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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9034 del R.G. 2017, riservata per la decisione con ordinanza del 06.06.2025 ed avente ad oggetto: “divorzio giudiziale”;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Francesca Fischetti, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
De Cesare n. 71, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Emilia Zanframundo, presso il cui studio, sito in Massafra
(TA) alla via D. Cirillo n. 19, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
NONCHE'
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emilia Zanframundo, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via D. Cirillo n.19, sono elettivamente domiciliati;
- terzi intervenuti -
E il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
- intervenuto ex lege -
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.02.2025; con ordinanza del 06.06.2025
1 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. Atti trasmessi al Pubblico Ministero il 10.06.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 21.11.2017, chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Massafra (TA) il
09.10.1993 con (atto trascritto nel registro degli atti di Stato Civile Controparte_1 di tale Comune al n. 147, parte II, s. A, anno 1993), dalla cui unione erano nati i figli
(il 02.06.1995), (il 28.01.1997), (il 23.06.1998) ed (il Per_1 CP_4 CP_3 CP_2
12.05.2001), ricorrendo il duplice presupposto della separazione personale dei coniugi, omologata con decreto (n. cron. 2836/2012 – 6372/2011 R.G.) dal Tribunale di Taranto in data 11.04.2012, e della mancata riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno ogni comunione spirituale e materiale.
Chiedeva, inoltre, confermarsi i provvedimenti della separazione, così come modificati con decreto del 14.07.2017, emesso all'esito del giudizio ex art. 710 c.p.c. (R.G. n.
3006/2014 V.G.) promosso dal ricorrente deducendo il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, l'allontanamento dalla casa coniugale della e la sua CP_1 convivenza more uxorio con un altro uomo, nonché lo svolgimento di attività lavorativa da parte della resistente e della FI maggiore . Per_1
Insisteva, quindi, per l'affidamento condiviso della FI minorenne , con CP_2 collocazione prevalente presso la madre e la previsione, a suo carico, di un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento dei figli , e pari ad CP_2 CP_4 CP_3
€ 450,00, in ragione di € 150,00 ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in Cancelleria il 24.07.2018, si costituiva in giudizio CP_1
la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto del contraddittorio, attesa la
[...] mancata notifica del ricorso ai figli maggiorenni e . CP_3 CP_4
Nel merito, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le istanze economiche del ricorrente.
Dal periodo successivo alla modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c., infatti, il sig. aveva migliorato la propria condizione economica concedendo in Pt_1 locazione l'immobile di via Pascoli n. 37; inoltre, risultava titolare di una ditta individuale di pitturazione e decori d'interni, mentre lei continuava a lavorare come bracciante agricola.
Pertanto, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, con un assegno mensile pari a complessi € 700,00, nella misura di € 400,00 in
2 favore della FI minore e di € 300,00 (in ragione di € 150,00 ciascuno), in favore CP_2 dei figli e maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre al CP_4 CP_3 pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione coniugi del 18.09.2018, il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione, come modificati dal cedreto ex art. 710 c.p.c., rimettendo le parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore, per il prosieguo.
All'udienza del 26.06.2019, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia sullo status; dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva (sent. n. 1926/2019, pubbl. il 17.07.2019), la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria, in ordine ai profili accessori.
Con atto depositato in data 04.02.2020, spiegavano intervento volontario ex art. 105
c.p.c., i figli della coppia, , ed , i quali – sostenendo le CP_4 CP_3 CP_2 ragioni della resistente – chiedevano fissarsi il contributo paterno al mantenimento dei figli, nella misura di € 400,00 in favore di e di € 150,00 ciascuno per CP_2
e oltre al pagamento del 50% delle spese Controparte_3 Controparte_4 straordinarie.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e subentrata la scrivente al precedente
Giudice istruttore, ritenute superflue le richieste istruttorie articolate dal ricorrente alla luce della documentazione sopravvenuta, afferente la posizione lavorativa dei figli
e (cfr. ord. del 05.07.2021), la causa veniva rinviata per la CP_4 Controparte_3 precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.03.2022. All'esito, su istanza delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.05.2022 per verifiche conciliative. All'udienza del 27.10.2022, i figli e nelle more divenuti CP_4 Controparte_3 economicamente indipendenti, rinunciavano alla domanda di mantenimento in loro favore. La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.03.2023.
Nelle more, con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in data 28.03.2023, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della FI , sul CP_2 presupposto della stabile convivenza con il compagno, costituendo Parte_2 di fatto un nucleo familiare autonomo;
inoltre, evidenziava che, benché avesse conseguito il diploma e si fosse specializzata come OSS, la FI mostrava scarso interesse nella ricerca di un lavoro.
Istruita l'istanza, mediante prova testimoniale (cfr. nei limiti ammessi con ordinanza del
07.06.2023) e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni,
3 come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
06.02.2025. Con ordinanza del 06.06.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con sentenza non definitiva n. 1926/2019, pubbl. il 17.07.2019, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Nelle more del giudizio i figli, e entrambi già maggiorenni, hanno CP_4 CP_3 rinunciato all'assegno di mantenimento in loro favore non permanendo più i presupposti, per avere entrambi raggiunto l'indipendenza economica.
La presente pronuncia ha, dunque, ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti con riguardo, in particolare, alla richiesta di mantenimento a favore della terzogenita, . CP_2
Com'è noto, in virtù dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere. Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. n. 12952/2016), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle
4 occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass.
n.1830/2011).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 12477/2004).
Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori"
(Cass. n.10207/2019; Cass. n.18076/2014). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento" in una col "principio di autoresponsabilità" (Cass.
n.17183/2020).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, esso trovi il suo limite logico e naturale tra le altre ipotesi, allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un con una retribuzione idonea a sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. n. 12477/2004).
In particolare, la convivenza more uxorio può costituire un fattore impeditivo al diritto all'assegno di mantenimento, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (sulla convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che sia beneficiario dell'assegno, ma enunciando principi senz'altro applicabili nella specie v. Cass. n.
5 440/2025; Cass. n. 3645/2023).
Si è affermato altresì che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. n. 14151/2022).
Tanto premesso, in applicazione di questi principi, nella specie occorre attribuire rilievo all'età della beneficiaria (di anni 24), nonché alla circostanza che benché la stessa intrattenga da anni una relazione con l'istruttoria svolta non ha Parte_2 accertato l'effettivo legame di convivenza.
Infatti, il teste ha dichiarato: “(…) frequento casa di e vivo a Testimone_1 CP_2 tre isolati più giù dell'abitazione. Vado la mattina qualche volta a fare colazione quando non lavoro”, precisando di vedere “insieme ad a casa della Parte_2 CP_2 madre che, di recente, si è anche operata”. A sua volta, sentito come Parte_2 teste, ha riferito “Sono il fidanzato della signora da 5 anni;
preciso che CP_2 vivo da solo in via Cavallotti. ogni tanto dorme da me per due o tre weekend al CP_2 mese” (cfr. verbale di udienza del 08.02.2024).
Tali dichiarazioni sono confermate dal teste , il quale ha riferito “(…) Testimone_2 per la maggior parte delle sere della settimana, il signor cena a casa nostra e Pt_2 mangiamo tutti insieme. Preciso che la sig.ra e il sig. sono fidanzati da Pt_3 Pt_2
5-6 anni e lui frequenta quasi tutte le sere, abitualmente casa nostra da 4 anni, io convivo con la madre della sig.ra da 9 anni;
dorme dal fidanzato di rado, Pt_3 Pt_3 avvisandomi e chiedendomi l'autorizzazione (…)” (cfr. verbale di udienza del
06.06.2024). Del resto, il teste di parte ricorrente, ha dichiarato “(…) nel Testimone_3 gennaio 2023, lavoravo in un ferramenta ed in quella via, ossia via Cavallotti, anche se un civico diverso dal 14, feci una consegna e vidi la ragazza con indosso CP_2 un pigiama rosa che stava uscendo nel balcone con lo stendino. Ciò avvenne nel mattino di una giornata lavorativa e non nel fine settimana, intorno alle ore 11.00”; tuttavia, ha precisato “Ho visto la signora solo in quella occasione preciso che non la conosco CP_2 personalmente ma l'ho vista in una foto che mi ha mostrato il padre sig. Pt_1 durante i lavori per il soppalco al negozio di ferramenta” (cfr. verbale di udienza del
08.02.2024).
6 Alla luce delle dichiarazioni rese, non può, dunque, ritenersi che l'istruttoria orale abbia fornito la prova rigorosa della stabile coabitazione della FI con il suo compagno. CP_2
Inoltre, sulla base delle evidenze documentali, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica della FI , potrebbe dipendere, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e CP_2 specifiche ragioni di salute, che di fatto le hanno impedito di reperire una attività lavorativa.
I referti medici in atti comprovano, infatti, che la ragazza è affetta da artrite psioriasica,
e che il mancato inserimento lavorativo deve imputarsi non tanto ad una sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche connesse alle patologie reumatiche di cui soffre.
A fronte di queste considerazioni e tenuto conto delle capacità reddituali del padre (per il quale da PF 2023, 2022 e 2021 risultano, rispettivamente, per il periodo d'imposta 2022, un reddito minimale pari ad € 16.243,00; per il periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo pari ad € 25.740,00; per il periodo d'imposta 2020, un reddito minimale pari ad € 15.953,00), si ritiene opportuno confermare l'obbligo del Ramunno di versare un assegno per il contribuito al mantenimento della FI , proporzionalmente CP_2 aumentato nella misura di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Sulle spese di lite.
In ragione dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza rispetto alle istanze economiche, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 9034/2017 tra e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. revoca l'assegno mensile previsto a carico del sig. a favore di Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli e Controparte_1 CP_4
CP_3
2. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento della Parte_1 FI , mediante il versamento a entro il giorno 5 CP_2 Controparte_1
(cinque) di ogni mese, dell'importo di € 200,00, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
7 3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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