosi di atti allegati all'atto di appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa nei confronti di LE ST in altro processo e che pertanto sarebbero comunque giunti a conoscenza DEl'associazione criminale, avrebbe motivato in modo illogico ed inconferente, errando nell'interpretazione giuridica DEla fattispecie ed affermando che i verbali messi a disposizione DE sodalizio contenevano dichiarazioni inedite, in quanto risalenti a pochi giorni prima DE messaggio p.e.c. pervenuto alla Stazione dei carabinieri con allegati i predetti verbali, senza, tuttavia, indicare come tali verbali avrebbero potuto incidere positivamente o negativamente in qualsivoglia procedimento penale a carico degli appartenenti all'associazione mafiosa.
7.9 Con il nono motivo il ricorrente si duole DEla mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi con le censure formulate sul punto con l'atto di appello. 8 Il difensore di NT NO ha fatto pervenire una memoria difensiva di replica alla requisitoria scritta DE Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo DE ricorso di CH AS è inammissibile. La sentenza di primo grado ha dapprima determinato la pena base per il 17 reato associativo, successivamente ha applicato un aumento di un anno e sei mesi di reclusione per la continuazione con gli altri reati e ha poi ridotto la pena per la scelta DE rito. Sebbene la sentenza di primo grado non avesse determinato la misura DEl'aumento per la continuazione con ciascuno dei reati satellite, nell'appello l'odierno ricorrente non ha sollevato in proposito alcuna censura. Ne deriva che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole DEla omessa determinazione dei singoli aumenti di pena, incorre nella sanzione DEl'inammissibilità ai sensi DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In assenza di motivo di appello sul punto, DE tutto correttamente la Corte di merito si è limitata a determinare il complessivo aumento di pena per i reati non più procedibili per difetto di querela o perché estinti per prescrizione ed a ridurre in pari misura la pena complessiva. Laddove poi si sostiene che la riduzione di pena è stata esigua, il ricorrente invoca una valutazione di merito non consentita in questa sede.
2. Anche il secondo motivo DE ricorso di CH AS è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che la dissociazione ed il conseguente mutamento di vita sono stati già considerati ai fini DEl'applicazione DEl'attenuante DEla dissociazione e non possono essere ulteriormente valutati ai fini DEl'applicazione DEle circostanze attenuanti generiche prevalenti.
3. Il ricorso di MA DE CH è fondato. Va premesso che, secondo approdi ermeneutici oramai consolidati, le ipotesi DE secondo e DE primo comma DEl'art. 416-bis cod. pen. sono da riferire (analogamente a quelle DE primo e DE secondo comma DEl'art. 416 cod. pen. e DEl'art. 74 d.P.R. n. 309 DE 1990) a figure criminose strutturalmente 18 differenziate e a carattere tra loro alternativo, che hanno in comune il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso;
sicché la condotta di chi promuove, dirige o organizza l'associazione costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante DEla partecipazione all'associazione medesima (in tema, tra molte: Sez. 2, n. 40254 DE 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 DE 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304; Sez. 1, n. 29770 DE 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459). In tema associazione di tipo mafioso, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore DEle attività illecite DE gruppo criminale con poteri decisionali e DEiberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 DE 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-03, che ha escluso la qualifica di organizzatore al «braccio destro>> di un capo-clan camorristico, che, nonostante operasse quale interfaccia con gli esecutori materiali DEle estorsioni, non risultava aver in concreto svolto attività volta ad apprestare la struttura operativa di quel settore criminale, individuando le vittime, fissando le somme da richiedere, distribuendo i compiti esecutivi tra gli associati e ricevendo sistematicamente i profitti illeciti realizzati;
Sez. 2, n. 4822 DE 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389). Si è affermato, in tema di associazione per DEinquere, che la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito DEle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento DEl'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale DEle strutture e DEle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione DE programma criminoso. (Sez. 6, n. 1793 DE 03/06/1993, dep. 1994, Rv. 198579). Organizzatore è, quindi, colui che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività DE sodalizio criminale o di una sua articolazione con poteri decisionali e DEiberativi autonomi. Stante l'autonomia DEle figure criminose previste dal primo comma DEl'art. 416-bis cod. pen. rispetto a quella di mero associato di cui al primo comma, per affermare la penale responsabilità DEl'odierno ricorrente quale organizzatore DEl'associazione mafiosa è necessario che la chiamata di correo trovi riscontro in ulteriori elementi di tipo indiziario che possono consistere anche in altre convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che siano idonee ad attribuire al DE CH il ruolo di organizzatore DEl'articolazione giovinazzese DE sodalizio mafioso denominato «Clan Di CO». Con l'appello l'odierno ricorrente ha segnalato che CH AS aveva reso dichiarazioni contraddittorie. Sia nel corso DEle indagini, sia in 19 occasione DEl'incidente probatorio, il AS aveva affermato che quando LE ST era stato arrestato, il 13 dicembre 2016, il gruppo Giovinazzese era stato diretto da MA DE CH e la reggenza di quest'ultimo si sarebbe protratta sino al suo arresto per detenzione di armi e droga avvenuto nell'ottobre DE 2017, quando le redini DE gruppo erano passate al AS sino a quando LE ST era stato scarcerato. Nell'interrogatorio DE 20 marzo 2019 il AS aveva invece affermato che quando LE ST era stato scarcerato, egli aveva diretto il gruppo già da un anno, ossia da prima che MA DE CH fosse arrestato. Inoltre, CH AS aveva affermato che, quando LE ST e gli altri sodali erano stati arrestati, era stato lo stesso collaboratore di giustizia ad elargire in loro favore la spartenza» consegnandola ai loro familiari;
quando poi MA DE CH era stato anche lui arrestato, il AS aveva elargito anche a lui la «spartenza». Il ricorrente, nell'atto di appello, aveva anche segnalato che la chiamata in correità proveniente dal AS era rimasta priva di elementi di riscontro individualizzanti in ordine al suo ruolo di organizzatore, in quanto nessuno degli altri collaboranti, pur inserendo il DE CH all'interno DE sodalizio, aveva sostenuto che il gruppo fosse stato da lui organizzato. Anche la conversazione tra NI OR e LE ST, registrata all'interno DEl'abitazione di RD TT, non valeva a dimostrare il suo ruolo di organizzatore nel periodo indicato nella contestazione, poiché essa risaliva al 2013, ossia a molti anni prima. La Corte di merito non risponde alle censure formulate nell'atto di appello in ordine al contrasto tra le varie dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e si limita a ribadire il contenuto DEle sue propalazioni e ad evidenziare che le stesse sono riscontrate da quelle di diversi collaboratori di giustizia che hanno fatto parte DE sodalizio criminale, il cui contenuto viene sintetizzato nella motivazione DEla sentenza di secondo grado. Deve, tuttavia, osservarsi che, per come sintetizzate nella sentenza di appello, la massima parte DEle propalazioni dei vari collaboranti, come osservato dal ricorrente, non sono logicamente idonee a riscontrare il ruolo di organizzatore svolto da MA DE CH. GI TA afferma che il DE CH era affiliato al clan già nel 2015 e di avere trattato con lui l'acquisto di una partita di cocaina. GI LO inserisce MA DE CH nel gruppo giovinazzese e lo indica quale braccio destro di LE ST e svolgente il ruolo di custode4 DEle armi DE clan. Inoltre, in occasione DE passaggio DE LO dal clan Di CO al clan Capriati, il padre Saverio LO si era recato da LE ST per un chiarimento e nell'occasione, oltre ai fratelli ST ed al loro padre 20 GI, era presente il DE CH. Secondo la sentenza impugnata, la presenza DE DE CH in tale occasione dimostrerebbe la sua importanza nel sodalizio criminale, ma non si spiega perché da tale circostanza dovrebbe desumersi un suo ruolo organizzativo all'interno DE gruppo criminale, quando lo stesso AS attribuisce un simile ruolo all'imputato solo per il periodo successivo all'arresto di LE ST, ribadendo più volte che il DE CH, prima DEla cattura di LE ST, si limitava ad eseguire quanto ordinatogli da quest'ultimo, senza avere alcun ruolo decisionale (vedi le dichiarazioni DE AS riportate a pag. 56 DEla sentenza di secondo grado). Solo MI ST avrebbe riferito di un ruolo attivo DE DE CH nell'ambito DE traffico di sostanze stupefacenti in quanto responsabile per una zona specifica DE territorio comunale, ma tale circostanza non viene, invece, menzionata dal AS. Quanto al suo ruolo di braccio destro di LE ST e di armiere DE clan ed al suo ruolo di intermediario con i carabinieri collusi, trattasi di funzioni assai rilevanti per il sodalizio criminale, ma che non valgono ad attribuirgli il ruolo di organizzatore, per il quale è necessario che l'agente abbia provveduto ad assicurare il funzionamento e l'operatività DE sodalizio criminale o di una sua articolazione con poteri decisionali e DEiberativi autonomi, in particolare coordinando l'attività degli altri appartenenti al sodalizio. Quanto ad EL Di MA si afferma apoditticamente che la stessa avrebbe confermato il ruolo di organizzatore DE sodalizio DE DE CH, ma non si spiega perché, sulla base di quali condotte concrete, dovrebbe pervenirsi a siffatta conclusione. Né a tale conclusione può giungersi sulla base DEla mera circostanza che, a seguito DEl'arresto di LE ST, GI EL, compagno DEla Di MA, non ha più percepito la spartenza, trattandosi di un dato DE tutto neutro. Il ricorso è fondato anche laddove il ricorrente, in relazione al DEitto di rivelazione di segreto d'ufficio continuata, si duole DEl'omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello sottoscritto dall'avv. Chiusolo e relative alla consegna di atti processuali (pagine da 13 a 21) e a quelle relative ai verbali rinvenuti nella disponibilità DEl'imputato (pagine 6 e 7 DEl'appello sottoscritto dall'avv. Belsito).
4. Il primo motivo DE ricorso di RD TT è fondato. Il ricorrente ha prodotto nel corso DE giudizio di appello una memoria difensiva unitamente alla sentenza non irrevocabile di primo grado pronunciata, all'esito DE giudizio ordinario, nei confronti DE carabiniere La OR. 212 1 Le Sezioni Unite hanno affermato che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677). Più recentemente questa Corte di cassazione, pur ribadendo che la sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione DEle prove in essa contenute, ha, tuttavia, precisato che non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 DE 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136). Occorre, peraltro, evidenziare che nel caso di specie la sentenza prodotta dal ricorrente nel corso DE giudizio di appello è stata pronunciata nei confronti di un coimputato DE TT e le accuse mosse al predetto poggiavano nella massima parte sul medesimo materiale probatorio utilizzato per pervenire all'affermazione di penale responsabilità a carico degli odierni ricorrenti ed in particolare di RD TT. La memoria difensiva prodotta nell'interesse di quest'ultimo ha inteso far propri, incorporandoli, gli argomenti spesi dal Tribunale di Bari nella motivazione DEla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti DE La OR per sostenere l'inconsistenza DEle prove a carico DE TT ed in particolare l'inattendibilità DEle dichiarazioni accusatorie DE AS. La sentenza di proscioglimento emessa nei confronti DE La OR, quindi, pur non potendo essere direttamente utilizzata quale prova DEl'insussistenza dei reati ascritti al predetto, stante la sua non irrevocabilità, costituisce, nelle parti motivazionali, parte integrante DEla memoria difensiva DE TT. In tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte DE giudice DEl'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione DE diritto di difesa, ma può determinare un vizio DEla motivazione per la mancata valutazione DEle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 DE 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). In particolare, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica DEla motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito 2 222 siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, n. 23097 DE 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). La Corte di merito ha preso in esame la memoria difensiva e ha evidenziato che nella sentenza pronunciata nei confronti DE coimputato NI La OR è stato affermato che la assoluzione di quest'ultimo non vale a far ritenere inattendibili le dichiarazioni accusatorie rivolte dal AS nei confronti degli odierni ricorrenti, atteso che può ricorrersi al criterio DEla valutazione frazionata DEl'attendibilità. Deve, tuttavia, osservarsi che, per quanto sopra già esposto, siffatta valutazione non poteva essere effettuata dal Tribunale, che era chiamato a giudicare nei confronti DE solo La OR, mentre competeva alla Corte di appello, chiamata a decidere sui motivi di impugnazione degli appellanti, la quale avrebbe dovuto effettuarla in piena autonomia, non limitandosi a recepire acriticamente quella effettuata nell'altro processo. La motivazione appare peraltro apodittica ed illogica, atteso che da una parte riconosce che le dichiarazioni accusatorie DE AS nei confronti DE La OR sono inattendibili e dall'altra esclude che tale inattendibilità si riverberi sulla posizione degli altri imputati ed in particolare DE TT, che pure è accusato di concorso nel DEitto di corruzione in atti giudiziari commesso dal La OR, che, invece, è stato prosciolto da tale imputazione per insussistenza DE fatto, che si afferma essere stato sconfessato dalla istruttoria dibattimentale di quel processo ed in particolare dall'accertamento DEla natura menzognera DEle accuse rivolte dal AS. Peraltro, è opportuno precisare in questa sede che la valutazione frazionata DEle dichiarazioni accusatorie rese dalla medesima persona è possibile a condizione, da un lato, che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte DE narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti DE racconto e, dall'altro, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità DE dichiarante (Sez. 6 n. 35327 DE 18/07/2013, Rv. 256097; Sez. 6 n. 6221 DE 20/04/2005, Rv. 233095), mentre su entrambi i profili la Corte di merito non ha espresso alcuna motivazione, limitandosi a recepire acriticamente la valutazione DE Tribunale. Inoltre, il Tribunale da una parte afferma che la sentenza pronunciata nel processo a carico DE La OR non è utilizzabile perché non irrevocabile e poi contraddittoriamente si limita a recepirne il giudizio in ordine alla possibilità di una valutazione frazionata DEle dichiarazioni DE AS. Le ulteriori censure formulate con il primo motivo restano assorbite. 23 5. Il secondo motivo DE ricorso di RD TT ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Esso è infondato laddove invoca il precedente di questa Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 168 DE 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266), posto che con la decisione richiamata si è affermato, in tema di corruzione, che mentre non risponde a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte DEl'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi per la sua realizzazione, risponde ex art. 110 cod. pen. il medesimo soggetto che, pur rimasto estraneo al patto illecito, abbia avuto piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione DE funzionario infeDEe il prezzo DEla corruzione, posto che non si tratta di un'attività meramente esecutiva DEla pattuizione illecita, bensì essa stessa frazione di una DEle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione DEl'offesa al bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di primo grado, sulla base DEle dichiarazioni DE AS, ed avallata dalla Corte di merito, il TT sarebbe intervenuto anche nella corresponsione DEle somme di denaro in favore dei due carabinieri corrotti. Il motivo appare, invece, fondato laddove si afferma che non è stata fornita adeguata motivazione in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente DE dolo specifico DE reato di corruzione in atti giudiziari che postula la finalità di favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario già in corso. Nelle due sentenze di merito non si chiarisce quali sarebbero le informazioni trasmesse dai due carabinieri all'organizzazione criminale per il tramite dei telefoni cellulari riservati loro messi a disposizione dal sodalizio criminale e quali informazioni sarebbero state veicolate tramite il TT e se, in quest'ultima ipotesi, il TT fosse a conoscenza DE loro contenuto. Solo in quest'ultimo caso potrebbe stabilirsi se tali informazioni fossero dirette ad avvantaggiare o sfavorire una parte in un procedimento penale e se il TT fosse a conoscenza di tale loro finalità. Il motivo di ricorso resta, invece, assorbito nella parte in cui il ricorrente si duole DEla mancanza di motivazione in ordine alla invocata applicazione DEl'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
6. Fondato nei limiti di seguito esposti è il terzo motivo DE ricorso di RD TT. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, è DE tutto pacifico che il concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 24+4 non possa essere aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. dalla finalità DEl'agevolazione mafiosa, così come il partecipe DE sodalizio non possa ovviamente rispondere anche ex art. 110 cod. pen., poiché sussiste un'intrinseca inconciliabilità logica, prima ancora che giuridica, tra il ruolo di intraneo quello di estraneo. Aspetto diverso è, invece, quello DEle diverse posizioni soggettive rispetto al sodalizio di chi commette il reato fine con la finalità di agevolazione, sia che si tratti di un membro DEl'associazione, sia che egli sia un soggetto ad essa estraneo. Non vi è alcuna ragione ontologica o epistemica perché colui che non è partecipe, ma mero concorrente esterno al sodalizio criminale non possa commettere specifici reati fine con la finalità di agevolarlo. Ad essere aggravato sarà, naturalmente, il reato fine (estorsione, falso, corruzione, turbativa d'asta, riciclaggio, ecc.) e non il reato associativo di cui l'imputato è chiamato a rispondere ex art. 110 cod. pen. (Sez. U, n. 10 DE 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377; Sez. 6, n. 9956 DE 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269717, relativa a reato fine in materia di armi commesso da partecipante ad associazione di tipo mafioso;
Sez. 1, n. 3137 DE 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262486; Sez. 1, n. 24919 DE 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262304). Tuttavia, mentre per la sussistenza DEl'aggravante è sufficiente che la condotta sia diretta ad agevolare l'associazione mafiosa, ai fini DEla configurabilità DE concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica DE nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica DE concorrente, attraverso un accertamento postumo DEl'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività DE sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo «percepibile» al mantenimento in vita DEl'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 DE 14/09/2023, Amato, Rv. 285654), mentre nel caso di specie tale accertamento difetta DE tutto, non avendo i giudici DE merito motivato in alcun modo sul punto.
7. L'accoglimento degli altri motivi DE ricorso di RD TT comporta l'assorbimento DE quarto motivo di ricorso.
8. Il primo motivo DE ricorso di NT NO è manifestamente infondato per le ragioni già più sopra esplicitate in relazione al terzo motivo DE ricorso di RD TT.
9. Il secondo motivo DE ricorso di NT NO è inammissibile ai sensi 25 DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto con l'atto di appello l'odierno ricorrente non ha in alcun modo contestato che con le condotte di corruzione e di rivelazione di segreti d'ufficio che gli sono state attribuite egli avesse apportato un effettivo contributo alla conservazione ed al rafforzamento DE sodalizio criminale. Il motivo risulta, quindi proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non rileva, a tale proposito, che il motivo sia stato tempestivamente proposto con l'atto di appello dal coimputato RD TT, posto che su di esso la Corte di merito non si è pronunciata. Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento DE motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte DE giudice (Sez. 2, n. 22903 DE 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05). Peraltro, il motivo proposto sul punto dal coimputato TT ha natura esclusivamente personale, in quanto riguarda la mancanza di motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta di RD TT e la conservazione o il rafforzamento DEl'associazione mafiosa. 10. Anche il terzo motivo DE ricorso di NT NO è inammissibile ai sensi DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 11. Il quarto motivo DE ricorso di NT NO è infondato. Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione DE potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti DEla assoluta necessità ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta DEla prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 30776 DE 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947; Sez. 2, n. 5629 DE 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Inoltre, in tema di rinnovazione, in appello, DEla istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è - tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione DE principio di presunzione di completezza DEla istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto DEl'uso che va a fare DE suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter 26 decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa DEla sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 8891 DE 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; Sez. 6, n. 5782 DE 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064, che, con riferimento ad una fattispecie di rigetto di richiesta di acquisizione di prova nuova e sopravvenuta al giudizio abbreviato, ha osservato che il requisito DEla necessità deve essere ancor più presente e puntualmente prospettato nel caso in cui il giudizio di appello riguardi una sentenza resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato). 12. Il quinto motivo DE ricorso di NT NO è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base DEla decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo DE medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 2, Sentenza n. 48630 DE 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 DE 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799). Il ricorrente non indica quali sarebbero le lacune o manifeste illogicità contenute nella motivazione DEla sentenza impugnata, limitandosi a ribadire che l'ordinanza di rigetto DEla rinnovazione DEl'istruttoria è immotivata. Le lacune o illogicità motivazionali, per assumere rilievo, per quanto sopra esposto, non devono riguardare l'ordinanza che rigetta l'istanza di rinnovazione, ma la motivazione DEla sentenza di appello e nel caso di specie esse non sono state indicate, cosicché il motivo di ricorso risulta affetto da genericità ed in quanto tale non è ammissibile. 13. Il sesto motivo DE ricorso di NT NO è infondato. È ben vero che, come sopra già esposto, le Sezioni Unite hanno affermato che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, 27 M Mannino, Rv. 231677). Inoltre, questa Corte di cassazione ha pure affermato, in tema di prova documentale, che l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un diverso procedimento penale, in quanto documento equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata in un distinto processo, pur potendo legittimamente essere acquisita al fascicolo dibattimentale nel contraddittorio DEle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente all'esistenza DEla decisione e DEle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quel processo, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio alla sola sentenza irrevocabile (Sez. 3, n. 39076 DE 03/12/2021, dep. 2022, Bosina, Rv. 283765-02; Sez. 4, n. 29279 DE 12/06/2019, Tanga, Rv. 276342). Tuttavia, la Corte di appello ha utilizzato i provvedimenti giudiziari indicati nel motivo di ricorso non ai fini di prova dei fatti contestati ai soggetti a carico dei quali si procede in quei procedimenti, ma solo per affermare che le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia CH AS sono state ritenute attendibili in quei diversi giudizi, conducendo ad una sentenza di condanna ed ad un'ordinanza applicativa DEla misura cautelare personale, e quindi solo per dimostrare l'esito di tali decisioni e la ritenuta attendibilità DE collaborante che è appunto una vicenda processuale. 14. Il settimo motivo è fondato laddove il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in ordine alle censure mosse con l'atto di appello in ordine all'attendibilità di CH AS. In particolare, l'odierno ricorrente aveva segnalato che sebbene MI ST, fratello DE capo DE gruppo giovinazzese LE, avesse iniziato a collaborare nel 2019 (il 30 marzo 2019, come risulta da pag. 15 DEla sentenza di appello), mentre l'inizio DEla collaborazione di CH AS risaliva ad alcuni mesi prima (14 dicembre 2018), il primo, durante i suoi interrogatori, non aveva mai attribuito a CH AS la qualifica di reggente od organizzatore e tale omissione appariva in netto contrasto con le propalazioni DE AS che si era attribuito il ruolo di reggente DE sodalizio criminale dopo che il DE CH era stato arrestato, ossia nel periodo dall'ottobre DE 2017 sino alla scarcerazione di LE ST, avvenuta nel maggio DE 2018. Era anomalo che MI ST, fratello DE boss, non avesse avuto conoscenza DE ruolo direttivo assunto dal AS;
il ricorrente ha segnalato che nessuno degli altri collaboratori di giustizia ha attribuito siffatto ruolo al AS. 28 La Corte di appello ha omesso di dare risposta allo specifico rilievo contenuto nell'atto di appello di NT NO, sebbene la circostanza abbia indubbio rilievo poiché la mancata assunzione di tale ruolo da parte DE AS inciderebbe sul giudizio in ordine alla attendibilità DEle sue dichiarazioni, in relazione alla quale è stato accolto anche il primo motivo DE ricorso di RD TT. DE resto l'accoglimento DE motivo DE ricorso di RD TT relativo all'attendibilità intrinseca DE coimputato AS produce effetti anche nei confronti di NT NO, la cui condanna poggia principalmente sulle dichiarazioni accusatorie DE predetto. 15. L'ottavo motivo DE ricorso di NT NO è fondato. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, ai fini di cui all'art. 319-ter cod. pen., per «atto giudiziario» deve intendersi l'atto DE pubblico ufficiale che sia funzionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una DEle parti di un processo civile, penale o amministrativo (Sez. U, n. 15208 DE 25/02/2010, Mills, Rv. 246582; Sez. 6, n. 36323 DE 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972; 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini). Occorre sottolineare in questa sede che ai fini DEla configurabilità DE DEitto di corruzione in atti giudiziari rileva la natura DEl'atto compiuto, nel senso che lo stesso deve essere funzionale ad un procedimento giudiziario e porsi quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una DEle parti di un processo civile, pénale o amministrativo (Sez. 6, n. 36323 DE 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972). Il DEitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati «propri funzionali >> perché elemento necessario di tipicità DE fatto è che l'atto o il comportamento oggetto DE mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza DEl'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, DEla pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il DEitto di corruzione passiva se l'intervento DE pubblico ufficiale in esecuzione DEl'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri DE suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. 6, n. 33435 DE 04/05/2006, Battistella, Rv. 234359). Non è, quindi, sufficiente che il soggetto attivo DE reato sia un pubblico ufficiale, ma è necessario che l'atto oggetto di mercimonio sia un atto compiuto 2 929 dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni e destinato a confluire nel procedimento giudiziario ed in grado di incidere sul suo esito. Nel caso di specie, invece, ad NT NO si contesta, tra l'altro, di avere consegnato ad esponenti DE sodalizio criminale mafioso verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia allo scopo di favorirli. Tuttavia, nella sentenza impugnata non si chiarisce se la disponibilità di tali verbali in capo al NO fosse connessa alla sua posizione di pubblico ufficiale in quanto a sua volta destinato ad esercitare, in relazione ad essi, i poteri istituzionali propri DE suo ufficio o fosse in qualche maniera a questi ricollegabile oppure se il comportamento DE NO fosse destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali egli era assolutamente carente di potere funzionale, come DE resto lascia intendere la circostanza, riportata nelle due sentenze di merito, secondo la quale i verbali sono pervenuti casualmente sulla casella di posta elettronica DEla Stazione dei carabinieri di Giovinazzo e in uso a tutto i militari in servizio presso la stessa. Per quanto concerne la trasmissione dei predetti verbali al sodalizio criminale, unica condotta tra quelle di corruzione in atti giudiziari contestate al NO cui si riferisce l'ottavo motivo DE suo ricorso, dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici DE merito non emerge, quindi, il compimento di un «atto giudiziario» rilevante ai sensi DEl'art. 319-ter cod. pen. nel senso sopra descritto. Il ricorrente si sarebbe limitato a consegnare ai membri DE clan verbali di cui solo casualmente era venuto in possesso e la cui disponibilità in capo allo stesso non appare collegata alla sua posizione di pubblico ufficiale svolgente funzioni nell'ambito di quel procedimento penale, come sarebbe accaduto in altre ipotesi pure oggetto di contestazione in cui egli avrebbe proceduto alla redazione infeDEe di un'annotazione di polizia giudiziaria resa nell'ambito di un procedimento penale (vedi Sez. 6, n. 23803 DE 30/03/2022, Marinaro, Rv. 283601); né la consegna dei verbali può ritenersi atto funzionale o strumentale a quel diverso giudizio in cui LE ST, capo DE gruppo criminale, era imputato. Neppure, se effettivamente si trattava di verbali allegati all'appello proposto dal Pubblico ministero o comunque già prodotti in altri giudizi e che pertanto erano comunque destinati ad essere conosciuti dal ST (questione sulla quale verte uno dei motivi DE ricorso di DE CH MA oggetto di accoglimento in questa sede), la Corte di appello ha chiarito perché la loro consegna da parte DE NO sarebbe stata idonea a produrre un qualche effetto sulla sorte di tali processi, dovendo comunque trattarsi, per la sussistenza DE reato, di un comportamento idoneo ad attivare una sequenza causale tendente allo sviamento DEla funzione giurisdizionale ed in grado di favorire o danneggiare un 3030 soggetto nei cui confronti l'atto giudiziario è in grado di produrre effetti. 16. Il nono motivo DE ricorso di NT NO resta assorbito, in conseguenza DEl'accoglimento DEl'ottavo motivo di ricorso. 17. Deve, comunque, osservarsi, a conclusione DEl'esame dei motivi di ricorso posti a base DEle impugnazioni degli imputati, che l'accoglimento DE primo motivo DE ricorso di RD TT, con il quale si attacca la motivazione DEla sentenza qui impugnata in riferimento alla attendibilità intrinseca DE AS, in quanto motivo non fondato su ragioni esclusivamente personali, giova anche ad NT NO, condannato, unitamente al TT, per il reato di corruzione continuata in atti giudiziari e per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso di cui al capo 3) e di MA DE CH, coimputato DE DEitto di corruzione in atti giudiziari continuata contestato al capo 1). Analogamente, l'accoglimento DEl'ottavo motivo DE ricorso di NT NO giova, ai sensi DEl'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. anche a RD TT e MA DE CH in relazione allo specifico DEitto di corruzione in atti giudiziari commesso attraverso la consegna dei verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia, facente parte DE più ampio DEitto di corruzione continuata in atti giudiziari contestato al capo 1). Infine, sulla base DEla medesima disposizione l'accoglimento DE motivo di ricorso di MA DE CH, laddove egli si duole DEla carenza di motivazione in ordine alle censure attinenti alla imputazione di rivelazione di segreti d'ufficio continuata, giova anche ad NT NO. 18. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NT NO, RD TT e MA DE CH, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di Bari, mentre il ricorso proposto da CH AS deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità DE ricorso di CH AS consegue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese DE procedimento e, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore DEla Cassa DEle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO NT, TT RD e DE CH MA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di 31 CH AS e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 05/12/2024. Posidente Il Consigliere estensore Il Presidente CH, RO Alfredo Guardiano Wu DEPOSITATO IN CANCELLERIA ora 17 GEN 2025 VIL CANCELLIERE ESPERTO SA NT 32