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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
4645/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4645/2025 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Federico II n. 146 c. f. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Salvatore C.F._1
EL come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Acireale
(CT) via Piemonte 25/C;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti depositata, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
in persona del legale rappresentante p. t. con sede in Roma Controparte_2 via Giuseppe Grezar 14;
Contumace
Oggetto : opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500012266000 e ad avviso di addebito n. 59320240001850143000.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO SOTTESI ALLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 15/05/2025 parte ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo che dichiarava notificato in data19/02/2025 ed emesso per euro
5.432,67 complessivi portati da svariate cartelle , in giudizio impugnava l'atto limitatamente l'avviso CP_ di addebito emesso da di Catania n.59320240001850143000, emesso per euro 2.334,52 notificato in data 07/09/2024. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle indicate in violazione dell'art.7 comma 1 dello statuto del contribuente, che recita “ gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.” Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Deduceva che la norma richiamata rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost. Pertanto , secondo la prospettazione del ricorrente , l'atto impugnato si presentava carente nella motivazione con compressione del diritto di difesa poiché il contribuente si confrontava con atto asettico privo dei riferimenti minimi necessari per difendersi o quanto meno per avere certezza delle ragioni e dell'origine della pretesa avanzata.
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva l'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa , specificando che il ricorrente non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo e l'omissione di tale fondamentale adempimento non consentiva alla amministrazione resistente di procedere al recupero di somme che vengono ad essere richieste dopo molto tempo dalla data di presunta violazione.
Eccepiva l'omessa firma del legale rappresentante del e la nullità Controparte_3 della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento , richiamando la normativa che regola l'iscrizione a ruolo dei tributi.
Eccepiva l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del d.p.r.29.09.1973 n. 602 poiché il concessionario aveva notificato la cartella di pagamento oltre il termine di legge, previsto “entro
l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo”.
Deduceva infine l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in quanto “ anche a considerare valide le date delle presunte notifiche delle cartelle esattoriali indicate negli atti impugnati, da tali date alla data di notifica dell'atto impugnato è ampiamente decorso per ognuno di essi il termine di cinque anni stabilito dalla legge per il compimento della prescrizione senza che sia stato validamente notificato al ricorrente alcun atto interruttivo”.
Deduceva altresì l'inesistenza della notifica del preavviso di fermo impugnato in quanto mancante dell'indicazione della data in cui essa è stata effettuata e le indicazioni delle generalità del messo notificatore e la firma di quest'ultimo, pertanto la notifica doveva considerarsi inesistente. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse illegittimi gli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con sanzioni ed interessi. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione al 17/10/2025. CP_ Successivamente in data 25/09/2025 si costituiva che eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva , richiamando la competenza del concessionario a svolgere la notifica degli atti propedeutici l'esecuzione forzata. Chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità in quanto tardivo e posto oltre i termini di legge previsti per l'opposizione di merito avverso l'avviso di addebito ed avverso il credito ormai irretrattabile portato dal titolo sotteso al preavviso di fermo. Chiedeva di dichiarare l'infondatezza del ricorso ed il rigetto di tutte le domande ivi proposte con la conferma dell'avviso di addebito e del preavviso di fermo impugnati.
All'udienza di discussione del 17/10/2025 il Tribunale , in persona del Giudice titolare del procedimento , verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio ad
[...]
, che non curava la propria costituzione in giudizio , dichiarava la contumacia di Controparte_2 quest'ultima e rinviava la causa all'udienza odierna dinanzi questo Giudice che delegava per la decisione. All'udienza del 29/10/2025 le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato ed all'esito di camera di consiglio il procedimento veniva definito con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
Il ricorso è inammissibile ed infondato per le ragioni di seguito indicate.
Le doglianze di carattere formale proposte con in ricorso, ed afferenti la motivazione del preavviso di fermo impugnato , la mancata allegazione di atti , la violazione dello statuto del contribuente ,
l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso a preavviso di fermo, l'omessa firma del rappresentante legale del concessionario per la riscossione , sono inammissibili in quanto tardive e proposte oltre il termine di venti giorni, previsto per l'impugnazione alla regolarità formale degli atti
, che si propone ex art. 617 c.p.c.
Va infatti precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo , dell'intimazione di pagamento, per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 D.P.R. 60/1973. Nella fattispecie all'esame il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo , notificato il 19.02.2025 ed ha proposto le doglianze di carattere formale con ricorso depositato in data 15.05.2025, pertanto ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 671 c.p.c. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 d. lgs. 46/1999 stabilisce che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie, per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c., secondo cui “ le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma , con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” ( il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.35/2005, convertito in legge 80/2005).
Pertanto tutte le doglianze di carattere formale proposte in ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo sono inammissibili e tardive.
Sono altresì inammissibili le doglianze sollevate nel merito del credito portato dall'avviso di addebito n. 59320240001850143000 , notificato in data 07/09/2024.
I profili afferenti al merito del credito , che riguarda il recupero di somme erogate indebitamente a titolo di disoccupazione agricola, avrebbero dovuto proporsi con l'opposizione all'avviso di addebito nel termine previsto dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Detto termine ha carattere perentorio e deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4506/2007. Il citato art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che” contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In ordina alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare , con orientamento costante e condiviso da questo giudice, che detto termine “ è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”.( cfr.
Cass.17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale , come nella fattispecie all'esame.
Ciò premesso parte ricorrente ha dedotto in ricorso e nelle note difensive in atti di giudizio depositate come nel verbale di udienza odierna , di avere presentato un 'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. che non conosce decadenza ed è sempre proponibile per fare valere fatti sopravvenuti alla notifica del titolo da parte dell'ente che possano paralizzare la pretesa contributiva dell' CP_ Nella fattispecie si evince che il ricorrente in ricorso, come nelle successive note, ha ribadito che
“dalla data della presunta notifica delle cartelle alla data di notifica dell'atto impugnato è trascorso il termine prescrizionale di cinque anni “.
Tale affermazione è smentita dai documenti in atti di giudizio depositati.
L'Ente resistente ha documentato la notifica dell'avviso di addebito , avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , notificata al ricorrente personalmente in data 07/09/2024 , mentre il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 19/02/2025. I contributi , non contestati ed ormai divenuti irretrattabili, sono pertanto dovuti e nessun termine quinquennale di prescrizione risulta decorso nella fattispecie.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4645/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Rigetta il ricorso;
Conferma il preavviso di fermo impugnato n. 29380202500012266000 ;
Conferma l'avviso di addebito n. 59320240001850143000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'ente resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 29/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4645/2025 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Federico II n. 146 c. f. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Salvatore C.F._1
EL come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Acireale
(CT) via Piemonte 25/C;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti depositata, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
in persona del legale rappresentante p. t. con sede in Roma Controparte_2 via Giuseppe Grezar 14;
Contumace
Oggetto : opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500012266000 e ad avviso di addebito n. 59320240001850143000.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO SOTTESI ALLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 15/05/2025 parte ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo che dichiarava notificato in data19/02/2025 ed emesso per euro
5.432,67 complessivi portati da svariate cartelle , in giudizio impugnava l'atto limitatamente l'avviso CP_ di addebito emesso da di Catania n.59320240001850143000, emesso per euro 2.334,52 notificato in data 07/09/2024. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle indicate in violazione dell'art.7 comma 1 dello statuto del contribuente, che recita “ gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.” Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Deduceva che la norma richiamata rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost. Pertanto , secondo la prospettazione del ricorrente , l'atto impugnato si presentava carente nella motivazione con compressione del diritto di difesa poiché il contribuente si confrontava con atto asettico privo dei riferimenti minimi necessari per difendersi o quanto meno per avere certezza delle ragioni e dell'origine della pretesa avanzata.
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva l'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa , specificando che il ricorrente non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo e l'omissione di tale fondamentale adempimento non consentiva alla amministrazione resistente di procedere al recupero di somme che vengono ad essere richieste dopo molto tempo dalla data di presunta violazione.
Eccepiva l'omessa firma del legale rappresentante del e la nullità Controparte_3 della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento , richiamando la normativa che regola l'iscrizione a ruolo dei tributi.
Eccepiva l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del d.p.r.29.09.1973 n. 602 poiché il concessionario aveva notificato la cartella di pagamento oltre il termine di legge, previsto “entro
l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo”.
Deduceva infine l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in quanto “ anche a considerare valide le date delle presunte notifiche delle cartelle esattoriali indicate negli atti impugnati, da tali date alla data di notifica dell'atto impugnato è ampiamente decorso per ognuno di essi il termine di cinque anni stabilito dalla legge per il compimento della prescrizione senza che sia stato validamente notificato al ricorrente alcun atto interruttivo”.
Deduceva altresì l'inesistenza della notifica del preavviso di fermo impugnato in quanto mancante dell'indicazione della data in cui essa è stata effettuata e le indicazioni delle generalità del messo notificatore e la firma di quest'ultimo, pertanto la notifica doveva considerarsi inesistente. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse illegittimi gli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con sanzioni ed interessi. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione al 17/10/2025. CP_ Successivamente in data 25/09/2025 si costituiva che eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva , richiamando la competenza del concessionario a svolgere la notifica degli atti propedeutici l'esecuzione forzata. Chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità in quanto tardivo e posto oltre i termini di legge previsti per l'opposizione di merito avverso l'avviso di addebito ed avverso il credito ormai irretrattabile portato dal titolo sotteso al preavviso di fermo. Chiedeva di dichiarare l'infondatezza del ricorso ed il rigetto di tutte le domande ivi proposte con la conferma dell'avviso di addebito e del preavviso di fermo impugnati.
All'udienza di discussione del 17/10/2025 il Tribunale , in persona del Giudice titolare del procedimento , verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio ad
[...]
, che non curava la propria costituzione in giudizio , dichiarava la contumacia di Controparte_2 quest'ultima e rinviava la causa all'udienza odierna dinanzi questo Giudice che delegava per la decisione. All'udienza del 29/10/2025 le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato ed all'esito di camera di consiglio il procedimento veniva definito con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
Il ricorso è inammissibile ed infondato per le ragioni di seguito indicate.
Le doglianze di carattere formale proposte con in ricorso, ed afferenti la motivazione del preavviso di fermo impugnato , la mancata allegazione di atti , la violazione dello statuto del contribuente ,
l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso a preavviso di fermo, l'omessa firma del rappresentante legale del concessionario per la riscossione , sono inammissibili in quanto tardive e proposte oltre il termine di venti giorni, previsto per l'impugnazione alla regolarità formale degli atti
, che si propone ex art. 617 c.p.c.
Va infatti precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo , dell'intimazione di pagamento, per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 D.P.R. 60/1973. Nella fattispecie all'esame il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo , notificato il 19.02.2025 ed ha proposto le doglianze di carattere formale con ricorso depositato in data 15.05.2025, pertanto ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 671 c.p.c. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 d. lgs. 46/1999 stabilisce che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie, per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c., secondo cui “ le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma , con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” ( il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.35/2005, convertito in legge 80/2005).
Pertanto tutte le doglianze di carattere formale proposte in ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo sono inammissibili e tardive.
Sono altresì inammissibili le doglianze sollevate nel merito del credito portato dall'avviso di addebito n. 59320240001850143000 , notificato in data 07/09/2024.
I profili afferenti al merito del credito , che riguarda il recupero di somme erogate indebitamente a titolo di disoccupazione agricola, avrebbero dovuto proporsi con l'opposizione all'avviso di addebito nel termine previsto dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Detto termine ha carattere perentorio e deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4506/2007. Il citato art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che” contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In ordina alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare , con orientamento costante e condiviso da questo giudice, che detto termine “ è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”.( cfr.
Cass.17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale , come nella fattispecie all'esame.
Ciò premesso parte ricorrente ha dedotto in ricorso e nelle note difensive in atti di giudizio depositate come nel verbale di udienza odierna , di avere presentato un 'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. che non conosce decadenza ed è sempre proponibile per fare valere fatti sopravvenuti alla notifica del titolo da parte dell'ente che possano paralizzare la pretesa contributiva dell' CP_ Nella fattispecie si evince che il ricorrente in ricorso, come nelle successive note, ha ribadito che
“dalla data della presunta notifica delle cartelle alla data di notifica dell'atto impugnato è trascorso il termine prescrizionale di cinque anni “.
Tale affermazione è smentita dai documenti in atti di giudizio depositati.
L'Ente resistente ha documentato la notifica dell'avviso di addebito , avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , notificata al ricorrente personalmente in data 07/09/2024 , mentre il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 19/02/2025. I contributi , non contestati ed ormai divenuti irretrattabili, sono pertanto dovuti e nessun termine quinquennale di prescrizione risulta decorso nella fattispecie.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4645/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Rigetta il ricorso;
Conferma il preavviso di fermo impugnato n. 29380202500012266000 ;
Conferma l'avviso di addebito n. 59320240001850143000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'ente resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 29/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo